Regolamento sul funzionamento del consiglio comunale
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 9 del 22/03/2005
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 18 del 07/03/2008
INDICE E SOMMARIO
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 1 – Finalità del Regolamento
ART. 2 – Sede delle riunioni
ART. 3 – Presidenza del Consiglio
ART. 4 – Costituzione dei Gruppi e dei Capi Gruppo
CAPO II – DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
ART. 5 – Sedute Consiliari
ART. 6 – Determinazione della data di apertura delle sedute ordinarie e straordinarie
ART. 7 – Avvisi di convocazione
ART. 8 – Convocazioni
ART. 9 – Ordine del Giorno
ART. 10 – Deposito e consultazione degli atti
CAPO III – DELLE ADUNANZE
ART. 11 – Pubblicità delle adunanze
ART. 12 – Durata delle sedute
ART. 13 – Persone ammesse nell’aula consiliare
ART. 14 – Segretario
ART. 15 – Compiti del Presidente
ART. 16 – Attribuzioni del Presidente
ART. 17 – Apertura delle adunanze
ART. 18 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni
ART. 19 – Disciplina dei Consiglieri
ART. 20 – Comportamento nella discussione
ART. 21 – Questione pregiudiziale e sospensiva – Fatto personale
ART. 22 – Mozione d’ordine
ART. 23 – Ordine di discussione degli argomenti
ART. 24 – Modalità di trattazione degli argomenti
ART. 25 – Dichiarazione di voto
ART. 26 – Votanti
ART. 27 – Astensione dei Consiglieri alle votazioni
ART. 28 – Divieto di intervento durante le votazioni
ART. 29 – Votazioni
ART. 30 – Procedura delle votazioni
ART. 31 – Scrutinio
ART. 32 – Irregolarità nelle votazioni
ART. 33 – Proclamazione
CAPO IV – DELLE COMUNICAZIONI, DELLE RACCOMANDAZIONI, DELLE ISTANZE,DEGLI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI, DELLE INTEGRA ZIONI,IN TERPELLANZE E MOZIONI.
ART. 34 – Comunicazioni e Celebrazioni
ART. 35 – Istanze ed eccezioni
ART. 36 – Ordini del giorno ed emendamenti
ART. 37 – Esercizio di controllo
ART. 38 – Raccomandazioni
ART. 39 – Interrogazioni
ART. 40 – Interpellanze
ART. 41 – Mozione
ART. 42 – Ordine della discussione
CAPO V – ORGANI CONSUL TI VI DEL CONSIGLIO
ART. 43 – Commissione permanente per il Regolamento
ART. 44 – Conferenza dei Capi Gruppo
ART. 45 – Commissioni Consiliari Permanenti
ART. 46 – Funzionamento delle Commissioni Consiliari
ART. 47 – Commissioni od incarichi speciali
ART. 48 – Commissioni d’indagine e d’inchiesta
CAPO VI – PROCESSI VERBALI
ART. 49 – Compilazione
ART. 50 – Contenuto dei verbali
ART. 51 – Verbale – deposito – rettifiche – approvazione
ART. 52 – Nomine e incarichi
ART. 53 – Abrogazione norme
CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI
ART. 1 – Finalità del Regolamento
Il presente Regolamento detta le norme per l’ordinato svolgimento dei lavori del Consiglio Comunale nel rispetto delle normative in materia e dello Statuto Comunale. ln carenza di norma specifica e in caso di dubbi interpretativi, decide seduta stante il Presidente che ha facoltà di sentire i Capi Gruppo, salvo investire il Consiglio qualora il provvedimento sia contestato da uno o più Consiglieri.
ART. 2 – Sede delle riunioni
Le adunanze consiliari si tengono nella sala all’uopo destinata nel Palazzo Municipale di Via Mezzacapo, solo per speciali e giustificate circostanze possono svolgersi in altra sede, nel territorio comunale. In tal caso, la Giunta determina il luogo della riunione e il Presidente ne dà notizia anche alla cittadinanza con apposito manifesto.
La sala delle adunanze viene aperta mezz’ora prima dell’inizio della seduta.
Nei giorni nei quali il Consiglio Comunale tiene adunanza, saranno esposte le bandiere italiana ed europea all’esterno del Palazzo Municipale ed il Gonfalone del Comune nella sala.
ART. 3 – Presidenza del Consiglio
Ai sensi dell’art. 26 dello Statuto Comunale vigente può essere facoltativamente prevista la figura del Presidente del Consiglio che viene istituita con deliberazione del Consiglio Comunale e viene eletto fra i Consiglieri in carica.
La validità della delibera di istituzione é limitata alla durata del mandato elettorale del Consiglio in carica.
In tale ipotesi il Presidente del Consiglio é eletto dal Consiglio nella prima seduta successiva a quella in cui é stata decisa con deliberazione l’istituzione ditale figura.
E’ eletto Presidente il Consigliere che riporti almeno la metà più uno dei voti dei membri assegnati al Consiglio ivi compreso il Sindaco; qualora nessun candidato ottenga detta maggioranza si procederà, nella stessa seduta, ad un ballottaggio tra i candidati che abbiano conseguito il maggior numero di voti nel primo scrutinio; se dovesse persistere il mancato raggiungimento del quorum si procederà ad una ulteriore votazione e sarà eletto il Consigliere che avrà ottenuto il maggior numero di voti.
Fino a quando il Consiglio Comunale non esercita tale facoltà, le funzioni di Presidente del Consiglio sono svolte dal Sindaco.
In ogni caso nel presente regolamento, nel prosieguo degli articoli, la figura del Presidente del Consiglio, sia che tale figura sia svolta dal Presidente eletto fra i Consiglieri sia che dal Sindaco, viene individuata come “Presidente”.
In caso di assenza o impedimento, anche momentaneo, del Presidente, il Consiglio Comunale, così come previsto dall’art.26 dello Statuto, è presieduto dal Vice Sindaco se le funzioni di Presidente sono svolte dal Sindaco e dallo stesso Sindaco se invece é stato nominato il Presidente del Consiglio. Nel caso di contemporanea assenza dei predetti, in entrambe le ipotesi, il Consiglio e presieduto dal Consigliere Anziano che presente in aula risulti tale.
ART. 4 – Costituzione dei Gruppi e dei Capi Gruppo
Nel Consiglio cono costituiti i Gruppi Consiliari secondo le norme previste dallo Statuto. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un gruppo consiliare.
Ciascun Gruppo con riferimento a ciascuna lista presentata alle elezioni è costituito da un numero di almeno tre Consiglieri.
Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia avuto eletto un solo o al massimo due Consiglieri, a questi sono riconosciute le prerogative e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo consiliare. Ogni Consigliere ha facoltà di trasferirsi, previa accettazione, in altro Gruppo preesistente diverso da quello in cui é stato eletto dandone comunicazione al Presidente e allegando la dichiarazione di accettazione da parte del Capo Gruppo di nuova appartenenza.
Il Consigliere che si distacca dal Gruppo in cui é stato eletto e non aderisca ad altri Gruppi non acquisisce le prerogative spettanti ad un Gruppo consiliare.
Qualora più Consiglieri vengano a trovarsi nella predetta condizione e siano in numero non inferiore a tre, essi possono costituire un Gruppo misto che elegge al suo interno il Capo Gruppo.
Della costituzione del Gruppo misto deve essere data comunicazione per iscritto al Presidente da parte dei Consiglieri interessati.
Ciascun Gruppo é rappresentato da un Capo Gruppo, che mantiene i rapporti con il Presidente del Consiglio, il Sindaco e la Giunta.
I singoli Gruppi risultanti eletti devono comunicare per iscritto al Presidente entro cinque giorni successivi alla prima adunanza del Consiglio il nome del Capo Gruppo.
Parimenti dovranno essere segnalate le variazioni della persona del Capo Gruppo.
In mancanza ditale comunicazione viene considerato Capo Gruppo il Consigliere del Gruppo non componente la Giunta, che abbia riportato il maggior numero di voti.
CAPO II – DELLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO
ART. 5 – Sedute Consiliari
Il Consiglio Comunale si riunisce in seduta ordinaria due volte all’anno rispettivamente per l’approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo.
Il Consiglio, inoltre, si riunisce in seduta straordinaria su determinazione del Presidente o su richiesta del Sindaco o quando lo richiedano un quinto dei Consiglieri inserendo all’Ordine del Giorno le questioni richieste ed entro un termine non superiore a venti giorni dalla richiesta.
Il Consiglio può anche riunirsi in seduta straordinaria urgente.
ART. 6 – Determinazione della data di apertura delle sedute ordinarie e straordinarie.
Spetta al Presidente del Consiglio, sentito il Sindaco, determinare il giorno e l’ora per l’apertura delle sedute ordinarie e straordinarie.
ART. 7 – Avvisi di convocazione
La convocazione dei Consiglieri deve essere fatta dal Presidente con avvisi scritti da consegnarsi al domicilio.
L’avviso di convocazione deve contenere, oltre alla data i seguenti elementi:
a) il giorno, l’ora e il luogo della convocazione e specificare se trattasi di prima o di seconda convocazione;
b) l’indicazione della specie ordinaria o straordinaria della seduta;
c) l’indicazione dell’organo e/o delle persone su iniziativa dei quali il Consiglio é convocato; d) l’indicazione dell’urgenza quando trattasi di convocazione urgente;
e) l’indicazione degli argomenti da trattare;
f) la firma del Presidente o di chi ne fa le veci, in caso di sua assenza o impedimento.
L’avvenuta consegna degli avvisi deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale o da altri dipendenti in proposito espressamente incaricati dal Segretario Comunale.
Nell’avviso di prima convocazione del Consiglio può essere indicata anche la data e l’ora della seconda convocazione per il caso che, mancando il numero legale, la riunione di prima convocazione debba essere dichiarata deserta.
In questo caso l’avviso della seconda convocazione è rinnovato ai Consiglieri assenti al momento in cui la seduta viene dichiarata deserta.
Quando, invece, l’avviso non contenga la detta indicazione, la data e l’ora della seconda convocazione sono fissate dal Presidente, sentito il Sindaco.
Nell’avviso di convocazione il Presidente notificherà il giorno (o i giorni) nei quali si proseguirà la trattazione degli argomenti non esauriti, avendo comunque cura di avvertire i soli Consiglieri assenti. Ove il Presidente ometta di provvedere all’indicazione del giorno di prosecuzione del Consiglio, la riconvocazione ha luogo con le modalità di cui al presente articolo.
I Consiglieri che abitualmente risiedono fuori del Comune che si assentano per un lungo periodo devono comunicare alla Segreteria Generale, per iscritto, un loro recapito nell’ambito del territorio comunale, indicando anche la persona incaricata di ricevere, per loro conto, gli avvisi di convocazione.
Le relazioni dei messi notificatori, con l’esemplare dell’elenco degli argomenti da trattare affisso all’Albo Pretorio, sono depositati agli atti della seduta consiliare.
ART. 8 – Convocazioni
E’ seduta di prima convocazione quella che si svolge nel luogo, nel giorno e nell’ora convenuti con l’intervento del numero legale dei Consiglieri.
Qualora la seduta non possa aver luogo per mancanza del numero legale, ne é steso verbale, nel quale si devono indicare i nomi degli intervenuti.
E’ seduta di seconda convocazione, quella che succede ad una precedente resa nulla per mancanza di numero legale, sia all’inizio della seduta, che per sopraggiunta mancanza del numero legale nel corso della seduta.
In quest’ultimo caso la seduta successiva si considera di seconda convocazione solo per gli argomenti non trattati nella precedente seduta.
ART. 9 – Ordine del Giorno
L’ordine del giorno é predisposto a cura del Presidente sentito il Sindaco e deve contenere gli argomenti da trattare possibilmente raggruppati per materie, distinti a seconda che debbano essere discussi in seduta pubblica o in seduta segreta.
Le proposte presentate da qualsiasi Consigliere devono avere la forma dello schema di delibera ed essere depositate in tempo utile presso la Segreteria del Comune.
Di conseguenza il Consiglio non può deliberare alcun argomento o proposta non compresi nell’ordine del giorno.
L’ordine del giorno deve essere redatto con chiarezza e in modo da evitare che i Consiglieri siano indotti in errore circa la natura degli argomenti da discutere.
Qualora siano introdotti argomenti non compresi nell’ordine del giorno di prima convocazione, essi non possono essere posti in deliberazione, se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i Consiglieri. L’elenco degli argomenti da trattarsi dal Consiglio Comunale in ciascuna seduta deve essere, sotto la responsabilità del Segretario Generale,pubblicato all’Albo Pretorio almeno il giorno precedente a quello stabilito per la prima convocazione.
ART. 10 – Deposito e consultazione degli atti
Gli atti relativi agli argomenti iscritti all’ordine del giorno devono essere depositati a disposizione dei
Consiglieri presso la Segreteria Generale del Comune.
Gli atti vanno consultati esclusivamente dai Consiglieri Comunali nel luogo ove sono depositati e non
possono essere rimossi dal fascicolo nel quale sono inseriti.
Ai Consiglieri, su loro richiesta, deve essere rilasciata fotocopia degli atti.
