Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e per l’effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 07/03/2008

SOMMARIO
PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Classificazione del Comune
Art. 3 – Tariffe
Art. 4 – Maggiorazione stagionale
Art. 5 – Gestione del servizio
Art. 6 – Funzionario responsabile
PARTE Il – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI
Art. 7 – Piano generale degli impianti
Art. 8 – Impianti di pubblicità esterna
Art. 9 – Impianti per le pubbliche affissioni
PARTE III – DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ E DELLA RELATIVA IMPOSTA
Art. 10 – Presupposto dell’imposta
Art. 11 – Soggetto passivo
Art. 12 – Applicazione dell’imposta
Art. 13 – Tipologia dei mezzi pubblicitari
Art. 14 – Installazione degli impianti
Art. 15 – Divieti
Art. 16 – Pubblicità lungo le strade
Art. 17 – Pubblicità mediante distribuzioni
Art. 18 – Pubblicità sonora
Art. 19 – Autorizzazioni
Art. 20 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione
Art. 21 – Dichiarazione
Art. 22 – Rettifica ed accertamento d’ufficio
Art. 23 – Pagamento dell’imposta
Art. 24 – Riduzioni
Art. 25 – Esenzioni
PARTE IV – DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL RELATIVO DIRITTO
Art. 26 – Oggetto
Art. 27 – Soggetto passivo
Art. 28 – Diritto sulle pubbliche affissioni
Art. 29 – Riduzioni
Art. 30 – Esenzioni
Art. 31 – Affissioni d’urgenza
Art. 32 – Pagamento del diritto, recupero di somme
Art. 33 – Espletamento del servizio
Art. 34 – Rinvio
PARTE V – SANZIONI E CONTENZIOSO
Art. 35 – Sanzioni tributarie ed interessi
Art. 36 – Sanzioni amministrative
Art. 37 – Rimozione e sequestro del materiale abusivo
Art. 38 – Contenzioso
PARTE VI – DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Art. 39 – Piano generale degli impianti
Art. 40 – Adeguamento tariffe
Art. 41 – Adeguamento impianti già esistenti
Art. 42 – Rinvio ad altre disposizioni
Art. 43 – Entrata in vigore

PARTE I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l’effettuazione della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni nel territorio di questo Comune.
2. Stabilisce inoltre le modalità per l’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, in conformità a quanto disposto dal Capo I del Decreto Legislativo
15/11/1993, n. 507.

Art. 2 – Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell’art. 2, comma 1, del D.Lgs. 507/1993, il Comune di Sala Consuma, agli effetti dell’applicazione dell’imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, appartiene alla IV classe.

Art.3 – Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità e per il servizio delle pubbliche affissioni sono dovuti rispettivamente un’imposta ed un diritto, nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.Lgs. 507/1993, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli articoli 7, 16, 17, 19, 20 e 21 del richiamato decreto legislativo.
2. Un elenco delle tariffe in vigore deve essere esposto nell’ufficio cui è affidato il servizio sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni, in modo che possa essere facilmente consultato da chiunque vi abbia interesse e sul sito web.

Art. 4 – Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell’imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni può essere effettuata in forma diretta dal Comune o altrimenti essere affidata in concessione a terzi, ai sensi dell’art. 25 del D.Lgs. 507/1993.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza del Consiglio Comunale, il quale può affidare il servizio ad apposita azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c). della legge 8 giugno 1990, n. 142, ovvero in concessione a soggetti terzi iscritti nell’albo previsto dall’art. 32 del D.Lgs. 507/1993.

Art.5 – Funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile della gestione diretta del servizio, al quale sono attribuiti le funzioni ed i poteri per l’esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell’imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma precedente spettano al concessionario, nella persona appositamente individuata e resa nota al Comune.

PARTE II
PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

Art.6 – Piano generale degli impianti

1. La pubblicità esterna e le pubbliche affissioni sono effettuate nel territorio di questo Comune in conformità al piano generale degli impianti pubblicitari da realizzarsi con le modalità ed i criteri stabiliti dal D.Lgs. 507/1993 e dal presente Regolamento.
2. Il piano degli impianti pubblicitari è articolato in due sezioni. La prima sezione stabilisce gli ambiti del territorio comunale nei quali sono localizzati i mezzi della pubblicità esterna. La seconda sezione definisce la localizzazione nel territorio comunale degli impianti per le pubbliche affissioni. Entrambe le sezioni evidenziano la quantità degli impianti.
3. L’approvazione e le eventuali modifiche al piano generale degli impianti sono di competenza della Giunta Comunale.
4. Alla formazione del piano provvede un gruppo di lavoro costituito dai responsabili comunali dei servizi pubblicità ed affissioni, urbanistico e di polizia municipale. Se il servizio è affidato in concessione fa parte del gruppo di lavoro il responsabile del servizio designato dal concessionario.
Il gruppo di lavoro procede alla redazione del piano definitivo che è approvato come previsto dal precedente comma.
5. Il piano generale degli impianti può essere adeguato o modificato entro il 31 ottobre di ogni anno, con decorrenza dall’anno successivo, per effetto delle variazioni intervenute nella consistenza demografica del Comune, dell’espansione dei centri abitati, dello sviluppo della viabilità e di ogni altra causa rilevante che deve essere illustrata nella motivazione del provvedimento di modifica.

