Regolamento per la Tutela e la Valorizzazione dei Prodotti Tipici Locali ed Istituzione Marchio DE.C.O.

Titolo I – Principi Generali

Art. 1 (Oggetto)

1. Il presente regolamento ha per oggetto l’incentivazione della coltura di prodotti agro-alimentari tipici degli orti di Sala, coltivati con antichi semi di produzioni ortive autoctone.

2. Essi costituiscono un patrimonio di valore economico e culturale del territorio.

Art. 2 (Finalità)

1. In ossequio all’Art. 1 dello Statuto Comunale, che tra l’altro recita testualmente: “Nell’esercizio delle funzioni di promozione dello sviluppo della Comunità, gli organi del Comune curano, proteggono ed accrescono le risorse ambientali e naturali, che ne caratterizzano il territorio […]”, nonché all’Art. 14 il quale stabilisce tra l’altro che l’Ente, nell’esercizio diretto di funzioni programmazione, “persegue in particolare il consolidamento e l’espansione delle attività comunali, artigianali, agricole […]”, il presente regolamento ha le seguenti finalità:

a)la tutela e la valorizzazione dei prodotti agro-alimentari tipici degli Orti di Sala, coltivati con antichi semi di produzioni ortive autoctone;

b)la salvaguardia delle peculiarità produttive ed organolettiche delle colture agro-alimentari tipiche degli Orti di Sala.

Titolo II (Strumenti di tutela e valorizzazione)

Art. 3 (Denominazione Comunale di Origine)

1. Al fine di valorizzare i prodotti agro-alimentari locali, è istituita la De.C.O. (Denominazione Comunale di Origine).

2. L’attribuzione della De.C.O. si evidenzia attraverso apposito marchio di identificazione comunale, previo riconoscimento da parte di apposita commissione.

Art. 4 (Modalità di riconoscimento)

1. La denominazione comunale di origine viene riconosciuta alle specie orticole previo svolgimento delle seguenti modalità colturali:

  • selezione dei semi migliori al momento della raccolta;
  • conservazione dei semi in luogo adeguato;
  • preparazione dei semenzai per la produzione di piantine;
  • messa a coltura di semi e piantine nella stagione adatta;
  • cura con la massima attenzione delle piantine in vegetazione.

2. La De.C.O. viene riconosciuta alle specie orticole provenienti da produzioni seguite integralmente sul territorio.

3. Per le specie derivanti da lavorazione, ai fini del riconoscimento della De.C.O., la base deve essere prevalentemente di prodotto locale.

4. La commissione di cui all’Art. 3 valuta il rispetto delle modalità colturali mediante visite di controllo ai terreni interessati dalle produzioni.

Art. 5 (Marchio di identificazione comunale)

1. Il marchio di identificazione comunale è costituito da un distintivo circolare di diametro pari a cm. 16,08 recante lungo il bordo di colore giallo e di larghezza pari a cm. 2,01 la dicitura di colore rosso “gli orti di Sala Consilina”, in alto, e la dicitura “Denominazione comunale d’origine – deliberazione di Consiglio Comunale n. 49 del 31.07.2003”, in basso. Separata dal bordo esterno da un cerchio bianco di larghezza pari a cm. 1 la parte centrale del distintivo, circolare e di diametro pari a cm. 10,06, è di colore giallo recante la denominazione (broccoli di rape oppurecipolle maggiaiole oppure frutta antica) di colore rosso e l’immagine a colori  del prodotto tutelato.

2. Sul retro possono essere fornite indicazioni sulla composizione del prodotto identificato, sulla sua preparazione e sulla data di scadenza.

3. Il logo degli Orti di Sala è costituito da un distintivo circolare di diametro pari a cm. 17, a colori, recante la dicitura “gli orti di Sala Consilina” sovrascritta su un paesaggio naturale.

Titolo III (Commissione comunale)

Art. 6 (Istituzione e competenza)

1. È istituita la commissione comunale per il riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine alle specie ortive autoctone.

2. Essa esamina le istanze di riconoscimento presentate dai produttori locali, le istruisce e ne determina l’esito. A tal fine, può effettuare visite di controllo ai terreni interessati dalle produzioni e può richiedere documentazione integrativa.

Art. 7 (Costituzione e durata)

1. La commissione comunale per il riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine è formata da tre esperti del settore agricolo ed agro-alimentare e viene nominata dalla Giunta Comunale, che ne stabilisce anche i compensi e le modalità di rendicontazione gestionale.

2. La commissione opera con la presenza della maggioranza dei suoi componenti ed in occasione della prima seduta nomina al suo interno il presidente.

3. Essa dura in carica per un periodo di cinque anni, ovvero per il corrispondente periodo di durata del Consiglio Comunale. Per la prima costituzione della stessa si procederà una volta intervenuta l’esecutività del presente regolamento e rimarrà in carica fino alla scadenza della presente consiliatura.

4. Lo scioglimento del Consiglio Comunale comporta la decadenza della commissione.

Titolo IV (Modalità colturali)

Art. 8 (Oggetto)

1. Il presente titolo stabilisce le modalità colturali di alcuni prodotti agro-alimentari degli Orti di Sala, al fine del riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine.