Gli atti relativi agli argomenti che devono essere sottoposti a deliberazione, devono essere depositati almeno 24 ore prima presso la Segreteria Generale con tutti i documenti necessari per poter essere esaminati.
Gli schemi di regolamento devono essere inviati in copia a ciascun Capo Gruppo con l’avviso di convocazione.
I Consiglieri hanno facoltà di chiedere in visione gli atti richiamati nelle proposte di deliberazione, nonché di prendere in esame gli atti che presentino connessione con gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Gli atti stessi debbono essere esibiti dal Responsabile del servizio interessato o da altro dipendente da lui stesso incaricato.
CAPO III – DELLE ADUNANZE
ART. 11 – Pubblicità delle adunanze
Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche, eccettuati i casi in cui con deliberazione motivata sia altrimenti stabilito.
La seduta non può essere mai pubblica quando si tratti di questioni concernenti la riservatezza della sfera privata delle persone e che comportano apprezzamento delle capacità morali, correttezza e comportamenti.
Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell’ordine del giorno dell’adunanza.
Quando nella discussione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il Presidente invita i Consiglieri a chiudere la discussione senza ulteriori interventi.
Il Consiglio, su proposta motivata di almeno quattro Consiglieri, può deliberare, a maggioranza di voti, il passaggio in seduta segreta per continuare il dibattito.
Il Presidente, prima di autorizzare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee dal Consiglio escano dall’aula.
Il Presidente convoca l’adunanza “aperta” del Consiglio Comunale nella sua sede abituale ed anche in altri luoghi particolari, previa deliberazione di autorizzazione da parte della Giunta, quando si verificano particolari condizioni previste dallo Statuto o rilevanti motivi di interesse della Comunità lo fanno ritenere necessario. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed in esse il Presidente, garantendone la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio Comunale, consente anche interventi sull’argomento a Parlamentari Rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni,organizzazioni di partecipazione popolare, associazioni sociali, politiche,sindacali ed ai concittadini interessati ai temi da discutere.
Tali riunioni possono concludersi con documenti sottoposti a votazione ma non possono essere assunti decisioni o impegni di spesa a carico del Comune.
Le nomine dei Revisori dei Conti, degli Amministratori di Enti e dei Componenti le Commissioni si fanno in seduta pubblica.
I Revisori dei Conti prestano la propria attività di collaborazione con il Consiglio partecipando allo stesso di propria iniziativa oppure invitati dal Presidente a partecipare.
ART. 12 – Durata delle sedute
La durata di ciascuna seduta di norma, se pomeridiana, non dovrà superare le quattro ore, salvo decisione del Presidente, ove ne ravvisi la necessità e l’urgenza e sentiti i Capi Gruppo, di proseguire la seduta per un massimo di un’ulteriore ora.
Ai finì della fruizione del diritto di riprendere il servizio non prima delle ore 8:00 deI giorno successivo da parte del Consigliere la seduta si intenderà svolta in orario pomeridiano qualora inizi o si protragga oltre le ore 16:00.
ART. 13 – Persone ammesse nell’aula consiliare
Le persone che intendono assistere alle sedute pubbliche devono prendere posto nello spazio ali’uopo riservato, essere correttamente vestite, non armate, astenersi da qualunque segno di approvazione o di disapprovazione e mantenere il silenzio.
Durante la seduta, nella parte dell’aula riservata al Consiglio, oltre al Segretario, agli impiegati ed ai commessi addetti, potranno, a seconda della materia in discussione, essere ammessi dal Presidente altri funzionari comunali o esperti chiamati ad illustrare aspetti particolari dell’oggetto in discussione. Possono essere ammessi, inoltre, solo se autorizzati dal Presidente,operatori di televisioni locali per la ripresa dei lavori del Consiglio.
Nelle sedute segrete il pubblico ed i rappresentanti della stampa, nonché gli operatori di televisioni, non potranno rimanere nell’aula.
Possono restare in aula soltanto i componenti del Consiglio ed il Segretario Comunale, vincolati dal segreto di ufficio.
Gli Assessori Comunali esterni intervengono alle sedute del Consiglio Comunale, partecipano alla discussione generale, ma non hanno diritto di voto.
ART. 14 – Segretario
Il Segretario Generale del Comune, o chi lo sostituisce a norma del Regolamento, esercita le funzioni di Segretario del Consiglio.
Qualora lo stesso non possa partecipare perché interessato all’argomento, il Consiglio Comunale può attribuire le funzioni di Segretario al vice segretario o ad un Consigliere Comunale.
ART. 15 – Compiti del Presidente
Il Presidente, per assicurare il buon funzionamento dei lavori, programma l’attività di ciascuna seduta consiliare, d’intesa con il Sindaco e sentita la Conferenza dei Capi Gruppo, nonché la durata della stessa attività.
Il Presidente apre la seduta ed effettuati i riscontri di rito dà inizio ai lavori con eventuali comunicazioni proprie e del Sindaco.
Sceglie gli scrutatori di cui due di maggioranza ed uno di minoranza, se presente, quando si tratta di votazioni a scrutinio segreto.
Accorda ai Consiglieri la facoltà dì parlare seguendo l’ordine con il quale essi hanno chiesto la parola. Dirige e modera la discussione.
Mette ai voti le proposte sulle quali il Consiglio é chiamato a deliberare e proclama il risultato delle votazioni.
Dichiara chiusa e scioglie l’adunanza.
Ha facoltà di prendere la parola in ogni occasione e di intervenire in qualsiasi momento della discussione come pure di togliere la parola agli operatori che non ottemperino alle norme del Regolamento.
Può, in caso di tumulto, sospendere o sciogliere l’adunanza, facendo redigere il processo verbale da trasmettere alla competente Autorità.
Nell’esercizio delle sue funzioni il Presidente si ispira a criteri di imparzialità e di difesa delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli Consiglieri.
ART. 16 – Attribuzioni del Presidente
Chi presiede l’adunanza del Consiglio è investito di potere discrezionale per mantenere l’ordine, l’osservanza delle norme di legge e regolamentari e la regolarità delle discussione e delle deliberazioni.
Il Presidente, nelle sedute pubbliche, dopo opportuni richiami, può ordinare che venga espulso dall’auditorio chiunque fra il pubblico sia causa di disordine, fatti salvi i poteri che gli competono in caso di flagranza di reato.
Dei provvedimenti presi, si fa menzione nel processo verbale.
Chi sia stato espulso non sarà riammesso nell’aula per tutta la durata della seduta.
Ove il pubblico non si attenga alle disposizioni dettate per l’ordine delle adunanze o quando non si possa accertare l’autore del disordine, il Presidente può ordinare che sia sgombrata l’aula.