Art.7 – Impianti di pubblicità esterna

1. Il piano elenca i mezzi destinati alla pubblicità esterna ed indica le posizioni nelle quali è consentita la loro installazione nel territorio comunale.
2. Per l’installazione di mezzi pubblicitari all’interno del centro storico il piano definisce, in linea generale, le caratteristiche degli edifici e delle zone in cui l’installazione può essere consentita.
3. Per la collocazione dei mezzi pubblicitari fuori del centro abitato, lungo le strade comunali ed in vista di esse, il piano individua le località e le posizioni nelle quali, per motivate esigenze di pubblico interesse, determinate dalla natura e dalla situazione dei luoghi, il posizionamento è soggetto a particolari condizioni od a limitazioni delle dimensioni dei mezzi.
4. Per l’installazione di mezzi pubblicitari all’interno del centro abitato, lungo le strade comunali, provinciali, regionali, statali od in vista di esse, il piano stabilisce:
a) le caratteristiche delle zone nelle quali, su aree pubbliche o private, può essere autorizzata l’installazione di mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite. Per quanto possibile individua le zone utilizzabili per le predette installazioni pubblicitarie;
b) le caratteristiche degli edifici sui quali può essere autorizzata l’installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari e le dimensioni per gli stessi consentite;
c) le tipologie generali e le dimensioni massime delle insegne, targhe ed altri mezzi pubblicitari, compresi quelli luminosi, illuminati o costituiti da pannelli luminosi.

Art.8 – Impianti per le pubbliche affissioni

1. In conformità a quanto dispone il 30 comma dell’art. 18 del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, la superficie degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni è attualmente di complessivi mq. 1200.
2. La superficie complessiva degli impianti per le pubbliche affissioni è ripartita come appresso:
a) mq. 240, pari al 20 %, destinata alle affissioni di natura istituzionale, sociale o comunque priva di rilevanza economica;
b) mq. 840, pari al 70 %, destinata alle affissioni di natura commerciale;
c) mq. 120, pari al 10 %, destinata alle affissioni effettuate direttamente da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio, qualora lo stesso sia appaltato.
3. La superficie complessiva potrà essere modificata in sede di approvazione del piano generale degli impianti.
4. Tutti gli impianti hanno, di regola, dimensioni pari o multiple di cm. 70x 100 e sono collocati in posizioni che consentono la libera e totale visione e percezione del messaggio pubblicitario.
Ciascun impianto reca una targhetta con l’indicazione “Comune di Sala Consilina – Servizio Pubbliche Affissioni” ed il numero di individuazione dell’impianto.
5. A seconda della loro struttura e dimensione, gli impianti vengono così ripartiti:
– TABELLE MONOFACCIALI, supportate o meno da pali di sostegno, collocate su posizioni murali o in aderenza a muri o comunque costituite di una sola faccia, posizionate in senso verticale od orizzontale rispetto al piano stradale ed aventi le seguenti dimensioni:
verticali: cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200; orizzontali: cm. 100 x 70, 140 x 100, 200 x 140.
– TABELLE BIFACCIALI (STENDARDI), costituiti da tabelle di cui al comma 5, supportate da
strutture in ferro di sezione adeguata, opportunamente protette da zincatura a caldo, e i cui pali di
sostegno siano ancorati al suolo in modo da assicurare stabilità statica all’impianto. Devono avere le
seguenti dimensioni:verticali: cm. 70 x 100, 100 x 140, 140 x 200;orizzontali: cm. 100 x 70, 140 x
100, 200x 140.

– IMPIANTI GRANDI FORMATI (POSTERS), destinati ad affissioni di natura commerciale e possono essere collocati su pareti, ovvero su palificazioni di sezione adeguata e tale da assicurare la stabilità statica al manufatto. Detti impianti devono essere costituiti da materiale resistente alle intemperie e possono, all’occorrenza, essere collocati in posizione bifacciale.
6. Gli impianti non possono essere collocati nei luoghi nei quali è vietata l’installazione di mezzi pubblicitari.
7. La ripartizione degli spazi di cui al 2° comma può essere rideterminata ogni due anni, con deliberazione della Giunta Comunale da adottarsi entro il 31 ottobre e che entra in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo, qualora nel periodo trascorso si siano verificate ricorrenti eccedenze od insufficienze di spazi.

PARTE III
DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA’ E DELLA RELATIVA IMPOSTA

Art.9 – Presupposto dell’imposta

1. E’ soggetta all’imposta comunale sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive od acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o comunque da tali luoghi percepibili. L’assoggettamento è in funzione del tempo e tranne quando diversamente specificato, il periodo di riferimento è l’anno solare.
2. Si considerano luoghi aperti al pubblico quelli a cui si può accedere senza necessità di particolari autorizzazioni.
3. Si considerano rilevanti ai fini dell’imposizione i messaggi diffusi nell’esercizio di un’attività economica allo scopo di promuovere la domanda e la diffusione di beni e servizi, così come quelli finalizzati a migliorare l’immagine del soggetto pubblicizzato. Sono invece escluse da tassazione tutte le forme di comunicazione prive di contenuto pubblicitario o comunque non ricollegabili ad alcun interesse economico.

