Regolamento generale delle entrate comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 22 del 27/03/1999

INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
Art. 2 – Definizione delle entrate
Art. 3 – Aliquote e tariffe
Art. 4 – Agevolazioni
TITOLO II – GESTIONE DELLE ENTRATE, CONTENZIOSO, DILAZIONI, SANZIONI E AUTOTUTELA
Art. 5 – Forme di gestione
Art. 6 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
Art. 7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Art. 8 – Attività di controllo delle entrate
Art. 9 – Modalità di pagamento
Art. 10 – Dilazioni di pagamento per entrate non tributarie
Art. 11 – Rapporti con i cittadini
Art. 12 – Dilazioni di pagamento per entrate tributarie
Art. 13 – Accertamento delle entrate non tributarie
Art. 14 – Contenzioso tributario
Art. 15 – Sanzioni tributarie
Art. 16 – Autotutela
TITOLO III – RISCOSSIONE E RIMBORSI
Art. 17 – Riscossione
Art. 18 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione
Art. 19 – Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
Art. 20 – Rimborsi
TITOLO IV – NORME FINALI
Art. 21 – Norme finali

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento

Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell’art. 52 del Decreto legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi di equità, efficacia, economicità e trasparenza nell’attività amministrativa.
Il regolamento detta norme relative alle procedure e modalità di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l’accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
Non sono oggetto di disciplina regolamentare l’individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l’aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
Restano salve le norme contenute nei regolamenti dell’ente, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art.2 – Definizione delle entrate

Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3 – Aliquote e tariffe

Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con deliberazioni dell’organo competente, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge.
Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine di approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio finanziario.
Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza, il responsabile del servizio, sulla base delle indicazioni contenute nella relazione previsionale e programmatica, predispone idonee proposte da sottoporre alla Giunta, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.
Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione, si intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi, fissati per l’anno in:corso.

Art.4 – Agevolazioni

I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio Comunale, con apposita deliberazione o nell’ambito degli specifici regolamenti comunali di applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all’adozione di dette deliberazioni si intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale. Sono da intendersi tributi soggetti alle agevolazioni di cui di seguito: l’imposta sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, la tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, l’imposta comunale sugli immobili e la Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
A decorrere dal l° gennaio 1999 le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), di cui all’art. 10 del decreto legislativo 4-12-1997, n. 460 sono ammesse alla riduzione del 50% del dovuto per i tributi comunali di seguito elencati: tassa rifiuti solidi urbani, imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni, tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO II
GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art.5 – Forme di gestione

La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.
Oltre alla gestione diretta, per le fasi di liquidazione, accertamento, riscossione dei tributi comunali possono essere utilizzate anche disgiuntamente, le seguenti forme di gestione:
a) gestione associata con altri enti locali, ai sensi artt. 24 – 28 della L. 8-6-1990, n. 142;
b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale di cui all’art. 22, comma 3, lettera c), della L. 142/1990;
c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale previste dall’art. 22, comma 3, lettera e) della L. 142/1990, i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all’albo di cui all’art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;
d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui ai D.P.R. 28-1-1988, n. 43;
e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all’albo di cui &l’art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura  organizzativa ottimale e dei relativi costi.
L’affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini.

Art.6 – Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

Con deliberazione della Giunta Comunale è designato, per ogni tributo di competenza dell’ente, un funzionario responsabile di ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso; la Giunta Comunale determina Inoltre le modalità per la eventuale sostituzione del funzionario in caso di assenza.
Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.
In particolare il funzionario responsabile cura:
a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l’esterno;
d) cura il contenzioso tributario;
e) dispone i rimborsi;
f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l’applicazione del tributo.

Art.7 – Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi quali rispettivamente le entrate sono affidate nell’ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art.8 – Attività di controllo delle entrate

Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denuncie tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.
La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l’attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.
Nell’ambito dell’attività di controllo l’ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti, fornire risposte a quesiti o questionari.
Sulla base degli obiettivi stabiliti per l’attività di controllo, e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti gli uffici competenti.

Art.9 – Modalità di pagamento

In via generale e ferme restando le eventuali diverse modalità eventualmente previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:
a) versamento diretto alla tesoreria comunale;
b) versamento nei conti correnti postali intestati al Comune, per specifiche entrate, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune – Servizio di tesoreria;
c) disposizioni, giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità similari tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
d) mediante assegno bancario, fermo restando che qualora risulti scoperto e comunque non pagabile, il versamento si considera omesso, giusta quanto previsto dall’art. 24, comma 39, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
L’accettazione dell’assegno è fatta con questa riserva e per constatarne l’omesso pagamento è sufficiente, ai sensi dell’art. 45 del R.D. 21 dicembre 1933 n. 1736, la dichiarazione del trattario scritta sul titolo o quella della stanza di compensazione;
e) mediante carta di credito di Istituto finanziario convenzionato con il Tesoriere Comunale La convenzione relativa deve essere previamente approvata dal Comune.
Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. c) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, Indipendentemente dalla data dell’effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa “valuta fissa per il beneficiano” per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