Il Presidente esercita i suoi poteri avvalendosi discrezionalmente dell’assistenza del Comandante dei Vigili Urbani o di altro Ufficiale o sottufficiale del corpo medesimo presente in aula, i quali impartiscono agli agenti in servizio gli ordini necessari.
La forza pubblica può entrare nell’aula soltanto per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.
Per quanto non previsto nel presente articolo si fa riferimento allo Statuto Comunale ed alle normative vigenti in materia.
ART. 17 – Apertura delle adunanze
L’adunanza del Consiglio si apre, nell’ora indicata dall’avviso di convocazione, con appello nominale dei Consiglieri fatto dal Segretario Generale o chi per esso, per accertare l’esistenza del numero legale.
Trascorsa un’ora da quella indicata nell’avviso di convocazione, ove il Consiglio non risulti in numero legale, il Presidente ne fa dare atto a verbale,dichiara la seduta deserta e provvede alla seconda convocazione.
Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida l’adunanza.
ART. 18 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni
Il Consiglio Comunale non può deliberare validamente in prima convocazione se non interviene la metà dei componenti il Consiglio Comunale, oltre il Sindaco e quindi in numero complessivo di undici; in seconda convocazione, che dovrà aver luogo in altro giorno, le deliberazioni saranno valide, purché intervengano un terzo dei Consiglieri oltre il Sindaco, quindi in numero complessivo di sette.
I Consiglieri che nella votazione dichiarino di astenersi, si computano nel numero necessario a rendere valida l’adunanza.
Gli argomenti per i quali è richiesto un quorum di presenti o di votanti o di voti favorevoli, possono essere trattati in seduta di seconda convocazione solo quando ad essa intervenga il particolare numero di Consiglieri prescritto.
Non sono computabili nel numero fissato per la validità delle adunanze i Consiglieri:
che escono dalla sala prima della votazione e rimangono assenti durante le operazioni di voto, con la precisazione che non é consentito entrare in aula una volta iniziata la votazione e durante lo svolgimento della stessa;
che abbiano interesse personale nelle questioni delle quali si discute;
che siano parenti od affini fino al 4° grado degli interessati all’argomento sottoposto all’esame del Consiglio.
ART. 19 – Disciplina dei Consiglieri
I Consiglieri che non possono intervenire alla seduta debbono darne comunicazione scritta al Presidente oppure verbalmente a mezzo di un collega; della giustificazione viene preso atto nel processo verbale.
Il Consigliere che si assenta definitivamente dalla adunanza, deve, prima di abbandonare la sala, avvisare il Segretario perché ne prenda nota.
Durante la seduta sono vietate le manifestazioni o discorsi incompatibili con i principi sanciti dalla Costituzione; non sono ammesse inosservanze delle leggi e del presente Regolamento.
Se un Consigliere limita con un intervento o con proteste la libertà delle discussioni, il Presidente lo richiama e il Consigliere può giustificare la sua condotta al Consiglio.
Qualora il Consigliere persista nel suo atteggiamento, il Presidente può sospendere la seduta. In caso di tumulto o di disordini il Presidente sospende la seduta.
ART. 20 – Comportamento nella discussione
Il Consigliere ha diritto di esprimere compiutamente il suo pensiero sull’argomento in discussione. A nessuno é permesso di interrompere chi parla, tranne il Presidente per un richiamo al Regolamento. Il Consigliere parla dal proprio banco, rivolgendo la parola all’intero Consiglio, anche quando si tratta di rispondere ad argomentazioni di un singolo Consigliere.
Il Consigliere che intende parlare su una proposta, iscritta all’ordine del giorno, deve farne richiesta al Presidente, il quale accorda la parola secondo l’ordine delle richieste.
Il Consigliere assente senza motivo, quando é il suo turno, può essere dichiarato decaduto dal diritto alla parola sulla proposta in discussione.
ART. 21 – Questione pregiudiziale e sospensiva – Fatto personale
La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso precisandone i motivi.
La questione pregiudiziale può essere posta anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.
La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell’argomento ad altra adunanza, precisandone i motivi.
Può essere posta anche prima della votazione della deliberazione richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.
Le questioni pregiudiziali e sospensive vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all’esame o alla votazione dell’argomento cui si riferiscono.
Sulle relative proposte può parlare, oltre al proponente, o nel caso la proposta sia presentata da più Consiglieri da uno di essi, un Consigliere per ciascun Gruppo oppure i Consiglieri dissociati ed impossibilitati a formare un Gruppo, per non oltre tre minuti ciascuno.
Il Consiglio decide a maggioranza dei presenti con votazione palese.
E’ fatto personale l’essere censurato nella propria condotta ed il sentirsi attribuire opinioni diverse da quelle espresse.
Chi domanda di intervenire per fatto personale deve specificare in che cosa questo si concreti in modo breve e compiuto e può ottenere la parola solo dopo che il Presidente decide se il fatto personale sussiste o meno.
Potrà rispondere a chi ha preso la parola per fatto personale, unicamente il Consigliere o i Consiglieri che hanno determinato l’intervento per fatto personale.
La replica di questi ultimi non può durare più di cinque minuti.
Nel caso che, nel corso della discussione, un Consigliere sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, questi può chiedere al Presidente di proporre al Consiglio la nomina di una Commissione per indagare sulla fondatezza dell’accusa.
Alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire al Consiglio, il quale decide sul caso.
ART. 22 – Mozione d’ordine
È mozione d’ordine il richiamo di un Consigliere alla Legge o al Regolamento, oppure il richiamo sul modo o sull’ordine con il quale si intenda procedere alla votazione.
Qualora il Presidente non abbia accolto la mozione d’ordine, il Consiglio deciderà per alzata di mano.
ART. 23 – Ordine di discussione degli argomenti
Gli argomenti vengono discussi nell’ordine indicato nell’avviso di convocazione.
L’ordine degli argomenti da portare in discussione può essere modificato quando il Presidente, di propria iniziativa, o su richiesta, ne faccia formale proposta; ove nessuno si opponga la proposta si intende approvata, In caso contrario essa sarà sottoposta al voto del Consiglio.
Non possono essere adottate deliberazioni su argomenti diversi da quelli posti all’ordine del giorno, ne essere inserite nuove proposte a meno che non venga formato un ordine del giorno aggiuntivo, che sarà comunicato a tutti i Consiglieri nei modi e nelle forme prescritte dalla Legge, dallo Statuto Comunale e dal presente Regolamento.
Le proposte iscritte all’ordine del giorno possono essere ritirate, prima delle votazioni, dal Sindaco per le proposte della Giunta e dai proponenti per le proposte proprie.