Art. 10 – Soggetto passivo

1. Soggetto passivo, tenuto in via principale al pagamento dell’imposta comunale sulla pubblicità, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario è diffuso.
2. E’ obbligato solidalmente al pagamento dell’imposta colui che produce o vende i beni o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 11 – Applicazione dell’imposta

1. L’imposta sulla pubblicità è determinata in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è compreso il mezzo pubblicitario, indipendentemente dai messaggi nello stesso contenuti.
2. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l’imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
3. I mezzi pubblicitari costituiti da figure solide sono assoggettati all’imposta in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico nel quale può essere ricompreso il mezzo.
4. I festoni di bandierine e simili, nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al
medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, vengono calcolati come un unico mezzo pubblicitario.
5. Le superfici inferiori al metro quadrato si arrotondano, per eccesso, al metro quadrato e le
frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato.
6. L’imposta non si applica per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
7. La pubblicità ordinaria effettuata mediante locandine da collocare a cura dell’utente all’esterno od all’interno di locali pubblici o aperti al pubblico, è autorizzata dall’ufficio comunale, previo pagamento dell’imposta, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell’esposizione.
8. Per la pubblicità esterna effettuata mediante installazione di impianti e mezzi pubblicitari di qualsiasi natura e dei relativi sostegni su pertinenze stradali, aree, edifici, impianti, opere pubbliche ed altri beni demaniali e patrimoniali comunali, o in uso a qualsiasi titolo al Comune, l’applicazione dell’imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche nonchè il pagamento al Comune stesso di canoni di concessione o locazione, nella misura da stabilirsi dalla Giunta comunale, secondo quanto previsto dal settimo comma dell’art. 9 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 12 – Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. La tipologia pubblicitaria oggetto del presente Regolamento si articola, secondo il D.Lgs. 15/11/1993, n. 507, in:
a) pubblicità ordinaria;
b) pubblicità effettuata con veicoli;
c) pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;
d) pubblicità varia;
2. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi, tele e qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
E’ compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità effettuata mediante affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all’esposizione ditali mezzi.
3. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come appresso:
pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all’interno ed all’esterno di veicoli in genere, sia di uso pubblico che privato;
– pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell’impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio.
Per l’effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui agli artt. 57 e 59 del D.P.R. 16/12/92, n. 495.
4. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od analoghe strutture caratterizzate dall’impiego di diodi luminosi, lampadine e simili in grado di consentire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o successiva.
È considerata pubblicità con proiezioni la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
5. La pubblicità varia comprende:
– pubblicità effettuata con striscioni od altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;
– pubblicità effettuata con aeromobili e simili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
– pubblicità eseguita con palloni frenati e simili;
– pubblicità effettuata in forma ambulante mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari;
– pubblicità sonora, ossia eseguita con apparecchi amplificatori e simili.

Art. 13 – Installazione degli impianti

1. L’esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente Regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dai regolamenti di polizia urbana ed in materia edilizia.
2. Gli impianti pubblicitari sono installati a cura e spese degli interessati, sotto il controllo dell’Ufficio Tecnico comunale e del Comando di Polizia Municipale.
3. Per l’installazione di targhe ed insegne riguardanti la pubblicità sanitaria si osservano le norme stabilite dalla normativa vigente in materia.

Art. 14 – Divieti

1. Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi sottoposti a vincoli di tutela di bellezze naturali, paesaggistiche ed ambientali non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari se non con il previo consenso della Commissione Edilizia Integrata e l’invio del provvedimento autorizzativo alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici della Provincia di Salerno.
2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico ed artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, nonché sugli altri beni di cui all’art. 22 della legge 1/06/1939, n. 1089, sul muro di cinta e nella zona di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e chiese e nelle loro immediate adiacenze, è vietato collocare qualsiasi mezzo pubblicitario. Può essere autorizzata l’apposizione sugli edifici suddetti e sugli spazi adiacenti, di targhe ed altri mezzi di indicazione, purché di materiale e stile compatibile con le caratteristiche architettoniche degli stessi e dell’ambiente nel quale sono inseriti, previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio di Urbanistica – Edilizia Privata, sentita la Commissione Edilizia comunale.
3. Nelle località di cui al primo comma e sul percorso d’immediato accesso agli edifici di cui al secondo comma può essere autorizzata l’installazione dei segnali di localizzazione, turistici e d’informazione di cui agli artt. 131, 134, 135 e 136 del Regolamento emanato con il D.Lgs. 495/1992, sempre previa autorizzazione del responsabile dell’ufficio di Urbanistica – Edilizia Privata.

