Regolamento di Polizia Mortuaria
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 62 del 24/09/2003
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 4 del 10/03/2004
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 49 del 27/11/2007
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1
OGGETTO
Il presente regolamento, in osservanza del D.P.R. 10-09-1990 n. 285 e del T.U. delle Leggi Sanitarie 27-07-1934 n. 1265, ha per oggetto il complesso delle norme intese a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione dei cadaveri, o parte di essi, sulla gestione e custodia del cimitero, sulla concessione di aree o manufatti destinati a sepolture private, nonché la vigilanza sulla costruzione di sepolture private, sulla cremazione e in genere, su tutte le attività connesse al decesso e alla custodia delle salme.
Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale, per mezzo degli Uffici e Servizi del Comune e dell’Azienda Sanitaria Locale, per quanto di competenza.
Le pubbliche funzioni, costituite dall’attività amministrativa svolta dal Comune in quanto pubblica attività, riguardano:
la polizia mortuaria(controllo e vigilanza sulle attività funebri e cimiteriali);
il rilascio di autorizzazioni in quanto pubblica autorità (per compiti statali di stato civile o di sanità pubblica) in genere attribuite dal regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10.09.1990, n. 285;
la regolamentazione;
l’indirizzo;
la pianificazione.
Il servizio necroscopico è costituito dai servizi pubblici locali dovuti per compito istituzionale a carico dall’Ente Locale, nonché dalle pubbliche funzioni.
I servizi pubblici istituzionali, gestiti nelle forme consentite dell’articolo113-bis del T. U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’art. 35 della l. 28.12.2001, n. 448, con onere a totale carico del Comune sono:
indispensabile raccolta sulla pubblica via di salme e loro trasporto in obitorio;
trasporto di cadaveri da casa inadatta al deposito di osservazione su disposizione dell’autorità sanitaria;
deposito di osservazione ed obitorio di cui agli articoli da 12 a 15 del D.P.R. 285/90;
trasporto funebre e fornitura di feretro, inumazione, esumazione ordinaria, cremazione di persona indigente, appartenente a famiglia bisognosa o in caso di disinteresse dei familiari o prevalente interesse pubblico;
camera mortuaria e ossario comune in cimitero.
La pubblica funzione è di competenza del Comune, che la esercita singolarmente, o in forma associata secondo quanto consentito dal capo V del titolo II del T.U. 267/2000 e successive integrazioni e modificazioni.
I servizi cimiteriali, sono servizi indispensabili per garantire l’igiene e la salute pubblica. Essi vengono, in genere, forniti nell’ambito del cimitero comunale, demaniale ai sensi dell’articolo 824 del codice civile.
Il servizio cimiteriale, ad esclusione delle pubbliche funzioni connesse, è considerato servizio pubblico a domanda individuale, se gestito in economia diretta. Può essere gestito anche nelle altre forme previste dall’articolo 113-bis del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall’artt. 35 della l. 28.12.2001, n. 448.
Le contribuzioni degli utenti per i servizi sono stabilite dal Comune con l’osservanza dei vincoli di copertura minimale nei casi stabiliti dagli art. 242 e 243 del T.U. sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
ART. 2
SERVIZI GRATUITI E A PAGAMENTO
Sono gratuiti i servizi indispensabili di interesse pubblico, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal presente regolamento.
Tra i servizi gratuiti sono ricompresi in particolare:
la visita necroscopica;
il servizio di osservazione dei cadaveri;
il recupero e relativo trasporto delle salme dal luogo del decesso all’obitorio e/o deposito di osservazione quando sia prescritto dall’Autorità Giudiziaria o dalla competente Autorità Sanitaria;
la disposizione delle ossa in ossario comune;
la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
la fornitura del feretro per le salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari, come accertato da opportune verifiche, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
Tali servizi, escluso quello di cui al punto a), di competenza dell’ASL, dovranno essere erogati gratuitamente agli utenti. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe approvate dal Comune.
Il Comune, con proprio atto di indirizzo o con separati atti ai sensi dell’articolo 42 co. 2 lett. f) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata, purché venga quantificato l’onere per il Comune.
ART. 3
ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO
Presso gli uffici del cimitero sono tenuti a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all’art. 52 del D.P.R. 10-09-1990 n. 285 e ogni altro atto e documento, la cui conoscenza sia ritenuta utile per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n.241.
Inoltre, presso il cimitero sono accessibili al pubblico in particolare:
la planimetria del cimitero, di cui all’art. 54 del DPR. 285/1990;
la mappa di cui al successivo art. 4;
l’orario di apertura e chiusura nonché la disciplina di ingresso e i divieti;
copia del presente Regolamento;
copia del Contratto di servizio nel caso di affidamento esternalizzato dei servizi;
l’elenco dei deceduti, costituente l’anagrafe cimiteriale;
l’elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell’anno;
l’elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell’anno e in quello successivo;
l’elenco delle tombe, per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
un registro delle inumazioni e tumulazioni, aggiornato cronologicamente.
ART. 4
MAPPA
Presso il cimitero è tenuto un registro delle sepolture per l’aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del Comune.
Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.
ART. 5
ANNOTAZIONI IN MAPPA
Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
generalità del defunto o dei defunti;
il numero d’ordine dell’autorizzazione al seppellimento;
la struttura schematica della sepoltura con l’indicazione della collocazione delle salme;
le generalità del concessionario o dei concessionari;
gli estremi del titolo costitutivo;
la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
la natura e la durata della concessione;
le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.
ART. 6
REGISTRO GIORNALIERO DELLE OPERAZIONI CIMITERIALI
Il personale addetto è tenuto a redigere, secondo le istruzioni di cui agli artt.52-53 del D.P.R. 10/ 9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma, è da intendersi che il numero d’ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina in piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
In base ai dati contenuti in tale registro si procede all’aggiornamento della mappa cimiteriale.
ART. 7
SCHEDARIO DEI DEFUNTI
Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l’anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
Il competente del servizio, sulla scorta del registro di cui ai precedenti artt. 4 e seguenti, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
In ogni scheda saranno riportati:
le generalità del defunto;
il numero della sepoltura.
ART. 8
SCADENZARIO DELLE CONCESSIONI
Viene istituito lo scadenzario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
Il competente responsabile è tenuto a predisporre entro il mese di settembre di ogni anno l’elenco delle concessioni in scadenza.
TITOLO II
DICHIARAZIONE DI MORTE, DENUNCIA DELLA CAUSA, ACCERTAMENTO AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO E FORME SOSTITUTIVE
ART. 9
DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE
Per la dichiarazione di morte, la denuncia della causa di morte, l’accertamento dei decessi, l’autorizzazione per la sepoltura, l’autorizzazione alla cremazione e quant’altro connesso trovano applicazione le norme dell’ordinamento dello stato civile, il regolamento nazionale di polizia mortuaria, il codice di procedura penale, le leggi statali e regionali in materia.
Ferme restando le disposizioni sulla dichiarazione e sull’avviso di morte da parte dei familiari e di chi per essi all’ Ufficiale dello Stato Civile, contenute nel tit. IX del D.P.R. 03-11-2000, n.396 sull’ordinamento dello stato civile, i medici, a norma dell’art. 103, sub a) del T.U. Leggi Sanitarie (R. D. 27-07-1934 n.1265), debbono, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall’accertamento del decesso su apposita scheda di morte Istat, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
Nel caso di morte per malattia infettiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il Comune deve darne informazione immediatamente all’ Azienda Sanitaria Locale dove è avvenuto il decesso.
Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dall’art. 100 del D.P.R. 13-03-1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni.
Nel caso di decesso senza assistenza medica la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo di cui al successivo art. 5.
L’obbligo della denuncia della causa di morte è fatto anche ai medici incaricati di seguire autopsie disposte dall’autorità giudiziaria o per riscontro diagnostico.
Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal comune ove è avvenuto il decesso all’ A.S.L. competente per territorio. Qualora il deceduto fosse residente nel territorio di una Azienda Sanitaria Locale diversa da quella ove è avvenuto il decesso, quest’ultima deve inviare copia della scheda di morte all’Azienda Sanitaria Locale di residenza.
Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie epidemiologiche e statistiche.
Per la denuncia della causa di morte nel caso di autopsia a scopo di riscontro diagnostico o di autopsia giudiziaria, si devono osservare le disposizioni contenute negli art. 39 e 45 del D.P.R. n.285/90.
Fermo restando per i sanitari l’obbligo di cui all’art. 365 del codice penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediata comunicazione all’autorità giudiziaria e a quella di pubblica sicurezza.
ART. 10
MEDICO NECROSCOPO
Le funzioni di medico necroscopo di cui all’art. 74 del D.P.R. 03-11-2000, n.396, sull’ordinamento dello stato civile, sono esercitate da un medico nominato dalla Azienda Sanitaria Locale competente.
Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l’apposito certificato previsto dal citato art. 74.
La visita del medico necroscopo deve sempre essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, e, comunque non dopo le 30 ore, salvo i casi previsti dal successivo art. 13 – commi 1, 2 e 3 -.
ART. 11
RINVENIMENTO DI PARTI DI CADAVERE
Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente il Sindaco il quale ne dà subito comunicazione all’autorità giudiziaria, a quella di pubblica sicurezza e all’A.S.L. competente per territorio.