Le mozioni e gli altri ordini del giorno, che non riguardano gli argomenti in trattazione, vengono discussi normalmente una volta esaurito l’ordine del giorno da trattarsi in seduta pubblica. Spetta al Presidente, sentito il parere del Consiglio, per i predetti argomenti dichiarati urgenti, fissare il tempo della loro discussione.
ART. 24 – Modalità di trattazione degli argomenti
L’esame di un argomento ha inizio con l’enunciazione dell’oggetto da parte del Presidente, il quale poi lo illustra o lo fa illustrare dal Sindaco, dall’Assessore o da persona delegata competente per materia. Quindi il Presidente apre la discussione.
Terminata l’illustrazione di un argomento da parte del relatore, il Presidente dà, nell’ordine, la parola a coloro che hanno chiesto di intervenire.
Quando dopo che il Presidente ha invitato i Consiglieri alla discussione, nessuno domanda la parola, la proposta viene messa in votazione.
Nella trattazione dello stesso argomento ciascun Consigliere Capogruppo, oppure il Consigliere dallo stesso incaricato di intervenire per il Gruppo, può parlare per due volte, la prima per non più di dieci minuti e la seconda per non più di cinque minuti per rispondere all’intervento di replica del relatore. Gli altri Consiglieri possono intervenire nella stessa discussione una volta, per non più di cinque minuti ciascuno e la seconda per non più di tre minuti.
Il Sindaco e l’assessore delegato per materia possono intervenire in qualsiasi momento nella discussione se necessario e con brevi interventi.
Il relatore replica in forma concisa agli interventi, associando quelli che hanno avuto lo stesso oggetto o motivazione, nel tempo richiesto dalla loro natura e numero.
li Presidente, il quale può intervenire in qualsiasi momento nella discussione, dopo che su un argomento hanno parlato tutti i Consiglieri che ne hanno fatto richiesta, avvenute le repliche e controrepliche dichiara chiusa la discussione.
Qualora uno o più Consiglieri di un Gruppo dissentano dalla posizione dichiarata dal Capo Gruppo, oppure Consiglieri che si sono dissociati dal Gruppo senza poter formare il Gruppo misto, hanno diritto anch’essi di intervenire, precisando la loro posizione nel richiedere la parola ed i loro interventi devono essere contenuti nei limiti di tempo innanzi stabiliti.
I termini di tempo previsti dai commi precedenti sono raddoppiati per le discussioni generali relative alle linee programmatiche di mandato, al bilancio preventivo, al rendiconto della gestione, nonché ai piani regolatori generali.
L’esame delle proposte articolate in più parti, come bilanci, regolamenti, convenzioni, ecc., ha inizio con la discussione generale.
Durante la discussione ogni Consigliere può presentare sull’argomento, ordini del giorno con le modalità prescritte dall’art. 36.
Dopo la chiusura della discussione generale e l’approvazione in linea di massima della proposta, si passa all’esame delle singole parti.
Per le eccezioni pregiudiziali e le istanze, si segue la procedura indicata nell’art. 21.
Le controproposte possono essere discusse, anche contestualmente alla proposta principale, ma, anche nel caso che la proposta principale sia stata respinta non possono essere poste in votazione, perché carente dei pareri richiesti a norma di legge.
Terminata la trattazione di un argomento con l’intervento di tutti i Consiglieri iscritti a parlare, la discussione viene dichiarata chiusa e viene concessa la parola unicamente per la dichiarazione di voto di cui all’art.25.
Qualora la delibera relativa all’oggetto della discussione debba essere votata entro un termine stabilito per legge, il Presidente, dopo che sia intervenuto almeno un rappresentante per ogni singolo Gruppo, può chiedere al Consiglio la chiusura della discussione.
Se esiste dissenso sulla proposta di chiusura, il Presidente pone la stessa in votazione.
ART. 25 – Dichiarazione di voto
Ultimata la discussione prima della votazione, anche se segreta, i Consiglieri possono fare dichiarazioni di voto.
Nelle dichiarazioni di voto, il Consigliere deve limitarsi ad esporre i motivi del voto proprio e/o del Gruppo consiliare che rappresenta e limitare l’intervento ad un minuto.
ART. 26 – Votanti
I Consiglieri che, pur rimanendo in aula, dichiarino di non partecipare alla votazione, non si computeranno nel numero dei votanti.
Le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
ART. 27 – Astensione dei Consiglieri alle votazioni
I Consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti ed affini sino aI 40 grado.
L’obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell’amministratore e parenti ed affini sino al 40 grado.
Il divieto di cui sopra comporta l’obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di detti affari.
ART. 28 – Divieto di intervento durante le votazioni
Dopo l’inizio della votazione non è ammesso alcun intervento fino alla proclamazione del risultato del voto, salvo che per mozioni di ordine sulle disposizioni regolamentari in merito alla procedura della Votazione in corso.
Si ribadisce che non é consentito ai Consiglieri di entrare o uscire dall’aula durante lo svolgimento della votazione.
ART. 29 – Votazioni
Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
Non si può procedere in alcun caso al ballottaggio, salvo che la legge disponga diversamente.
La votazione si fa su ogni argomento.
L’ordine nelle votazioni è il seguente:
1) le mozioni d’ordine e le questioni pregiudiziali, cioè le proposte dirette ad ottenere l’esclusione della discussione e del voto sopra l’argomento;
2) le proposte, tendenti ad ottenere la sospensione della discussione e del voto sopra I’ argomento;
3) l’ordine del giorno inteso a sollecitare il Consiglio a passare all’esame della proposta o al rigetto;
4) gli emendamenti in ordine alla presentazione;
5) il provvedimento nel suo complesso.
ART. 30 – Procedura delle votazioni
La votazione può essere palese o segreta, in conformità alle disposizioni di legge e statutarie.
La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale. Il voto per alzata di mano è soggetto a controprova, se questa è richiesta prima della proclamazione del risultato.
La forma di votazione per appello nominale é preceduta dalla precisazione fatta dal Presidente sul significato del “sì” o del “no”.
La votazione segreta ha luogo per mezzo di schede.
Nelle elezioni e nelle nomine plurime, sempre che non sia sollevata opposizione, si può procedere anche per elenchi o in altra forma reputata idonea e conveniente.
I Consiglieri provvedono a depositare la scheda nell’urna man mano che vengono chiamati dal Segretario Comunale.
Il controllo delle votazioni è fatto dai tre scrutatori nominati dal Presidente.