Art. 9 (Broccoli di rape degli Orti di Sala)

1. La Denominazione Comunale di Origine viene riconosciuta alle produzioni di broccoli di rape derivanti esclusivamente da semi autoctoni raccolti dai produttori da coltivazioni di rape a pieno campo.

2. I semi devono essere raccolti e conservati secondo le antiche usanze degli ortolani salesi rispettando le seguenti modalità:

  • a. nel campo in produzione, non vanno raccolti, per uso alimentare, i broccoli migliori per grandezza e robustezza vegetativa;
  • b. i broccoli così selezionati vanno portati a fioritura e maturazione;
  • c. la sgranatura dei baccelli deve essere effettuata presso l’abitazione del produttore;
  • d. la conservazione dei semi deve avvenire presso l’abitazione del produttore, mescolandoli alle foglie di noce.

3. Le rape da broccoli non devono essere trattate con antiparassitari. Qualora se ne presenti la necessità, a causa di particolari condizioni climatiche, devono essere usati antiparassitari compatibili con le produzioni agricole biologiche.

4. Al momento della raccolta, i broccoli di rape devono essere composti in medi mazzetti e legati con salice o giunco rispettando le antiche usanze.

5. Dopo il riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine, ogni mazzetto deve essere contrassegnato dal logo degli Orti di Sala e dal marchio di identificazione comunale.

Art. 10 (Cipolle maggiaiole degli Orti di Sala)

1. La Denominazione Comunale di Origine viene riconosciuta alle produzioni di cipolle maggiaiole derivanti esclusivamente da semi autoctoni raccolti dai produttori da coltivazioni di cipolle maggiaiole a pieno campo.

2. I semi devono essere raccolti e conservati secondo le antiche usanze degli ortolani salesi rispettando le seguenti modalità:

a. nel campo in produzione, non vanno raccolti, per uso alimentare, le cipolle maggiaiole migliori per grandezza e robustezza vegetativa;

  • a. le cipolle maggiaiole così selezionate vanno portate a fioritura e maturazione;
  • b. il prelievo dei semi dalle piante mature deve essere effettuato presso l’abitazione del produttore;
  • c. la conservazione dei semi deve avvenire presso l’abitazione del produttore, mescolandoli alle foglie di noce.

3. I semi per la produzione dei semenzali devono essere seminati nei semenzai a pieno campo.

4. I semenzali non devono essere trattati con antiparassitari. Qualora se ne presenti la necessità, a causa di particolari condizioni climatiche, devono essere usati antiparassitari compatibili con le produzioni agricole biologiche.

5. Al momento della raccolta, le cipolle maggiaiole devono essere composte in medi mazzetti e legate con salice o giunco rispettando le antiche usanze.

6. Dopo il riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine, ogni mazzetto deve essere contrassegnato dal logo degli Orti di Sala e dal marchio di identificazione comunale.

Art. 11 (Frutta antica degli Orti di Sala)

1. La Denominazione Comunale di Origine viene riconosciuta esclusivamente alle produzioni di varietà fruttifere contenute nella tabella allegata al presente regolamento.

2. La produzione di frutta antica deve essere di tipo naturale; gli alberi non devono essere trattati con antiparassitari. Qualora se ne presenti la necessità, a causa di particolari condizioni climatiche, devono essere usati antiparassitari compatibili con le produzioni agricole biologiche.

3. La frutta antica deve essere collocata in cassette di legno ad un solo strato.

4. Dopo il riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine, ogni cassetta deve essere contrassegnata dal logo degli Orti di Sala e dal marchio di identificazione comunale.

Art. 12 (Obblighi dei produttori)

1. I produttori ai quali viene riconosciuto l’uso del marchio di identificazione comunale hanno l’obbligo di tenere un registro per ogni produzione a Denominazione Comunale di Origine.

2. Sul registro devono essere annotati:

  • 1. la quantità di concimazione effettuata per metro quadrato;
  • 2. la data di effettuazione di eventuali trattamenti antiparassitari, con indicazione della casa produttrice e del nome del prodotto.

3. I produttori che presentano istanza di riconoscimento della Denominazione Comunale di Origine, nonché i produttori ai quali sia riconosciuta e che utilizzino il marchio di identificazione comunale, hanno l’obbligo di consentire le visite di controllo della commissione comunale e di adempiere a tutte le sue richieste, durante la fase istruttoria ed anche dopo il riconoscimento della De.C.O. ed il consenso all’uso del marchio di identificazione comunale.

4. Il diniego alle visite di controllo della commissione e l’inadempimento alle sue richieste comportano la decadenza del riconoscimento della De.C.O. e del diritto di uso del marchio comunale di identificazione, se già riconosciuti.

Titolo V (Disposizioni finali)

Art. 13 (Entrata in vigore)

1. Così come previsto dall’Art. 10 dello Statuto, il presente regolamento, intervenuta l’esecutività della deliberazione approvativa, è ripubblicato per quindici giorni all’Albo Pretorio ed entra in vigore il giorno successivo all’ultimo di pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare, così come disciplina di diritto pubblico a carattere imperativo.

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