Salvo diverse disposizioni dell’autorità giudiziaria, l’Azienda Sanitaria Locale incarica dell’esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco ed alla stessa autorità giudiziaria affinché rilasci il nulla osta per la sepoltura.
ART. 12
AUTORIZZAZIONE ALLA SEPOLTURA
L’autorizzazione per la sepoltura nel cimitero è rilasciata, a norma dell’art. 74 del D.P.R. 03-11-2000, n.396, sull’ordinamento dello stato civile, dall’Ufficiale dello stato civile.
La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadaveri o di ossa umane di cui all’art. 11.
Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell’art., 37 del D.P.R. 03-11-2000, n.396 sull’ordinamento dello stato civile, si seguono le disposizioni stabilite dai due commi precedenti.
Per la sepoltura di prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alle 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all’Ufficiale di stato civile non siano stati dichiarati come nati morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall’Azienda sanitaria locale.
A richiesta dei genitori, nel cimitero possono essere raccolti con la stessa procedura anche prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
Nei casi previsti dai commi 4 e 5, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall’espulsione od estrazione del feto, domanda di seppellimento all’A.S.L. accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.
ART. 13
PERIODO DI OSSERVAZIONE DEI CADAVERI
Nessuno può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l’ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore ai 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni per i trapianti d’organo, di cui alla Legge 02-12-1975 n.644 e successive modificazioni.
Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l’osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dal comma 1.
Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità o il cadavere presenti segni di avanzata putrefazione o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del Responsabile del Servizio competente dell’A.S.L., il Sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24 ore.
Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità il Responsabile del competente servizio A.S.L. adotta le misure cautelative necessarie.
ART. 14
DEPOSITO DI OSSERVAZIONE E OBITORIO
Il comune dispone nell’ambito del cimitero di un locale per ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:
morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
Durante il periodo di osservazione deve essere assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.
Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee ed anche dei familiari.
Le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l’accesso alle persone non autorizzate.
Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente il Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all’art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.
Nel cimitero comunale, mancando il deposito di osservazione, funziona come tale la camera mortuaria. La camera mortuaria è adibita anche per eventuali soste dei feretri prima del seppellimento ed è costruita secondo i requisiti prescritti dall’art. 65 del D.P.R. n.285/90.
Essendo il cimitero comunale sprovvisto di obitorio le relative funzioni sono assolte da quello esistente presso l’A.S.L. competente territorialmente.
TITOLO III
DISPOSIZIONI SUI TRASPORTI DEI CADAVERI
ART. 15
TRASPORTO DEI CADAVERI
Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo del decesso o rinvenimento, al deposito di osservazione, all’obitorio, alle sale anatomiche, al cimitero , o dall’uno all’altro di questi luoghi, mediante mezzi idonei e del personale necessario.
Il trasporto funebre è servizio pubblico locale a tutti gli effetti. L’esercizio di tale servizio è disciplinato dal capo IV del DPR 285 del 10/09/1990, dai regolamenti di Igiene e dalle norme del presente regolamento.
Il trasporto delle salme, nell’ambito del comune è:
a pagamento, secondo la tariffa stabilita dal Comune, quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali;
a carico del Comune in ogni altro caso. Il trasporto deve essere, comunque, effettuato in forma che garantisca il decoro del servizio.
Per quanto concerne il trasporto delle salme troveranno applicazione le norme stabilite dal presente regolamento.
ART. 16
TIPOLOGIA DI TRASPORTO FUNEBRE
Il servizio di trasporto funebre si articola in quattro tipologie.
Trasporto, su esplicita richiesta dell’autorità sanitaria/o giudiziaria, dal luogo del decesso all’obitorio /deposito di osservazione dell’Ospedale Civile, di salme rinvenute in luoghi pubblici, incidentate, abbandonate, o in luoghi igienicamente inadatti all’osservazione. Questi trasporti, svolti interamente nell’ambito del territorio comunale, da considerarsi a tutti gli effetti servizi istituzionali indispensabili, devono essere garantiti ed eseguiti gratuitamente e direttamente dal Comune o da impresa da esso incaricata;
Trasporti dal luogo di osservazione al luogo di sepoltura, svolti interamente nell’ambito del territorio comunale, di salme per le quali nessuno richiede servizi o trattamenti speciali (sconosciuti, indigenti, abbandonati). Anche questa tipologia di trasporto è considerata indispensabile ed istituzionale. Pertanto deve essere garantita ed eseguita direttamente dal Comune o da impresa da esso incaricata;
Trasporto, a cassa aperta, durante il periodo di osservazione dal luogo del decesso (anche se dotato dei requisiti igienici necessari), ad altro luogo di osservazione, da svolgersi comunque totalmente nell’ambito del territorio Comunale, ove successivamente sarà allestita anche la camera ardente.
Trasporto al luogo di sepoltura di salme, resti mortali mineralizzati e non, compreso eventuali soste intermedie per la esecuzione del rito funebre, per le quali vengono richiesti servizi e trattamenti speciali intendendosi per tali almeno uno dei seguenti:
carro funebre da cerimonia, porta corone, trasporto di confezioni floreali, necrologi, ricordini, feretri e urne non economiche, nonché ogni altro eccedente.
I trasporti di cui ai punti 1 e 2, in quanto considerati servizi istituzionali indispensabili, sono effettuati gratuitamente dal Comune, direttamente o da impresa da esso incaricata.
I trasporti di cui ai punti 3 e 4 sono invece a carico del richiedente il servizio e possono essere effettuati, da imprese di pompe funebri in possesso delle necessarie autorizzazioni all’esercizio di attività commerciale e della licenza per l’attività di Agenzia d’Affari di cui all’art. 115 del T.U.delle leggi di P.S.
ART. 17
AUTORIZZAZIONI AL TRASPORTO FUNEBRE
Trasporto nel Comune
L’autorizzazione al trasporto per seppellimento è rilasciata dal Sindaco a fronte dell’istruttoria svolta da i competenti uffici, a seguito di domanda degli interessati, corredata dell’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale di Stato Civile e del parere per l’autorizzazione al trasporto rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL.
L’autorizzazione al trasporto ed al seppellimento dei feti è rilasciata dall’ASL secondo le procedure indicate dall’art. 7 del DPR 285/90.
Le imprese di pompe funebri munite dell’autorizzazione per l’esercizio dell’attività funeraria, possono eseguire i trasporti in cassa aperta durante il periodo di osservazione alle seguenti condizioni:
acquisizione di constatazione di decesso da parte di un medico;
richiesta debitamente sottoscritta di un familiare del deceduto;
uso di un mezzo idoneo e deposizione della salma in cassa aperta nel rispetto di quanto previsto dall’art. 17 del DPR n. 285/90;
consegna della documentazione di cui alle lettere a) e b) immediatamente dopo la effettuazione del trasporto all’ufficio di polizia mortuaria del gestore del servizio funerario comunale.
Trasporto per altri Comuni
Il trasporto di salme in un cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco a fronte dell’istruttoria svolta da competenti uffici a seguito di domanda degli interessati corredata dall’autorizzazione al seppellimento rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile e dal parere per l’autorizzazione al trasporto rilasciato dal Servizio di Igiene Pubblica dell’ASL.
Della suddetta autorizzazione di trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento nonché ai Comuni intermedi, quando in essi si sia sostato per rendere onoranze alla salma.
Per il trasporto di prodotti abortivi, vale quanto specificato nel precedente punto 1.
ART. 18
DEL TRASPORTO E DELL’ATTIVITÀ FUNEBRE
L’impresa funebre che opera nel territorio del Comune, indipendentemente da dove abbia la sede, esercita la sua attività secondo le prescrizioni operative del presente regolamento.
Chiunque effettui il trasporto di cadavere deve essere ritenuto un incaricato di pubblico servizio ed è quindi assoggettato alla normativa prevista dall’art. 358 del codice penale come modificato dalla legge n° 86 del 26/04/1990.
Il trasporto dei cadaveri, effettuato prima che sia trascorso il periodo di osservazione prescritto dalle disposizioni del Capo II del DPR 285 del 10/09/1990, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all’art. 20 del DPR 10/9/1990 n. 285, previo pagamento del diritto fisso, nella misura del 20% del prezzo fissato per i trasporti di ultima categoria, stabilito ai sensi dell’art. 19 comma 2 del citato DPR 10/9/1990 n. 285.
Per ogni trasporto funebre è dovuto un diritto fisso, ai sensi dell’art. 19 comma 3 del DPR 10/9/1990 n. 285, nella misura del 10% di quella stabilita per i trasporti di ultima categoria, quando la salma, per opera di terzi autorizzati, è trasportata in altro Comune o Stato, oppure da altro Comune o Stato.
Il Comune può provvedere ai trasporti funebri, nell’ambito del territorio comunale, mediante concessione a terzi.
– Il trasporto può essere eseguito a cura della famiglia.
– Semprechè il servizio dei trasporti, con mezzi speciali, non sia esercitato dal Comune e con diritto di privativa, il servizio stesso potrà essere conferito a ditte private adeguatamente attrezzata ed idonee che lo gestiranno nel rispetto di apposita convenzione che ne fisserà le modalità di espletamento e le tariffe sulla base della classificazione dei servizi stabilita dal Consiglio Comunale.
