Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi
Approvato con Delibera di Giunta Comunale n° 101 dell’11/06/2001.
Titolo I: Ordinamento dei servizi
Titolo II: Struttura organizzativa
Titolo IV: Assetto dirigenziale
Titolo V: Collaborazioni esterne
Titolo VI: Coordinamento attività e sistema di valutazione
Titolo VIII: Disposizioni finali
TITOLO I: ORDINAMENTO DEI SERVIZI
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO
1. Il presente regolamento, in attuazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, dalle altre disposizioni di legge in materia di organizzazione e lavoro nelle pubbliche amministrazioni nonché dai principi sanciti in materia dallo Statuto ed in applicazione dei criteri generali definiti con deliberazione consiliare n. 57 del 30/9/1997, disciplina l’ordinamento degli Uffici e dei Servizi del Comune.
ART. 2 – CRITERI INFORMATORI
1. L’ordinamento degli uffici e dei servizi si informa ai seguenti criteri:
a) di autonomia organizzativa;
b) di efficacia interna ed esterna;
c) di efficienza tecnica e gestionale;
d) di economicità di gestione;
e) di equità;
f) di professionalità, di flessibilità, e di responsabilizzazione del personale.
2. L’efficacia interna o gestionale rappresenta il grado di realizzazione degli obiettivi determinati, ovvero il rapporto tra obiettivi e risultati. L’efficacia esterna o sociale è la capacità di soddisfacimento dei bisogni del cliente/utente.
3. L’efficienza è il rapporto tra prestazioni erogate e risorse impiegate. L’efficienza produttiva e tecnica si misura in relazione al corretto e razionale uso dei fattori produttivi.
L’efficienza gestionale si consegue attenendosi rigidamente nella gestione di un servizio ad un criterio di minimizzazione dei costi.
4. L’equità è un criterio di valutazione, in ordine all’insussistenza di discriminazione nell’accesso al servizio, sia sotto il profilo del costo, sia sotto quello delle modalità di erogazione.
5. Flessibilità nell’organizzazione degli uffici e nella gestione del personale rappresenta il principio, in base al quale si applica la massima mobilità all’interno ed all’esterno.
ART. 3 – PRINCIPI E FINALITÀ
1. Il presente regolamento, si informa ai seguenti principi ed indirizzi:
a) determina i principi e le modalità operative di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune;
b) separazione delle competenze tra apparato burocratico ed apparato politico nel quadro di un’armonica collaborazione tesa al raggiungimento degli obiettivi individuati dal secondo;
c) rispetto in sede di trattamento dei dati personali, della legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) contiene norme di organizzazione delle strutture operative in relazione alle disposizioni dello Statuto Comunale ed in conformità a quanto disposto dal Decreto Legislativo 267/2000;
e) disciplina la dotazione organica del personale, le modalità di assunzione all’impiego;
f) persegue le finalità del miglioramento della funzionalità degli uffici, dell’accrescimento dell’efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa e della gestione delle risorse e del riconoscimento della professionalità e della qualità delle prestazioni lavorative individuabili;
g) definisce le modalità di direzione e di assunzione delle decisioni e determina per ciascuno dei ruoli le responsabilità attribuite e i risultati attesi;
ART. 4 – AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento:
a) trova applicazione per tutti i rapporti di lavoro intrattenuti con il personale di ruolo e non di ruolo;
b) stabilisce i limiti e le modalità con cui possono essere stipulate, al di fuori della dotazione organica ed in assenza di professionalità analoghe presenti all’interno dell’Ente, contratti a tempo determinato di dirigenti, convenzioni per l’affidamento temporaneo di incarichi per l’espletamento di servizi di natura tecnica, tributaria o contabile, contratti a tempo determinato per alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva.
CAPO II – PRINCIPI ORGANIZZATIVI
ART. 5 – PRINCIPIO DI SEPARAZIONE DELLE COMPETENZE
1. Il presente regolamento si informa al principio della separazione delle competenze, per cui ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 267/2000 agli organi politici competono solo ed esclusivamente i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo sul conseguimento degli obiettivi, mentre agli organi non politici fanno capo le competenze gestionali.
2. Agli organi politici nell’ambito degli indirizzi generali di governo discussi ed approvati con deliberati del Consiglio comunale, compete in particolare:
a) l’attività di programmazione e di indirizzo, attraverso la definizione degli obiettivi;
b) l’attività di controllo sul conseguimento degli obiettivi, avvalendosi anche di nuclei di valutazione o servizi di controllo interno e la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite.
3. Ai responsabili delle aree sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall’organo politico. A loro spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l’adozione di tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Sono responsabili della gestione e dei relativi risultati.
ART. 6 – COORDINAMENTO CON LA DISCIPLINA CONTRATTUALE
1. Nelle materie soggette a riserva di legge, ai sensi dell’art. 2- I comma – lett. “c” della legge 23/10/1992, n. 421, l’attività regolamentare e organizzativa dell’Ente è esercitata tenendo conto della contrattazione collettiva nazionale e comunque in modo tale da applicare gli istituti e le clausole contrattualmente vigenti.
2. La potestà regolamentare dell’Ente e l’autonomia organizzativa dei responsabili degli uffici e dei servizi, qualora determinino immediati ricadute sullo svolgimento del rapporto di lavoro dei dipendenti, sono improntate al rispetto della normativa contrattuale sia in sede nazionale che decentrata.
3. Nelle materie demandate alla contrattazione tra le parti, l’attività regolamentare ed organizzativa dell’Ente si applica in modo residuale ed è rivolta a disciplinare vuoti lasciati dalla contrattazione collettiva, con salvezza di osservare gli obblighi assunti con i contratti collettivi di lavoro e di garantire parità di trattamento contrattuale e comunque trattamenti non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro.
ART. 7 – RAPPORTI CON L’UTENZA
1. Fra gli obiettivi principali dell’azione amministrativa dell’Ente si pone il miglioramento delle relazioni con l’utenza che deve realizzarsi nel modo più efficace da parte delle strutture operative dell’Amministrazione, al fine di perseguire l’ottimizzazione dell’erogazione dei servizi.
2. A tale scopo saranno approntati adeguati strumenti per la tutela degli interessi degli utenti, attraverso l’ufficio di pubbliche relazioni abilitato a ricevere eventuali reclami e suggerimenti degli utenti, ai fini del miglioramento dei Servizi, mediante interventi diretti ad assicurare, secondo la natura degli adempimenti burocratici, la tempestività e celerità dell’azione amministrativa.
ART. 8 – CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE
1. L’organizzazione della struttura dei servizi e degli uffici, al fine di rendere l’attività del Comune più produttiva ed efficace, si ispira ai seguenti criteri e principi:
a) funzionalità, rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità. A tal fine, periodicamente e comunque all’atto della definizione di programmi operativi e dell’assegnazione delle risorse, si procede a specifica verifica e ad eventuale revisione;
b) ampia flessibilità, garantendo adeguati margini alle determinazioni operative e gestionali;
c) collegamento delle attività degli Uffici, adeguandosi al dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici;
d) garanzia dell’imparzialità e della trasparenza dell’azione amministrativa, anche attraverso l’istituzione di apposite strutture per l’informazione ai cittadini e attribuzione ad un unico ufficio, per ciascun procedimento, della responsabilità complessiva dello stesso;
e) armonizzazione degli orari di servizio e di apertura degli Uffici con le esigenze dell’utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche, nonché con quelle del lavoro privato.
2. In particolare vengono disciplinate:
a) le sfere di competenza;
b) le attribuzioni e le responsabilità;
c) il raccordo dell’apparato amministrativo con l’organo politico-istituzionale, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione, secondo quanto stabilito dall’art. 97 della costituzione.
TITOLO II: STRUTTURA ORGANIZZATIVA
CAPO I – PRINCIPI GENERALI
ART. 9 – IL PERSONALE
1. Il personale è l’elemento essenziale attraverso il quale il Comune esplica la propria attività istituzionale.
2. Il personale comunale è inquadrato nella dotazione organica e inserito nella struttura dell’Ente secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. L’Ente valorizza la professionalità dei suoi dipendenti come condizione essenziale di efficacia della propria azione.
4. Annualmente saranno definiti dalla Giunta Comunale, su proposta della conferenza dei responsabili delle aree, programmi mirati di aggiornamento professionale del personale.
5. In forza del principio della flessibilità, l’inquadramento nelle qualifiche funzionali contrattuali conferisce la titolarità di rapporto di lavoro, ma non quella di uno specifico posto.
6. Il rapporto di lavoro può essere a tempo indeterminato o determinato, a tempo pieno e a tempo parziale. Esso è costituito e regolato dal contratto individuale di lavoro ed è disciplinato dalle disposizioni del Capo I-Tit. II-dal libro V del Codice Civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato, come previsto dall’art. 2 del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29.
ART. 10 – RAPPORTI SINDACALI
1. Il Sindacato è l’interlocutore dell’Amministrazione in materia di organizzazione e gestione del rapporto di lavoro del personale dipendente.
2. I rapporti sindacali sono regolati dalle leggi e dalla normativa contrattuale.
3. Ai fini della stipulazione dei contratti collettivi, decentrati, la delegazione di parte pubblica, oltre al Sindaco o suo delegato che la presiede, è composta, dal Direttore generale, se nominato, o dal Segretario comunale e dai responsabili delle aree.
ART. 11 – PARI OPPORTUNITÀ
1. L’istituto della pari opportunità è regolato dalla legge, dal C.C.N.L. e dallo Statuto.
2. Le misure per favorire pari opportunità nel lavoro e nello sviluppo professionale sono demandate alla contrattazione sindacale decentrata.
ART. 12 – FORMAZIONE DEL PERSONALE
1. La formazione continua e l’aggiornamento, in relazione alle specifiche competenze, nonché a funzioni e compiti di organizzazione di gestione delle risorse, sono strumenti essenziali per la crescita professionale e il miglioramento complessivo dell’attività amministrativa; pertanto corsi di formazione e di aggiornamento devono essere praticati sistematicamente da tutto il personale dipendente e in particolare dai responsabili delle aree, dei settori, dei servizi e degli uffici, in considerazione delle funzioni e dei compiti a loro attribuiti.
2. La giunta comunale definisce annualmente, su proposta della conferenza dei responsabili delle aree, i programmi di formazione, aggiornamento e perfezionamento professionale garantendo, per la partecipazione o anche per l’eventuale organizzazione, uno stanziamento nel bilancio di previsione annuale di un importo non inferiore all’1% della spesa complessiva per il personale.
3. Corsi di aggiornamento e formazione del personale, possono anche essere organizzati direttamente dall’Ente. Il periodo di partecipazione ai corsi è da considerare, a tutti gli effetti di legge, di servizio.
ART. 13 – COPERTURA ASSICURATIVA
1. Il Comune provvede alla stipula di polizze assicurative, con oneri a proprio carico, nei casi previsti dalla normativa di legge vigente e dai C.C.N.L. a favore dei suoi amministratori e dipendenti a copertura:
a) della responsabilità civile e patrimoniale;
b) della responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e prestatori di lavoro (R.C.O.) ;
c) della tutela giudiziaria “universale”.
ART. 14 – PATROCINIO LEGALE
1. L’Ente anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l’apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente o amministratore per fatti o atti direttamente connessi all’espletamento del servizio e all’adempimento dei compiti d’ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall’apertura del procedimento con l’assistenza di un legale di comune gradimento.
2. In caso di sentenza di condanna esecutiva per fatti connessi con dolo o con colpa grave, l’Ente pretenderà tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio.
CAPO II – DOTAZIONE ORGANICA
ART. 15 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA
1. La struttura funzionale dell’Amministrazione comunale si articola in unità organizzative, di diversa entità e complessità, ordinate, di norma, per funzioni omogenee e finalizzate allo svolgimento di attività finali, strumentali e di supporto, ovvero al conseguimento di obiettivi determinati o alla realizzazione di programmi specifici.
2. La struttura organizzativa del Comune è costituita con la formazione della Dotazione Organica.
3. La dotazione organica del personale dipendente consiste nel complesso dei posti previsti classificati in base ai sistemi di inquadramento contrattuale in vigore. Essa è suddivisa per qualifiche funzionali e profili professionali. La dotazione organica e le sue variazioni, sono deliberate, con la periodicità prevista dalla legge, dalla Giunta Comunale che determina la consistenza complessiva dei posti istituiti per l’esercizio delle funzioni attribuite all’Ente.
4. La struttura organizzativa, ai sensi dell’art. 66 dello Statuto, è distribuita, per ogni area omogenea, prevista nella pianta organica, che è la struttura di massima dimensione, su restanti tre livelli, e cioè, secondo l’ordine decrescente della dimensione:
a) il settore che comprende un insieme di servizi operanti nell’ambito di ogni area omogenea;
b) il servizio che comprende un insieme di unità operative nell’ambito di una materia;
c) l’ufficio che è l’unità operativa interna al servizio per specifici ambiti della materia.
Dove non è prevista l’area in pianta organica, la struttura si articola solo sui tre livelli innanzi individuati secondo il relativo ordine decrescente.
5. L’area, quale struttura organica di massima dimensione dell’Ente, è deputata:
a) alle analisi dei bisogni per settori omogenei;
b) al raccordo tra gli indirizzi determinati dagli organi di governo del Comune e l’attività amministrativa-gestionale che ne consegue;
c) alla realizzazione degli interventi di competenza;
d) al controllo, in itinere, delle operazioni;
e) alla verifica finale dei risultati.
