Regolamento per il funzionamento della commissione comunale di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 139 dell’1/08/2012
Art. 1 – Compiti della C.C.V.L.P.S. e luoghi di riunione
1. La Commissione Comunale di Vigilanza Locali di Pubblico Spettacolo (in seguito C.C.V.L.P.S.) svolge i compiti demandatigli dall’art. 141 del Regolamento di esecuzione del T.U. del 18.06. 1931, n. 773, approvato con R.D. del 06.05.1940, n. 635 e modificato da D.P.R. n. 311 del 28.05.2001 e precisamente:
a) esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
b) verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
c) accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e l’incolumità pubblica;
d) accertare, ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo dell’8.1.1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’art. 4 della legge 18.03.1968, n. 337;
e) controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’autorità competente gli eventuali provvedimenti;
2. Per i locali e gli impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, le verifiche e gli accertamenti di cui al primo comma sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell’albo degli ingegneri o nell’albo dei geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell’Interno.
3. Salvo quanto specificamente previsto per l’esercizio dei controlli di cui all’art. 1, comma 1, lett. e), del presente Regolamento, e salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la C.C.V.L.P.S. abbia già concesso l’agibilità in data non anteriore e 2 anni.
4. La C.C.V.L.P.S. non può in nessun caso esercitare le funzioni previste per i seguenti casi in cui la verifica è sempre prescritta alla Commissione Provinciale di Vigilanza:
a) per i locali cinematografici o teatrali e per gli spettacoli viaggianti di capienza superiore a 1.300 spettatori e per gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori;
b) per i parchi di divertimento e per le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro della Sanità.
5. Le riunioni della C.C.V.L.P.S. si svolgono presso la Sede Comunale o nei luoghi eventualmente indicati dal Presidente nell’avviso di convocazione.
Art. 2 – Convocazione
1. La C.C.V.L.P.S. è convocata dal Presidente, con avviso scritto, e lo stesso sarà inoltrato a cura del Segretario, a tutti i componenti, con indicati: giorno, ora e luogo della riunione, argomenti da trattare.
2. L’avviso deve essere spedito almeno 5 giorni prima della data prevista per la riunione.
3. La seduta della C.C.V.L.P.S. è valida se sono presenti tutti i suoi componenti.
4. Possono altresì far parte, su loro richiesta, un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo ed un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali, tra persone di comprovata e specifica qualificazione professionale.
Art. 3 – Formulazione del parere
1. Il parere della C.C.V.L.P.S. è redatto per iscritto e sottoscritto da tutti i suoi membri e dal Segretario.
2. Il Segretario della C.C.V.L.P.S. ha l’incarico di custodire gli originali dei verbali, raccoglierli annualmente, in apposito registro, timbrato e numerato. Il 31 dicembre di ogni anno il registro è annotato con l’attestazione del numero complessivo delle pagine sottoscritta dal Segretario.
3. Ad ogni verbale di seduta deve essere allegata copia del relativo avviso di convocazione.
4. Il Segretario della C.C.V.L.P.S. deve inviare copia del verbale, scaturito dalla seduta e debitamente sottoscritto da tutti i suoi componenti e dal Segretario stesso, al Responsabile dell’Ufficio di P.M. Amministrativa ed agli Uffici che saranno eventualmente indicati nel citato verbale.
Art. 4 – Componenti della C.C.V.L.P.S.
1. La C.C.V.L.P.S. è composta:
– dal Sindaco o suo delegato che la presiede;
– dal Comandante del Corpo di P.M. o suo delegato;
– dal Dirigente Medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico dallo stesso delegato;
– dal Dirigente del Settore Tecnico ed Ambiente Comunale o suo delegato;
– dal Comandante Provinciale dei VV.FF. o suo delegato;
– da un esperto in elettrotecnica designato dal Sindaco;
– dal Segretario: dipendente dell’Ufficio Tecnico Comunale, nominato dal Dirigente e di qualifica non inferiore alla categoria “D” (ex VII q.f.).
2. Alla C.C.V.L.P.S. possono essere aggregati, ove occorra, uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, in relazione alle dotazioni tecnologiche del locale o impianto da verificare.
3. Quando sono impiegate attrezzature da trattenimento, attrazioni o giochi meccanici, elettromeccanici o elettronici è comunque richiesta una relazione tecnica di un tecnico esperto, dalla quale risulti la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza e, per i giochi di cui alla legge 6.10.1995, n. 425, alle disposizioni del relativo regolamento di attuazione.
4. Per ogni componente della Commissione possono essere previsti uno o più supplenti nominati dal Sindaco.
5. Gli accessi della Commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può parteciparvi, anche mediante proprio rappresentante, e presentare memorie e documenti.
6. Per l’esercizio del controllo di cui all’art. 1, comma 1, lett. e), del presente regolamento, il Presidente sentita la Commissione, individua i componenti delegati ad effettuarli e, comunque, un Medico delegato dal Dirigente Medico dell’organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il Comandante Provinciale dei VV.FF. o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo.