– E’ comunque consentito l’esercizio del servizio a cura di confraternite con mezzi e personale propri.
ART. 19
PRESCRIZIONI IGIENICO-SANITARIE PER IL TRASPORTO DI SALME
Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il competente dirigente e Pubblica dell’ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.
Si devono sottoporre a trattamento conservativo i cadaveri per cui è previsto un trasporto che ricada nelle seguenti fattispecie:
trasporto effettuato dal mese di aprile al mese di settembre fuori Comune con una distanza superiore a 100 km;
trasporto effettuato fuori Comune quando siano trascorse 48 ore dal decesso.
ART. 20
ORARI E MODALITÀ DEI TRASPORTI .
Il Sindaco disciplina l’orario per il trasporto dei cadaveri, le modalità ed i percorsi consentiti,nonché il luogo e le modalità per la sosta dei cadaveri in transito. Di norma le esequie devono avere inizio, nei giorni dal lunedì al sabato compreso, nei seguenti orari: dalle ore 10.00 alle ore 11.30; dalle ore 14.30 alle ore 17.00.
Le esequie possono essere autorizzate dal Sindaco in casi eccezionali e di urgenza anche nei giorni di domenica.
Il Competente responsabile stabilirà, di concerto con i richiedenti, l’ora dei funerali tenendo conto, se necessario, dell’ora del decesso; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell’ora fissata.
Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all’art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall’obitorio, il tragitto al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Competente responsabile prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
Il trasporto, di regola, deve seguire il percorso più breve, dall’abitazione del defunto alla chiesa e da questa al cimitero; oppure dall’abitazione del defunto al cimitero se non vengono eseguite funzioni religiose.
L’Azienda sanitaria locale competente vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.
Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante. E’ consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell’autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
Quando dalla denuncia della causa di morte risulti che il cadavere è portatore di radioattività,
l’A.S.L. competente dispone che il trasporto, il trattamento e la destinazione delle salme siano effettuati osservando le necessarie misure protettive al fine di evitare la contaminazione ambientale.
ART. 21
RITI RELIGIOSI
I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all’art. 8 della Costituzione, intervenuti all’accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
La salma può sostare nel luogo dove vengono celebrati i riti del culto di appartenenza, per il tempo necessario all’ordinario svolgimento degli stessi.
ART. 22
TRASFERIMENTO DI SALME SENZA FUNERALE
Il trasporto di cadavere ai locali di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo e all’obitorio deve essere eseguito, in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita, con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/ 90, in modo che sia impedita la vista dall’esterno.
Se la salma non è nella propria abitazione, ma presso ospedale, istituto, albergo, ecc. il Sindaco, a richiesta dei familiari, può autorizzare l’inizio del funerale dalla porta della casa di abitazione, ove il feretro viene trasferito poco prima dell’ora fissata.
Nelle stesse circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell’ASL, può anche autorizzare il trasporto all’interno dell’abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze. I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo.
I trasferimenti di salme per autopsie e per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l’impiego del mezzo di cui al primo comma.
ART. 23
TRASPORTO DEI CADAVERI DA ALTRO COMUNE O DALL’ESTERO
Trasporto da altro Comune
Il trasporto di salme provenienti da altro Comune deve essere fatto, qualora non siano richieste particolari onoranze, direttamente al cimitero. Viene rilasciata apposita disposizione al seppellimento indicando l’esatta sistemazione della salma.
Trasporto all’estero o dall’estero
Il trasporto di salme per e da un altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l’Italia, alla convenzione Internazionale di Berlino 10.02.1937 approvata con R.D. 01.07.1937 n. 1379 o di Stati non aderenti a tale convenzione: nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all’art.27 del DPR 285/90, nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.
Se il trasporto è da altro comune o dall’estero, è consentita la sosta presso l’abitazione del defunto prima del trasferimento alla chiesa, per la funzione religiosa o al cimitero.
L’incaricato del trasporto di un cadavere deve essere munito di apposita autorizzazione del Sindaco, la quale deve essere consegnata al custode del cimitero.
In caso di decesso sulla pubblica via e per un accidente in luoghi pubblici o privati è la pubblica autorità (autorità giudiziaria, carabinieri, polizia di stato) a rilasciare l’autorizzazione, di cui una copia al trasportatore e una copia al Sindaco.
Il trasporto di un cadavere, di resti mortali, o di ossa umane entro l’ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli seguenti.
Il decreto di autorizzazione è comunicato al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi per il tributo di speciali onoranze, tale decreto dovrà essere comunicato anche ai Sindaci di questi comuni.
Per i morti di malattia infettiva-diffusiva di cui all’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l’autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa e seguendo le prescrizioni del presente regolamento.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per l’estero previsti dagli art. 27, 28 e 29 del D.P.R. n.285/90, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive di cui all’elenco previsto dal precedente comma 9.
ART. 24
TRASPORTO DEI CADAVERI PER LA CREMAZIONE
Il trasporto di cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto del Sindaco del Comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.
All’infuori di questo caso, il trasporto delle ceneri di un cadavere da comune a comune è sottoposto all’autorizzazione di cui al precedente art. 17 (commi 6 – 7 e 8).
ART. 25
DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL TRASPORTO DEI CADAVERI
Il trasporto delle salme da e per uno degli stati aderenti alla convenzione internazionale di Berlino del 10-02-1937, approvata e resa esecutiva in Italia con regio decreto 10 luglio 1937, n.1379, viene effettuato osservando le disposizioni di cui all’art. 27 del D. P. R. n. 285/90. Tale convenzione non si applica per il trasporto delle ceneri e dei resti mortali; la relativa autorizzazione al trasporto viene quindi rilasciata dal Sindaco.
Per l’estradizione dal Paese di salme dirette verso stati non aderenti alla convenzione internazionale di Berlino si seguono le disposizioni indicate dagli artt. 28 e 29 del D. P. R. n.285/90 e le disposizioni indicate nella circolare Ministero della Sanità n. 24/93.
Per il trasporto all’estero o dall’estero, fuori dei casi previsti dalla convenzione internazionale di Berlino, o da comune a comune, la salma deve essere rinchiusa in duplice cassa, l’una di metallo e l’altra di legno massiccio e la sua confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all’art. 30 (commi da 2 a 12)del D.P.R. n. 285/90.
Per il trasporto di cui al comma 3 nei mesi di aprile, maggio, giugno, agosto e settembre, le salme devono essere sottoposte a trattamento antiputrefattivo, eseguito dal Medico di Igiene e Sanità Pubblica o da altro personale tecnico da lui delegato, mediante l’introduzione nelle cavità corporee di almeno 500 cc di formalina F. U. dopo che sia trascorso l’eventuale periodo di osservazione. Il predetto trattamento è eseguito dal responsabile del Servizio competente dell’ A.S.L. o da altro personale tecnico da lui delegato. Negli altri mesi dell’anno tale prescrizione si applica solo per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungono dopo 24 ore, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso. Le prescrizioni del presente comma non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.
L’incaricato del trasporto di un cadavere fuori del comune deve essere munito del decreto di autorizzazione del Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso.
Se il trasporto delle salme avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto anzidetto deve restare in consegna al vettore durante il trasporto stesso.
ART. 26
RIMESSA DELLE AUTOFUNEBRI E SOSTA AUTOFUNEBRI DI PASSAGGIO
Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia, di disinfestazione e disinfezione.
L’idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell’autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
Le auto funebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi di una rimessa autorizzata.
Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari previsti dall’art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e richiedano il provvedimento di individuazione entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
ART. 27
DISPOSIZIONI FINALI SUI TRASPORTI
Trasporto di ceneri e resti
Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di cassette di resti ossei e possono essere svolti da qualunque soggetto pubblico o privato, previa autorizzazione di cui all’art. 24 del DPR 285 del 10/09/1990.
Le ossa umane e gli altri resti umani assimilabili debbono in ogni caso essere raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm 0,660 e chiusa con saldatura recante il nome e cognome del defunto.
Se le ossa ed i resti mortali provengono da rinvenimento e non sia possibile l’identificazione del defunto cui appartennero, la cassetta dovrà recare l’indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
TITOLO IV
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE
ART. 28
DEPOSIZIONE DEI CADAVERI NEI FERETRI
La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre, oltre che alla distanza della destinazione, per il trasporto funebre.
Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in un feretro avente le caratteristiche di seguito indicate.
Per la tumulazione:
nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90;
Per la inumazione:
i feretri devono essere di legno con caratteristiche di scarsa curabilità (abete, pioppo, pino, larice, etc..) e preferibilmente verniciato con prodotti ecologici ed essere conformi alle prescrizioni di cui agli artt. 30 e 75 del DPR 285/90. Pure i vestiti delle salme devono essere preferibilmente in tessuto biodegradabile così come tutti gli accessori del feretro;
Per la cremazione:
la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno quando si tratta di trasporto con percorso non superiore ai 100 km, deve essere racchiusa in duplice cassa in ogni altro caso, salvo quanto stabilito da eventuali autorizzazioni ministeriali relative all’impiego di dispositivi sostitutivi della cassa di zinco.