L’area comprende uno o più settori secondo raggruppamenti di competenza adeguati all’assolvimento omogeneo e compiuto di una o più attività omogenee.
6. Il Settore costituisce un’articolazione dell’area. Interviene in modo organico in un ambito definito di discipline o materie per fornire servizi rivolti sia all’interno che all’esterno dell’Ente. Svolge inoltre precise funzioni o specifici interventi per concorrere alla gestione di un’attività organica.
Ogni settore può riunire più unità organizzative di dimensioni intermedie, denominate Servizi, in base ad associazioni di competenze adeguate all’assolvimento autonomo e compiuto di una o più attività omogenee.
7. Il servizio costituisce un’articolazione del settore e quale unità organizzativa di dimensioni intermedie, svolge attività afferenti a specifiche materie e può essere disgregato in più uffici.
8. L’ufficio costituisce una unità operativa interna al servizio che gestisce l’intervento in specifici ambiti della materia e ne garantisce l’esecuzione. Espleta inoltre attività di erogazione di servizi alla collettività.
9. Non necessariamente ogni unità operativa deve dipendere da un servizio, essendo possibile una relazione gerarchica diretta con il settore o la Direzione Generale o il Responsabile di progetto, a seconda delle esigenze dei programmi e degli obiettivi.
10. I responsabili di aree, settori, servizi e uffici, ciascuno nel proprio ambito di competenza, sono direttamente responsabili dell’andamento degli Uffici cui sono preposti e della gestione delle risorse economiche, di personale e strumentali a loro assegnati.
ART. 16 – INDIVIDUAZIONE DELLE AREE-UNITÀ DI PROGETTO
1. Le aree rappresentano le unità organizzative di massima dimensione, alla direzione delle quali sono preposti dipendenti aventi qualifica dirigenziale o appartenenti alla categoria D posizione economica D/4 o eventualmente personale esterno nominato con contratto a tempo determinato di diritto pubblico o privato.
2. I settori rappresentano le unità organizzative di primo livello alle quali:
a) fanno riferimento le discipline o materie di un determinato ambito, per fornire servizi rivolti sia all’interno sia all’esterno dell’Ente;
b) sono preposti dipendenti appartenenti alle categoria D Posizione economica D/4 o D/3.
3. I Servizi rappresentano le unità organizzative di secondo livello alle quali:
a) fanno riferimento le specifiche materie rientranti nelle funzioni dei singoli servizi;
b) sono preposti dipendenti appartenenti alla categoria D Posizione Economica D/3- D/2 D/1.
4. Gli Uffici rappresentano le unità organizzative di terzo livello ai quali spetta la gestione degli interventi in specifici ambiti e ne garantiscono l’esecuzione. Sono responsabili degli Uffici dipendenti appartenenti alla categoria C.
5. Ai fini previsti dall’art. 33 del D.P.R. 333/1990, l’ordinamento professionale dell’organico del Comune attualmente è articolato nelle seguenti tre aree di attività ed un settore:
a) Area Affari generali;
b) Area finanze e contabilità;
c) Area Tecnica-Urbanistica-Lavori Pubblici;
d) Settore Vigilanza Urbana-Ecologia.
Più aree possono essere accorpate sotto la direzione di un solo responsabile.
6. Il Sindaco può istituire unità di progetto per il raggiungimento di obiettivi determinati e straordinari inerenti l’attività di programmazione dell’ente, affidandone la direzione ad un responsabile di area previa individuazione delle risorse umane, strumentali e finanziarie. Nel provvedimento istitutivo saranno definiti i tempi di attuazione e le modalità di verifica dei risultati.
ART. 17 – POSIZIONE DI LAVORO E RESPONSABILITÀ DEL PERSONALE
1. Ogni dipendente è assegnato ad una posizione di lavoro alla quale corrispondono compiti e mansioni specifici previsti dalla qualifica e dal profilo di appartenenza nel rispetto dei contenuti, della figura professionale e del rapporto di gerarchia. Le mansioni vengono individuate con il contratto individuale di cui all’art. 14 del C.C.N.L. stipulato in data 6/7/1995. Il Responsabile di area specifica i compiti per ogni dipendente appartenente alla propria area. Il dipendente può essere adibito a svolgere compiti specifici non prevalenti della qualifica superiore, ovvero occasionalmente, a compiti e mansioni immediatamente inferiori. Tale attribuzione di mansioni diverse inferiori o superiori sono disposte con determinazione del responsabile del l’area. L’attribuzione di mansioni diverse di cui in precedenza non comporta alcuna modifica del trattamento economico.
2. L’appartenenza di dipendenti ad aree professionali diverse da come individuate nella vigente dotazione organica, è questione attinente al particolare tipo di professionalità espressa dagli stessi. Nulla vieta che professionalità identiche ricorrano trasversalmente nei diversi servizi per cui l’area non ha rilevanza ai fini della suddivisione organizzativa dell’Ente. Ogni dipendente, nell’ambito della posizione di lavoro assegnata, risponde direttamente della validità delle prestazioni. e in coerenza con il principio della democratizzazione del lavoro svolge la propria attività con autonomia di realizzazione compatibile con il metodo di lavoro del gruppo in cui opera. Nel rispetto delle norme contrattuali e delle effettive capacità professionali dell’operatore, la posizione di lavoro assegnata può essere modificata in ogni momento.
3. Il dipendente deve provvedere a tenere rapporti diretti necessari, per l’esecuzione della propria attività, nei limiti di lavoro a lui affidato, anche con operatori appartenenti a unità operative di altri settori.
4. Il dipendente è responsabile della qualità del lavoro svolto, dei tempi di esecuzione e del l’utilizzo ottimale delle risorse strumentali presenti nella sfera in cui svolge l’attività nel rispetto del mansionario delle posizioni di lavoro.
5. Il dipendente partecipa, fornendo il proprio contributo, ai momenti collegiali della gestione e garantisce, quindi, agli altri operatori la propria costante collaborazione, presupposto indispensabile per realizzare al miglior livello di produttività l’esercizio delle funzioni attribuite al servizio al quale è assegnato.
ART. 18 – RAPPORTI TRA LE STRUTTURE
1. Comunicazioni tra gli uffici.
Qualora il responsabile del servizio accerti che un atto o procedimento del proprio ufficio possa interessare o comunque, abbia rilevanza per un altro ufficio, è obbligato, in fase istruttoria o non appena se ne accerti, a darne comunicazione al responsabile del servizio interessato.
2. Interattività tra gli Uffici.
Nei casi di atti o procedimenti che interessano più servizi, i responsabili e gli apicali delle aree interessate sono tenuti a fornire la massima disponibilità reciproca. In tali casi, ferma restando la necessità di non aggravare il procedimento, ai sensi di quanto prescritto dalla legge n. 241/1990, i soggetti interessati agiscono in posizione di staff con la figura individuata quale responsabile del procedimento fornendo anche pareri per le rispettive competenze.
3. Conflitti di competenza.
I conflitti di competenza, sia positivi che negativi, sono risolti come segue:
a) tra più soggetti appartenenti al medesimo servizio, dal relativo responsabile;
b) tra più responsabili di servizi appartenenti alla medesima area, dal relativo apicale;
c) tra più responsabili di servizi/settori appartenenti ad aree diverse e tra apicali di area dal Direttore Generale, se nominato, o dal Segretario generale.
Nel caso previsto dalla lettera “c” e qualora si tratti di conflitti di competenza che possono avere rilevanza per l’assetto organizzativo e funzionale delle aree, il Direttore Generale o il Segretario comunale provvederà a dirimere in modo definitivo il conflitto.
ART. 19 – ATTRIBUZIONE TEMPORANEA DI MANSIONI SUPERIORI
1. Il responsabile di area, può disporre l’assegnazione delle mansioni superiori con propria determinazione motivata nell’ambito dei posti di organico assegnati e dei lavoratori in servizio nella struttura:
a) nel caso di vacanza del posto, per un periodo non superiore a tre mesi dal verificarsi della vacanza, nel rispetto delle norme di cui all’art. 57 del D.Lgs. n. 29 /1993;
b) nel caso di sostituzione di altro dipendente con diritto alla conservazione del posto per tutto il periodo di assenza tranne quelli di ferie.
2. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori, il dipendente ha diritto al trattamento economico corrispondente all’attività svolta per il periodo di espletamento della medesima.
3. L’esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto alla assegnazione definitiva delle stesse.
4. Qualora l’assegnazione di funzioni comporti un aggravio del carico di lavoro all’Ufficio e comunque una modificazione dell’assetto organizzativo, il capo area è tenuto a sentire i capi settori e servizi facenti parte dell’area.
5. Tutti i provvedimenti di assegnazione di funzioni superiori vengono immediatamente trasmessi al Direttore Generale, se nominato, ed in mancanza al Segretario Comunale ai quali resta salva la facoltà di revoca dei provvedimenti stessi, precisandone le motivazioni.
ART. 20 – SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
1. I servizi pubblici essenziali, da assicurare nei casi di sciopero e/o di emergenza comunque causati, sono individuati per legge e attraverso il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Autonomie Locali.
2. I contingenti di personale necessario per assicurare il funzionamento e la relativa regolamentazione sono stabiliti dal contratto decentrato ed i responsabili dei servizi interessati individuano i nominativi del personale.
ART. 21 – DETERMINAZIONE DELLA DOTAZIONE ORGANICA
1. La Giunta Comunale determina con proprio atto di organizzazione assunto ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 3/2/1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, la dotazione organica dell’Ente sulla base dell’individuazione degli effettivi fabbisogni di professionalità, della revisione dei procedimenti amministrativi, dell’adeguamento dell’organizzazione ai programmi dell’Amministrazione.
2. In prima applicazione del presente Regolamento, la dotazione organica approvata con atto deliberativo di Giunta Comunale n. 465 del 17/10/1997, ancorchè autonomo provvedimento organizzativo di competenza giuntale, costituisce documento di corredo del presente atto regolamentare con funzione meramente ricognitiva.
ART. 22 – PROGRAMMAZIONE DEL FABBISOGNO DI PERSONALE
1. Ai sensi dell’art. 91 del D.Lgs. 267/2000 gli organi di vertice dell’Amministrazione sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale comprensivo delle unità di cui alla legge 12/3/1999, n. 68. Il fabbisogno di assunzioni viene programmato adeguandosi ai principi di cui all’art. 39 del D.Lgs. 27/12/1997 n. 44 per quanto applicabili, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio realizzabili anche con incremento delle quote di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze. Di conseguenza le variazioni delle dotazioni organiche saranno approvate dalla Giunta Comunale in coerenza con tale programmazione.
ART. 23 – TRASFORMAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO
1. In relazione al disposto dell’art. 1, commi da 56 a 65, della legge 23/12/1996 n. 662 e successive modifiche e integrazioni, troverà applicazione a richiesta, l’istituto della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, così come il ritorno a tempo pieno.
2. Per la procedura da seguire ed i limiti da osservare troveranno puntuale applicazione le norme contrattuali vigenti nel tempo.
CAPO III – INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE
ART. 24 – PRINCIPIO DI PROMOZIONE DELLE PROFESSIONALITÀ
1. L’amministrazione comunale promuove la professionalità ed il fattivo spontaneo apporto collaborativo, propositivo ed innovativo del personale.
2. L’Ente, pertanto, sulla base di quanto stabilito al precedente comma, in occasione delle scelte propositive a ruoli di responsabilità e per la partecipazione a specifici progetti, finalizzati al conseguimento di maggior produttività ed al miglioramento dei servizi, privilegia coloro che dimostrino, od abbiano dato prova, di possedere particolari attitudini ad assumere tali ruoli ed aspirano all’accrescimento della propria professionalità con il loro attivo coinvolgimento nei processi organizzativi e gestionali.
3. La gestione degli istituti economici e giuridici di cui al presente Capo, nonché l’erogazione dei conseguenti emolumenti, costituiscono specifici elementi di valutazione delle prestazioni direttive, ai sensi del vigente sistema normativo disciplinante la materia.
ART. 25 – LAVORO ORDINARIO E STRAORDINARIO
1. Il ricorso al lavoro reso in orario straordinario costituisce misura organizzativa e gestionale di carattere assolutamente eccezionale rispetto all’ordinario impiego delle risorse umane.
2. I Dirigenti/Responsabili delle strutture dispongono ed autorizzano lo svolgimento di prestazioni straordinarie, da parte del personale a loro assegnato, esclusivamente ove non sia possibile o risulti assolutamente difficoltoso ricorrere, con le risorse umane disponibili, a soluzioni organizzative e gestionali di carattere alternativo, in presenza di imprescindibili motivazioni di ordine funzionale ed erogativo, come per esempio, la temporanea carenza di risorse umane, il sopravvenire di momentanee punte di attività o l’insorgere di specifici e contingenti bisogni dell’utenza, e quando, in ogni caso, la prevenzione delle criticità operative in argomento non risulti precauzionalmente assumibile attraverso un’opportuna attività programmatoria e le stesse non appaiano risolvibili nell’ambito dell’ordinario orario di lavoro.
3. Le risorse finanziarie sono complessivamente poste a disposizione della dirigenza nell’ambito del Piano esecutivo di gestione e vengono assegnate, pro quota, a ciascun Dirigente/Responsabile in funzione delle criticità organizzative e gestionali riconosciute quali proprie della struttura medesima nel periodo di riferimento, in funzione degli obiettivi assegnati e dei programmi affidati.