Art. 10 – Dilazioni di pagamento

Ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili, non venti natura tributaria, possono essere Concesse, a specifica domanda presentata prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni di pagamenti dovuti, alle condizioni e nei limiti seguenti:
– inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
– durata massima: di sei mesi;
– decadenza dal beneficio concesso nel caso di mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
– applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi o, in mancanza, nella misura legale.
È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
Nessuna dilazione- o rateazione può essere concessa senza l’applicazione interessi.
Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati nel precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute ed al rimborso integrale delle spese di procedura sostenute dal Comune. Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a L. 20.000.000,. è necessaria la previa prestazione di idonea garanzia.

Art.11 – Rapporti con i cittadini

I rapporti con i cittadini devono essere uniformati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.
Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

Art. 12 – Dilazioni di pagamento per Entrate Tributarie

In caso di riaccertamento per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l’applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché delle disposizioni di cui al D.P.R. 29.09.1973 n. 602 e al D.P.R. 28.01.1988  43, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell’inizio delle procedure di riscossione coattiva dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
– durata massima dodici mesi;
– decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza anche di una sola rata;
– applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;
– inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
È’ in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.
Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l’applicazione degli interessi.
Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva , eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse , alle condizioni e nei limiti indicati al recedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute.
Nel caso in cui l’ammontare del debito residuo risulti superiore a £.20.000.000 , le. dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 13 – Accertamento delle entrate non tributarie

L’entrata è accertata quando in base d idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l’ammontare del credito, fissare (a scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell’utenza, l’accertamento è effettuato dal “responsabile del servizio” (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi Provvede a predisporre l’idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell’applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall’Ente.
Tutte le somme iscritte tra le entrate’ di competenza del bilancio e non accertate entro il termine dell’esercizio, costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione rimanendo salva la possibilità della loro reiscrizione tra le previsioni di competenza dei bilanci futuri ove i relativi crediti dovessero insorgere in data successiva alla chiusura dell’esercizio finanziario.

Art. 14 – Contenzioso tributario

Per le entrate tributarie il contenzioso viene instaurato secondo le procedure del D.Lgs. n. 546/92.
Il Comune può avvalersi anche di professionisti, a tutela della propria difesa in giudizio.
L’attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.

Art. 15 – Sanzioni Tributarie

Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997.
Qualora gli errori nell’applicazione del tributo risultino da accertamenti realizzati dal Comune, e per i quali i contribuenti non hanno presentato opposizione, non si procede alla irrogazione di sanzioni sul maggior tributo dovuto.
L’avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L’avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

Art. 16 – Autotutela

Il responsabile della gestione dell’entrata, può annullare totalmente o riformare l’atto ritenuto illegittimo con modalità di cui ai commi successivi.
In caso di contenzioso già instaurato deve essere effettuata la seguente analisi:
a) grado di probabilità che il ricorso sia accolto, con conseguente condanna del! ente alle spese di giudizio;
b) valore della lite;
c) spese e costi inerenti l’esercizio della propria difesa.
Anche a fronte di un provvedimento divenuto definitivo, il funzionario o il responsabile e comunque tenuto in tutto o in parte all’annullamento dell’atto illegittimo e in particolare nei seguenti casi:
a) duplicazione;
b) errore materiale o di calcolo nella liquidazione o nell’autoliquidazione del tributo;
c) prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
d) presenza dei requisiti per la fruizione di agevolazioni previste nel regolamenti di ciascuna entrata e per esibizione di prova di pagamento regolarmente effettuato.
Il responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell’entrata, anche su istanza di parte, procede all’annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l’illegittimità e/o l’errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto.
Il provvedimento di annullamento, revisione o revoca dell’atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato, con l’obbligo di restituzione delle somme indebitamente riscosse.

TITOLO III
RISCOSSIONE

Art.17 – Riscossione

Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero affidamento a terzi abilitati iscritti in apposito albo previsto per legge.
La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quella indicata dal R.D. 1441910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell’Economo o di altri agenti contabili.
Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità.
Si applicano le disposizioni previste dall’art. 75 del D. Lgs. 25-02-1995, n. 77, per cui entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione.

Art.18 – Crediti inesigibili o di difficile riscossione

Alla chiusura dell’esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell’organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termine di prescrizione.

Art.19 – Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 33 e 70, c. 3 del D. Lgs. 77/95 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 20 – Rimborsi

Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d’ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell’avvenuto pagamento.
In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente riscosse dall’ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.

TITOLO IV
NORME FINALI

Art. 21 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999.

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