Nota informativa IMU – TASI 2019.
Il Consiglio Comunale, rispettivamente con proprie delibere n. 5 e n. 6 del 23/03/2019, ha adottato per l’anno 2019 le aliquote dell’Imposta Unica Comunale, confermando per IMU e TASI quelle applicate per l’anno 2018.
A partire dall’anno 2016, sono esentati dal versamento di IMU e TASI:
- abitazione principale (esclusi immobili cat. A/1, A/8, e A/9) si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente (entrambe le condizioni – dimora abituale e residenza anagrafica – devono essere presenti). Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
- pertinenze dell’abitazione principale: ne viene circoscritta la definizione, essendo ammessa solo per i fabbricati di categoria C2 (cantine, solai), C6 (autorimesse e posti auto) e C7 (tettoie chiuse o aperte), e nella misura massima di una unità per ognuna di tali categorie; pertanto l’IMU relativa alle pertinenze che eccedono tale numero deve essere versata.
- Terreni agricoli.
- I seguenti immobili, equiparati all’abitazione principale:
- Le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente ma non locate. Allo stesso regime dell’abitazione soggiace l’eventuale pertinenza;
- Una sola unità immobiliare posseduta dai soggetti iscritti all’Aire, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso;
- Le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dai soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica;
- La casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- Un unico immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché da personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19/05/2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
Sono esentati dal versamento di IMU ma devono pagare la TASI:
- Fabbricati rurali strumentali.
- Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati e ai sensi della risoluzione n. 11/DF, rientra nel concetto di “fabbricati costruiti”, anche il fabbricato acquistato dall’impresa costruttrice sul quale la stessa procede a interventi di incisivo recupero, ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettere c), d) e f), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a partire dalla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione; fino ad allora viene considerato area fabbricabile e quindi assoggettato al versamento dell’IMU.
Sono soggetti al versamento sia di IMU che di TASI:
Le abitazioni principali e relative pertinenze accatastate nelle categorie A1/A8/A9.
LE ALIQUOTE IMU PER L’ANNO 2019 SONO LE SEGUENTI:
FATTISPECIE | ALIQUOTA IMU | ALIQUOTA TASI |
Abitazione principale ed equiparati – relative pertinenze | 0 | 0 |
Abitazione principale A1/A8/A9 e relative pertinenze |
5,5 per mille Detrazione di € 200 |
1,6 per mille |
Immobili dati in uso gratuito a genitori o figli compreso Pertinenze – da parte del Comodante – (vedi immobili dati in comodato gratuito) |
9,0 per mille
|
1,6 per mille |
Tutti gli altri fabbricati – Fabbricati categoria D – Aree fabbricabili | 9,0 per mille | 1,6 per mille |
Fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, di proprietà della stessa e non locati | 0 |
1 per mille
|
Fabbricati rurali strumentali | 0 | 1 per mille |
IMMOBILI DATI IN COMODATO D’USO GRATUITO:
La legge di stabilità 2016 ha previsto l’abbattimento del 50% della base imponibile per le unità immobiliari, escluse cat. A1/, A/8 e A/9, concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) (esteso al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori, dalla Legge di Bilancio 2019) che le utilizzano come abitazione di residenza.
Requisiti richiesti:
- Il comodante (proprietario dell’immobile) deve risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è ubicato l’immobile dato in comodato;
- Il comodante non deve possedere altri immobili ad uso abitativo in Italia, ad eccezione di quello adibito a propria abitazione principale (escluse cat. A1/, A/8 e A/9), che deve essere ubicata nello stesso Comune dell’immobile dato in comodato;
- Il comodato deve essere registrato presso un qualsiasi ufficio dell’Agenzia delle Entrate.
- Le pertinenze date in comodato (una per ogni cat. C2, C6 e C7) devono risultare dal suddetto contratto.
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:
E’ prevista una riduzione al 75% dell’imposta.
BASE IMPONIBILE:
FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO
A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 C2 C6 C7= rendita catastale *1,05*160;
C1 (negozi e botteghe) = rendita catastale *1,05*55;
A10 (uffici) = rendita catastale *1,05*80;
D1 / D10 (escluso D5) = rendita catastale *1,05*65;
B1/B8 (collegi, scuole, case di cura, ospedali) = rendita catastale *1,05*140;
C3 (laboratori) C4 (fabbricati sportivi) C5(stabilimenti balneari) = rendita catastale *1,05*140.
FABBRICATI INAGIBILI ED INABITABILI
L’inagibilità o inabitabilità è accertata dall’ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario che allega idonea documentazione. In alternativa il contribuente ha la facoltà di presentare autocertificazione entro il 31.12 dell’anno di riferimento, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445.
= rendita catastale *1,05 per il moltiplicatore della categoria a cui appartiene il fabbricato ridotta del 50%.
FABBRICATI NON ISCRITTI IN CATASTO
Tutte le categorie = rendita presunta di fabbricati similari, moltiplicata per 1,05 per il moltiplicatore della categoria a cui si ritiene appartenga il fabbricato.
AREE FABBRICABILI
Valore venale in comune commercio al 1.1 dell’anno di imposizione avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, indice di edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
IMMOBILI CATEGORIA D NON ISCRITTI IN CATASTO
Devono essere interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati.
Valore in base alle scritture contabili rivalutato in base ai coefficienti stabiliti con Decreto del Ministero delle Finanze. (Decreto 6 maggio 2019).
VERSAMENTI
I versamenti di IMU e TASI relativi all’anno in corso devono essere effettuati, entro il 17 giugno 2019 per acconto e/o rata unica, 16 dicembre 2019 per il saldo, tramite modello F24, presso un qualsiasi sportello bancario e/o postale.
ULTERIORI INFORMAZIONI:
sul sito internet del Comune (www.salaconsilina.gov.it) è presente il software per il calcolo dell’imposta da versare (sia IMU che TASI) e la stampa del modello F24.
Per coloro che avessero difficoltà ad utilizzare il software, è possibile rivolgersi all’Ufficio Tributi per fornire assistenza e chiarimenti in merito al versamento dell’imposta.
Gli orari dell’ufficio tributi sono i seguenti:
MATTINO: GIOVEDI’ DALLE 9.00 ALLE 13.00
POMERIGGIO: MARTEDI’ DALLE 16.00 ALLE 18.00
TELEFONO 0975/525272