4. I Dirigenti/Responsabili delle strutture provvedono, con proprie determinazioni, all’impiego discrezionale delle risorse in parola. È loro facoltà procedere alla distribuzione pro quota delle stesse alle unità organizzative intermedie rientranti nell’ambito coordinamentale della struttura di predisposizione.
5. L’Impiego delle risorse finanziarie, destinate alla remunerazione del lavoro straordinario, è assunto dai Responsabili di struttura in corrispondenza dell’adozione dei relativi atti di gestione del personale diretti a disporre od autorizzare lo svolgimento di prestazioni in orario straordinario, fatto, comunque, salvo l’eventuale ricorso a corrispettivo riposo compensativo da operarsi senza alcuna maggiorazione.
ART. 26 – VALUTAZIONE E GRADUAZIONE DEI RUOLI DI RESPONSABILITÀ NON DIRIGENZIALI
1. L’Amministrazione comunale, nel rispetto della vigente disciplina contrattuale collettiva, attribuisce, attraverso i competenti organi gestionali, specifici trattamenti economici accessori, a titolo di retribuzione di posizione e/o di incentivazione all’assunzione di particolari funzioni di responsabilità o di gruppi di lavoro, ovvero a posizioni di elevata specializzazione, nonché ai dipendenti della ex carriera di concetto assegnatari di funzioni di responsabilità, in applicazione della vigente disciplina degli incarichi afferenti all’area delle posizioni organizzative contrattualmente delineata.
2. Le modalità di valutazione e graduazione delle posizioni funzionali e gli incarichi di area organizzativa assegnati al personale dipendente, sono demandate ad apposito regolamento.
ART. 27 – VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI INDIVIDUALI DEL PERSONALE NON DIRIGENZIALE
1. La valutazione delle prestazioni individuali del personale non dirigenziale affidatario di incarichi relativi all’area delle posizioni organizzative, quale negozialmente prevista e disciplinata, è compiuta, alle scadenze contrattualmente previste, dai Dirigenti/responsabili delle diverse strutture organizzative, alle quali il personale medesimo risulta funzionalmente assegnato.
2. I criteri generali di apprezzamento dell’attività assolta sono definiti con apposito regolamento.
ART. 28 – PRODUTTIVITÀ COLLETTIVA
1. Le risorse finanziarie destinate, secondo le vigenti disposizioni negoziali collettive, alla incentivazione della produttività collettiva sono impegnate ed erogate, dall’Amministrazione Comunale e, per essa, dal competente assetto dirigenziale, in stretta correlazione con l’attuazione di iniziative, quali piani operativi di lavoro e progetti-obiettivo, finalizzate al conseguimento di miglioramenti organizzativi e gestionali ed al recupero di efficacia ed efficienza nell’azione erogativa, sia esterna che interna, obiettivamente verificabili.
2. Non è consentita, in alcun caso, l’erogazione di emolumenti, a titolo di produttività, a dipendenti che non abbiano concretamente e fattivamente contribuito al conseguimento dei risultati di cui al comma 1, accertato con metodi obiettivi, conformemente a quanto previsto dal vigente assetto contrattuale.
3. La quantificazione del trattamento economico accessorio, da erogarsi, a ciascun dipendente a titolo di produttività collettiva, tiene conto sia del grado di raggiungimento degli obiettivi generali di miglioramento assegnati ai gruppi di lavoro, sia dell’apporto individualmente reso dal personale, anche in riferimento all’effettiva presenza in servizio ed al ruolo rivestito nell’attività di conseguimento dei risultati affidati.
4. I criteri generali per l’impiego delle risorse di cui al comma 1, per l’individuazione del personale da coinvolgere e per la valutazione degli esiti delle iniziative attivate sono definiti secondo le modalità previste dalla vigente disciplina di legge e contrattuale collettiva, in compiuta attuazione delle direttive a tal fine emanate dagli organi di governo. Resta di esclusiva competenza dei Dirigenti/Responsabili delle strutture di massima dimensione, nonché, se affidata, ai titolari di posizioni organizzative, adottare le specifiche opzioni operative, ivi compresa l’elaborazione delle iniziative progettuali e dei programmi di lavoro, la scelta delle risorse umane da coinvolgere negli stessi e la determinazione dei criteri di riconoscimento economico, nel compiuto rispetto dei canoni di buon andamento ed imparzialità dell’azione amministrativa e di razionalità delle scelte operate, nonché del vigente sistema di relazioni sindacali.
5. Lo svolgimento delle iniziative di cui al presente articolo non può essere pianificato in orario di lavoro straordinario, se non per limitate e giustificate ipotesi di carattere assolutamente eccezionale e temporaneo.
6. Il sistema d’incentivazione di cui al presente articolo non può costituire strumento di riconoscimento economico delle prestazioni rese, sostitutivo o surrogatorio di altri istituti contrattuali, in relazione alle diverse finalità cui gli stessi risultano rivolti.
ART. 29 – INCENTIVAZIONE SELETTIVA DEL PERSONALE
1. Una quota rilevante delle risorse finanziarie complessivamente destinate alla remunerazione della produttività individuale e collettiva, da definirsi nel rispetto del vigente assetto delle relazioni sindacali, può essere riservata all’incentivazione selettiva del personale, attraverso la predisposizione e l’attuazione di specifici programmi e progetti di lavoro di tipo selettivo, interessanti, nel loro complesso, una quantità limitata, da definirsi nell’osservanza del vigente sistema di relazioni sindacali, del personale dipendente, anche di carattere individuale e personalizzato.
2. Per i fini di cui al precedente comma, ciascun dirigente/responsabile è dotato di uno specifico budget di risorse finanziarie, da impiegare discrezionalmente per l’incentivazione selettiva del personale, nel rispetto delle direttive adottate dagli organi di governo e, per gli oggetti di competenza negoziale, della contrattazione collettiva nazionale e decentrata.
3. Una percentuale delle risorse in argomento può essere destinata alla realizzazione di progetti selettivi di tipo orizzontale, coinvolgenti personale appartenente a più strutture organizzative.
4. I progetti selettivi di cui al comma 3 sono attuati su iniziativa del Direttore Generale o in mancanza dal Segretario generale o dei Dirigenti delle strutture interessate, ai quali compete, in ogni caso, la congiunta definizione dei necessari programmi di lavoro.
5. La scelta del personale, da coinvolgere nelle iniziative di cui al presente articolo, è attuata, ad opera dei competenti Dirigenti di struttura, tenendo conto delle specifiche professionalità disponibili e delle finalità proprie delle iniziative medesime, nonché dei principi sanciti nell’art. 24.
6. Ai fini della valutazione dei risultati ottenuti, dai dipendenti, ad esito delle attività svolte nell’ambito dei progetti selettivi in argomento, si tiene conto esclusivamente del grado di conseguimento dei relativi obiettivi e dei profili qualitativi dei compiti assolti, a prescindere dalla presenza in servizio.
7. Alle iniziative di carattere selettivo si applicano i commi 5 e 6 del precedente articolo 28.
CAPO I – ISTITUTO DELLA MOBILITÀ. PRINCIPIO GENERALE
ART. 30 – MOBILITÀ DEL PERSONALE
1. L’Istituto della mobilità è regolato dalla legge e dal C.C.N.L.
2. La mobilità può essere interna ed esterna, temporanea o definitiva.
3. Di ogni provvedimento di mobilità, viene data informazione alle OO.SS.
CAPO II – MOBILITÀ ESTERNA
ART. 31 – MOBILITÀ ESTERNA TEMPORANEA: DISTACCO ATTIVO
1. Per comprovate esigenze organizzative, gestionali e, funzionali dell’Amministrazione comunale e nell’esclusivo interesse della stessa, i dipendenti possono essere temporaneamente distaccati presso altri Enti pubblici per ivi svolgere attività connesse e/o funzionalizzate alle attribuzioni istituzionalmente rese, agli obiettivi assegnati o ai programmi da realizzare.
2. Il distacco è disposto con atto di Giunta comunale sentito il Responsabile dell’area interessata.
ART. 32 – MOBILITÀ ESTERNA TEMPORANEA: DISTACCO PASSIVO
1. L’amministrazione comunale può accogliere, nell’ambito delle proprie strutture organizzative, personale temporaneamente distaccato da altri enti pubblici, nell’interesse degli enti distaccanti, per lo svolgimento di attività compatibili con l’interesse pubblico perseguito dall’Amministrazione comunale e nel rispetto dei canoni di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.
2. La decisione di accogliere personale esterno, in posizione di distacco passivo, è adottata dalla Giunta Comunale sentito il Responsabile dell’area presso la quale si richiede che detto personale venga assegnato.
3. Il distacco passivo è disposto a tempo determinato per un periodo non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili nei limiti di un’eguale durata.
4. L’amministrazione comunale non può, comunque, sostenere oneri e spese, a qualsiasi titolo, per l’accoglimento di personale esterno in posizione di distacco passivo.
ART. 33 – MOBILITÀ ESTERNA TEMPORANEA: COMANDO
1. I dipendenti possono essere temporaneamente trasferiti in posizione di comando presso altra amministrazione che ne inoltri motivata richiesta e sopporti i conseguenti oneri economici, entro i limiti e secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
2. Il trasferimento di cui al comma precedente può intervenire esclusivamente con il consenso del dipendente interessato ed a tempo determinato, per un periodo non superiore ad un anno, eventualmente rinnovabile.
3. Il comando è disposto con atto della Giunta comunale, sentito sia il Responsabile dell’area cui il dipendente è assegnato sia il Responsabile dell’area competente in materia di personale, qualora non ostino, alla sua adozione, esigenze organizzative, gestionali e funzionali dell’Amministrazione comunale.
4. Eventuali spese di trasferte del dipendente comandato, da erogarsi a qualsiasi titolo ai sensi della vigente normativa, possono essere riconosciute, al dipendente medesimo, esclusivamente previo impegno, formalmente assunto dall’Ente di destinazione, di rimborsare, all’Amministrazione i relativi oneri economici.
5. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche in caso di comando presso questa Amministrazione di dipendenti di altra amministrazione. I relativi oneri economici sono sostenuti in tal caso, da questa amministrazione che provvede ai relativi rimborsi all’Ente di appartenenza organica dei dipendenti comandati.
ART. 34 – MOBILITÀ ESTERNA DEFINITIVA
1. Il dipendente può essere trasferito nei ruoli di altra pubblica amministrazione, appartenente al medesimo o ad altro comparto di contrattazione collettiva, nei limiti e secondo le modalità di cui alla vigente normativa.
2. Il trasferimento è disposto su istanza dell’Amministrazione di destinazione con il consenso del dipendente interessato previo accordo, tra le parti interessate, sulla data di decorrenza.
3. L’atto di trasferimento è assunto dalla Giunta Comunale previa nulla osta del Responsabile dell’area di appartenenza funzionale del dipendente interessato.
4. Per il rilascio del nulla osta di trasferimento nonché al fine della determinazione della data dell’eventuale trasferimento il Responsabile dell’area di appartenenza funzionale valuta, anche in riferimento alle contingenti e prossime esigenze organizzative, gestionali e funzionali dell’Ente, gli effetti che l’esodo della risorsa umana interessata può produrre sulla complessiva azione amministrativa dell’Ente.
5. Per la mobilità esterna traslativa presso questa Amministrazione si applica il vigente ordinamento contrattuale e legale con particolare riguardo all’art. 33 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
CAPO III – MOBILITÀ INTERNA
ART. 35 – FINALITÀ DELLA MOBILITÀ INTERNA
1. La mobilità interna all’Ente è finalizzata:
-a valorizzare l’impiego del personale, al fine di raggiungere l’ottimizzazione dell’utilizzo delle risorse umane e per un migliore ed efficace funzionamento dei servizi;
-alla flessibilità degli organici al fine di adeguare le strutture dell’apparato municipale agli obiettivi indicati dall’Amministrazione;
-alla valorizzazione della professionalità del personale in relazione alla qualifica funzionale e profilo professionale posseduto ed alle necessità dell’Ente;
-alla copertura dei posti vacanti.
2. La mobilità si esercita all’interno della qualifica funzionale posseduta e non può determinare in alcun modo acquisizione automatica di qualifiche funzionali superiori.
ART. 36 – MOBILITÀ ALL’INTERNO DEI SERVIZI
1. Gli atti di gestione del personale all’interno dei singoli servizi, qualora non comportino modifiche di profili professionali, sono di competenza del relativo responsabile nell’ambito delle funzioni di gestione del personale. Con tali atti il responsabile del servizio distribuisce compiti, risorse e responsabilità conformandosi ai principi stabiliti nel presente regolamento.
2. Il provvedimento di assegnazione definitiva di funzioni diverse da quelle ricoperte deve essere subito trasmesso al Responsabile dell’area interessata che, in caso di violazioni di legge o regolamenti o, comunque, qualora risulti compromessa l’efficienza e la funzionalità dell’Ufficio, potrà rimuoverlo con decorrenza immediata.
3. Dell’adozione di tali provvedimenti deve essere data comunicazione al Segretario Generale ed al Direttore Generale, se nominato.
ART. 37 – MOBILITÀ TRA UFFICI O SERVIZI DIVERSI
1. I provvedimenti sono di competenza del Responsabile di area sempre che la nuova funzione sia da riferire alla medesima area. Qualora, invece, l’assegnazione di funzioni sia relativa ai servizi di un’area diversa da quella di appartenenza il provvedimento è adottato dal Direttore Generale o in caso di mancata nomina, dal Segretario comunale, sentiti i responsabili delle aree interessate.
2. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo devono essere trasmessi, entro i successivi cinque giorni, alla Giunta Comunale che, qualora ritenga il provvedimento in contrasto con gli obblighi ed i programmi dell’Amministrazione può rimuoverlo con decorrenza immediata.