Art. 15 – Pubblicità lungo le strade

1. L’installazione di mezzi pubblicitari fuori dei centri abitati, lungo le strade od in vista di esse, è soggetta alle condizioni, limitazioni e prescrizioni previste dal D.Lgs. 30/04/1992, n. 285, modificato dal D.Lgs. 10/09/1993, n. 360 ed alle modalità di attuazione della norma stessa stabilite dal Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. All’interno dei centri abitati, l’installazione di mezzi pubblicitari é soggetta ad autorizzazione e, ferme restando le prescrizioni di carattere generale del CDS e relativo regolamento di esecuzione o di altri specifici vincoli, é così disciplinata:
A) Caratteristiche dei mezzi pubblicitari luminosi.
– I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi non possono avere intensità luminosa superiore a 150 candele al metro quadrato; per gli stessi, se posti ad una distanza inferiore a m. 100 dalle intersezioni semaforizzate, non potrà essere adottato il colore rosso come previsto dall’art. 49, comma 4 del regolamento di esecuzione del CDS né, parimenti, potranno essere dotati di luce intermittente;
– tutti i mezzi pubblicitari devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di
disco o triangolo;
B) la distanza minima dal limite della carreggiata per l’installazione dei mezzi pubblicitari, viene così disciplinata:
– Strade prive di marciapiedi:
1) ml. 1,30 per i mezzi pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli;
2) ml.0,40 per i mezzi pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
– Strade dotate di marciapiedi, sul bordo interno dello stesso e comunque per un minimo di:
1) ml.0,50 dal bordo esterno del marciapiedi per i mezzi pubblicitari posti perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli;
2) ml. 0.20 dal bordo esterno del marciapiedi per i mezzi pubblicitari posti parallelamente al senso di marcia dei veicoli;
La limitazione di cui sopra non si applica nei seguenti casi:
– Per le insegne collocate nei tratti di strada dotati di marciapiedi, a condizione che siano installate ad una altezza non inferiore a metri 3,00 e che la loro sporgenza dal muro non superi i 2/3 della larghezza del marciapiedi;
– per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari posti in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati a condizione che la loro profondità non superi cm 10;
– per le transenne parapedonali;
C) Il bordo inferiore dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari posti in opera, escluse le transenne parapedonali, le targhe professionali e nelle ipotesi di cui al comma 8 dell’art. 51 del Regolamento di esecuzione del CDS, deve essere posto, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a m. 1,50 dal suolo; per le insegne collocate a bandiera non potranno essere poste ad una altezza inferiore a metri 3,00 ed a metri 4,50 nei luoghi soggetti a transito veicolare;
D) La percentuale massima di superficie degli spazi da utilizzarsi ai fini di installazione di mezzi pubblicitari é fissata ad un quinto rispetto alla superficie dei prospetti dei fabbricati o del fronte stradale;
E) Dimensioni dei cartelli pubblicitari:
I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari non devono superare la superficie di mq. 3, ad eccezione delle insegne poste in aderenza a fabbricati che possono raggiungere la superficie di mq. 6; nessuna limitazione é posta per i mezzi pubblicitari e le insegne di esercizio poste al di sopra dei tetto degli edifici e, comunque, ad una quota non inferiore a metri 5,10 rispetto al livello strada;
F) nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio possono essere collocati cartelli e mezzi pubblicitari la cui superficie complessiva non superi 1’ 8% delle aree occupate dalle stazioni di servizio e dalle aree di parcheggio, sempreché gli stessi vengano collocati in modo da non ostacolare la visibilità delle immissioni da e per le aree di che trattasi;
G) a norma dell’art. 23/6° comma del CDS della strada, limitatamente alla strade di tipo E) ed F), all’interno dei centri abitati, a discrezione dell’Amministrazione Comunale, a condizione che vengono rispettate le disposizioni dell’art. 23, comma i del codice, possono essere consentite le seguenti deroghe alle prescrizioni dell’art. 51 del regolamento di esecuzione del CDS:
1) le distanze di cui al comma 4 non si applicano:
– ai cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in aderenza per tutta la loro superficie a fabbricati;
– alle insegne, anche poste a bandiera e perpendicolarmente al senso di marcia dei veicoli a
condizione che abbiano una superficie di ingombro totale non superiore a mq. i e che il loro bordo inferiore sia posto a non meno di m. 3 dal livello del suolo.
2) Nelle intersezioni a “T” e nelle confluenze a destra o a sinistra le distanze di cui al comma 4 sono ridotte a metri 15 per i cartelli ed altri mezzi pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli ed installati sul lato della strada opposto alla confluenza, gli stessi, comunque, non dovranno costituire ostacolo ad eventuali insegne di esercizio;
3) ai segnali di indicazione nome strada (fig. lI 291 Art. 133), a condizione che il fatto non comporti pregiudizio per la circolazione veicolare e pedonale, é consentito combinare preinsegne di esercizio, di cui all’art. 37/2° comma del CDS, esclusivamente per le attività produttive poste ad una distanza inferiore a ml. 500; a tal fine dovranno essere utilizzati segnali analoghi a quelli di cui all’art. 134 del Regolamento di Esecuzione del CDS, di eguali dimensioni e caratteristiche del segnale nome strada e dell’eventuale segnale di senso unico ad esso associato; su ogni palma di sostegno, comunque, non potrà essere installato un numero di segnali complessivo superiore a sei, compreso quello del nome strada e dell’eventuale segnale di senso unico ad esso associato.
H) l’ubicazione delle preinsegne dovrà essere individuata dal piano generale per gli impianti pubblicitari; In attesa dell’emanazione di tale piano l’installazione potrà essere comunque essere autorizzata, previo verifica delle seguenti condizioni:
– 1) che vengano rispettate le condizioni di cui al 1° comma dell’art. 23 del CDS;
– 2) che vengano installate per gruppi omogenei, in numero non superiore a sei per la stessa struttura di sostegno, indipendentemente che costituiscano oggetto di unica autorizzazione; le stesse, comunque, non potranno essere collocate in contrasto con l’organizzazione del traffico ed a condizione e che vengano poste ad indicazione della via più breve per raggiungere l’ubicazione dell’azienda.
I) l’esposizione di striscioni stendardi e locandine é consentita nei 30 giorni precedenti a quello di inizio della manifestazione che intendono pubblicizzare; per la loro installazione, a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di cui al 1° comma dell’art. 23 del CDS, le distanze previste dal comma 4 dell’art. 51 del Reg. di esecuzione del CDS viene così determinata:
– ml. 20 dagli impianti semaforici, dalle intersezioni e dagli imbocchi delle gallerie;
– ml. 10 dai segnali di pericolo, di prescrizione e di indicazione;
L) Per gli impianti pubblicitari di servizio, costituiti da pensiline di fermata autobus e da transenne parapedonali recanti spazi pubblicitari inferiori a mq. 2, sempre che vengano rispettate le prescrizioni di cui al 1° comma dell’art. 23 del CDS, non si applicano le distanze previste dal comma 4 dell’art. 51 del regolamento di esecuzione del CDS.

