Definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali

AREA FINANZE – UFFICIO TRIBUTI

È stato approvato il Regolamento per la definizione agevolata delle ingiunzioni fiscali.
Il regolamento è entrato in vigore il 16 febbraio 2017.

Deposito e consultazione
Il Regolamento è consultabile a questo link sul sito internet del comune, nella sezione Regolamenti, dove è possibile scaricare il modello di domanda.

Informazioni
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Ufficio Tributi del Comune.

Vedasi:

  • l’articolo 6-ter del decreto legge 22 ottobre 2016, n. 193;
  • la deliberazione di Consiglio comunale n. 7 in data 27/01/2017, con cui è stato approvato il Regolamento e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 29/12/2017, che ha apportato  modifiche.

F.A.Q.

  • Quali sono le somme che rientrano nella definizione agevolata?

La definizione agevolata prevista dall’art. 6-ter, D.L. n. 193/2016 e art. 1, D.L. 148/2017 si applica alle somme riferite ai carichi pendenti delle entrate comunali anche tributarie tra il 1 gennaio 2000 e il 16 ottobre 2017.
Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Per avere informazioni è possibile rivolgersi anche allo sportello dell’Ufficio Tributi nei seguenti orari:
Martedì: 16 -18
Giovedì: 9 – 13

  • Per aderire alla definizione agevolata bisogna fare una richiesta? Entro quando?

Sì, la richiesta di adesione puo’ essere effettuata utilizzando il modulo “Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” disponibile sul sito web del Comune e presso lo sportello dell’Ufficio Tributi negli orari sopraindicati. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 15 maggio 2018.

  • Dove si deve presentare la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata? 

Il modulo deve essere consegnato allo sportello dell’Ufficio Protocollo indirizzato all’Ufficio Tributi negli orari di apertura al pubblico, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica certificata riportati nel modulo della dichiarazione.

  • Chi ha presentato la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata e vuole integrarla, può farlo?

Si, è sufficiente presentare una nuova dichiarazione utilizzando il modulo “Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” e indicare esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.
Il termine di presentazione resta in ogni caso il 15 maggio 2018.

  • Chi ha un contenzioso con il Comune può comunque richiedere la definizione agevolata?

Sì, peraltro la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

  • Chi ha già un piano di rateizzazione in corso, può comunque aderire alle agevolazioni previste dal regolamento comunale?

Sì, ma deve pagare le rate scadute nel 2016 per i carichi ante 2017, mentre non è necessario essere in regola con i pagamenti delle rateizzazioni concesse per i carichi affidati nel corso del 2017.

  • Entro quando il Comune comunicherà le somme da pagare e le relative scadenze?

Entro il 30 giugno 2018 (per i carichi 2017) e il 30 settembre 2018 (per i carichi ante 2017), l’Ufficio Tributi comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta e la scadenza delle eventuali rate.

  • Si paga in un’unica soluzione o anche in più rate?

Si paga il totale dovuto in unica soluzione o in più rate, con modalità di pagamento stabilite con l’ufficio Tributi.
Le scadenze sono stabilite dall’art. 5 del regolamento.

  • Cosa succede se non si paga o si paga in ritardo una rata del piano di definizione agevolata?

Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dal regolamento comunale.
Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto. 


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