ART. 38 – MOBILITÀ VOLONTARIA E D’UFFICIO
1. In presenza di posto vacante di cui l’Amministrazione intende attivare le procedure per la copertura, è facoltà dei dipendenti in possesso di analoga qualifica e profilo professionale avanzare richieste di mobilità volontaria.
2. La mobilità d’ufficio è disposta a prescindere dalla presentazione di istanza da parte del personale interessato e si attua soltanto, sulla scorta dei principi di cui all’art. 35, per esigenze di funzionalità dei servizi quando risulta difficile o particolarmente gravoso operare con diverse azioni per assicurare la regolare erogazione dei servizi.
ART. 39 – PROCEDURE PER LA MOBILITÀ
1. Per la mobilità volontaria all’interno di diversi servizi di una stessa area o di aree diverse, stesso profilo professionale, i responsabili di aree e in caso di mobilità di aree diverse, il Direttore Generale, se nominato, o il Segretario Generale, previa informazione alle OO.SS., provvederanno a pubblicizzare i posti che si intendono coprire e provvederanno a valutare le istanze pervenute. La graduatoria sarà formulata sulla base delle domande pervenute e tenendo conto dei seguenti criteri, elencati in ordine di priorità:
– professionalità dando precedenza al personale del medesimo profilo in rapporto alla esperienza posseduta;
– anzianità di servizio con valutazione differenziale tra quella posseduta nel profilo e quella complessiva;
– anzianità anagrafica.
2. Qualora si renda necessaria la modifica del profilo professionale dovranno essere accertati i requisiti professionali secondo criteri oggettivi. Dalla data di assegnazione del nuovo profilo professionale si provvederà alla conseguente modifica della dotazione organica in vigore, ed eventualmente a provvedere per il posto risultante vacante.
3. Qualora nessun dipendente richieda di coprire un posto, si procede con provvedimenti di ufficio da parte dei soggetti preindicati, tenendo conto delle seguenti valutazioni, elencate in ordine di priorità:
– professionalità
– minore anzianità
– minore anzianità anagrafica.
4. Nelle eventualità che si renda necessario la mobilità per ragioni di urgenza dettate da attività di carattere provvisorio o da inderogabile esigenze organizzative cui l’Ente è tenuto a far fronte, essa potrà essere disposta dai soggetti innanzi indicati. I provvedimenti saranno immediatamente comunicati alle OO.SS. e non potranno avere durata superiore a tre mesi.
5. Nel caso di mobilità a seguito infermità derivante o meno da causa di servizio, il dipendente dovrà essere reinquadrato nel nuovo profilo professionale sia nel caso di esistenza in organico del posto e sia in soprannumero rispetto all’organico, con obbligo in questo caso della riammissione in ruolo prioritariamente rispetto alle procedure concorsuali. Il posto lasciato libero deve essere considerato a tutti gli effetti vacante.
TITOLO IV: ASSETTO DIRIGENZIALE
CAPO I – IL SEGRETARIO GENERALE
ART. 40 – NOMINA E COMPETENZE
1. Il Comune ha un Segretario titolare, dipendente da apposita agenzia, iscritto all’Albo ex art. 98 delD.Lgs. 18/8/2000 n. 267.
2. Il Segretario Comunale è nominato e scelto dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente, scegliendolo tra gli iscritti all’Albo di cui al citato art. 98.
3. La nomina del Segretario comunale ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato. Il Segretario cessa dall’incarico con la cessazione del mandato del Sindaco continuando ad esercitare le proprie funzioni sino alla nomina del nuovo Segretario che può essere disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del nuovo Sindaco, decorsi i quali senza l’adozione alcun provvedimento in merito il Segretario è confermato.
4. Durante lo svolgimento delle proprie funzioni il Segretario può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, per violazione dei doveri di ufficio e fatte salve le disposizioni del C.C.N.L. del relativo comparto e le norme previste in materia dall’apposito regolamento ministeriale.
5. Il Segretario svolge i compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’Ente, in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti del Comune.
6. Il Segretario inoltre:
a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
b) può rogare tutti i contratti nei quali l’Ente è parte e autenticare scritture private e atti unilaterali nell’interesse dell’Ente;
c) esercita le funzioni attribuitegli dallo Statuto o dai Regolamenti.
7. Nel caso in cui il Sindaco non si avvalga della facoltà prevista dall’art. 108 del D.Lgs.18/8/2000, n. 267, al Segretario possono essere attribuite con provvedimento accettato dallo stesso le funzioni di Direttore Generale. In tale ipotesi al Segretario comunale spettano i compiti previsti dall’appena richiamato art. 108 e gli viene corrisposta una indennità di direzione determinata dal Sindaco con il provvedimento di conferimento dell’incarico, nei limiti del contratto nazionale di lavoro di categoria vigente.
8. Se al Segretario non vengono attribuite tali competenze e contemporaneamente non viene nominato il Direttore Generale, compete comunque allo stesso di sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei responsabili di area, coordinandone l’attività in applicazione del comma 4 dell’art. 97 delD.Lgs. 267/2000.
9. In caso di nomina del Direttore Generale, i rapporti tra Direttore Generale e Segretario comunale sono disciplinati e contenuti nel contratto, fermo restando che è esclusa ogni forma di dipendenza gerarchica dell’uno dall’altro, così come restano ferme le competenze attribuite in via esclusiva dalla legge ad ognuno dei due soggetti.
10. Il trattamento economico del Segretario comunale è determinato dai contratti collettivi nazionali della categoria ai sensi del D.Lgs. 3/2/1993n. 29 e successive modificazioni.
ART. 41 – VICE SEGRETARIO COMUNALE
1. L’ente è dotato di un vice segretario comunale che riveste la qualifica di dirigente.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario nello svolgimento delle sue attività e lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge in tutti i casi di vacanza del posto, di assenza o di impedimento e ne esercita le funzioni vicarie con autorizzazioni del Sindaco, qualora la durata dell’assenza sia inferiore a 60 giorni mentre per assenze di più lunga durata provvederà l’Agenzia su richiesta del Sindaco.
3. Nei periodi di sostituzione del Segretario generale al Vice Segretario spetta il compenso previsto dalla legge.
4. Il Vice Segretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli Organi collegiali.
CAPO II – IL DIRETTORE GENERALE
ART. 42 – CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI DIREZIONE GENERALE
1. Questo Ente di tipo due, ma con popolazione inferiore a quindicimila abitanti, può procedere, ai sensi del 3°comma dell’art. 108 del D.Lgs. 267/2000, alla nomina del Direttore Generale previa stipula di apposita convenzione con altri Comuni le cui popolazioni assommate con quella di questo Comune raggiungano almeno i quindicimila abitanti.
ART. 43 – CRITERI PER LA NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE GENERALE
1. I criteri per la nomina del Direttore Generale saranno stabiliti in sede di convenzione così come in essa saranno individuate procedure e competenze per la nomina.
2. In ogni caso nella convenzione dovrà essere esplicitamente previsto:
a) il Sindaco che provvede alla nomina e alla revoca;
b) l’obbligo per cui tutte le Giunte dei Comuni convenzionati adottino la deliberazione preventiva alla nomina ed alla revoca;
c) l’individuazione dei servizi che dovranno essere gestiti in modo coordinato e unitario;
d) le modalità dei requisiti per la scelta dei candidati.
3. Il Direttore Generale deve provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei Servizi tra i Comuni interessati.
4. Il Direttore generale provvede a dare concreta attuazione agli obiettivi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo e sovrintende alla gestione complessiva dell’Ente, nel rispetto dei principi indicati all’art. 3 del presente regolamento, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza dell’attività amministrativa. Il Direttore Generale risponde direttamente al Sindaco del proprio operato.
5. Il Direttore Generale predispone il piano dettagliato e gli obiettivi previsti dall’art. 197, comma 2, lett. “a” del D.Lgs. n. 267/2000, nonché la proposta del piano esecutivo di gestione o strumento equivalente previsto dall’art. 169 dello stesso decreto.
6. Il Direttore Generale sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili delle aree e ne coordina l’attività, adottando gli atti di gestione che li riguardano; partecipa inoltre, al controllo della gestione dell’attività dell’Ente. Partecipa alle sedute degli Organi Collegiali.
CAPO III – RESPONSABILI DI AREE
ART. 44 – ATTIVITÀ DI GESTIONE
1. I Responsabili di area a cui spetta la direzione degli Uffici e dei servizi svolgono tutti compiti di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa nonché di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, finalizzati all’attuazione delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato dell’organo politico.
2. Ogni responsabile è tenuto, annualmente, alla redazione di un piano di attività per l’attuazione, sotto il profilo gestionale, degli indirizzi e degli obiettivi determinati nel P.E.G. dagli organi di governo. Tale piano delinea il programma delle attività annuale ed il suo grado di attuazione costituisce specifico parametro di riferimento per la valutazione della responsabilità gestionale e di risultato.
3. Al termine di ogni esercizio annuale, ciascun responsabile trasmette al Sindaco, al Direttore Generale, se nominato, ed al Segretario Generale una relazione nella quale rappresenta il grado di conformità dell’attività svolta agli obiettivi ed agli indirizzi assegnati dagli organi di governo, nonché l’entità ed il livello dei risultati attribuiti, le motivazioni degli eventuali scostamenti verificatisi e le misure adottate o da adottarsi o proporre, al fine di apportare le necessarie correzioni, integrazioni o rettifiche.
4. Ai responsabili di aree sono attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dalle Leggi, dallo Statuto e dai Regolamenti comunali:
a) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;
b) la responsabilità delle procedure di appalto e di concorso con approvazione delle operazioni ed atti concorsuali per reclutamento di personale dipendente nonché di atti di gara per aggiudicazione di appalti di lavori, servizi, forniture, somministrazioni etc.;
c) la individuazione e la nomina dei responsabili dei procedimenti;
d) la stipulazione dei contratti in rappresentanza del Comune con assunzione di responsabilità gestionale delle procedure aperte o chiuse d’individuazione della parte contraente intese alla stipulazione di contratti di locazione, affitto, esecuzione di opere o servizi, forniture, somministrazioni, etc., previa definizione degli elementi negoziali mediante assunzione di apposita determinazione;
e) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l’assunzione di impegni di spesa;
f) gli atti di organizzazione, amministrazione e gestione del personale dipendente assegnato, compresa l’assegnazione degli incarichi di responsabilità delle singole unità organizzative ed operative ricomprese nella struttura, cui è preposto nonché l’affidamento degli incarichi delle posizioni organizzative e la revoca degli stessi nel rispetto della vigente normativa di legge e contrattuale collettiva e l’attribuzione dei trattamenti economici accessori al personale dipendente medesimo. La contestazione, inoltre, di violazioni disciplinarmente rilevanti, che rientrano nella loro competenza nonché l’esame delle relative controdeduzioni e difese e l’applicazione delle relative sanzioni disciplinari;
g) la direzione delle unità organizzative e/o funzionali di preposizione, nonché delle relative risorse umane, compresa l’autonoma facoltà di costituire, sopprimere e/o modificare posizioni di lavoro relative all’area delle posizioni organizzative ed unità organizzative intermedie e di base, in funzione degli obiettivi da conseguire;
h) concessione di contributi, sovvenzioni ed ausili finanziari a terzi (persone fisiche, associazioni, comitati, istituzioni, organizzazioni diverse (es.: Onlus) per attività ed iniziative in ambito sociale, assistenziale, culturale, ricreativo, sportivo) , nell’osservanza di criteri generali definiti, dall’organo di governo mediante apposite norme regolamentari;
i) la conduzione e la gestione dei rapporti con consulenti e professionisti comunque incaricati per questioni che interessino atti, operazioni, relazioni o condotte rimessi alla loro competenza con facoltà di promuovere e proporre resistenza ad azioni giudiziarie e stragiudiziali, con relativi poteri di conciliazione e transazione, ancorchè nell’ambito di appositi atti di indirizzo o direttive resi dai competenti organi di governo;
j) conferimento di incarichi professionali, non riservati per legge o disposizioni regolamentari all’organo politico, relativi a progettazione, direzione-lavoro e simili, fiduciariamente affidati attraverso modalità di scelta della parte contraente di carattere negoziato, nel rispetto di atti di indirizzo o di apposite direttive assunti dagli organi di governo;
k) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
l) adozione di ordinanze e di altri provvedimenti dispositivi delle diverse materie di competenza locale, fra cui quelle in materia di disciplina e limitazione della circolazione stradale ai sensi del vigente Codice della strada, e delle disposizioni normative comunque disciplinanti la materia, nell’ambito di apposite direttive o atti di indirizzo assunti dagli organi di governo;
m) adozione e applicazione di misure sanzionatorie di natura amministrativa e la gestione del relativo provvedimento irrogatorio, con l’adozione di ingiunzioni ed ordini di esecuzione necessari per l’applicazione delle stesse e per l’ottemperanza alle disposizioni di legge, di regolamento e di provvedimenti che disciplinano le attività sottoposte a vigilanza e controllo dell’Amministrazione comunale;
n) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, di abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell’abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;
o) approvazione di stati di avanzamento e stati finali e relativi certificati di liquidazione, nonché approvazione di perizia di variante o suppletiva da apportarsi a progetti di opere pubbliche e approvazione degli atti di collaudo di opere pubbliche;
p) disposizione di proroga dei termini per la realizzazione di opere pubbliche;
q) adozione del decreto di occupazione d’urgenza preordinato all’azione espropriativa immobiliare per la realizzazione di un’opera pubblica;
r) determinazione motivata approvativa della proposta di cosiddetto accordo bonario di cui all’art. 31bis comma 1 legge 109/1994 e successive modificazioni ed integrazioni;
s) esecuzioni e risoluzioni contrattuali in genere;
t) concessione e retrocessione di loculi cimiteriali e concessione di aree cimiteriali;
u) adozione di atti autorizzativi di occupazione di suolo pubblico;
v) accettazione di cessione volontaria di beni immobili o mobili;
w) aggiornamento dei canoni d’affitto, di locazione, di concessione e simili;
x) approvazione dell’elenco dei residui attivi e passivi;
y) autorizzazione allo svolgimento di incarichi professionali a personale dipendente;
z) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
aa) gli atti a loro attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi delegati dal Sindaco.