Art. 16 – Pubblicità mediante distribuzioni

1. Su tutto il territorio comunale è vietata la pubblicità effettuata mediante il lancio di manifestini, volantini e qualsiasi altro materiale pubblicitario. Sono tollerate la distribuzione effettuata direttamente nelle mani del passante e l’apposizione di volantini sotto i tergicristalli delle autovetture in sosta.

Art. 17 – Pubblicità sonora

1. La pubblicità sonora effettuata in forma itinerante è consentita soltanto dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 16 alle ore 18 nel periodo dal 1° giugno al 30settembre; dalle ore 10 alle ore 12 e dalle ore 15,30 alle ore 17,30 nel restante periodo.

Art. 18 – Autorizzazioni

1. Il rilascio dell’autorizzazione al posizionamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari fuori dai centri abitati è soggetto alle disposizioni di cui all’art. 23 del D.Lgs. 30/04/1992, n° 285 e all’art. 53 del D.P.R. 495/1992.
2. Il rilascio dell’autorizzazione al posizionamento ed all’installazione di insegne, targhe, cartelli ed altri mezzi pubblicitari nel centro abitato è di competenza del Comune, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell’Ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale, in conformità al 40 comma dell’art. 23 del D.Lgs. 285/1992.
3. Per le installazioni fuori del centro abitato l’ente proprietario rilascia l’autorizzazione per quanto di competenza; ai fini edilizi l’autorizzazione è rilasciata dal Comune.
4. Il soggetto interessato al rilascio dell’autorizzazione presenta la domanda presso l’Ufficio comunale competente allegando:
a) una auto-attestazione, redatta ai sensi della L. 4/01/1968, n. 15, con la quale dichiara che il mezzo pubblicitario che intende collocare ed i suoi sostegni sono realizzati e saranno posti in opera in modo da garantire sia la stabilità sia la conformità alle norme previste a tutela della circolazione di veicoli e persone, con assunzione di ogni conseguente responsabilità;
b) un bozzetto od una fotografia del mezzo pubblicitario con l’indicazione delle dimensioni e del materiale con il quale viene realizzato ed installato;
c) una planimetria con indicata la posizione nella quale s’intende collocare il mezzo;
d) il nulla osta tecnico dell’Ente proprietario della strada, se questa non è comunale. Per l’installazione di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda ed una sola auto-attestazione. Se l’autorizzazione viene richiesta per mezzi aventi lo stesso bozzetto e caratteristiche, può essere allegata una sola copia dello stesso.
5. Il responsabile del procedimento istruisce la richiesta, acquisendo direttamente i pareri tecnici delle unità organizzative interne ed entro 60 giorni dalla presentazione concede o nega l’autorizzazione; qualora vengano richiesti all’interessato chiarimenti od integrazioni alla documentazione prodotta, il termine è prorogato di ulteriori 30 giorni. Il diniego deve essere motivato. Trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta senza che sia stato emesso alcun provvedimento, l’interessato, salvo quanto previsto dal successivo comma, può procedere all’installazione del mezzo pubblicitario, previa presentazione, in ogni caso, della dichiarazione ai fini dell’applicazione dell’imposta sulla pubblicità.
6. È sempre necessario il formale provvedimento di autorizzazione del Comune per i mezzi pubblicitari da installare nell’ambito delle zone soggette alla disciplina di cui all’art. 15.
7. Il Comune provvede agli adempimenti prescritti dall’art. 53, commi 9 e 10, del D.P.R. 495/1992.

Art. 19 – Obblighi del titolare dell’autorizzazione

1. Il titolare dell’autorizzazione ha l’obbligo di:
a) verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
b) effettuare tutti gli interventi necessari alla conservazione stessa ed al mantenimento delle condizioni di sicurezza;
e) adempiere nei tempi prescritti a tutte le disposizioni impartite dal Comune, sia al momento del rilascio dell’autorizzazione, sia successivamente, per intervenute e motivate esigenze;
d) provvedere alla rimozione in caso di scadenza, decadenza o revoca dell’autorizzazione, del venir meno delle condizioni di sicurezza previste all’atto dell’installazione o di motivata richiesta del Comune.
2. In ogni cartello o mezzo pubblicitario autorizzato deve essere applicata la targhetta prescritta dall’art. 55 del D.P.R. 495/1992.
3. Il titolare dell’autorizzazione per la posa di segni orizzontali reclamistici sui piani stradali nonchè di striscioni e stendardi, ha l’obbligo di provvedere alla rimozione degli stessi entro le quarantott’ore successive alla conclusione della manifestazione o spettacolo per il cui svolgimento sono stati autorizzati, ripristinando il preesistente stato dei luoghi e delle superfici stradali.
4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche nel caso in cui l’installazione o la posa del mezzo pubblicitario sia avvenuta a seguito del verificarsi del silenzio-assenso da parte del Comune.