Art. 5 – Nomina della C.C.V.L.P.S. e durata in carica
1. La C.C.V.L.P.S. è nominata dal Sindaco e dura in carica tre anni.
2. Nei trenta giorni antecedenti la scadenza della carica, come previsto dal precedente comma, si provvede alla nomina della nuova C.C.V.L.P.S. che assumerà le proprie funzioni il giorno dopo la naturale decadenza del mandato della vecchia C.C.V.L.P.S.
Art. 6 – Decadenza dell’incarico
1. I componenti della C.C.V.L.P.S. che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive della Commissione, decadono automaticamente dall’incarico e senza ulteriore preavviso sono sostituiti.
2. I componenti della C.C.V.L.P.S. nominati con delega, a seguito di revoca della stessa e previa comunicazione al Presidente, decadono automaticamente dall’incarico e senza ulteriore preavviso sono sostituiti dal altro componente contestualmente delegato o dal Responsabile preposto secondo l’art. 4 del presente Regolamento.
Art. 7 – Richieste di intervento della C.C.V.L.P.S.
1. Ogni richiesta di intervento della C.C.V.L.P.S. deve essere formulata con istanza in bollo diretta al Sindaco e deve essere presentata al Comune, presso l’U.T.C., che provvederà anche al protocollo della pratica rilasciandone relativa ricevuta al richiedente, almeno 15 giorni prima della data di inizio di pubblico trattenimento o spettacolo, pena il diniego della prestazione. In caso di emergenza, qualora ne ricorrono i presupposti, a giudizio dell’UTC, il termine potrà essere ridotto a tre giorni.
2. Ad ogni richiesta d’intervento deve essere allegata la documentazione tecnica prevista dal presente Regolamento nell’appendice “A”.
3. Tutta la documentazione deve essere in originale o in copia autenticata ai sensi di legge e sottoscritta da un idoneo tecnico iscritto al proprio albo professionale.
4. In relazione alla particolarità dei luoghi e delle strutture da collaudare, la C.C.V.L.P.S. può richiedere, ai fini istruttori, ulteriore documentazione integrativa a quanto indicato nell’appendice “A”, e quant’altro previsto dalla normativa vigente, in modo d’avere il quadro più completo e preciso possibile di ciò che deve essere verificato.
5. Il modello per la domanda d’intervento della C.C.V.L.P.S. e la documentazione da esibire, a secondo dell’attività prevista, è quella riportata all’allegato “A” del presente Regolamento.
Art. 8 – Spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S.
1. Le spese di funzionamento della C.C.V.L.P.S. per gli adempimenti previsti dall’art. 1, comma 1, ad eccezione della lett. e), del presente Regolamento, sono a totale ed esclusivo carico di chi ne richiede l’intervento e sono quantizzate in € 50.00 per ogni membro sottoscrittore del verbale di seduta, ad esclusione del Presidente, per gli adempimenti previsti dal solo art. 1, comma 1, lett. a), ed € 60.00 per tutti gli altri.
2. In caso di manifestazioni con contributi elargiti dal Comune, le spese, previste per l’eventuale funzione della C.C.V.L.P.S., saranno decurtate dagli stessi a cura dell’Ufficio incaricato del procedimento per la concessione dei citati contributi.
3. L’importo relativo deve essere corrisposto sul c/c postale n. 18997841 ed intestato al Comune di Sala Consilina – Servizio di Tesoreria Comunale con espressa causale riportante “ Spese per il funzionamento della C.C.V.L.P.S. “, e la ricevuta di versamento deve essere allegata alla domanda d’intervento della C.C.V.L.P.S..
4. La mancata corresponsione delle spese comporta la non effettuazione della prestazione richiesta.
APPENDICE A
Elenco della documentazione da presentare (in triplice copia) per il primo esame (a tavolino) della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e trattenimento.
1) Relazione tecnico-illustrativa con timbro e firma in originale di tecnico abilitato iscritto all’albo;
2) Planimetria generale in scala 1:2000 (estratto aerofotogrammetrico);
3) Pianta dei locali, comprensiva di quote, con evidenziati gli spazi igienici (compresi i bagni per disabili) sezioni trasversali e longitudinali (in scala 1:100) e rapporti aeroilluminanti;
4) Tavole grafiche indicanti i percorsi dei disabili/abbattimento barriere architettoniche;
5) Relazione tecnica e tavole grafiche relative all’impianto di condizionamento da redigersi in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia
6) Certificato di collaudo statico per le strutture soggette alla L. 1086/71 ovvero, per le opere non soggette, certificato di idoneità statica delle strutture portanti (nel collaudo statico ovvero nel certificato di idoneità statica dovranno essere richiamate le diverse destinazioni d’uso dei locali e i relativi sovraccarichi di riferimento). Per strutture particolari (scale di sicurezza, parapetti, palchi, allestimenti interni particolari, strutture di sostegno di impianti tecnici, di attrezzature
sportive particolari o apparecchiature in genere, ecc.), qualora non siano già state richiamate nella documentazione sopra citata, dovrà essere prodotto apposito certificato di collaudo statico o, secondo i casi, specifica documentazione tecnica1
7) Documentazione tecnica utile ad attestare la sicurezza di eventuali carichi sospesi, a firma di tecnico qualificato (D.M. 14.1.08 e D.Lgs 9.4.08 n. 81).