5. Restano al Sindaco, fatta salva ogni facoltà di delega da parte dello stesso nel rispetto della vigente normativa, le competenze previste dagli artt. 50 e 54 delD.Lgs. 267/2000, in particolare:
a) i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità, igiene, edilizia e polizia locale al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica;
b) l’esercizio dei poteri di autorità locale di pubblica sicurezza a norma della legge 1/4/1981, n. 121;
c) l’attività connessa ad interventi immediati in qualità di organo di protezione civile ai sensi del D.P.R.6/2/1981, n. 66;
d) provvedimenti afferenti i trattamenti sanitari obbligatori ex lege 13/5/1978, n. 180 e 23/12/1978, n.833;
e) provvedimenti assunti in qualità di autorità sanitaria comunale;
f) lo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di polizia giudiziaria;
g) la vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico;
h) il coordinamento e la riorganizzazione degli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e servizi pubblici nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio;
i) la tenuta dei registri di stato civile e popolazione e gli adempimenti demandatagli dalla legge in materia di elettorale, leva militare e statistica.
6. Spetta, inoltre, ai Dirigenti Responsabili, ai sensi della vigente normativa, l’adozione di ogni altro atto e provvedimento gestionale, anche non indicato e specificato nel presente articolo, attuativo degli obiettivi, programmi e direttive degli organi di governo, che sia espressione di discrezionalità tecnica o amministrativa di tipo gestionale. Restano di competenza degli organi di governo, secondo le rispettive attribuzioni, i soli atti che presuppongono l’esercizio di discrezionalità amministrativa di tipo politico, attuato attraverso appositi atti di indirizzo e specifiche direttive di governo. Se l’atto appartenente alle categorie di cui al comma 4 presenta, per l’ampia discrezionalità di contenuti, particolare rilievo politico-amministrativo, il Sindaco, anche di propria iniziativa, dispone, con provvedimento motivato, la sospensione del relativo iter costitutivo sottoponendo la questione trattata all’esame della Giunta Comunale la quale con delibera formula, in assenza degli stessi, gli indirizzi ed i criteri generali necessari per la determinazione del contenuto discrezionale dell’atto o per la conclusione del procedimento.
7. Il Regolamento di contabilità e quello dei contratti definiscono le modalità operative di esercizio delle competenze dei responsabili di area in materia di acquisizione dei beni, prestazioni e servizi e di realizzazione di opere.
8. Spettano al responsabile di area i pareri interni all’ente, quelli previsti per le proposte di deliberazioni, a norma di legge, sulle materie di competenza del servizio medesimo.
9. Gli atti di competenza dei responsabili non sono soggetti ad avocazione da parte del Sindaco, se non per particolari motivi di necessità ed urgenza, specificatamente indicati nel provvedimento di avocazione, da comunicare alla Giunta Comunale.
10. In caso di assenza o impedimento del soggetto titolare ad assumere gli atti di gestione, questi vengono adottati dal dipendente che legittimamente lo sostituisce previa disposizione del Sindaco.
11. Per gli atti di gestione di cui al precedente comma 2, lettera a) (commissioni di gara) , b) e c) trovano applicazione le disposizioni contenute nel regolamento comunale sui contratti.
12. In presenza di atti invalidi, inopportuni o, comunque, non più rispondenti all’interesse pubblico, il soggetto che ha emanato l’atto, può procedere, in sede di autotutela, all’annullamento o alla revoca dell’atto stesso, dandone preventiva comunicazione al Sindaco ed al Direttore Generale o, se non nominato, al Segretario comunale.
13. I Dirigenti/Responsabili di aree partecipano, se richiesto, alle sedute degli Organi Collegiali.
ART. 45 – CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DELLE AREE
1. Gli incarichi di direzione delle aree sono attribuiti e definiti dal Sindaco al personale individuato nel precedente articolo 16 -I comma.
2. Il Sindaco provvede all’attribuzione degli incarichi di direzione delle aree:
a) per il personale in servizio con rapporto di impiego a tempo indeterminato:
– tenendo conto: della qualifica funzionale apicale; di abilitazioni o specializzazioni acquisite; della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare;
– valutando la capacità professionale e l’efficienza operativa acquisita e dimostrata in precedenti esperienze;
– valutando l’attitudine all’esercizio della funzione, con particolare riferimento alla capacità di organizzazione, all’autorevolezza ed al prestigio, all’indipendenza e all’imparzialità di giudizio, all’autocontrollo, alla capacità di assumere decisioni e responsabilità, alla capacità di intrattenere rapporti umani equilibrati.
b) per il personale esterno da assumere con contratto a termine, anche eventualmente a part-time, gli incarichi vengono attribuiti, nei limiti compatibili, con i criteri di cui alla precedente lettera “a”, anche sulla base di idonee referenze e curricula.
3. È applicabile l’ipotesi di un criterio di rotazione negli incarichi, che varrà come principio di massima cui potrà anche derogarsi.
4. Il responsabile mantiene in ogni caso l’incarico sino al successivo affidamento ad altri.
5. La durata degli incarichi non può essere superiore al mandato elettivo del Sindaco.
6. Rientra pure nelle competenze del Sindaco il rinnovo e la revoca degli incarichi.
7. La revoca deve essere preceduta da un contraddittorio con il responsabile.
ART. 46 – RESPONSABILI DELLE AREE
1. I responsabili delle aree sono direttamente responsabili dell’andamento delle aree che comprendono i settori con servizi e uffici cui sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, della gestione delle risorse economiche e del personale a loro assegnato. Gli stessi hanno autonomia operativa e responsabilità gestionale.
2. In conformità a quanto previsto dalle leggi vigenti, dallo Statuto comunale e dai contratti collettivi di lavoro stipulati, nonché dalle direttive e dagli indirizzi politici espressi dagli organi di governo, a loro è conferita piena autonomia organizzativa ed economica. Assicurano l’ottimale gestione delle risorse umane e disimpegnano le loro funzioni nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, dal Segretario Generale e/o dal Direttore Generale.
3. Adottano di norma gli atti conclusivi del provvedimento amministrativo e le determinazioni a esse correlate, assumendo in tal caso le responsabilità previste dalla legge 241/1990 dettagliatamente disciplinate dall’apposito regolamento.
4. Il responsabile di area provvede ad assegnare a sè o ad altro dipendente addetto all’unità organizzativa competente, secondo quanto previsto dal regolamento sul procedimento amministrativo, la responsabilità dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento nonché, eventualmente, dell’adozione del provvedimento finale.
5. Di norma il dipendente responsabile dell’istruttoria e del procedimento viene individuato nel responsabile dell’Ufficio ai sensi del precedente art. 16, fermo restando la possibilità di attribuirne la responsabilità ad altro nell’ambito della stessa o altra struttura facente capo all’area interessata.
ART. 47 – COMPETENZE DEI RESPONSABILI DI AREA
1. Oltre ai compiti di attuazione delle linee programmatiche e di gestione individuati nel precedente articolo 44, ai responsabili di area sono comunque attribuiti i compiti nelle seguenti materie:
Gestione finanziaria
a) Ciascuno per l’area di propria competenza provvede, in conformità alle direttive degli organi di governo, all’elaborazione delle proposte di previsione di bilancio e relative variazioni ed alla predisposizione del piano esecutivo di gestione.
b) Ciascun responsabile, nell’ambito dell’area di propria competenza assume gli impegni di spesa in attuazione del piano esecutivo di gestione e dispone le relative liquidazioni ordinando l’emissione dei mandati di pagamento. Provvede altresì all’emissione di provvedimenti di accertamento e riscossione delle entrate di bilancio nonché all’attivazione delle procedure per il recupero dei crediti.
c) Gli impegni di spesa sono assunti in modo da evitare disservizi e, nel contempo, l’insorgenza di situazioni debitorie non contabilizzate nelle scritture dell’Ente.
Lavori e forniture
a) Il responsabile dell’area, nell’ambito della stessa cura tutti gli atti necessari e propedeutici a poter procedere all’affidamento a terzi di lavori o forniture di bene e servizi. Lo stesso provvederà, inoltre, all’adozione degli atti consequenziali, ed in particolare:
1) all’adozione della determina a contrattare e la relativa procedura;
2) alla predisposizione e pubblicazione dei bandi;
3) all’approvazione dell’elenco delle ditte da invitare alla gara;
4) a redigere e trasmettere la lettera di invito;
5) ad attuare le procedure di gara assumendone la presidenza, all’aggiudicazione e, sulla base dei relativi verbali, a formulare la determina di aggiudicazione e di autorizzazione alla stipula del contratto;
6) alla stipulazione del contratto;
7) a trasmettere la comunicazione dell’avvenuta stipula del contratto al servizio interessato.
b) Avvenuta la stipulazione del contratto, ciascuno per il proprio settore di propria competenza ha il compito di vigilare, attraverso i responsabili dei servizi degli uffici nonché della propria struttura organizzativa, sulla regolare esecuzione dei lavori e/o fornitura e provvedere all’approvazione degli atti consequenziali e relativa liquidazione di spesa.
Terminata l’esecuzione del contratto deve essere presentato alla Giunta Comunale apposito rendiconto in ordine ai risultati conseguiti ed al rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali.
Amministrazione e gestione del personale
a) Il Responsabile gestisce il personale assegnato alla propria area, per il quale costituisce il diretto referente gerarchico, in modo da assicurare comunque la continuità dell’erogazione del servizio. Svolge anche attività di sub-programmazione. Cura, infatti, la definizione e assegnazione di progetti in attuazione dei programmi deliberati dagli organi politici da attuarsi attraverso il corretto utilizzo delle risorse assegnate, provvede all’affidamento dei compiti al personale della propria area, ad individuare i responsabili dei procedimenti, alle verifiche inerenti la qualità e quantità delle prestazioni svolte ed i risultati ottenuti. Procede alla segnalazione all’apposito ufficio di fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare, quando non ritenga di poter irrogare la sanzione del rimprovero verbale o scritto o della censura. Cura che siano osservate le disposizioni impartite dal datore di lavoro in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
b) Entro il mese di gennaio di ogni anno provvede a far trasmettere al servizio personale apposita relazione, redatta secondo appositi schemi predisposti al fine di consentire la relazione annuale di cui all’art. 65, II comma, delD.Lgs. 29/1993.
c) Il responsabile dell’area amministrativa, direttamente o per il tramite del responsabile del servizio personale, in particolare, provvede:
1) all’attuazione dei procedimenti di selezione per l’assunzione di personale a tempo determinato o indeterminato provvedendo alla predisposizione e pubblicazione dei bandi di selezione ed alla predisposizione dell’atto di nomina della commissione di esami, in conformità al piano di assunzione approvato dall’organo politico ed in attuazione degli obiettivi fissati nel P.E.G.;
2) alla stipulazione dei contratti individuali di lavoro;
3) alla tenuta dei fascicoli personali dei dipendenti del Comune nel rispetto del diritto alla riservatezza di ciascun dipendente;
4) all’assistenza tecnico-amministrativa all’ufficio competente per l’applicazione delle sanzioni disciplinari;
5) all’attuazione dei provvedimenti di inquadramento giuridico ed economico nonché alla predisposizione degli atti per la cessazione dei rapporti di lavoro.
ART. 48 – ATTIVITÀ CONSULTIVA DEI RESPONSABILI DI AREA
1. L’attività consultiva dei responsabili di area si esplica attraverso:
a) l’espressione del parere di regolarità tecnica di cui all’art. 49 del D.Lgs. 267/2000 sulle proposte di deliberazioni da portare all’esame della Giunta e del Consiglio, che non siano meri atti di indirizzo. I pareri sono inseriti nella deliberazione.
b) relativamente al responsabile dell’area finanze l’espressione del parere di regolarità contabile sulle proposte di deliberazione da portare all’esame della Giunta e del Consiglio, che comportino impegni di spesa o diminuzione di entrata. Il parere è inserito nella deliberazione.
c) relazioni, pareri, consulenze in genere.
2. Destinatari dell’attività consultiva sono gli organi politici.
ART. 49 – REVOCA INCARICO RESPONSABILE AREA
1. In caso di mancato raggiungimento degli obiettivi previsti dal programma amministrativo che devono, peraltro, essere chiari e puntuali, di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta Comunale o dell’Assessore di riferimento, o per responsabilità particolarmente grave e reiterata, che deve essere comunque dimostrata, il responsabile può essere revocato dall’incarico con la perdita dei benefici economici legati alla posizione ricoperta.
CAPO IV – PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DELLE DETERMINAZIONI E DELLE DELIBERAZIONI – INFORMAZIONE SUGLI ATTI
ART. 50 – LE DETERMINAZIONI
1. Per assolvere le funzioni loro assegnate i responsabili di area adottano atti di gestione denominate “determinazioni”.