Art. 20 – Dichiarazione

1. Ottenuta l’autorizzazione prevista dall’art. 19, il soggetto passivo dell’imposta, prima di iniziare la pubblicità, è tenuto a presentare, al Comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa, delle caratteristiche, quantità ed ubicazione dei mezzi pubblicitari.
2. La dichiarazione, da compilarsi sul modello predisposto dal Comune, è esente da bollo.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nel caso di variazione della pubblicità che comporti la modifica della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, salvo che si verifichino le condizioni di cui al comma precedente o che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento.
5. Nei casi in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità ordinaria, effettuata con veicoli e con pannelli luminosi (artt. 12, 13 e 14 commi i e 3, D.Lgs. 507/1993), si presume effettuata, in ogni caso, con decorrenza dal 1° gennaio dell’anno in cui è stata accertata. Le altre forme di pubblicità si intendono effettuate dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l’accertamento.

Art. 21 – Rettifica ed accertamento d’ufficio

1. Entro cinque anni dalla data in cui è stata o avrebbe dovuto essere presentata la dichiarazione, il Comune procede a rettifica o ad accertamento d’ufficio mediante apposito avviso notificato al contribuente anche a mezzo di raccomandata postale con A.R..
2. Nell’avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l’ubicazione del mezzo, l’ammontare dell’imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi ed il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.
3. L’avviso deve inoltre indicare:
– l’ufficio comunale emittente;
– il responsabile del procedimento, se diverso dal funzionario di cui all’art. 11, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;
– il termine entro il quale può essere proposto ricorso, la Commissione Tributaria competente e la forma da osservare, in conformità agli artt. 18, 19, 20 e 21 deI D.Lgs 3 1/12/1992, n. 546.
4. Gli avvisi di accertamento e rettifica sono sottoscritti dal funzionario comunale responsabile; in caso di gestione del servizio in concessione, gli avvisi sono sottoscritti dal rappresentante del concessionario.

Art. 22 – Pagamento dell’imposta

1. Il pagamento dell’imposta sulla pubblicità deve essere effettuato a mezzo dell’apposito bollettino di conto corrente postale intestato al Comune (o al concessionario). L’importo dovuto è arrotondato a € 1,00, per difetto se la frazione non è superiore a € 0,50 e per eccesso se è superiore.
L’attestazione dell’avvenuto pagamento dell’imposta sulla pubblicità è allegata alla dichiarazione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 507/1993. Negli anni successivi a quello della dichiarazione, l’attestazione e la ricevuta sono conservate dal soggetto d’imposta per essere esibite per eventuali controlli.
2. L’imposta per la pubblicità relativa a periodi inferiori all’anno solare deve essere corrisposta in un’unica soluzione prima dell’effettuazione, al momento della dichiarazione.
3. L’imposta per la pubblicità annuale deve essere corrisposta in unica soluzione entro il 31 gennaio di ogni anno. Qualora l’importo annuale sia superiore a lire tre milioni il pagamento può essere effettuato in rate trimestrali anticipate.
4. La riscossione coattiva dell’imposta si effettua secondo le disposizioni degli artt. 67 e 68 del D.P.R. 28/01/1988, n. 43 e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l’avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato, ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica lart. 2752, comma 4, del Codice Civile.
5. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento dell’imposta, oppure da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante istanza in carta libera da indirizzare all’Ufficio Pubblicità ed Affissioni del Comune o al concessionario del servizio; il Comune o il concessionario provvede al rimborso entro 90 giorni dalla richiesta.

Art. 23 – Riduzioni

1. La misura dell’imposta è ridotta alla metà in tutti i casi previsti dall’art. 16 del D.Lgs. 507/1993. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 24 – Esenzioni

1. Sono esenti dall’imposta tutte le forme pubblicitarie indicate dall’art. 17 del D.Lgs. 507/1993.

PARTE IV
DISCIPLINA DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DEL RELATIVO DIRITTO

Art. 25 – Oggetto

1. Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni di cui è competente in via esclusiva, assicura l’affissione, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti da qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni con finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica e, nella misura prevista dal Piano degli impianti da adibire alle pubbliche affissioni, di messaggi diffusi nell’esercizio di attività commerciali.

Art. 26 – Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e in solido, coloro nell’interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 27 – Diritto sulle pubbliche affissioni

1. Il diritto sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm. 70x 100, nella misura stabilita dall’art. 19, comma 2, del D.Lgs. 507/1993.
2. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il diritto di cui al precedente comma è maggiorato del 50%.
3. Per i manifesti costituiti da 8 fino a 12 fogli il diritto è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
4. Le maggiorazioni del diritto sono cumulabili tra loro e si applicano alla tariffa base.

