Imposta comunale sulla pubblicità. Pagamenti imposta annuale per l’anno 2018.
Imposta comunale sulla pubblicità
Pagamenti imposta annuale per l’anno 2018
Il Funzionario Responsabile
Visto il Decreto Legislativo 15.11.1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni;
Viste le tariffe in vigore del tributo,
informa che
entro il 31/01/2018 devono essere effettuati i pagamenti dell’imposta annuale sulla pubblicità.
L’imposta va calcolata applicando le tariffe in vigore, in rapporto alla tipologia e dimensione dell’impianto pubblicitario:
– non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l’attività cui si riferiscono, fino a 5 metri quadrati;
– non è dovuta per l’indicazione, sui veicoli utilizzati per il trasporto, della ditta e dell’indirizzo dell’impresa che effettua l’attività di trasporto, anche per conto terzi, solo per la superficie occupata da tali indicazioni.
Ricordiamo che è soggetta all’imposta la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata in forme visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, o da questi luoghi percepibile, se svolta nell’esercizio di un’attività economica.
Devono pagare l’imposta tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno mezzi attraverso i quali diffondono messaggi pubblicitari nell’esercizio di attività economiche.
Il pagamento dell’imposta va fatto per mezzo di conto corrente postale n. 83291765 intestato a: “Comune di Sala Consilina – Imposta Pubblicità e Affissioni”, sullo specifico bollettino a disposizione presso gli uffici postali e gli uffici comunali.
Per pubblicità annuali, se l’importo è superiore ad € 1.549,37 è consentito il pagamento in rate trimestrali anticipate.
Si devono limitare al solo pagamento dell’imposta, entro la scadenza sopra riportata, tutti coloro che sono titolari di pubblicità già in corso dagli anni precedenti.
Per le nuove pubblicità il pagamento dell’imposta deve avvenire prima dell’inizio della pubblicità, contemporaneamente alla dichiarazione che il soggetto passivo deve presentare ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 507/1993.
La dichiarazione deve essere presentata anche in caso di variazione della pubblicità, che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione. Per l’omessa denuncia verranno applicate le sanzioni di legge.
Per l’omesso o tardivo pagamento dell’imposta o delle singole rate é dovuta una sanzione pecuniaria pari al 30% dell’imposta dovuta.
Il contribuente che non abbia effettuato il versamento entro il termine prescritto potrà tuttavia provvedere ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 18-12-1997, n. 472, mediante l’istituto del ravvedimento: dovrà in tale caso versare, la sanzione ridotta ad un decimo (quindi 3,00%), nei trenta giorni successivi alla scadenza, ad un nono (quindi 3,33%), se dopo i trenta giorni successivi alla scadenza ma entro 90 giorni, mentre sarà ridotta ad un ottavo (quindi 3,75%), se dopo i novanta giorni ma entro un anno dall’omissione o dall’errore.
Nei primi 15 giorni di ritardo è possibile adottare il “ravvedimento breve” applicando una sanzione nella misura dello 0,1% per ogni giorno di ritardo.
Contestualmente alla sanzione occorre versare l’imposta dovuta e gli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
Per ogni informazione i contribuenti possono rivolgersi agli uffici comunali del servizio Tributi.