Denunzia Inizio attività
Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività (D.I.A.) tutti gli interventi per i quali il Testo Unico non preveda esplicitamente l’obbligo di richiedere il Permesso di costruire come unico titolo abilitativo o che non siano previsti in quelli realizzabili come attività libera.
In questo modo, il Testo Unico inverte l’impianto della normativa esistente che indicava invece tassativamente le opere sottoposte a D.I.A. e utilizzava il criterio residuale della concessione.
E’ comunque fatta salva la facoltà dell’interessato di chiedere il rilascio del Permesso di costruire anche per la realizzazione degli interventi per i quali il Testo Unico in materia Edilizia consente la denuncia di inizio attività.
Sono realizzabili mediante Denuncia di Inizio Attività anche le varianti a Permessi di costruire che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie e che non modifichino la destinazione d’uso e la categoria edilizia, non alterino la sagoma dell’edificio e non violino le eventuali prescrizioni contenute nel Permesso di costruire.
DETTAGLI
In base alle norme del Testo Unico, il proprietario dell’immobile deve presentare al settore urbanistica dell’Ufficio Tecnico Comunale la Denuncia di Inizio Attività, almeno trenta giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, e dagli opportuni elaborati progettuali, che attesti la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico – sanitarie (art.23, comma 1, del Testo Unico in materia Edilizia).
La denuncia di inizio attività deve contenere gli elementi base previsti dal testo unico dell’edilizia, di cui al D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 e successive modifiche e integrazioni, nonché gli elaborati e la documentazione prevista dalle leggi regionali, dalle norme tecniche di attuazione del piano regolatore generale e dal regolamento edilizio.
In particolare, la denuncia inizio attività deve indicare l’anagrafe completa:
-
del richiedente;
-
del tecnico progettista e che assevera le opere di intervento;
-
dell’impresa esecutrice dei lavori;
-
degli eventuali cointestatari;
-
degli eventuali controinteressati titolari di diritti soggettivi tutelabili.
Deve indicare, inoltre:
-
l’anagrafe catastale dell’immobile oggetto di intervento;
-
la destinazione d’uso preesistente e quella eventualmente modificata;
-
i titolo abilitativi edilizi precedenti;
-
gli interventi oggetto di richiesta.
Alla denuncia di inizio attività deve necessariamente essere allegata la relazione asseverata di conformità delle opere di intervento, a firma di tecnico abilitato.
Inoltre, qualora l’immobile oggetto di intervento risulta sottoposto a vincoli di tutela, si dovranno ottenere preventivamente gli atti di assenso comunque denominati.
Qualora invece tra gli interventi previsti rientrano anche la realizzazione degli impianti o la modifica di quelli esistenti, occorre produrre i relativi progetti e i nulla-osta eventualmente richiesti.
La Denuncia di Inizio Attività é sottoposta al termine massimo di efficacia pari a tre anni.
La realizzazione della parte non ultimata dell’intervento é subordinata a nuova denuncia.
L’interessato é comunque tenuto a comunicare all’ufficio la data di ultimazione dei lavori.
Nel caso in cui, entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della D.l.A., venga riscontrata l’assenza di una o più delle condizioni stabilite dalla normativa, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale notifica all’interessato l’ordine motivato di non effettuare il previsto intervento e, in caso di falsa attestazione del professionista abilitato, informa l’Autorità Giudiziaria e il consiglio dell’ordine di appartenenza.
E’ comunque salva la facoltà di ripresentare la Denuncia di Inizio di Attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.
Ultimato l’intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale da depositare in Comune , con il quale si attesta la conformità dell’opera al progetto presentato con la Denuncia di Inizio Attività.
DOCUMENTI OCCORRENTI
-
denuncia di inizio attività
-
atto di proprietà o autorizzazione del proprietario alla esecuzione delle opere
-
stralcio di mappa con individuazione dell’area di intervento
-
stralcio della tavola di zonizzazione del P.R.G.
-
elaborati grafici completi e dettagliati in cui sia rappresentata la situazione di fatto e quella finale
-
documentazione fotografica dettagliata
-
relazione tecnica esplicativa dell’intervento
-
asseverazione sottoscritta da tecnico abilitato iscritto a collegio o ordine professionale
-
disciplina degli impianti
-
copia del versamento dei diritti di segreteria
-
copia del versamento dei diritti spettanti alla ASL SA/3 per l’ottenimento del parere igienico-sanitario o originale del parere se già acquisito
-
documento unico di regolarità contributiva (DURC)
il documento di cui al punto 12 se non posseduto al momento della presentazione della D.I.A. può essere prodotto entro il termine dei 30 gg successivi e comunque prima dell’inizio effettivo dei lavori . La mancanza dello stesso implica la improcedibilità della stessa.