Art. 28 – Riduzioni

1. La tariffa del diritto sulle pubbliche affissioni è ridotta alla metà nei casi previsti dall’art. 20 del D.Lgs. 507/1993.
2. Le riduzioni non sono cumulabili.

Art. 29 – Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni le esposizioni di manifesti e di avvisi indicati all’art. 21 del D.Lgs. 507/1993.

Art. 30 – Affissioni d’urgenza

1. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere, per i manifesti di contenuto commerciale da affiggere entro i due giorni successivi, ovvero per le affissioni in ore notturne dalle ore 20 alle ore 7 o nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 25,82 per commissione.
2. E’ consentita l’affissione diretta, da parte delle sole Ditte esercenti i servizi di onoranze funebri, degli annunci mortuari, qualora si verifichino casi di comprovata e particolare indifferibilità emergente nel periodo di chiusura dell’ufficio comunale o del concessionario; l’affissione dovrà avvenire esclusivamente negli appositi spazi destinati a tale tipo di manifesti. Il relativo diritto di affissione dovrà essere versato entro e non oltre la mattinata del giorno successivo; in tal caso non è dovuta la maggiorazione prevista dall’art. 22, comma 9, del D.Lgs. 507/1993.

Art. 31 – Pagamento del diritto, recupero di somme

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio, secondo le modalità di cui alPart. 9 del D.Lgs. 507/1993.
2. Per le pubbliche affissioni non aventi carattere commerciale, il pagamento del diritto può essere effettuato sia a mezzo conto corrente postale, sia direttamente all’ufficio competente, al momento della richiesta del servizio. L’attestazione del pagamento del diritto a mezzo conto corrente postale è allegata alla commissione per l’affissione dei manifesti. Per il pagamento diretto l’ufficio rilascia ricevuta da apposito bollettario o con sistema automatizzato. Le somme riscosse sono versate alla Tesoreria comunale.
3. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9 del D.Lgs. n. 507/1993.

Art. 32 – Espletamento del servizio

1. L’affissione s’intende prenotata dal momento in cui perviene all’ufficio preposto al servizio la commissione, accompagnata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento del diritto.
2. Le commissioni sono iscritte nell’apposito registro, che ne raccoglie tutte le notizie necessarie, tenuto in ordine cronologico di prenotazione e costantemente aggiornato.
3. Il registro cronologico è tenuto presso l’Ufficio gestore e deve essere esibito a chiunque ne faccia richiesta; nello stesso ufficio deve altresì essere esposto, per la pubblica consultazione, l’elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni con l’indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono.
4. La durata dell’affissione decorre dal giorno in cui essa è stata eseguita al completo; nello stesso giorno l’ufficio deve mettere a disposizione del committente, ove questi lo richieda, l’elenco delle posizioni utilizzate con l’indicazione dei quantitativi affissi.
5. Il ritardo nell’effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera causa di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data di richiesta per l’affissione, l’ufficio deve darne tempestiva comunicazione scritta al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
7. Nei casi di cui ai commi 5 e 6 il committente può annullare la commissione senza alcun onere a suo carico ed il gestore è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
8. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l’obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto; la richiesta di annullamento deve essere scritta.
9. Su ogni manifesto affisso viene impresso il timbro “COMUNE DI SALA CONSILINA – Servizio Pubbliche Affissioni”, con la data di scadenza prestabilita.
10. Il Comune, o il concessionario in caso di appalto del servizio, ha l’obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e qualora non disponga di altri esemplari
dei manifesti da sostituire, deve darne immediata comunicazione al richiedente, mantenendo, nel frattempo, a disposizione dell’interessato i relativi spazi.

Art. 33 – Rinvio

1. Le disposizioni previste dal D.Lgs. 507/1993 e dal presente regolamento per l’imposta sulla pubblicità si applicano, per quanto compatibile e non previsto in questa Parte IV, anche al diritto sulle pubbliche affissioni.

PARTE V
SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 34 – Sanzioni tributarie ed interessi

1. Per l’omessa, tardiva od infedele presentazione della dichiarazione di inizio pubblicità o di richiesta di affissione di cui all’art. 8 del D.Lgs. 507/1993 il soggetto obbligato è tenuto al pagamento oltre che dell’imposta o del diritto dovuti, anche di una soprattassa pari all’ammontare dell’imposta o del diritto evasi. L’omessa sottoscrizione della dichiarazione può essere regolarizzata entro 15 giorni dall’invito dell’ufficio, oltre i quali sarà applicata la sanzione prevista.
2. Nel caso di omesso o tardivo pagamento dell’imposta, delle singole rate di essa o del diritto, è dovuta, indipendentemente dall’applicazione di quanto stabilito al precedente comma, una soprattassa pari al 20 per cento dell’imposta o del diritto il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse di cui ai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre 30 giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati; sono ridotte alla metà se il pagamento viene effettuato entro 60 giorni dalla data della notifica dell’avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l’imposta sulla pubblicità, per il diritto sulle pubbliche affissioni e per le relative soprattasse, si applicano gli interessi di mora nella misura prevista per legge.
5. Il contribuente ha diritto alla corresponsione degli interessi di mora nella misura e con le modalità di cui al precedente comma per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo, a decorrere dalla data dell’eseguito pagamento.