E’ consentita l’applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o neutralizzare i gas della putrefazione. Sul piano esterno superiore di ogni feretro deve essere applicata una apposita piastrina metallica, recante in modo indelebile, il cognome, il nome della salma contenuta e la data di nascita e di morte. Nel caso di persona sconosciuta, la piastrina contiene la data di morte e gli eventuali altri dati certi.
La chiusura del feretro avviene sotto la vigilanza del personale a ciò autorizzato, individuato dalla normativa vigente in materia
In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l’identificazione del cadavere.
In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in uno stesso feretro.
Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo, imbevuto di soluzione disinfettante.
Se il cadavere risulta essere portatore di radioattività, il personale incaricato dell’ A.S.L. dispone tutte le misure necessarie al fine di evitare la contaminazione ambientale.
ART. 29
CONSEGNA DEI CADAVERI AL CIMITERO
Il Comune garantisce il servizio di seppellimento ai sensi dell’art. 337 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. 27.07.1934 n. 1265 nel cimitero comunale, sito in via Litto.
E’ vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero salvo le autorizzazioni di cui agli art. 102 – 105 del DPR 10.9.90 n. 285. Per il rilascio di autorizzazione per tumulazione privilegiata (art. 105 D.P.R.285/90) è competente la Regione Campania ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112, art. 114.
Spettano al Comune le attività di custodia, vigilanza e ordine del cimitero, compresa altresì la relativa manutenzione e gli altri servizi cimiteriali.
Nel Cimitero, salva sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone decedute nel territorio comunale o che, ovunque decedute, avevano nel Comune di Sala Consilina, al momento della morte, la propria residenza.
Indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone aventi diritto al seppellimento nel cimitero in sepolture private individuali o di famiglia. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.
Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell’art. 27, salvo che non avessero manifestato l’intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere gli eredi.
Il custode del cimitero non può ricevere, per essere inumati o tumulati, nessun cadavere, o Parte di esso od ossa umane, se non accompagnati dall’autorizzazione al seppellimento prevista dall’art. 6 del D.P.R. n. 285/90, rilasciata dall’Ufficiale dello Stato Civile.
Il custode del cimitero, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé, l’autorizzazione di cui al comma precedente.
Nel caso di consegna al cimitero di salme o di resti mortali senza documenti o documenti irregolari, il custode ne dispone la deposizione nella camera mortuaria, dandone immediata comunicazione all’Ufficio comunale per le pratiche richieste dal caso.
Nel cimitero devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
i cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
i cadaveri delle persone morte fuori dal comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura privata esistente nel cimitero del comune stesso;
i cadaveri delle persone, non residenti in vita nel comune, di famiglia originaria del comune stesso, morte fuori di esso, e già appartenenti ad ordini religiosi;
i cadaveri delle persone, che già sono state residenti nel comune, morte fuori di esso perché ricoverate presso case di riposo o istituti in genere;
i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma che hanno avuto nel comune la residenza, ininterrottamente, per almeno venticinque (25) anni;
i cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma parenti in linea retta o collaterale od affini, fino al secondo grado, con il, richiedente-concessionario residente nel comune;
i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all’art. 7 del D.P.R. n. 285/90;
i resti mortali delle persone sopra elencate.
ART. 30
RISCONTRO DIAGNOSTICO
Fatti salvi i poteri dell’autorità giudiziaria, sono sottoposti al riscontro diagnostico, secondo le norme della legge 15/2/1961 n. 83, i cadaveri delle persone decedute senza assistenza medica, trasportate ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, nonché i cadaveri delle persone decedute negli ospedali, nelle cliniche universitarie e negli istituti di cura privati quando i rispettivi direttori, primari o medici curanti lo dispongono per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.
Il responsabile dell’Ufficio Competente dell’A.S.L. può disporre il riscontro diagnostico anche sui cadaveri delle persone decedute a domicilio quando la morte sia dovuta a malattia infettiva- diffusiva o sospetta di esserlo, o a richiesta del medico curante quando sussista il dubbio sulle cause di morte.
Il riscontro diagnostico è eseguito, alla presenza del primario o medico curante, ove questi lo ritenga necessario, nelle cliniche universitarie e negli ospedali dall’anatomopatologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni e dissezioni non necessarie a raggiungere l’accertamento della causa di morte.
Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la migliore cura.
Le spese per il riscontro diagnostico sono a carico dell’ente che lo ha richiesto.
I riscontri diagnostici sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguiti adottando le prescrizioni di legge vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale ed adottando le misure necessarie concernenti la sorveglianza fisica del personale operatore a norma degli articoli 6, 69 e 74 del D.P.R. n. 185 del 13/2/1964.
I risultati dei riscontri diagnostici devono essere, dal direttore sanitario dell’ospedale o della Casa di cura, comunicati al Sindaco per l’eventuale rettifica della scheda di morte di cui all’art. 4. Il sindaco provvede altresì alla comunicazione dei risultati dei riscontri diagnostici secondo le procedure di cui all’art. 4 comma 6.
Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva, la comunicazione deve essere fatta d’urgenza ed essa vale come denuncia ai sensi dell’art. 254 del T.U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. n. 1265 del 27/7/1934, e successive modifiche.
Quando si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’Autorità Giudiziaria.
ART. 31
AUTOPSIE E TRATTAMENTI PER LA CONSERVAZIONE DEI CADAVERI
Le autopsie, anche se ordinate dall’autorità giudiziaria, devono essere eseguite dai medici legalmente abilitati all’esercizio professionale.
I risultati delle autopsie devono essere comunicati al sindaco e da quest’ultimo al Medico di Igiene e Sanità Pubblica della ASL o delle ASL interessate per la eventuale rettifica della scheda di morte di cui all’art. 4. Il contenuto della comunicazione deve essere limitato alle notizie indispensabili per l’eventuale rettifica della scheda.
Quando come causa di morte risulta una malattia infettiva-diffusiva compresa nell’apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il medico che ha effettuato l’autopsia deve darne d’urgenza comunicazione al Sindaco e al Medico di Igiene e Sanità Pubblica della ASL competente ed essa vale come denuncia ai sensi dell’art. 254 del T. U. delle leggi sanitarie approvato con R.D. 27-07- 1934, n.1265 e successive modifiche.
Le autopsie sui cadaveri portatori di radioattività devono essere eseguite seguendo le prescrizioni di cui all’art. 38 del DPR 285/90.
Quando nel corso di una autopsia non ordinata dalla autorità giudiziaria si abbia il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il medico settore deve sospendere le operazioni e darne immediata comunicazione all’autorità giudiziaria.
I trattamenti per ottenere l’imbalsamazione del cadavere devono essere eseguiti, sotto il controllo del Medico di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL, da medici legalmente abilitati all’esercizio professionale e possono essere iniziati solo dopo che sia trascorso il periodo di osservazione.
Per fare eseguire su di un cadavere l’imbalsamazione deve essere richiesta apposita autorizzazione al sindaco, che la rilascia previa presentazione di:
una dichiarazione di un medico incaricato dell’operazione con l’indicazione del procedimento che intende seguire, del luogo e dell’ora in cui la effettuerà;
distinti certificati del medico curante e del medico necroscopo che escludono il sospetto che la morte sia dovuta a reato.
L’imbalsamazione di cadaveri portatori di radioattività, qualunque sia il metodo eseguito, deve essere effettuata, osservando le prescrizioni di leggi vigenti in materia di controllo della radioattività ambientale e adottando le misure precauzionali concernenti la sorveglianza fisica degli operatori a norma degli articoli 6, 69 e 74 – D.P.R. 13-03-1964, n. 185 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabili.
TITOLO V
TIPOLOGIA DELLE SEPOLTURE
ART. 32
OSSARIO COMUNE
Il cimitero dispone di un ossario comune consistente in un manufatto destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e le ossa, in condizioni di completa mineralizzazione, provenienti dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
L’ossario è costruito in modo che le ossa siano sottratte alla vista del pubblico.
ART. 33
INUMAZIONE
A norma dell’art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie 27/10/1934, n.1265, ogni Comune deve avere nel cimitero almeno un reparto a sistema di inumazione.
I campi destinati all’inumazione, all’aperto, devono essere ubicati in suolo idoneo per struttura e mineralogica, per proprietà meccaniche e fisiche e per livello della falda idrica.
Le sepolture per inumazione si distinguono in comuni e private:
sono ‘comuni’ le inumazioni in campo comune della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e quelle delle salme non completamente mineralizzate provenienti da esumazioni o estumulazioni;
sono ‘private’ le sepolture per inumazione di durata superiore a 10 anni, effettuate in aree in concessione.
Sono gratuite le inumazioni in campo comune di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari. Sono inoltre gratuite le inumazioni in campo comune di resti di salme non completamente mineralizzate, provenienti da esumazioni ordinarie effettuate nell’ambito dei cimiteri comunali.
Nel campo comune le inumazioni vengono accordate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una diversa sepoltura privata a pagamento. La durata è fissata in anni dieci.
L’utilizzazione della fossa nel campo ad inumazione deve farsi cominciando da una estremità del riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.
Ogni fossa nel campo di inumazione deve essere contraddistinta a cura del Comune da un cippo costituito da materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici e portante un numero progressivo.