ART. 31 – Scrutinio
Ultimata la votazione il Presidente assistito dagli scrutatori provvede:
a) per le votazioni palesi alla proclamazione dell’esito;
b) per le votazioni segrete, allo spoglio delle schede assistito dai tre scrutatori e a proclamarne i risultati dopo la compilazione del riassunto dei voti da parte del Segretario Comunale.
Le schede contestate ed annullate devono essere vidimate dal Presidente, da uno almeno degli scrutatori e dal Segretario e devono essere conservate in archivio.
Le altre schede, dopo lo spoglio, saranno raccolte e distrutte a cura del Presidente.
Il riassunto dei risultati deve essere comunicato al Presidente dal Segretario.
ART. 32 – Irregolarità nelle votazioni
Quando emergono delle irregolarità nelle votazioni e quando il numero complessivo dei voti supera il numero dei votanti, lì Presidente valutate le circostanze, e sentiti gli scrutatori, annulla la votazione e ne dispone il rinnovo.
ART. 33 – Proclamazione
Ricevuta la comunicazione dell’esito della votazione, il Presidente ne fa la proclamazione indicando il numero dei votanti ed il numero dei voti favorevoli, quello dei voti contrari ed eventualmente degli astenuti, dichiarando approvato o respinto l’argomento o la proposta di delibera sottoposti alla votazione.
CAPO IV- DELLE COMUNICAZIONI, DELLE RACCOMANDAZIONI, DELLE ISTANZE, DEGLI ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI, DELLE INTEGRAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI
ART. 34 – Comunicazioni e Celebrazioni
Il Presidente può, in ogni momento, fare comunicazioni oltre a quelle previste all’art. 15, su argomenti estranei all’ordine del giorno.
Su tali comunicazioni non è ammessa la discussione, ma è consentita la presentazione di mozioni, da discutersi nell’adunanza successiva.
Ogni Consigliere ha facoltà di chiedere la parola per celebrare eventi di particolare rilievo e per comunicazioni di grave importanza.
Le celebrazioni, le commemorazioni e le comunicazioni dei Consiglieri devono essere contenute nel limite di 5 minuti.
I Consiglieri partecipano alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall’Amministrazione Comunale.
Per la partecipazione del Comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare composta dal Presidente e da un rappresentante per ciascun Gruppo politico. Essa interviene insieme al Sindaco ed alla Giunta Comunale.
ART. 35 – Istanze ed eccezioni
Le richieste di esclusione, sospensione o rinvio di un argomento all’ordine del giorno, devono essere proposte prima che abbia inizio la discussione.
Saranno però ammesse anche nel corso della discussione le richieste di sospensione o rinvio che verranno sottoposte al voto del Consiglio e sulle quali potrà intervenire un esponente di ciascun Gruppo Consiliare secondo le modalità innanzi precisate.
ART. 36 – Ordini del giorno ed emendamenti
I Consiglieri, almeno tre, collegialmente, hanno la facoltà di presentare ordini del giorno inerenti all’argomento prima che sia dichiarata chiusa la discussione.
I Consiglieri possono proporre emendamenti alla proposta in esame solo durante la discussione.
Tanto gli ordini del giorno, quanto le proposte di emendamento devono essere presentati per iscritto. Più proposte identiche o simili, presentate da uno o più Consiglieri, possono dal Presidente essere riunite in una sola.
Non sono ammessi ordini del giorno ed emendamenti contrastanti con deliberazioni adottate dal Consiglio nella stessa seduta.
ART. 37 – Esercizio di controllo
Ciascun Consigliere, oltre a prendere parte alla discussione sugli oggetti sottoposti all’esame del Consiglio, può usare le seguenti forme di intervento su argomenti di interesse generale e comunque riguardanti la comunità:
– la raccomandazione,
– l’interrogazione,
– l’interpellanza,
– la mozione.
ART. 38 – Raccomandazioni
La raccomandazione consiste in un invito alla Giunta ad esaminare l’opportunità di adottare provvedimenti determinati.
La raccomandazione può essere fatta per iscritto o verbalmente; quella presentata per iscritto deve essere portata a conoscenza del Consiglio qualora il raccomandante ne faccia richiesta.
ART. 39 –Interrogazioni
L’interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al Sindaco od alla Giunta, per conoscere se un fatto sia vero, se alcuna informazione sia pervenuta o sia esatta, se intendesi comunicare al Consiglio determinati documenti che ai Consiglieri occorrono per studiare e trattare un argomento, se alcuna risoluzione sia stata presa o sia per prendersi su determinati argomenti e, comunque, per ottenere informazioni sull’azione o sui proponimenti dell’Amministrazione relativi ad argomenti di interesse per la comunità.
L ‘interrogazione è presentata per iscritto.
Nel presentare una interrogazione, il Consigliere può chiedere di avere una risposta scritta entro 20 giorni.
Diversamente verrà posta all’ordine del giorno della prima seduta consiliare successiva alla presentazione, per la risposta del Sindaco o della Giunta.
L’interrogante ha diritto di prendere brevemente la parola per dichiarare di essere soddisfatto o meno. Le interrogazioni con risposta scritta hanno corso anche nel periodo di aggiornamento delle sedute.
ART. 40 – Interpellanze
L’interpellanza consiste nella domanda, rivolta al Sindaco od alla Giunta, per conoscere i motivi ed i criteri in base ai quali siano stati presi o si stiano per prendere determinati atti od atteggiamenti, ovvero le ragioni per le quali non si sia provveduto in merito ad un determinato problema,e in genere i motivi e gli intendimenti della condotta dell’Amministrazione.
Essa è quindi una valutazione dell’indirizzo amministrativo della Giunta.
Essa viene proposta per iscritto e posta in discussione nella prima seduta successiva alla presentazione.
Il presentatore può svolgere la propria interpellanza prima della risposta del Sindaco o chi per esso, e, dopo la risposta, può dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni.
Il Sindaco, o chi per esso, ha diritto di rispondere, ma la interpellanza non può dare luogo a discussione ulteriore, ne alcuna deliberazione può essere presa, a meno che essa non sia trasformata in mozione nella forma di cui al successivo articolo 41: in tal caso viene iscritta all’ordine del giorno.
ART.41 – Mozione
La mozione consiste in una proposta concreta di deliberazione ovvero in una proposta tendente a provocare un giudizio sulla condotta o sull’azione del Sindaco o della Giunta o un voto circa i criteri da seguire nella trattazione di un affare o problema.
Una mozione può essere proposta, anche senza essere stata preceduta da una interpellanza, purché sia firmata da un Capo Gruppo e da tre Consiglieri, ad esclusione della mozione di sfiducia di cui all’art. 52 del D.Lgs. 267/2000.
Essa deve essere presentata per iscritto e viene iscritta all’ordine del giorno.
Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento cui si riferiscono le mozioni, sono assorbite dalla discussione sulle mozioni stesse e gli interroganti ed interpellanti sono iscritti dopo i primi firmatari delle mozioni.
Sulla mozione il Consiglio si pronuncia mediante il voto, dopo la discussione limitata ad un Consigliere per gruppo. Su ogni mozione possono essere presentati degli emendamenti la cui discussione ha luogo dopo la chiusura della discussione generale sulla mozione stessa.
I singoli emendamenti sono discussi e votati secondo l’ordine che nella mozione assume il comma cui si riferiscono.
Il Consigliere che intervenga nella discussione della mozione, può concludere presentando un ordine del giorno sullo stesso argomento della mozione.
In ogni caso la votazione della mozione ha la precedenza su quella dell’ordine del giorno anche se puro e semplice: su questo sono ammesse soltanto dichiarazioni dì voto.
ART. 42 – Ordine della discussione
Le interrogazioni e le interpellanze vengono discusse secondo l’ordine della loro presentazione. Le interrogazioni e le interpellanze sullo stesso argomento, ma di diverso tenore possono essere trattate contemporaneamente.
Più interrogazioni, interpellanze o mozioni relative a fatti o argomenti analoghi, o strettamente connessi, possono per decisione del Presidente formare oggetto di una unica risposta o discussione. Allo svolgimento delle interrogazioni o delle interpellanze di norma sono dedicati trenta minuti per ogni seduta consiliare.
CAPO V – ORGANI CONSULTIVI DEL CONSIGLIO
ART. 43- Commissione permanente per i Regolamenti
La commissione permanente per i Regolamenti è composta da tutti i Capi Gruppo ed è presieduta dal Presidente del Consiglio.
ART. 44 – Conferenza dei Capi Gruppo
La Conferenza dei Capi Gruppo, composta dal Presidente del Consiglio, che la presiede, dal Sindaco o Assessore delegato e dai Capi Gruppo Consiliari o loro sostituti, è convocata dal Presidente del Consiglio ogni qualvolta lo ritenga utile, anche su richiesta del Sindaco e di uno o più Capi Gruppo, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendari dei lavori del Consiglio.
ART. 45 – Commissioni Consiliari Permanenti
Alfine di garantire la più larga partecipazione alla trattazione dei problemi comunali e alla predisposizione di quanto afferente all’attività del Consiglio, lo stesso può istituire nel suo seno una Commissione Permanente il cui compito è la valutazione preliminare degli atti e delle proposte da presentare al Consiglio Comunale su cui esprimere pareri.
All’istituzione della Commissione si procede con deliberazione consiliare da assumere ad ogni rinnovo del Consiglio Comunale.
La Commissione permanente e’ composta da Consiglieri Comunali anche se rivestono la carica di assessori comunali.
La Commissione opera a maggioranza dei suoi componenti.
La votazione da parte del Consiglio di nomina dei Consiglieri componenti la Commissione avviene con votazione segreta ed a votazioni separate per cui la maggioranza, previa astensione della minoranza,elegge i propri rappresentanti e la minoranza, anche se composta da più gruppi ai sensi dell’art.4 del presente Regolamento, elegge con votazione immediatamente successiva, previa astensione della maggioranza i propri rappresentanti.
La commissione nella prima seduta elegge il Presidente o in caso di eventuali dimissioni nella prima seduta utile. A tale elezione provvedono i soli rappresentanti della minoranza fra i propri componenti, con l’astensione della maggioranza.
Nell’ipotesi in cui un componente sia assente per tre riunioni consecutive della Commissione senza giustificato motivo viene revocato. A tale proposito il Presidente segnala tale situazione al Capogruppo di appartenenza chiedendo la designazione del sostituto che sarà successivamente votata in Consiglio dal gruppo di appartenenza (maggioranza o minoranza) ditale componente. La stessa procedura si adotta per i componenti dimissionari.
La Commissione si compone di cinque membri di cui tre Consiglieri di maggioranza e due di minoranza fra i quali ultimi viene eletto il Presidente.
Delle sedute e’ redatto il verbale delle adunanze sottoscritta dal Presidente e dal verbalizzante e depositato con gli atti delle adunanze.
Copie di detti verbali vengono depositati nei fascicoli degli atti deliberativi ai quali si riferiscono, perché possano essere consultati dai Consiglieri Comunali.
La predisposizione degli atti da sottoporre alla Commissione, ivi compreso il coordinamento tra i vari Uffici per la raccolta di tali atti, tutte le procedure per il funzionamento della Commissione stessa nonche’la verbalizzazione delle sedute sono curate dai Servizi Organi Istituzionali e Segreteria Generali-Affari Istituzionali nonché Ufficio Uscierato e Centralino dei Servizi Generali con attribuzione di compenso incentivante al personale addetto a tali Servizi e Uffici su proposta del Segretario Generale in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali.
Alle Commissioni consiliari di cui ai precedenti artt. 43 e 44 ed al presente, sarà corrisposta l’indennità di presenza, prevista dalle vigenti disposizioni legislative in materia.
ART. 46 – Funzionamento della Commissione Consiliare Permanente
Le convocazioni della commissione sono effettuate dal Presidente della Commissione stessa. Tali riunioni vengono tenute prima delle sedute consiliari per la valutazione preliminare delle pratiche da portare in Consiglio ed in altri casi per motivi urgenti od eccezionali. Copia dell’ ordine del giorno deve essere inviata al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale, agli Assessori competenti nella materie da trattare ed ai Capi Gruppo consiliari.
Il Sindaco, gli Assessori non facenti parte della Commissione, il Presidente del Consiglio e i Capi Gruppo possono partecipare alle riunioni senza diritto di voto, ma con diritto di parola e sono altresì tenuti alla partecipazione qualora la presenza ne sia richiesta.
I Consiglieri non appartenenti alla Commissione possono partecipare senza diritto di voto e di parola. Per il funzionamento della Commissione, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal presente Regolamento per il funzionamento del Consiglio e compatibilmente con le norme a carattere generale. Le relazioni o pareri risultanti dai verbali emessi dalla Commissione, devono essere motivati ed aver riportato il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salvo il diritto dei dissenzienti a far risultare a verbale il motivo del loro dissenso e del conseguente voto contrario.
Copie dei verbali oltre ad essere depositati nei fascicoli della pratica, vengono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale ed al Sindaco. Le relazioni ed i pareri presentati dalla Commissione sono di natura consultiva e non possono vincolare il Consiglio Comunale nelle sue definitive determinazioni.
I Consiglieri Comunali, autori di proposte da sottoporre all’esame della Commissione devono essere sentiti da questa se già non siano stati chiamati a farne parte.