2. In assenza del responsabile di area, le determine di competenza vengono assunte previa delega dello stesso dal responsabile di settore. In caso di assenza contemporanea dei predetti i provvedimenti vengono assunti dalla figura immediatamente inferiore delegata dal Responsabile dell’area o in caso particolari non prevedibili, delegata direttamente dal Sindaco.
3. Le determinazioni sono atti formali nei quali si manifesta una volontà del soggetto legittimato ad adottarli, afferiscono la gestione amministrativa dei singoli servizi e sono emanate in conformità alle disposizioni di legge vigenti in materia, alle norme statutarie e regolamentari dell’Ente, alle direttive degli organi politici.
4. La proposta di determinazione è predisposta dal Responsabile del procedimento o dal Responsabile dell’istruttoria del procedimento che la sottopone al dirigente responsabile competente per l’approvazione.
ART. 51 – FORMA E CONTENUTI DELLE DETERMINAZIONI
1. Le determinazioni vengono emanate esclusivamente in forma scritta e sono costituite dai seguenti elementi:
– il soggetto che emana l’atto e lo sottoscrive con specificazione della sua qualifica;
– la data, il numero d’ordine e l’indicazione dell’Ufficio di provenienza;
– l’oggetto della determinazione inerente quanto con essa viene disposto;
– la motivazione dell’atto specificando le cause che determinano l’adozione del provvedimento;
– i pareri preventivi di cui agli artt. 49 e 153 delD.Lgs. 267/2000, ed in particolare:1) il parere di regolarità tecnica che si intende ricompreso nella sottoscrizione dell’atto; 2) il visto di regolarità contabile e l’attestazione di copertura della spesa da parte del responsabile del servizio finanziario da apporre secondo le modalità disciplinate dal regolamento di contabilità;
– l’attestazione di regolarità istruttoria da parte del responsabile del procedimento o del responsabile dell’istruttoria;
– il contenuto dispositivo in cui viene concretizzata ed espressa la manifestazione di volontà;
– l’imputazione della spesa o dell’entrata al relativo stanziamento di bilancio, se trattasi di atti che comportano impegno di spesa o accertamento di entrata;
– l’indicazione di quanto previsto dall’art. 192 del D.Lgs. 267/2000, nel caso di determinazione da cui consegua attività negoziale.
ART. 52 – ITER PROCEDURALI DELLE DETERMINAZIONI
1. Le determinazioni che comportano impegni o accertamenti di entrata a cura del soggetto che le emana vengono trasmesse, in unico originale, al responsabile del servizio finanziario, per l’approvazione e del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria entro due giorni dalla trasmissione dell’atto.
2. Il Responsabile del servizio finanziario o il dipendente da lui incaricato del procedimento effettuerà la necessaria verifica contabile. In caso di controllo positivo provvederà a registrare ed a classificare l’impegno di spesa o l’accertamento di entrata con apposita codifica che sarà riportata in calce al testo della determinazione.
3. Completata l’operazione di registrazione dell’impegno di spesa o dell’accertamento di entrata, il responsabile del servizio finanziario, ai sensi del comma 4 dell’art. 151 e del comma 5 dell’art. 153 del D.Lgs.267/2000, apporrà il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa.
4. Dette determinazioni, così come previsto dall’art. 151 innanzi richiamato, diventano esecutive contestualmente all’apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
5. Qualora il predetto responsabile ravvisi irregolarità contabile nella determinazione, l’atto sarà restituito al soggetto emanante senza il visto con la motivazione del rifiuto e la contestuale richiesta di adeguare il provvedimento ai rilievi mossi.
6. Le determinazioni che non comportano impegni di spesa divengono esecutive per effetto della sottoscrizione da parte del responsabile competente.
7. Presso ciascuna struttura organizzativa sotto la diretta responsabilità del dirigente/responsabile viene effettuata la registrazione cronologica delle determinazioni in apposito repertorio. Il Dirigente/Responsabile dell’area curerà la raccolta e conservazione degli originali delle determinazioni, curerà e provvederà direttamente alla pubblicazione delle stesse all’Albo Pretorio e all’occorrenza ne rilascia copia conforme.
8. Le determinazioni, inoltre, vengono trasmesse in copia all’Ufficio di Segreteria che provvederà, a titolo ricognitivo, alla numerazione generale in ordine cronologico di arrivo.
9. Al termine di ogni anno gli originali delle determinazioni vengono rilegati e depositati nell’archivio comunale.
10. Le determinazioni vengono pubblicate all’Albo Pretorio per la durata di 15 giorni.
11. La pubblicazione delle determinazioni deve essere effettuata per quelle che conseguono effetti finanziari lo stesso giorno in cui è stato apposto il visto del responsabile del servizio finanziario, per cui si fa obbligo a quest’ultimo di provvedere all’immediata trasmissione delle stesse, al dirigente responsabile dell’area che ha emanato l’atto, mentre per quelle che non conseguono effetti finanziari lo stesso giorno della loro sottoscrizione da parte del responsabile che le ha emanate.
12. Le determinazioni al momento della pubblicazione, a cura del Responsabile che ha emanato l’atto, oltre ad essere trasmesse in copia all’Ufficio di Segreteria, vengono comunicate al Sindaco e per suo tramite alla Giunta Comunale che ne prenderà atto o, in caso contrario, chiederà motivazioni al responsabile nell’ipotesi in cui vengano rilevati nei provvedimenti eccessi di poteri e di non conformità alle direttive impartite. Contestualmente all’affissione all’Albo, in analogia a quanto stabilito dall’art. 125 del D.Lgs. 267/2000, il Dirigente/responsabile che ha emanato l’atto curerà la trasmissione in elenco delle determinazioni adottate ai capigruppo consiliari ed i relativi testi sono messi a disposizione dei consiglieri nelle forme stabilite dallo statuto o dal Regolamento.
ART. 53 – PROPOSTE DI DELIBERAZIONI
1. Le proposte di deliberazioni sono predisposte dal responsabile del procedimento e sottoposte all’esame del Dirigente/Responsabile, tenuto conto degli indirizzi e delle direttive del Sindaco e/o dell’assessore di riferimento e/o della Giunta.
2. Sulle proposte di deliberazioni che non siano meri atti di indirizzo va acquisito, ai sensi dell’art. 49 delD.Lgs. 267/2000, il parere di regolarità tecnica e nell’ipotesi in cui l’atto comporti impegno di spesa, va richiesto anche il parere di regolarità contabile.
3. I pareri di cui all’art. 49 delD.Lgs. 267/2000 sono espressi dai responsabili delle aree su relazione istruttoria, ove di non specifica ed esclusiva competenza del Capo area medesimo, dal Responsabile del settore, del servizio e/o ufficio. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Capo area i pareri sono espressi dalla figura professionale che lo sostituisce ed in mancanza del responsabile del settore e, in caso di assenza contemporanea, dal responsabile del servizio. Tali pareri devono essere espressi entro tre giorni dalla data della richiesta e in caso di necessità ed urgenza motivata il termine può essere ulteriormente ridotto. In presenza della necessità di ulteriori e specifici elementi istruttori il termine può essere prorogato per una sola volta. In caso di decorrenza dei termini senza che il parere sia espresso ne sarà tenuto conto in sede di valutazione e nell’ipotesi in cui tale inadempienza dovesse dar luogo a gravi conseguenze amministrative e/o contabili si darà avvio all’azione disciplinare a carico del soggetto inadempiente.
4. Qualora si proceda all’istituzione delle commissioni consiliari, è a cura del responsabile del procedimento assistere l’iter procedurale della pratica per il conseguimento del parere da parte di tali commissioni.
ART. 54 – INFORMAZIONE SUGLI ATTI. RAPPORTI DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI CON IL SINDACO E LA GIUNTA
1. Le proposte di deliberazioni di competenza del Consiglio Comunale sono presentate formalmente prima della loro iscrizione all’o.d.g. al Sindaco per il tramite dell’Ufficio di Segreteria o dell’Ufficio del Sindaco qualora si proceda a tale istituzione.
2. Le proposte di deliberazione di competenza della Giunta Comunale, previa adeguata informazione tecnica all’assessore competente, sono trasmesse al Segretario Generale per il tramite dell’Ufficio di Segreteria per essere sottoposte all’esame della Giunta.
3. Al fine di consentire un adeguato monitoraggio e controllo strategico sull’attività amministrativa, la Giunta può richiedere in allegato alle pratiche presentate al suo esame il fascicolo contenente le copie degli atti e delle determinazioni adottate dai dirigenti/responsabili.
4. In merito alle ordinanze ordinarie, i dirigenti/responsabili cui compete la predisposizione dell’atto, sono tenuti a portare a conoscenza del Sindaco il testo del provvedimento, prima della sua formale emissione.
5. I provvedimenti amministrativi di competenza dei dirigenti/responsabili devono essere assunti previa adeguata preventiva informazione al Sindaco e/o all’Assessore competente.
ART. 55 – RAPPORTI DEI DIRIGENTI/RESPONSABILI CON IL CONSIGLIO COMUNALE E LE COMMISSIONI SE NOMINATE
1. I dirigenti/responsabili partecipano su richiesta del Sindaco, dell’Assessore di riferimento, del Direttore Generale, se nominato, o in mancanza del Segretario Generale, alle riunioni delle sedute del Consiglio e delle Commissioni consiliari se nominate.
2. Le modalità dei rapporti e della partecipazione saranno definiti nel regolamento per il funzionamento degli organi collegiali.
TITOLO V: COLLABORAZIONI ESTERNE
CAPO I – COLLABORAZIONI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
ART. 56 – CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO
1. L’amministrazione, in relazione a quanto disposto dal I comma dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, nonché dallo Statuto e dai criteri generali approvati con apposito atto consiliare, può stipulare contratti per dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell’area direttiva a tempo determinato.
2. In relazione a quanto disposto dal comma II dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000, il Sindaco, previa delibera motivata della Giunta comunale, può definire e conferire incarichi con contratto a tempo determinato, per qualifiche dirigenziali per alte specializzazioni per funzionari dell’area direttiva al di fuori della dotazione organica:
a) a personale nominato con contratto pubblico o privato a tempo determinato anche eventualmente a part-time, avente i requisiti previsti dalle norme di legge, di regolamento e contrattuali;
b) a personale di pari qualifica appartenente ad altra pubblica amministrazione o avvalendosi dell’istituto dello scavalco.
3. I soggetti a cui conferire l’incarico devono possedere i requisiti richiesti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni contrattuali per la qualifica da ricoprire.
4. I contratti non possono avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica al momento del perfezionamento del contratto.
5. Non possono essere stipulati contratti in misura superiore al 5% della dotazione organica, e comunque nei limiti di cui al comma 2 dell’art. 110 del D.Lgs. n. 267/2000.
6. Per il trattamento economico, trova applicazione quanto previsto dal citato art. 110 del D.Lgs. 267/2000.
7. La spesa sostenuta per il personale nominato secondo le modalità indicate non va imputata, nel bilancio dell’Ente, al costo del personale e, pertanto, chi è titolare di un rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al presente articolo non partecipa alla ripartizione di eventuali fondi di salario accessorio.
8. Il contratto a tempo determinato è risolto di diritto nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie. Tale condizione deve essere espressamente riportata tra le clausole contrattuali.
9. Al personale nominato con contratto a tempo determinato, anche a part-time, possono essere attribuite le funzioni di responsabili di area in relazione al tipo di prestazione richiesta. L’attribuzione di responsabilità e le prerogative proprie dei responsabili dei servizi e degli uffici deve essere indicata nel provvedimento della giunta e comporta la completa sostituzione nelle funzioni di chi in precedenza ne era titolare. La nomina quale responsabile è effettuata dal Sindaco.
10. La deliberazione di assegnazione dell’incarico dovrà operare lo scorporo delle funzioni del personale dirigenziale in servizio di cui è già titolare con attribuzione delle stesse al personale nominato.
ART. 57 – CONDIZIONI PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
1. Il conferimento di incarichi può aver luogo al verificarsi delle seguenti condizioni:
a) in presenza di oggettive, concrete e puntuali situazioni di fatto rispecchianti carenze organizzativo-funzionali di specifiche aree di attività, tali da non poter essere risolte mediante interventi amministrativo-gestionali normali posti in essere dall’interno dell’Ente con l’ausilio delle figure professionali già presenti e tali comunque da non poter ricorrere a procedure concorsuali;
b) quando le necessità esposte al punto precedente corrispondono a specifica e d urgente domanda di servizi qualificati da parte dell’utenza o di una rappresentanza istituzionale, tale da non poter essere soddisfatta in tempi accettabili mediante assunzione operata con contratto di diritto pubblico previo espletamento di pubblico concorso.
ART. 58 – INCOMPATIBILITÀ SVOLGERE INCARICHI A TEMPO DETERMINATO
1. Oltre ai casi di incompatibilità previsti da specifiche disposizioni di legge, non possono essere conferiti incarichi di cui al precedente art. 56, primo comma, punto “a”:
a) ai conviventi, parenti fino al quarto grado civile ed affini fino al quarto grado civile del Sindaco, degli assessori e dei Consiglieri comunali;
b) ai rappresentanti del Comune presso Enti, eventuali aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza del Comune;
c) ai dipendenti del Comune, delle sue eventuali future aziende speciali e delle società con prevalente capitale del Comune che dovessero sorgere, anche se collocati in aspettativa;
d) ai soci di società (anche di fatto) aventi per legge o per contratto societario la legale rappresentanza delle stesse o del controllo delle società medesime mediante la detenzione di quote rilevanti del capitale, nonché i direttori tecnici delle società in parola, alle quali o il Comune abbia affidati appalti di lavoro, forniture o servizi o incarichi di natura diversa, che siano in corso di esecuzione al momento dell’affidamento dell’incarico.