Sul cippo, a cura del Comune, verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
Sulle fosse comuni è permesso del competente ufficio comunale il collocamento di lapidi, monumenti o croci di marmo, pietra, cemento o metallo previa autorizzazione di legge organo comunale. Le scritte devono essere limitate al nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Non è consentito l’uso di lastre o monumenti che coprano un’estensione maggiore di un terzo della fossa. Alla scadenza della concessione, i resti del defunto, raccolte in cassette di zinco, a richiesta, potranno essere collocate in cellette ossario.
L’installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.
In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10/9/1990 n. 285.
Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato deposto il feretro, deve essere colmata in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.
Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre 10 anni di età devono avere una profondità non inferiore a metri 2. Nella parte più profonda devono avere la lunghezza di metri 2,20 e la larghezza di metri 0,50 da ogni lato.
I vialetti fra le fosse non possono invadere lo spazio destinato all’accoglimento delle salme, ma devono essere tracciati lungo il percorso delle spalle di metri 0,50 che separano fossa da fossa.
Le fosse per inumazioni di cadaveri di bambini di età inferiore a dieci anni devono avere una profondità non inferiore a metri due. Nella parte più profonda devono avere una lunghezza di metri 1,50 ed una larghezza di metri 0,50 e devono distare l’una dall’altra almeno metri 0,50 da ogni lato.
Ogni cadavere destinato alla inumazione deve essere chiuso in cassa di legno e sepolto in fossa separata dalle altre; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.
Per le inumazioni non è consentito l’uso di casse di metallo o altro materiale non biodegradabile.
Qualora si tratti di salme provenienti dall’estero o da altro comune per le quali sussiste l’obbligo della duplice cassa, la salma deve essere racchiusa nella cassa di legno, la quale a sua volta dovrà essere contenuta in quella di metallo, che verrà tolta all’atto dell’inumazione..
L’impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato con decreto del Ministero della Sanità, sentito il Consiglio superiore di sanità.
La cassa di legno deve essere costruita secondo le prescrizioni indicate nell’art. 75 del D.P.R. n.285/90, commi da 4 a 11.
ART. 34
TUMULAZIONE
Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette con resti mortali, urne cinerarie, in opere murarie (loculi o tombe) costruite dal Comune, dal gestore dei servizi cimiteriali o dai concessionari qualora questi ultimi abbiano avuto regolare concessione.
Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive, si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 285/90.
Nelle tumulazione ogni feretro deve essere posto in loculo o tumulo o nicchia separati.
I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
Ogni loculo deve avere uno spazio esterno libero per il diretto accesso al feretro.
La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costruita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni per la realizzazione delle costruzioni in zone sismiche.
Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 chilogrammi/metro quadro.
Per le nuove costruzioni è preferibile che siano garantite misure di ingombro libero interno per tumulazioni di feretri non inferiori a un parallelepipedo di lunghezza m.2,25, di larghezza m.0,75 e di altezza m.0,70. A detto ingombro va aggiunto, a seconda trattasi di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all’art. 76, commi 8 e 9 del D.P.R. 285/1990. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo col lato più lungo di m.0,70, di larghezza m.0,30 e di altezza m.0,30. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non possono essere inferiori rispettivamente a m.0,30, m.0,30 e m.0,50. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui ai commi 8 e 9 del citato art. 76, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all’azione degli agenti atmosferici.
E’ consentita la collocazione di più cassette di resti e di urne cinerarie in un unico tumulo, sia o meno presente un feretro.
Le pareti dei loculi, sia verticali che orizzontali, devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi ed ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l’interno in modo da evitare l’eventuale fuoriuscita di liquido.
La chiusura del tumulo deve essere realizzata con muratura di mattoni pieni a una testa, intonacata nella parte esterna.
E’ consentita, altresì la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse caratteristiche di stabilità, di spessori atti ad assicurare la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere la chiusura stessa a tenuta ermetica.
Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l’una di legno, l’altra di metallo secondo quanto disposto dagli artt. 30 e 31 del D.P.R. 285/90.
Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l’indicazione del nome, cognome, data di nascita e data di morte del defunto.
ART. 35
DEPOSITO PROVVISORIO
A richiesta dei familiari del defunto, o di coloro che le rappresentano, il feretro può essere provvisoriamente deposto in apposito loculo previo pagamento del canone stabilito in tariffa.
Il deposito provvisorio è ammesso nei seguenti casi:
per coloro che richiedono l’uso di un area di terreno per costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
per coloro che devono effettuare lavori di ripristino e/o di ristrutturazione di tombe private.
La durata del deposito provvisorio è limitata al periodo previsto per l’ultimazione dei necessari lavori, e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi.
Il canone di utilizzo è calcolato mensilmente, con riferimento al periodo dal giorno della tumulazione provvisoria al giorno della effettiva estumulazione. Le frazioni di mese sono computate come mese intero. Il canone di utilizzo viene così determinato, utilizzando come base di calcolo il canone di concessione: ‹ x = (canone di concessione / i mesi di durata della concessione) x il periodo di utilizzo ›.
Il feretro può essere, provvisoriamente, per il periodo strettamente necessario, ed in via del tutto eccezionale, nel caso vi sia indisponibilità di loculi comunali, deposto anche in loculo di sepoltura privata, già in concessione a parenti o conoscenti dei richiedenti e dietro consenso scritto del concessionario, comunque a titolo gratuito, previa espressa autorizzazione del competente organo comunale.
Scaduto il termine senza che l’interessato abbia provveduto alla estumulazione del feretro per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, il Sindaco, previa diffida, provvederà ad inumare la salma in campo comune. Tale salma, una volta inumata, non potrà essere esumata se non per la sua definitiva sistemazione.
E’ consentito, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette-ossario o di urne cinerarie.
ART. 36
CREMAZIONE
L’autorizzazione alla cremazione spetta all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo, dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all’autorità giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
L’autorizzazione alla cremazione è concessa nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari attraverso una delle seguenti modalità:
2.1. la disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
2.2. l’iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto o, se questi non sia in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato, fatta in data successiva a quella dell’iscrizione all’associazione. L’iscrizione alle associazione di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari;
2.3. in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o ,in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli artt. 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all’ufficiale dello stato civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all’ufficiale dello stato civile del Comune di ultima residenza del defunto;
2.4. la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette.
La volontà del coniuge o dei parenti deve risultare da atto scritto con sottoscrizione autenticata da notaio o da pubblico ufficiale abilitato, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445.
Le ceneri derivanti dalla cremazione di ciascun cadavere devono essere raccolte in apposita urna cineraria sigillata portante all’esterno il nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto.
La dispersione delle ceneri è consentita, nel rispetto della volontà del defunto, unicamente in area a ciò appositamente destinata all’interno del cimitero o in natura o in aree private.
La dispersione in aree private deve avvenire all’aperto e con il consenso dei proprietari e non può comunque dare luogo ad attività aventi fini di lucro.
La dispersione delle cenere e in ogni caso vietata nei centri abitati, come definiti dall’art. 3, comma 1, n. 8), del D.lgs. 30 aprile 19992, n. 285 ( nuovo codice della strada).
La dispersione in mare, nei laghi e nei fiumi è consentita nei tratti liberi da natanti e da manufatti.
La dispersione delle ceneri è eseguita dal coniuge o da altro familiare avente diritto dall’esecutore testamentario o dal rappresentante legale dell’associazione di cui al punto 2.2., cui il defunto risultava iscritto o, in mancanza dal personale autorizzato dal Comune.
A richiesta degli interessati e in base a concessione l’urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata, nell’ossario comune o per l’interramento.
Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari, loculi individuali o tombe di famiglia appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione, di cui all’art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono collocate nell’ossario comune.
Nel cimitero deve essere predisposto un edificio per accogliere queste urne. Mancando nel cimitero comunale detto edificio, le urne cinerarie possono essere collocate nelle celle-ossario.
Il trasporto delle urne contenenti i residui della cremazione, ferme restando le autorizzazioni di cui agli art. 24, 27, 28 e 29, del D.P.R. n.285/90, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme, salvo diverse eventuali indicazioni del Responsabile del competente servizio ASL.
La consegna dell’urna cineraria agli effetti dell’art. 343 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n.1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’ufficio di stato civile.
Il secondo esemplare del verbale deve essere conservato dall’incaricato del servizio di custodia del cimitero in cui vengono custodite le ceneri.
Fino a quando il Comune non disporrà di un impianto di cremazione, si avvarrà, a tal fine, dell’impianto più vicino o comunque di un impianto da esso scelto secondo criteri di convenienza economica, tecnica, di opportunità sociale.
L’ufficiale dello stato civile, previo assenso dei soggetti di cui al precedente punto 2 ,o,in caso di loro irreperibilità,dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell’albo pretorio del comune di uno specifico avviso, autorizza la cremazione delle salme inumate da almeno dieci anni e delle salme tumulate da almeno venti anni.
Il medico necroscopo ha l’obbligo di raccogliere dal cadavere, e conservare per un periodo minimo di dieci anni, campioni di liquidi biologici ed annessi cutanei, a prescindere dalla pratica funeraria prescelta, per eventuali indagini per causa di giustizia.