Nel dettaglio:
a) documentazione tecnica illustrativa la presenza, la tipologia e la consistenza dei carichi sospesi;
b) schemi dei sistemi di sospensione/appendimento evidenzianti, ove presenti, i sistemi complessi (p.e. struttura di sostegno a suo volta sospesa ad altra struttura), i carichi dinamici (carichi che si muovono o possono farlo durante Io spettacolo) e gli eventuali motori;
c) certificazione sulla idoneità statica del sistema complessivo dei carichi sospesi effettivamente in opera, corredata dalla documentazione certificativa dei singoli componenti del sistema.
8) Se le strutture portanti del locale di pubblico spettacolo non sono state dettagliatamente descritte nella relazione tecnico-illustrativa di cui al punto 1, produrre specifica relazione tecnica a firma di tecnico abilitato.
9) Scheda informativa generale dettagliata sull’attività principale con indicazione del tipo di intervento in progetto (nuovo insediamento o modifica, ristrutturazione ovvero ampliamento di attività esistente);
10) Relazione tecnica relativa all’osservanza delle disposizioni tecniche antincendio, e norme tecniche specifiche per eventuali attività secondarie pertinenti l’attività principale anche in relazione alla gestione della sicurezza;
11) Planimetria generale in scala opportuna (da 1:2000 a 1:200) dalla quale risultino:
– l’ubicazione dell’attività;
– le condizioni di accessibilità dell’area e di viabilità del contorno, gli accessi pedonali e carrabili;
– le distanze di sicurezza esterne;
– le risorse idriche della zona;
– gli impianti tecnologici esterni;
– l’ubicazione degli organi di manovra degli impianti di protezione antincendio e dei blocchi di emergenza degli impianti tecnologici;
– quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell’attività ai fini antincendio del contesto territoriale in cui l’attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;
12) Pianta in scala appropriata (da 1:50 a 1:200) relativa a ciascun piano dell’edificio contenente:
– l’indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio d’incendio e le misure di sicurezza riportate nella relazione tecnica;
– la destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con l’indicazione dei macchinari o impianti esistenti;
– l’indicazione delle uscite con il verso di apertura delle porte, i corridoi, i vani cala e gli ascensori;
– le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione antincendio, se previsti;
– l’illuminazione di sicurezza
13) Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici in scala adeguata, tavole relative ad impianti e macchinari di particolare importanza ai fini della sicurezza antincendio;
14) Elenco dl tutti i materiali installati (arredi, tendaggi, ecc.) classificabili per la loro classe di reazione al fuoco, con relativa dichiarazione di conformità ed omologazione;
15) Progetto dell’impianto elettrico firmato da tecnico abilitato contenente:
– le caratteristiche dell’impianto e dei suoi componenti:
– lo schema elettrico unifilare;
– la relazione di calcolo dell’impianto con la verifica della protezione contro i contatti indiretti, contro i sovraccarichi e contro i corto-circuiti per ciascuna membratura dell’impianto;
– relazione dettagliata sul funzionamento dell’illuminazione di sicurezza con indicazione sulla suddivisione dei circuiti, sulla durata della fonte autonoma di energia, sulla resistenza agli effetti termici delle apparecchiature e delle condutture;
– caratteristiche dell’impianto di messa a terra;
– disegni planimetrici dell’impianto di terra , del percorso dei cavi e del posizionamento delle apparecchiature principali;
16) Valutazione della necessità di un impianto di protezione contro le scariche atmosferiche e suo eventuale dettagliato progetto a firma di tecnico abilitato ovvero relazione dettagliata da cui si evinca che la struttura è autoprotetta;
17) Relazione dl impatto acustico, a firma di tecnico abilitato, ai sensi della Legge 447/95.
La relazione deve essere costituita da:
– potenza delle sorgenti sonore oggetto di valutazioni;
– verifica del rispetto dei limiti di legge al perimetro dell’attività (limite di emissione) e presso i siti sensibili più vicini (limite di emissione assoluto, differenziale). Se le sorgenti di rumore sono già presenti in loco, la verifica deve avvenire mediante misure strumentali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. Nel caso in cui le sorgenti sono siamo ancora presenti in loco la verifica deve avvenire mediante calcoli o modellistica matematica;
– dichiarazione del tecnico competente del rispetto dei limiti di legge sopra citati;
– gli orari di apertura al pubblico per i quali si richiede l’autorizzazione comunale e le misure tecniche ed organizzative previste per contenere l’inquinamento acustico derivante dalle diverse tipologie di sorgenti sonore connesse all’attività, comprese quelle antropiche.
1-da integrare, in occasione del sopralluogo della commissione, da certificazioni di corretto montaggio.
(tutta la documentazione indicata dovrà essere datata e sottoscritta da tecnico abilitato, iscritto all’Albo degli Architetti, Ingegneri, Geometri e Periti Industriali)
N.B.: si rammenta che, laddove non sia possibile fornire la documentazione in originale, deve essere compilata la dichiarazione di conformità delle copie agli originali stessi.