ART. 59 – REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO A TEMPO DETERMINATO
1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, motivato in ordine alla sussistenza delle condizioni preindicate, e vengono attribuite a persone che possiedono i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesti dalla legge, oppure sotto il profilo di precedenti e qualificate esperienze lavorative professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l’incarico.
ART. 60 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E SUO CONTENUTO
1. Alla stipulazione del contratto provvede il responsabile dell’area cui è affidato l’ufficio del personale.
2. Nel contratto, per gli incarichi di cui al precedente art. 56-I comma uno “a”, oltre alle generalità delle parti, complete di codice fiscale, dovrà essere previsto:
a) i programmi da realizzare, con indicati i tempi di attuazione;
b) gli organi preposti alla verifica dei risultati;
c) la previsione della facoltà di revoca dell’incarico in caso di sussistenza di precise ragioni di interesse pubblico, concrete ed attuali, con corrispondente corresponsione di un indennizzo in ragione al periodo di incarico se ancora da espletare, da corrispondere a tacitazione di ogni pretesa dello stesso;
d) la previsione della facoltà di risoluzione anticipata dell’incarico per il caso in cui le verifiche effettuate diano luogo all’accertamento del non raggiungimento degli obiettivi. La risoluzione verrà disposta, dopo che sia stata effettuata la contestazione per iscritto all’interessato e che allo stesso sia stato assegnato un termine perentorio per presentare le sue controdeduzioni. La Giunta Comunale decide in merito, motivando in ordine alle ragioni specifiche della risoluzione e in relazione alle eventuali controdeduzioni presentate dall’interessato. Sarà fatto salvo il diritto dell’Ente al risarcimento del danno;
e) la previsione della risoluzione del contratto, nel caso in cui l’Ente dichiari il dissesto o venga a trovarsi nelle situazioni strutturalmente deficitarie;
f) l’entità del compenso;
g) la durata dell’incarico e la facoltà di proroga da parte del Comune per la durata massima consentita;
h) l’obbligo di rispettare il segreto d’ufficio e la specifica menzione della sussistenza di responsabilità civili, penali e contabili nell’espletamento dell’incarico;
i) l’obbligo di un minimo fisso di giorni di presenza presso la sede comunale e la fissazione dei giorni e delle ore in cui l’interessato dovrà rendersi disponibile al ricevimento del pubblico;
j) l’obbligo di non svolgere, contemporaneamente, attività di lavoro libero-professionale che sia in conflitto con i doveri assunti verso il Comune;
k) l’obbligo di redigere e sottoscrivere le proposte di deliberazioni, determine, atti, inerenti il settore di competenza nonché di partecipare alle commissioni disciplinate dalla legge o dai regolamenti dell’Ente.
ART. 61 – INSERIMENTO DEL SOGGETTO CON CONTRATTO A TERMINE NELLA STRUTTURA DEL COMUNE
1. L’incaricato ai sensi dei precedenti articoli è a tutti gli effetti collocato nella struttura del Comune e collabora con la struttura amministrativa dello stesso, fornendo le prestazioni previste in contratto.
2. Gli incaricati devono tendere nelle rispettive azioni al conseguimento degli obiettivi individuati dall’organo politico, perseguendo livello ottimale di efficienza ed efficacia. Rispondono di ciò al Responsabile dell’area, se Funzionario, e al Direttore Generale, se nominato, o al Segretario Generale cui spetta l’ordinario potere di coordinamento, controllo e vigilanza, se Dirigente o di alta specializzazione.
3. L’incaricato avrà libero accesso ad ogni tipo di documentazione necessaria o utile all’espletamento del suo incarico, per l’esecuzione del quale potrà avvalersi di mezzi e di beni del Comune.
CAPO II – COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ E/O PER ESIGENZE GESTIONALI
ART. 62 – COLLABORAZIONI ESTERNE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITÀ
1. Qualora si renda necessario il ricorso a competenze tecniche-professionali ad alto contenuto di professionalità, che non siano rinvenibili nella attribuzione delle qualifiche funzionali presenti nella dotazione organica del Comune, possono essere conferiti incarichi esterni con apposite convenzioni a termine e per obiettivi determinati.
2. La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni di cui al presente articolo fa capo al Sindaco, nell’ambito dei poteri a lui conferiti dal comma 10 dell’art. 50 del D.Lgs. 267/2000, previa apposita deliberazione motivata della Giunta Comunale.
3. Detti incarichi, indirizzati a realizzare programmi determinati approvati dai competenti organi, devono essere affidati a persone estranee all’Amministrazione.
4. L’incarico viene conferito per un periodo non superiore alla durata del programma cui si riferisce.
ART. 63 – COLLABORAZIONI ESTERNE PER ESIGENZE GESTIONALI
1. In relazione a quanto disposto dal punto 21, ultimo comma, dei criteri generali da assumere a base del regolamento per l’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvati con deliberazione del Consiglio Comunale n. 57 del 30/9/1997, possono essere conferiti per esigenze gestionali, per l’espletamento di servizi di natura tecnica e contabile per figure professionali afferenti l’area direttiva, mediante stipula di appositi contratti a tempo determinato e/o convenzioni a termine e/o per obiettivi determinati.
2. La competenza in ordine alla decisione di ricorrere alle collaborazioni di cui al presente articolo fa capo al Sindaco nell’ambito dei poteri ad esso conferiti dall’art. 50 comma 10 D.Lgs. 267/2000, previa apposita deliberazione motivata dalla Giunta Comunale.
ART. 64 – PROCEDURE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE
1. Qualora il Sindaco, motivatamente, previa apposita deliberazione della Giunta comunale decida di attingere a professionalità esterne per collaborazioni ad alto contenuto di professionalità o per esigenze gestionali, di cui ai precedenti articoli 62 e 63, l’incarico predetto viene conferito a persone che possiedono i necessari requisiti sia sotto il profilo del titolo di studio posseduto, sia di eventuale iscrizione ad albi professionali richiesti dalla legge, oppure sotto il profilo di precedenti e qualificate esperienze lavorativo-professionali svolte nel medesimo settore per il quale si vuole conferire l’incarico mediante valutazione di apposito curriculum professionale.
2. A tal proposito il Sindaco dispone la pubblicazione all’Albo Pretorio di un bando di offerta di lavoro, specificando l’oggetto della proposta, i requisiti e le condizioni di partecipazione.
3. Gli incarichi sono conferiti con provvedimento del Sindaco, tra coloro che hanno risposto al bando presentando il relativo curriculum.
ART. 65 – STIPULAZIONE DELLA CONVENZIONE E SUO CONTENUTO
1. L’incarico, in via generale, viene conferito per un periodo di tempo non superiore a mesi sei oppure alla durata del programma cui si riferisce, eventualmente rinnovabile con provvedimento sindacale motivato, qualora permangono le condizioni che hanno determinato il ricorso alla collaborazione esterna.
2. Il rapporto instaurato è disciplinato dall’art. 2 del D.Lgs. 29/1993 e successive disposizioni in materia.
3. Il trattamento economico da corrispondere è equivalente a quello previsto dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro e decentrati per il personale di pari professionalità del comparto.
4. Tra l’Ente ed il soggetto individuato deve stipularsi una convenzione nella quale dovranno individuarsi:
a) obiettivo da conseguirsi;
b) durata della collaborazione;
c) corrispettivo;
d) modalità di espletamento della collaborazione;
e) possibilità di utilizzo da parte del collaboratore di risorse strumentali dell’Ente;
f) rapporti con i responsabili dell’area o settore, dei servizi e con gli organi politici dell’Ente.
TITOLO VI: COORDINAMENTO ATTIVITÀ E SISTEMA DI VALUTAZIONE
CAPO I – COORDINAMENTO ATTIVITÀ
ART. 66 – CONFERENZA DEI SERVIZI
1. Al fine di garantire il coordinamento dell’attività dei dirigenti o dei capo settori per la costante sottoposizione a verifica dell’attuazione dei programmi nell’ambito di confronto tra organi di governo e apparato burocratico del Comune, è istituita la conferenza dei servizi.
2. La conferenza dei servizi viene convocata con cadenza almeno bimestrale dal Sindaco che ne è il Presidente ed è costituita oltre che dallo stesso Sindaco e dagli assessori interessati agli argomenti trattati, dal Segretario Comunale, dal Direttore Generale, se nominato, e dai responsabili di aree. In caso di trattazione di particolari tematiche può essere integrata da esperti esterni.
3. La conferenza è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera in forma palese. Un responsabile di area, incaricato dal Sindaco, redige i verbali delle riunioni e cura gli adempimenti delle decisioni assunte. Le risoluzioni emerse dalla conferenza vengono poi tradotte, se necessario, in provvedimenti amministrativi dagli organi comunali competenti.
4. Compito della conferenza è la verifica della attuazione dei programmi, l’individuazione dei punti di criticità nella realizzazione degli stessi e nell’organizzazione dell’azione amministrativa, la valutazione dell’andamento economico finanziario dell’esercizio in corso, la formulazione e l’esame di proposte di miglioramento organizzativo dei servizi e degli uffici, la vigilanza sul rispetto del codice di comportamento dei dipendenti. Concorre con attività istruttoria, di analisi e di proposta alla formazione degli atti generali di indirizzo, dei piani, dei programmi e dei progetti.
5. In relazione alla trattazione dei problemi e materie di carattere specificatamente settoriale, la conferenza può essere convocata in seduta ridotta con la partecipazione dei soli responsabili delle aree interessate agli argomenti.
ART. 67 – COMITATO P.E.G. (O BUGDET)
1. Il Comitato concorre con il Direttore Generale, se nominato, e in mancanza con il Segretario Generale alla elaborazione della proposta del P.E.G. e delle sue variazioni, secondo le direttive del Sindaco e della Giunta.
2. Il Comitato costituisce momento di programmazione gestionale integrata e di definizione dei criteri di allocazione delle risorse nella formazione del P.E.G., nonché delle relative variazioni. Provvede alla risoluzione di eventuali conflitti in materia fra i responsabili delle aree.
3. Il Comitato P.E.G. o budget è presieduto dal Sindaco o suo delegato e ne fanno parte il Direttore Generale, se nominato, nonché dal Segretario Generale e dai dirigenti/responsabili delle aree.
CAPO II – ASSETTO VALUTATIVO
ART. 68 – NUCLEO DI VALUTAZIONE O SERVIZIO DI CONTROLLO INTERNO
1. È istituito il nucleo di valutazione o il servizio di controllo interno di cui all’art. 20, comma 2, D.Lgs. 29/1993, con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, (quantità e qualità dei servizi offerti), la realizzazione degli obiettivi, la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche, l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, la funzionalità dell’organizzazione. Il nucleo di valutazione determina annualmente i parametri di riferimento del controllo.
2. Il nucleo di valutazione è composto da esperti qualificati della Pubblica Amministrazione o da altri soggetti in possesso di competenze e conoscenze professionali relative al funzionamento di sistemi organizzativi e aziendali complessi.
3. Il nucleo di valutazione opera in posizione autonoma e risponde esclusivamente agli organi di direzione politica del Comune, ha accesso alla documentazione amministrativa e può richiedere informazioni ai diversi servizi ed uffici.
4. Il Segretario Generale e il Direttore Generale, se nominato, partecipano ai lavori del nucleo di valutazione o servizio di controllo interno.
5. Il numero delle persone di cui è composto, le modalità di scelta dei componenti, il sistema di relazione con gli uffici comunali, l’eventuale utilizzo di personale dipendente del Comune, le modalità di funzionamento e ogni aspetto relativo al ruolo di operare sono definiti nello specifico regolamento come previsto dall’art. 20, comma 7, del D.Lgs. 29/1993.
6. Il nucleo di valutazione non può esaminare aspetti relativi alla contrattazione.
ART. 69 – SERVIZIO ISPETTIVO
1. Il Servizio ispettivo provvede all’effettuazione del controllo interno di regolarità amministrativa e contabile, in autonomia o a supporto dell’Ufficio ragioneria (servizi finanziari) (artt. 1-2 D.Lgs. 286/99).
2. Le funzioni ispettive ed istruttorie relative ad indagini amministrative interne all’Ente sono svolte dal Servizio Ispettivo nel rispetto delle direttive ricevute dal Sindaco e/o dalla Giunta.
3. Il Servizio Ispettivo è nominato dal Sindaco, e di regola ne fanno parte membri del Collegio dei Revisori ed il Direttore Generale, se nominato, ed in mancanza il Segretario Generale, con funzione di coordinamento. Esso risponde unicamente e direttamente al Sindaco.
ART. 70 – SISTEMA DI VALUTAZIONE DEL PERSONALE: OBIETTIVI
1. Il sistema di valutazione delle prestazioni del personale dipendente deve essere in grado di:
a)individuare i punti di forza potenziale e di debolezza all’interno della dotazione organica;
b)fornire indicazioni per la predisposizione di progetti di formazione finalizzati al miglioramento e all’incrementazione dei punti di forza, al superamento dei punti di debolezza e allo sviluppo del potenziale del personale dipendente dell’Ente;
c)favorire l’affermazione di logiche e meccanismi di competitività all’interno del personale, in corrispondenza dell’applicazione di un sistema di incentivazione a carattere retributivo-prestazionale basato, in particolare, sulla qualità del risultato e del rapporto con l’utenza, sulla capacità di iniziative ed elaborazione autonoma e sull’assunzione di responsabilità dirette o delegate;
d)individuare le figure di elevata flessibilità professionale ed applicativa;
e)fornire indicazioni per la formazione di possibili percorsi di carriera interna, al fine di fronteggiare esigenze future degli assetti organizzativi;
f)fornire indicazioni per l’aggiornamento dei requisiti di accesso alle figure professionali.