Nei casi di indigenza accertata del defunto, gli oneri e le spese derivanti dalla cremazione e dagli adempimenti cimiteriali ad essa connessi potranno essere sostenuti, nei limiti delle ordinarie disponibilità di bilancio, dal comune di ultima residenza del defunto, indipendentemente dal luogo nel quale avviene la cremazione, sulla base delle tariffe stabilite ai sensi dell’art. 5 della Legge 30 marzo 2001 n. 130.
Il comune provvede a fornire ai cittadini le informazioni sulle diverse pratiche funerarie previste dall’ordinamento, anche con riguardo ai profili economici.
Il medico che provvede alla stesura del certificato di morte fornisce le informazioni specifiche ai familiari del defunto in ordine alle diverse possibilità di disposizione del cadavere.
ART. 37
ESUMAZIONE
Il turno ordinario di inumazione è di 10 anni. Le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione e sono regolate previo preavviso, qualora possibile, ai parenti più prossimi, o mediante appositi avvisi.
E’ compito del Competente responsabile autorizzare le operazioni cimiteriali, che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
Annualmente il Competente responsabile curerà la stesura di tabulati, con l’indicazione delle salme per le quali è attivabile l’esumazione ordinaria.
L’inizio delle operazioni massime di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all’albo cimiteriale con congruo anticipo.
Le fosse liberate dai resti del feretro saranno utilizzate per nuove inumazioni.
Sono gratuite le esumazioni in campo comune di salme di persone indigenti o appartenenti a famiglia bisognosa o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
Qualora si accerti che col turno di rotazione decennale la mineralizzazione dei cadaveri è incompleta, esso deve essere prolungato per il periodo determinato dal competente Ufficio Regionale.
Decorso il termine fissato senza che si sia ottenuta la completa mineralizzazione dei cadaveri, il competente Ufficio Regionale dispone per la correzione della struttura fisica del terreno o per il trasferimento del cimitero.
E’ compito dell’incaricato dal Competente responsabile, stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.
Le esumazioni ordinarie vengono regolate su disposizione del Sindaco.
Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione dietro ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o dietro autorizzazione del Sindaco, previa istruttoria dei competenti organi, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione per ordine dell’autorità giudiziaria per indagini nell’interesse della giustizia o, previa autorizzazione del sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
Per le esumazioni straordinarie ordinate dall’autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate in sala autoptica con l’osservanza delle norme da detta autorità eventualmente suggerite. Tali esumazioni devono essere eseguite alla presenza del Responsabile del competente servizio dell’ASL o da un suo delegato e dell’incaricato del servizio di custodia.
Salvo i casi ordinati dall’autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, prima che siano decorsi almeno due anni dalla morte quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, e a condizione che il Servizio di Igiene Pubblica dell’AUSL dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute;
Le esumazioni straordinarie per ordine dell’autorità giudiziaria sono eseguite alla presenza del Servizio di Igiene Pubblica o di personale tecnico da lui delegato.
Le ossa che si rinvengono in occasione delle esumazioni ordinarie devono essere raccolte e depositate nell’ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse facciano domanda di raccoglierle per deporle in cellette o loculi posti entro il recinto del cimitero ed avuti in concessione. In questo caso le ossa devono essere raccolte nelle cassettine di zinco prescritte dall’art. 36, del D.P.R. n. 285/90.
Tutti i rifiuti risultanti dall’attività cimiteriale sono equiparati a rifiuti speciali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10-09-1982, n.915 e successive modifiche ed integrazioni, e devono essere smaltiti nel rispetto della suddetta normativa, in particolare del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254 e successive modifiche ed integrazioni.
ART. 38
ESTUMULAZIONI
1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie:
sono estumulazioni ‘ordinarie’ quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato;
sono estumulazioni ‘straordinarie’ quando l’operazione viene richiesta prima della scadenza della concessione.
I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali in presenza del Responsabile o di un suo delegato del Servizio di Igiene Pubblica dell’A.S.L. secondo la programmazione del servizio cimiteriale
Le estumulazioni, quando non si tratti di salme tumulate in sepolture private a concessione perpetua, si eseguono allo scadere del periodo delle concessioni e sono regolate dal sindaco.
Entro il mese di settembre di ogni anno il competente Responsabile cura la stesura dello scadenziere delle concessioni temporanee dell’anno successivo.
Tale elenco sarà esposto all’albo cimiteriale in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l’anno successivo.
I feretri estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, devono essere inumati dopo che sia stata praticata nella cassa metallica una opportuna apertura al fine di consentire la ripresa del processo di mineralizzazione del cadavere.
I resti mortali, individuati secondo quanto previsto dall’art. 39 che segue, sono raccoglibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi saranno collocate in ossario comune.
Per le salme estumulate allo scadere di concessioni della durata di oltre venti anni il periodo di rotazione del terreno può essere abbreviato al termine minimo di cinque anni.
Il competente Ufficio Regionale può autorizzare ulteriori abbreviazioni quando ricorrano le condizioni previste dal comma 3 dell’art. 82, del D.P.R. n.285/90.
Qualora le salme estumulate si trovino in condizione di completa mineralizzazione può provvedersi alla immediata raccolta dei resti mortali in cassette ossario su parere del Responsabile del competente servizio dell’ASL.
A richiesta degli interessati, all’atto della domanda di estumulazione, il competente Responsabile del servizio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno 2 anni dalla precedente.
E’ vietato eseguire sulle salme tumulate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misura inferiore a quello delle casse con le quali fu collocato nel loculo al, momento della tumulazione.
Il responsabile del servizio di custodia del cimitero è tenuto a denunciare all’autorità giudiziaria ed al Sindaco chiunque esegue sulle salme operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di vilipendio di cadavere previsto dall’art. 410 del codice penale.
A norma degli artt. 83 e 89 del DPR 285/90, il Sindaco, a fronte di istruttoria svolta dai competenti uffici su richiesta degli aventi diritto e, in mancanza, dei familiari interessati, può autorizzare estumulazioni ed esumazioni straordinarie delle salme per effettuare traslazioni in altra sepoltura o per successive inumazioni o cremazioni.
Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo ed in qualunque mese dell’anno l’estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che, aperto il tumulo, il competente Responsabile del Servizio A.S.L. constati la perfetta tenuta del feretro e dichiari che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
Qualora la predetta autorità sanitaria constati la non perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento previa idonea sistemazione del feretro nel rispetto del presente regolamento.
Si applicano alle estumulazioni le disposizioni previste per le esumazioni dall’art. 83 del D.P.R. n.285/90.
ART. 39
ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI GRATUITE E A PAGAMENTO
1. Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al pagamento della somma indicata in tariffa.
Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte al pagamento della somma prevista dalla tariffa. Per quelle richieste dall’autorità giudiziaria, si applica l’art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni.
Le spese per le esumazioni e per estumulazioni straordinarie richieste dai familiari, nonché le estumulazioni ordinarie, sono tutte a carico dei richiedenti.
Per quelle richieste dall’Autorità Giudiziaria, si applica il R.D. 23/12/1865 e successive modificazioni.
ART. 40
RACCOLTA DELLE OSSA
Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni devono essere depositate nell’ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.
ART. 41
OGGETTI DA RECUPERARE
Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell’operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l’altro conservato tra gli atti dell’Ufficio di polizia mortuaria.
Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al competente Responsabile del servizio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
ART. 42
DISPONIBILITÀ DEI MATERIALI
I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni e private, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell’asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
Su richiesta degli aventi diritto il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2′ grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisite prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo 1’esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisite prescritti per la nuova sepoltura.
Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all’interno del Cimitero o, all’esterno, in altro luogo idoneo.
TITOLO VI
PIANI CIMITERIALI
ART. 43
PIANO REGOLATORE CIMITERIALE
Il cimitero è dotato di campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l’ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti per minori di 10 anni di età devono essere conformi a quanto dispone il DPR 10.9.90 n. 285.
Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha inoltre aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività ai sensi e nei limiti dell’art. 90 e seguenti del DPR 10.9.90 n. 285.
Un apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto a vari sistemi costruttivi in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del DPR 10.9.90 n. 285.
Le disposizioni tecniche generali per la adozione di un Piano Regolatore Cimiteriale sono quelle indicate nel Capo X del D.P.R. n. 285/90 e nei punti 10 e 11 della Circ. Ministero Sanità n. 24/93.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio comunale è tenuto ad adottare un Piano Regolatore Cimiteriale, che recepisca le necessità del servizio nell’arco di almeno vent’anni.
Il piano di cui al 2° comma é sottoposto al parere dei competenti servizi dell’A.S.L.. Si applica in merito l’art. 139 T.U. sull’ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.
Nell’elaborazione del piano si dovrà tener conto:
dell’andamento medio della mortalità sulla base dei dati statistici dell’ultimo decennio e sulla base di adeguate proiezioni.
della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di tumulazione e di inumazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni.
delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nel cimitero a seguito di riutilizzo, in nuova concessione, di sepolture private già a concessione perpetua.
della dinamica nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e di pratica funebre, prevedendo comunque forme di sensibilizzazione della popolazione atte a ridurre il sistema della tumulazione.
dei fabbisogni futuri di manufatti e di aree in rapporto alla domanda esistente e potenziale di tumulazioni, inumazioni, cremazioni.