ART. 47 – Commissioni od incarichi speciali
Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali e temporanee integrate da esperti esterni per l’esame di argomenti che richiedano una trattazione particolare, nonché di particolare interesse e rilevanza inerenti le attribuzioni del Comune, fissando la relativa indennità di presenza.
La istituzione delle Commissioni speciali e temporanee, sarà deliberata di volta in volta dal Consiglio Comunale che fisserà i compiti, la composizione in cui faranno parte i rappresentanti indicati dai Gruppi consiliari, nonché il numero e la nomina degli esperti esterni, la durata, i poteri.
Per il funzionamento valgono, in quanto applicabili, le disposizioni del presente Regolamento.
Il Consiglio Comunale può incaricare un Consigliere di riferire su argomenti che esigono indagini od esami speciali, determinando, caso per caso, la durata dell’incarico.
ART. 48 – Commissioni d’indagine e d’inchiesta
Possono essere istituite, inoltre, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, in seno al Consiglio Comunale, commissioni di indagine e di inchiesta sulla attività amministrativa del Comune, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal Collegio dei revisori dei conti.
La deliberazione che costituisce la commissione definisce l’oggetto e l’ambito dell’indagine ed il termine per concluderla e riferire al Consiglio Comunale, nonché fissa la relativa indennità di presenza. Della stessa fanno parte i rappresentanti indicati dai Gruppi consiliari con proposta scritta e la presidenza è attribuita all’opposizione.
Per il funzionamento valgono, per quanto applicabili, le disposizioni del presente Regolamento.
AI fine di acquisire tutti gli elementi necessari per l’espletamento dell’incarico ricevuto, la Commissione può effettuare l’audizione del Sindaco, dei Consiglieri, degli Assessori, dei Dipendenti, nonché dei soggetti esterni comunque coinvolti nella questione esaminata.
I soggetti invitati alle audizioni sono tenuti a presentarsi. La convocazione e le risultanze delle audizioni restano riservate fino alla presentazione al Consiglio della relazione della Commissione che è tenuta,insieme ai soggetti coinvolti, sino a tale momento, al segreto d’ufficio ed alle leggi vigenti.
CAPO VI – PROCESSI VERBALI
ART. 49 – Compilazione
I processi verbali delle adunanze sono curati dal Segretario, coadiuvato dalla Segreteria Generale. La verbalizzazione delle sedute consiliari può essere effettuata mediante servizio di stenotipia computerizzata o elettronica oppure mediante registrazione fonografica.
ART. 50 – Contenuto dei verbali
Il verbale delle adunanze deve contenere il nome dei Consiglieri presenti alla votazione sui singoli argomenti, con l’indicazione del nome di coloro che si sono astenuti e di coloro che hanno espresso voto contrario. Per le deliberazioni concernenti persone, deve risultare a verbale che si è proceduto alla votazione a scrutinio segreto. Tutti i processi verbali devono inoltre indicare i punti principali delle discussioni, il testo integrale della parte dispositiva costituente (a proposta, il numero dei voti resi pro e contro la proposta stessa, la modalità dì espressione del voto e la proclamazione fatta dal Presidente.
Dal verbale dovranno infine risultare:
1) il giorno, l’ora e il luogo dell’adunanza;
2) il nome e il cognome del Presidente, del Segretario e degli scrutatori, se, per quest’ultimi, trattasi di votazioni segrete;
3) se si tratta di seduta ordinaria o straordinaria e gli estremi dell’atto di convocazione;
4) se l’adunanza è di prima o di seconda convocazione;
5) l’oggetto della proposta sulla quale il Consiglio è chiamato a deliberare;
6) l‘ora di chiusura della seduta in calce all’ultimo verbale.
I processi verbali sono firmati dal Presidente e dai Segretario Generale.
ART. 51 – Verbale – deposito – rettifiche – approvazione
La proposta viene depositata a disposizione dei Consiglieri entro il termine di cui all’art. 10 comma 40 All’inizio della riunione il Presidente chiede al Consiglio l’approvazione dei verbali della seduta precedente, dandoli per letti. Se nessuno si pronuncia, il verbale si intende approvato all’unanimità. L’intervento può essere richiesto e accettato solo se dal verbale risultano meri errori materiali e se il Consigliere (o richiede, il Segretario Comunale provvede a dare lettura della sola parte del verbale per la quale il Consigliere intende chiedere la modifica.
Nel formulare le proposte di rettifica non è ammesso rientrare in alcun modo nella discussione del merito dell’argomento.
Il Presidente interpella il Consiglio per conoscere se vi siano opposizioni alla rettifica proposta.
Se nessuno chiede di intervenire, la proposta si intende approvata. Se vengono manifestate contrarietà possono parlare il Consigliere a favore e il Consigliere contrario alla proposta che per primi si siano iscritti a parlare, ciascuno per non più di tre minuti.
Dopo tali interventi il Presidente pone in votazione, per alzata di mano, la proposta di rettifica. Delle proposte di rettifica approvate si prende atto nel verbale della adunanza in corso e della modifica si fa richiamo, mediante annotazione a margine od in calce, nel verbale della adunanza cui si riferisce la rettifica.
Tali annotazioni sono autenticate dalla firma del Segretario Generale e portano l’indicazione della data della adunanza nella quale le rettifiche sono state approvate.
I verbali delle sedute del Consiglio Comunale sono depositati nell’archivio comunale a cura del Segretario Comunale.
ART. 52 – Nomine e incarichi
Il Consiglio Comunale stabilisce con apposito atto deliberativo gli indirizzi che il Sindaco dovrà eseguire per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso gli Enti, Aziende o Istituzioni.
Detti indirizzi si intendono valevoli limitatamente al periodo di durata del mandato politico- amministrativo durante il quale rimangono in carica gli Organi elettivi del Comune.
Nei casi in cui la legge riservi espressamente al Consiglio Comunale la nomina di rappresentanti del Consiglio medesimo presso Aziende ed Istituzioni o nell’ipotesi in cui non sia stato adottato I atto di indirizzo, si provvede in seduta pubblica con voto segreto.
Quando il Consiglio e tenuto, per legge, dall’atto costitutivo dell’Ente o da convenzione a nominare più rappresentanti presso i singoli Enti, Consorzi, Unioni di servizi fra Comuni, o nelle eventuali Costituzioni di Aziende ed Istituzioni dipendenti dal Comune, uno dei nominativi e riservato alla minoranza (art. 25 dello Statuto Comunale vigente).
La votazione in questi casi si svolge con le modalità del voto segreto limitato.
ART. 53 – Abrogazione norme
Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto o incompatibili con il presente Regolamento.