ART. 71 – VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI PROFESSIONALI
1. I criteri generali di valutazione della produttività e dei risultati sono oggetto di contrattazione decentrata.
2. I dirigenti /responsabili predispongono i progetti-obiettivo, i piani di lavoro e altre iniziative finalizzate al conseguimento di più elevati livelli di efficienza e di efficacia dei servizi, con particolare riferimento a quelli rivolti all’utenza.
3. La valutazione delle prestazioni e dell’apporto partecipativo di ciascun dipendente compete al dirigente/responsabile.
4. Il nucleo di valutazione, ai fini di omogeneizzazione dei sistemi e dei processi valutativi, in conformità agli obiettivi fissati per la valutazione del personale di cui al precedente articolo, nel rispetto dei criteri generali di cui al comma 1 e degli obiettivi di bilancio, definisce il procedimento di valutazione, le modalità di approvazione dei progetti obiettivo, piani, altre iniziative e le verifiche in ordine alla loro attuazione.
TITOLO VII: INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI SERVIZI OBBLIGATORI E COSTITUZIONE UFFICI DI PARTICOLARE RILEVANZA
CAPO I – INDIVIDUAZIONE RESPONSABILI SERVIZI OBBLIGATORI
ART. 72 – INDIVIDUAZIONE E NOMINA DEI RESPONSABILI DI SERVIZIO
1. Al Sindaco compete ai sensi dell’art. 50, comma 10 del D.Lgs. 267/2000, la nomina dei responsabili degli Uffici e servizi, l’attribuzione e la definizione degli incarichi dirigenziali così come previsti nell’articolazione dell’organigramma dell’Ente nonché quelli di collaborazione esterna, fatta salva la competenza della Giunta in tema di individuazione dei responsabili di competenze gestionali anche sotto il profilo finanziario.
ART. 73 – RESPONSABILE SERVIZIO ECONOMICO FINANZIARIO
1. Ai sensi dell’art. 153 del D.Lgs. 267/2000 al servizio economico finanziario è affidato il coordinamento e la gestione dell’attività finanziaria.
2. Il Responsabile del servizio finanziario si identifica con il responsabile del servizio o con soggetti preposti alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell’Ente ed alle eventuali articolazioni previste dal Regolamento di Contabilità.
3. Esso può essere individuato nell’ambito:
a) dei dipendenti dell’Ente che svolgono funzioni in possesso di qualificazione non inferiore alla settima, dirigenziali o capi settori;
b) dei soggetti con cui siano stati stipulati contratti a tempo determinato per la copertura di posti anche al di fuori della dotazione organica nei limiti previsti dalla vigente normativa;
c) mediante convenzione tra enti per assicurare il servizio a mezzo di strutture comuni.
ART. 74 – ECONOMO COMUNALE
1. Il Sindaco sentito il responsabile del servizio finanziario e su proposta dello stesso, individua l’economo comunale.
ART. 75 – MESSI COMUNALI
1. Il Sindaco individua i dipendenti abilitati allo svolgimento delle funzioni di messo comunale.
ART. 76 – RESPONSABILI GESTIONE TRIBUTI
1. Il Sindaco individua i responsabili dell’organizzazione e della gestione dei seguenti tributi comunali:
a) l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) ;
b) l’Imposta Comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni;
c) la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche;
d) la tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani interni.
ART. 77 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI
1. Ogni procedimento amministrativo fa capo al responsabile del procedimento di cui alla legge 241/1990.
2. Per l’individuazione del responsabile del procedimento e del responsabile del procedimento di accesso ai documenti si fa riferimento all’apposito regolamento.
ART. 78 – RESPONSABILE SERVIZI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI
1. Il Sindaco individua il responsabile dei servizi informativi automatizzati in un soggetto in possesso di idonei requisiti.
2. Qualora nell’ambito dell’Ente non esista alcun dipendente in possesso dei requisiti di cui innanzi, la responsabilità dell’Ufficio potrà essere affidata a personale in possesso del diploma di scuola media superiore, anche se privo di ogni qualificazione specifica, ma assicurandone in tal caso la frequenza ad appositi corsi di preformazione.
ART. 79 – RESPONSABILI PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI
1. Per le competenze di cui al D.Lgs. 626/1994 così come modificato dal D.Lgs. 246/1996 il datore di lavoro è il dirigente area tecnica o altro dirigente nominato dal Sindaco. Attualmente le funzioni vengono svolte dal dirigente affari generali-Vice Segretario.
2. Ogni responsabile di servizio nei limiti delle rispettive attribuzioni è responsabile in materia di tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori degli uffici che fanno capo al rispettivo servizio.
ART. 80 – SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
1. Il Sindaco istituisce il servizio di protezione civile nominando il responsabile.
ART. 81 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI
1. L’Amministrazione, ai sensi dell’art. 7 della legge 109/1994, così come modificato dall’art. 5 della legge 415/1998, e dall’art. 7 del rispettivo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 554/1999, nomina relativamente ad ogni lavoro pubblico il responsabile del procedimento, il quale è direttamente responsabile e vigila sulle fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento.
2. Il Responsabile del procedimento deve essere individuato nell’ambito della dotazione organica, deve essere un tecnico con i requisiti di professionalità individuati nel richiamato regolamento di attuazione.
3. Le funzioni, i compiti, lo svolgimento delle attività di competenza del Responsabile del procedimento sono disciplinate dalla legge 109/19994, e successive modificazioni e dal rispettivo regolamento di attuazione emanato con D.P.R. 554/1999.
4. Nell’ipotesi di intervento rientrante nell’ambito di un accordo di programma, nella cui realizzazione siano coinvolte una pluralità di amministrazioni pubbliche, la convenzione stabilisce quale sia l’Ente cui spetta l’individuazione del responsabile del procedimento.
ART. 82 – DOTAZIONE AI RESPONSABILI DI SERVIZI E UFFICI
1. La dotazione dei mezzi finanziari è attribuita ai singoli responsabili di uffici e servizi dalla Giunta, su proposta del direttore generale, ove esista.
CAPO II – INDIVIDUAZIONE UFFICI DI PARTICOLARE RILEVANZA
ART. 83 – UFFICIO POSTO ALLE DIRETTE DIPENDENZE DEL SINDACO E GIUNTA COMUNALE
1. Con provvedimento della Giunta comunale può essere costituito un ufficio posto alle dirette dipendenze del Sindaco e della Giunta, al fine di permettere a tali organi un migliore esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo dell’attività dell’Ente loro attribuito dalle leggi.
2. L’Ufficio ha compiti istruttori e di consulenza tecnica in relazione alle richieste di conoscenza e di informazione da parte del Sindaco e degli Assessori; aiuta sotto il profilo della ricerca, della informazione, della elaborazione dei dati e delle notizie a disposizione, gli organi di governo dell’Ente nell’assumere con piena consapevolezza ed in piena autonomia gli indirizzi politici generali e gli atti di governo.
3. Il personale necessario per il funzionamento del predetto ufficio, ivi compresa la figura di un coordinatore con funzioni di referente nei confronti del Sindaco, verrà individuato tra il personale dipendente dell’Ente e/o attraverso l’assunzione di collaboratori nominati con contratto a tempo determinato o con convenzione scelti secondo le varie modalità illustrate nei titoli precedenti.
4. I collaboratori di cui al comma 3 sono scelti direttamente dal Sindaco, con atto adottato di concerto con il responsabile del servizio finanziario, limitatamente quest’ultimo all’eventuale assunzione dell’impegno di spesa. La durata dell’incarico non può essere superiore a quella del mandato del Sindaco in carica.
5. Il personale addetto all’ufficio di che trattasi è posto ad ogni effetto alle dirette dipendenze del Sindaco.
ART. 84 – UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO
1. L’Ente istituisce l’ufficio relazioni con il pubblico, ai sensi dell’art. 6, comma 2 D.P.R. 352/1992 e dell’art. 12 D.Lgs. 29/1993.
2. A detto ufficio è assegnato personale dotato di idonea qualificazione e di elevata capacità relazionale nei rapporti con il pubblico, e potrà essere individuato tra il personale dipendente dell’Ente e/o attraverso assunzione di collaboratori nominati con contratto a termine o mediante convenzionamento.
3. All’Ufficio è preposto un responsabile appartenente a qualifica equivalente alla categoria “C”.
4. La competenza all’istituzione del servizio e all’individuazione del responsabile è propria del Sindaco.
ART. 85 – UFFICI DI DIREZIONE LAVORI
1. Relativamente ad ogni intervento, deve essere obbligatoriamente costituito ai sensi dell’art. 27 L. 109/1994 e sue modificazioni, nonché dell’art. 123 del Regolamento di attuazione adottato con D.P.R. 554/1999, un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un direttore dei lavori in possesso dei requisiti di legge ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Qualora l’Ente non può espletare, nei casi di cui al comma 4 dell’art. 17 della legge 109/1994 e s.m. l’attività di direzione dei lavori, essa è affidata secondo le modalità previste da tale normativa nonché dal relativo Regolamento di attuazione adottato con D.P.R. 554/1999.
ART. 86 – UFFICIO SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
1. È istituito, ai sensi e con le finalità previste dal D.P.R. 447/1998 e successive m. e i. e normative sopravvenute, l’Ufficio dello sportello Unico per le attività produttive.
2. Il personale necessario per il funzionamento di detto ufficio potrà essere individuato tra il personale dipendente dell’Ente e/o attraverso l’assunzione di collaboratori nominati con contratto a tempo determinato e/o mediante convenzionamento, con procedure da espletarsi secondo le modalità indicati nei capi precedenti.
3. In considerazione della complessa tipologia dell’attività, il Comune può stipulare una convenzione con altri enti finalizzata all’esercizio coordinato e semplificato del servizio.
ART. 87 – UFFICIO PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO
1. Al fine di promuovere lo sviluppo socio-economico del territorio, nel rispetto dei principi sanciti dall’art. 2 dello Statuto, è istituito l’Ufficio programmazione e sviluppo del territorio.
2. Il personale necessario per il funzionamento di detto ufficio potrà essere individuato tra il personale dipendente dell’Ente e/o attraverso l’assunzione di collaboratori nominati con contratto a tempo determinato e/o mediante convenzionamento, con procedure da espletarsi secondo le modalità indicati nei capi precedenti.
3. In considerazione della complessa tipologia dell’attività, il Comune può stipulare una convenzione con altri enti finalizzata all’esercizio coordinato e semplificato del servizio.
ART. 88 – UFFICIO CASA
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 2/7/1997, n. 18 nonché dalla legge 9/12/1998, n. 431 e della restante normativa che disciplina la materia è istituito l’Ufficio casa.
2. Il personale necessario per il funzionamento di detto ufficio potrà essere individuato tra il personale dipendente dell’Ente.
ART. 89 – UFFICIO STATISTICA
1. È istituito, ai sensi del D.Lgs. 322/1989 l’Ufficio statistica comunale.
2. Il responsabile dell’Ufficio statistica deve essere in possesso di professionalità e idonea preparazione professionale, statistica e/o informatica, tale da consentire anche l’uso delle apparecchiature informatiche.
3. Qualora nell’ambito della dotazione organica dell’Ente non esista alcun dipendente in possesso dei requisiti di cui innanzi, la responsabilità dell’Ufficio potrà essere affidata a personale in possesso del diploma di scuola media superiore, anche se privo di ogni qualificazione specifica, ma assicurandone in tal caso la frequenza ad appositi corsi di preparazione riconosciuti dall’ISTAT.
4. L’istituzione dell’Ufficio e la nomina del Responsabile è competenza del Sindaco.
ART. 90 – UFFICIO PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
1. Il Sindaco istituisce l’ufficio competente per i procedimenti disciplinari di cui all’art. 24 del contratto collettivo nazionale di comparto.
2. L’ufficio ha natura collegiale ed è composto dal Direttore Generale o, in mancanza, dal Segretario Generale con funzioni di coordinamento e dai Dirigenti/Responsabili di aree. Si avvale dell’Ufficio personale per lo svolgimento di funzioni di segreteria.
ART. 91 – UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO COMUNALE
1. Il Difensore civico comunale si avvale di un ufficio con funzioni di Segreteria e di supporto.
2. Gli addetti all’Ufficio ed il Responsabile dello stesso sono individuati dal Sindaco nell’ambito della dotazione organica dell’Ente, e sono assegnati alle predette funzioni temporaneamente sino ad eventuale sostituzione con altri dipendenti.
TITOLO VIII: DISPOSIZIONI FINALI
CAPO UNICO
ART. 92 – MODIFICHE AL REGOLAMENTO
1. Le modifiche al presente Regolamento sono deliberate dalla Giunta Comunale su proposta del Direttore Generale, se nominato, e in mancanza dal Segretario Generale.
ART. 93 – ABROGAZIONE DI DISPOSIZIONI
1. È abrogata ogni disposizione contenuta in atti deliberativi o in altri regolamenti comunali contrastanti con il presente regolamento.
ART. 94 – ENTRATA IN VIGORE
Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione per quindici giorni all’Albo Pretorio del Comune.