Il Piano Regolatore Cimiteriale determina, per le sepolture private, l’ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi, in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 285/90.
Nel cimitero vengono individuati spazi e zone costruite destinate a:
campi ad inumazione, gratuita e a pagamento;
campi per la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia a sistema di tumulazione a posti plurimi, cappelle, edicole per le famiglie e collettività;
alla concessione di cappelle(duplex) a tre loculi e sei ossari di costruzione comunale;
tumulazioni individuali in loculi colombari di costruzione comunale;
tombe individuali entro terra in muratura, di costruzione comunale e/o di privati, a due o tre loculi (giardini);
celle ossario;
nicchie cinerarie;
ossario comune;
cinerario comune.
Nell’interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.
Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti.
Gli arti anatomici, di norma, vengono cremati, salvo specifica richiesta avanzata dall’interessato dai familiari tendente ad ottenerne il seppellimento mediante inumazione in reparto speciale del cimitero in sepoltura privata.
In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio comunale, e prevista da apposita normativa di legge.
La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste nel piano regolatore cimiteriale, devono essere indicate nella planimetria di cui all’art. 54 del D.P.R. n. 285/90.
Ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare le possibili variazioni nella tendenza delle sepolture con le stesse procedure adottate per il primo impianto.
La Regione Campania, ai sensi del D. Lgs 31.03.1998, n. 112, art. 114, è competente al rilascio dell’autorizzazione a speciali prescrizioni tecniche per la costruzione o ristrutturazione del cimitero e l’utilizzo di strutture cimiteriali esistenti (art. 106 D.P.R. 285/90).
ART. 44
INDIVIDUAZIONE AREE: NORMA TRANSITORIA
1. Nelle more dell’adozione del piano regolatore, nel cimitero sono individuati, come riportato nelle planimetrie allegate al presente regolamento, i seguenti spazi e zone costruite destinati a:
campi ad inumazione, gratuita e a pagamento;
campi per la concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia a sistema di tumulazione a posti plurimi, cappelle, edicole per le famiglie e collettività;
concessione di cappelle (duplex) a tre loculi e sei ossari di costruzione comunale;
tumulazioni individuali in loculi colombari di costruzione comunale;
tombe individuali fuori terra in muratura, di costruzione comunale e/o di privati, a due o tre loculi (giardini);
celle ossario;
nicchie cinerarie;
ossario comune;
Nelle more dell’adozione del piano regolatore le superfici delle aree destinate alla concessione per la costruzione di sepolture private a tumulazione, non possono eccedere le seguenti dimensioni:
superficie dell’area: cm 430 per cm 360;
distanza dal viale d’ingresso (che di norma è quello rivolto a valle): cm 50;
altezza massima fuori del piano campagna alla gronda: cm 450, con pendenza non superiore al 35%.
TITOLO VII
LE CONCESSIONI
ART. 45
SEPOLTURE PRIVATE
Nei limiti previsti dal Piano Regolatore cimiteriale di cui all’art. 43, il Comune può concedere l’uso di aree cimiteriali e di manufatti a famiglie e comunità per la realizzazione di sepolture private.
Data la natura demaniale di tali beni, il diritto d’uso di una sepoltura deriva da una concessione amministrativa e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, nonchè all’esercizio delle potestà comunali.
I manufatti costruiti da privati su aree cimiteriali poste in concessione diventano, allo scadere della concessione, di piena proprietà del Comune come previsto dall’art. 953 del Codice Civile.
Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività o/e per impiantarvi campi a sistema di inumazione privata.
Nelle aree avute in concessione, i privati e gli enti possono impiantare, in luogo di sepolture a sistema di tumulazione, campi di inumazione per famiglie e collettività, purché tali campi siano dotati ciascuno di adeguato ossario.
Alle sepolture private di cui al presente articolo si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal presente regolamento sia per le tumulazioni e inumazioni, sia per le estumulazione ed esumazioni.
Le concessioni, a norma dell’art. 92 comma 1 del D.P.R. 285/1990 sono a tempo determinato.
Le concessioni a tempo determinato di durata eccedente i 99 anni, rilasciate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.P.R. 21 ottobre 1975, n. 803, possono essere revocate, quando siano trascorsi 50 (cinquanta) anni dalla tumulazione dell’ultima salma, ove si verifichi una grave situazione di insufficienza del cimitero rispetto al fabbisogno del comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all’ampliamento o alla costruzione di nuovo cimitero e/o ricorrano i casi previsti nei successivi artt. 51 e seguenti.
ART. 46
INUMAZIONI
Sono a inumazione le sepolture nella terra. Per le inumazioni si seguono le norme stabilite all’art. 33 del presente regolamento.
La loro durata è fissata in anni dieci e non è rinnovabile, salvo il caso previsto dall’art. 33.
Alla scadenza i congiunti, previa presentazione di apposita istanza al competente ufficio comunale, possono richiedere la concessione di celletta ossario per la conservazione dei resti mortali del defunto. In mancanza il Comune provvederà all’inserimento dei resti mortali nell’ossario comune.
ART. 47
TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti:
aree per cappelle e tombe di famiglia. La durata della concessione è fissata in anni 75 (settantacinque).
cappelle comunali (duplex) con tre loculi e sei ossari per famiglia. La durata della concessione è fissata in anni 75 (settantacinque).
posti in terra per tombe individuali in muratura (considerati giardini) fino ad un massimo di tre loculi. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta).
loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti).
Colombari individuali. La durata della concessione è fissata in anni 90 (novanta).
nicchie ossario individuali per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 90 (novanta).
cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 90 (novanta).
Le nicchie ossario e le cellette cinerarie raccolgono i resti dei cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura, e le ceneri dei cadaveri cremati e poste in apposite cassette zinco recanti il nome e cognome del defunto.
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle e tombe di famiglia, nelle tombe individuali in muratura e nei colombari devono corrispondere a quanto previsto all’art. 17 punto 2 del presente regolamento.
Per le aree a sistema di inumazione a pagamento, la durata della concessione è fissata in anni 20 (venti).
ART. 48
ATTO DI CONCESSIONE
La concessione, da stipularsi fra il Comune ed il concessionario, è regolata da apposito atto, la cui istruttoria è affidata ai competenti uffici comunali.
2.Tale atto contiene l’individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d’uso ed in particolare individua:
la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
la durata;
la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
le salme destinate ad esservi accolte ed in alcuni casi, quando richiesto, i patti speciali che la regolano;
gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.
Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del canone secondo le tariffe deliberate dal Comune e vigenti al momento del rilascio.
Il Comune può, per esigenze tecniche, riconoscere il diritto di concessione immediatamente dopo l’approvazione del piano di concessionamento, tramite la firma di un atto preliminare, riservando l’atto definitivo di concessione al momento successivo della consegna di manufatti, se la loro costruzione è a carico del Comune.
Prima della stipula dell’atto il concessionario deve versare:
l’importo del canone di cui al precedente comma 3;
l’importo delle spese e dei diritti contrattuali.
Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell’art. 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
La concessione, di norma, viene data in presenza di salma o di resti ossei o resti cinerari da tumulare.
Fanno eccezione i seguenti casi:
richiesta di area da adibire a costruzione di cappelle o tombe di famiglia;
realizzazione di nuovi loculi individuali/colombari e/o tombe individuali (giardini): in questo caso potranno ottenere la concessione le persone di età superiore a 65 anni. La durata della concessione decorrerà dalla data di tumulazione pur in presenza di contratto stipulato in precedenza;
persone di età superiore a 75 anni e prive di eredi, parenti o altri, che possano provvedere per loro conto, da considerarsi “persone sole”. Tale condizione è certificata mediante presentazione dello stato di famiglia.
Per i loculi/colombari può concedersi un secondo loculo posto accanto al primo, riservato per ricevere, alla morte, le spoglie mortali del coniuge superstite, e/o di altro familiare del concessionario o soggetto con esso convivente “more uxorio”.
Nei colombari, nelle tombe individuali, nelle tombe di famiglia e nelle cappelle possono essere collocate cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme, previa autorizzazione del Comune.
Per tali concessioni è previsto il pagamento al Comune del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario, intendendosi inoltre la durata della concessione dell’ossario e del cinerario uguale a quella del colombario, della tomba individuale, della tomba di famiglia o della cappella.
ART. 49
CRITERI GENERALI E CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
L’assegnazione delle concessioni in generale, avviene tenendo conto dei seguenti criteri che permettono di valutare il diritto al rilascio della concessione:
l’elenco dei richiedenti è costituito da coloro che hanno inoltrato apposita domanda;
il numero delle salme tumulate in tombe altrui, come previsto al successivo comma, costituisce priorità d’ordine per la richiesta di terreno e/o manufatto;
Il diritto alla concessione del lotto edificabile è subordinato all’accettazione delle seguenti condizioni: la posizione, l’orientamento, la tipologia edificatoria e i vincoli normativi sussistenti nel lotto e quanto stabilito al successivo art. 50 comma 9;
L’inesistenza di almeno una delle condizioni descritte ai punti precedenti determina l’esclusione dall’elenco e l’archiviazione della richiesta inoltrata.
