Accesso civico

Pubblicazione ai sensi dell’art. 5, commi 1 e 4 del D.Lgs. n° 33/2013

L’accesso civico consente a chiunque di richiedere la pubblicazione sul sito del Comune di atti , di dati e di informazioni che per legge devono essere pubblicati ed è disciplinato dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013, avente per oggetto il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PA, in vigore dal 20/04/2013.

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al responsabile della trasparenza, che è il Segretario generale, Dott. Ciro Esposito, tel. 0975525241, e mail segretario@comune.sala-consilina.salerno.it, PEC segretario.salaconsilina@asmepec..it  La richiesta può essere redatta sul modulo  appositamente predisposto e presentata tramite:

– posta elettronica certificata all’indirizzo: protocollo.salaconsilina@asmepec.it
– posta ordinaria all’indirizzo Comune di Sala Consilina, via Mezzacapo 44, 84036 Sala Consilina (SA);
– via fax al numero: 0975525268;
– via web

Il responsabile della trasparenza, dopo aver ricevuto la richiesta, la trasmette al dirigente della struttura competente per materia e ne informa il richiedente.
Il dirigente, entro trenta giorni, pubblica nel sito web del Comune il documento, l’informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l’avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui il dirigente responsabile per materia ritardi o ometta la pubblicazione o non dia risposta, il richiedente può ricorrere, utilizzando il medesimo modulo, al soggetto titolare del potere sostitutivo , che è il Segretario Comunale, Dr. Ciro Esposito,  tel. 0975525241, e mail segretario@comune.sala-consilina.salerno.it, PEC segretario.salaconsilina@asmepec..it,  il quale, dopo aver verificato la sussistenza dell’obbligo di pubblicazione, pubblica nel sito web del Comune  quanto richiesto e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico connessa all’inadempimento degli obblighi di trasparenza il richiedente può proporre ricorso al giudice amministrativo entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell’Amministrazione o dalla formazione del silenzio.
Si evidenzia che l’accesso civico deve essere distinto dall’esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, di cui agli art.22 e seguenti della legge 241/1990, per l’esercizio del  quale si ricorda che:
a) per “diritto di accesso”,  si intende il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi;
b) per “interessati”, tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso.

MODULO PER LA RICHIESTA IN PDF EDITABILE

 

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