Art.35 – Sanzioni amministrative

1. Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l’effettuazione della pubblicità e delle affissioni dirette alla stessa assimilate, richiamate o stabilite dal presente Regolamento.
2. Le violazioni delle disposizioni di cui al primo comma comportano sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme stabilite dal capo I, sezione I e TI, della Legge 24/11/1981, n. 689, salvo quanto previsto nel successivo comma e nell’articolo seguente.
3. Per la violazione delle norme stabilite dal presente Regolamento in esecuzione del D.Lgs. 507/1993, nonché di quelle stabilite nelle autorizzazioni all’installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103,29 a € 1.032,91. Nella determinazione della misura della sanzione la Giunta Comunale deve tener conto della gravità del danno o del pericolo cagionato al Comune. Gli estremi delle violazioni e l’ammontare della sanzione devono essere riportati in apposito verbale e notificati agli interessati entro 150 giorni dall’accertamento delle stesse.

Art. 36 – Rimozione e sequestro del materiale abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori degli spazi previsti dal piano degli impianti, nonchè la pubblicità la cui esposizione, subordinata ad autorizzazione, ne sia priva o ne abbia disatteso i limiti e/o le prescrizioni.
2. Sono altresì considerate abusive le affissioni e la pubblicità per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i pagamenti dei tributi dovuti.
3. Il Comune o la ditta appaltatrice dispone la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, dandone avviso all’interessato a mezzo del verbale di cui all’art. 36 del presente Regolamento, con diffida a provvedere alla rimozione entro il termine indicato nell’avviso stesso. In caso di inottemperanza il Comune, o il concessionario, provvede d’ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute per la rimozione e richiedendone agli stessi il rimborso con avviso notificato a mezzo raccomandata A.R.. Se il rimborso non è effettuato entro il termine prestabilito si procederà al recupero coattivo del credito con le modalità di cui al D.P.R. 28/01/1988, n. 43, addebitando altresì all’interessato ogni spesa di riscossione.
4. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall’applicazione della sanzione di cui al comma 3 dell’art. 36, il Comune, o l’appaltatore del servizio, può effettuare l’immediata copertura della pubblicità, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, e disporre la rimozione delle affissioni abusive. Il Comune, o il concessionario, provvede all’accertamento d’ufficio dell’imposta o del diritto dovuto per il periodo di esposizione abusiva, disponendo il recupero dei tributi evasi e l’applicazione delle soprattasse e degli interessi di mora, se dovuti.
5. Il materiale pubblicitario esposto abusivamente può essere sequestrato con ordinanza del Sindaco, a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, dell’importo del diritto o dell’imposta, nonchè dell’ammontare delle relative sanzioni, soprattasse ed interessi. L’ordinanza deve fissare il termine entro il quale gli interessati possono richiedere la restituzione del materiale sequestrato, previo versamento di una congrua cauzione il cui importo è stabilito nell’ordinanza stessa.
6. I proventi delle sanzioni amministrative sono incamerati dal Comune, il quale dovrà destinarli esclusivamente al potenziamento ed al miglioramento del servizio pubblicità ed affissioni se gestito direttamente, dell’impiantistica a carico del Comune, nonchè alla realizzazione, integrazione e manutenzione del piano generale degli impianti pubblicitari.

Art. 37 – Contenzioso

1. La giurisdizione tributaria per l’imposta sulla pubblicità e per il diritto sulle pubbliche affissioni è esercitata dalla Commissione Tributaria provinciale e dalle commissioni tributarie regionali, secondo quanto dispone il D.Lgs. 546/1992 e successive modifiche.
2. Per la presentazione del ricorso, l’individuazione degli atti impugnabili ed oggetto del ricorso, la proposizione del ricorso, i termini relativi e le costituzioni in giudizio si osservano le norme stabilite dal predetto Decreto Legislativo.
3. Gli atti per i quali è proponibile il ricorso devono contenere l’indicazione del termine entro il quale il ricorso deve essere proposto, della Commissione Tributaria competente nonchè delle relative forme da osservare per la presentazione, ai sensi dell’art. 20 del decreto sopra richiamato.

PARTE VI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 38 – Piano generale degli impianti

1. Il piano generale degli impianti è approvato dalla Giunta Comunale entro tre mesi dalla data di approvazione del presente Regolamento.

Art. 39 – Adeguamento tariffe

1. Ai sensi dell’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 507/1993, le tariffe in materia di imposta sulla pubblicità e di diritto sulle pubbliche affissioni possono essere adeguate non prima di due anni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

Art. 40 – Adeguamento impianti già esistenti

1. I mezzi pubblicitari installati sulla base di autorizzazioni in essere all’entrata in vigore del presente Regolamento e non rispondenti alle disposizioni dello stesso, dovranno essere adeguati alla nuova normativa entro tre anni dalla sua entrata in vigore a cura e spese del titolare dell’autorizzazione salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 41 – Rinvio ad altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme contenute nel Capo I del Decreto Legislativo n. 507/1993, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

Art. 42 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia dopo l’avvenuta pubblicazione all’albo pretorio comunale per la durata di 15 giorni, ai sensi dell’art. 10 comma 4 dello Statuto Comunale.

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