Non vi può essere rilascio di concessione di loculi, se l’interessato è già titolare di altra concessione. Unica eccezione viene fatta per colui il quale è concessionario di loculi già occupati oppure di una sepoltura privata, la cui capacità non permetta più tumulazioni, tenuto conto anche delle possibili estumulazioni.
Non può essere concesso un lotto di terreno per la costruzione di sepolture private a chi è già titolare di concessione di tomba esistente.
Ogni qualvolta abbia luogo una concessione di lotto di terreno per la costruzione di una sepoltura privata, l’interessato, ha l’obbligo di retrocedere il loculo/i e/o il terreno, se ne è concessionario, e di trasferire le salme, senza alcun rimborso, a qualunque titolo, da parte del Comune.
ART. 50
MODALITÀ DI CONCESSIONE
La sepoltura, individuale privata, di cui al comma 1 lett. c) e d) dell’art. 47, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti.
L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità generale la data di presentazione della domanda di concessione. Le sepolture saranno concesse nel seguente ordine: iniziando dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra senza soluzione di continuità, fatte salve le eccezioni previste al precedente articolo 48 comma 9.
La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
I loculi dovranno essere chiusi con lastre di marmo bianco e nelle modalità esecutive previste nei particolari costruttivi rilasciati dal Comune.
La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al precedente art. 47, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come ulteriori criteri di priorità, oltre a quelli generali già previsti al precedente art. 49, i seguenti:
eventuali concessioni non utilizzate per determinazioni dell’Amministrazione comunale;
il non possesso di alcuna concessione antecedente nella famiglia del richiedente e dei familiari inseriti nei certificati di famiglia presentati con la domanda di assegnazione, intendendosi come famiglia quella determinata per la richiesta della concessione;
c)la presenza di una o più salme da tumulare;
d)la numerosità della famiglia del richiedente documentata da certificati di famiglia;
e)l’età del richiedente;
Entro la fine dei mesi di marzo e ottobre saranno rese note le assegnazioni. In caso di domande presentate superiori alle disponibilità, tra quelle, che si troveranno in parità di condizione in base ai requisiti precedenti, verrà effettuato sorteggio pubblico.
Le aree e i manufatti potranno essere chiesti da più interessati, anche se non legati da vincoli di parentela, che presentino un’ unica istanza .
La concessione di suoli o di manufatti sarà determinata in base al numero dei familiari presenti nella situazione di famiglia, che il richiedente presenterà al momento dell’istanza, numero che dovrà, comunque, essere superiore a tre unità. Per i suoli detto numero non deve essere inferiore ad otto unità.
La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Per la concessione di suoli e manufatti cimiteriali di nuova costruzione, è data facoltà al Comune di richiedere agli interessati, all’atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.
ART. 51
DECORRENZA DELLA CONCESSIONE – RINNOVI
Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione ad eccezione di quella prevista all’art. 48 del comma 8 lett. b).
Alla scadenza di ogni concessione, i concessionari o gli aventi diritto alla titolarità della concessione, potranno richiederne la conferma per un periodo pari a 75 anni per le tombe di famiglia e le cappelle; per un periodo di 50 anni per le tombe individuali; per un periodo di 20 anni per i loculi individuali; per un periodo di 90 anni per i colombari individuali, per le nicchie ossario, per le cellette cinerarie.
La riconferma-rinnovo della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell’ultimo anno di concessione, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi ed esponendo all’Albo Pretorio e al cimitero un elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza.
Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto a chiedere la conferma della concessione, la mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono, quindi la sepoltura, il monumento e la tomba passeranno nella libera disponibilità del Comune.
Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l’Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l’eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.
Al termine della concessione, è facoltà degli eredi, collocare i resti mortali estumulati in cellette ossario, previo pagamento della relativa tariffa.
ART. 52
RINUNCIA A CONCESSIONE DI SEPOLTURE A TEMPO DETERMINATO
In caso di rinuncia a concessioni di sepolture a tempo determinato, quando la sepoltura non è ancora stata occupata da salma, al concessionario rinunciante o agli aventi diritto, spetterà il rimborso di una somma proporzionale al periodo di non fruizione della concessione, della somma a suo tempo pagata [X = (importo canone originario della concessione x periodo di non fruizione) / durata della concessione].
Nell’ipotesi che il loculo sia stato utilizzato e per motivi diversi la salma venga estumulata prima della scadenza della concessione, al concessionario spetterà il rimborso come prima determinato.
In caso di abbandono di una sepoltura già occupata da salma, perché trasferita in altro cimitero, non è previsto alcun rimborso. Pertanto, in questo caso, il Comune rientrando automaticamente nel pieno diritto d’uso e di possesso della sepoltura abbandonata, ha facoltà di ulteriore concessione ad altri.
ART. 53
RINUNCIA A CONCESSIONE IN USO DI SEPOLTURE PRIVATE A REGIME PERPETUO. RICHIESTA NUOVA CONCESSIONE
I concessionari o gli ascendenti e discendenti in linea retta o collaterale fino al quarto grado civile del defunto concessionario possono richiedere la trasformazione del rapporto concessorio perpetuo esistente su una sepoltura privata per la creazione di nuovi loculi.
La creazione di un secondo loculo è consentita senza particolari prescrizioni tecniche, mentre qualora il richiedente concessionario intenda creare un terzo loculo dovrà presentare all’atto della richiesta una dichiarazione di un tecnico abilitato attestante che tale costruzione non reca danni a terzi concessionari di sepolture private adiacenti quella oggetto di “nuova concessione” nonché costituire una polizza fidejussoria dell’importo di €. 5.000,00 della durata di un anno decorrente dalla data di inizio dei lavori. Le dimensioni dei nuovi loculi dovranno rispettare le misure stabilite dal presente regolamento.
Ai fini dell’ottenimento della “nuova concessione” il richiedente dovrà:
versare l’importo della tariffa comunale vigente corrispondente al tipo di concessione richiesta;
versare l’importo delle spese e dei diritti contrattuali;
garantire l’agibilità dei loculi rinvenuti o in caso di inagibilità degli stessi provvedere alla loro ristrutturazione.
La durata della “nuova concessione” sarà pari a quella stabilita dall’art. 47, salvo rinnovo di un ugual periodo.
ART. 54
DIRITTO DI SEPOLTURA
Il diritto d’uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia, ovvero alle persone regolarmente iscritte all’Ente concessionario (corporazione, istituto, etc..) fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell’atto di concessione.
Il diritto d’uso delle sepolture private viene specificato nell’atto di concessione.
Le sepolture individuali private concesse in base all’art. 47 comma 1 lett. e), potranno essere occupate da resti mortali contemplati nel diritto di sepoltura in modo tale da non impedire lo spazio riservato al concessionario stesso.
Ai fini dell’applicazione sia del 1° che del 2° comma dell’art. 93 del DPR 10/09/1990 n. 285, la famiglia del concessionario è da intendersi:
per gli atti redatti prima del 1988 – composta dagli ascendenti fino al 3° grado, discendenti in linea retta, fratelli e sorelle germani, consanguinei, il coniuge non separato legalmente, figli adottivi e legittimati;
per gli atti redatti dopo il 1988 – composta dal coniuge, dagli ascendenti e discendenti in linea retta, e loro coniugi, in qualunque grado, dai fratelli e sorelle fino a completamento della capienza.
Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore del sepolcro, all’atto dell’ottenimento della concessione.
Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione sottoscritta ai sensi della vigente normativa di legge, da presentare al competente servizio comunale che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
Il diritto d’uso delle sepolture private viene riconosciuto al convivente more uxorio del concessionario. Gli altri casi di “convivenza” con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 6 comma.
L’eventuale condizione di particolare benemerenza e/o legame nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione, sottoscritta ai sensi della vigente normativa di legge, depositata presso il competente servizio comunale, che rilascerà la dovuta autorizzazione.
Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.
Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d’uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile, né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell’atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
All’atto della concessione, di norma, i concessionari dovranno indicare i nominativi delle salme degli aventi diritto, o delle ceneri o dei resti mortali da tumulare.
Nel caso di sepolture private concesse a persone fisiche che non individuano i nominativi degli aventi diritto, i posti disponibili saranno assegnati:
al coniuge del titolare (o dei titolari qualora la concessione sia intestata a più persone);
ai figli del titolare (o dei titolari) ai loro coniugi ed ai loro discendenti;
ai genitori del titolare (o dei titolari);
ai fratelli ed alle sorelle del titolare (o dei titolari) ed ai loro coniugi
ART. 55
MANUTENZIONE – CANONE ANNUO – AFFRANCAZIONE
La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l’esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse prescrivere in quanto val
tata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l’altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti e i concessionari sono tenuti a corrispondere annualmente l’apposito canone, se previsto nel tariffario, in ragione del numero dei posti in concessione.
Sono escluse dalla manutenzione di cui al comma precedente: le parti decorative costruite o installate dai concessionari; gli eventuali corpi o manufatti aggiunti dai concessionari; l’ordinaria pulizia; gli interventi di lieve rilevanza che possono essere eseguiti senza particolari strumenti.
Qualora il concessionario non provveda per tre anni al pagamento del canone, il Comune provvede alla dichiarazione della decadenza della concessione.
Il Consiglio comunale può consentire che per le concessioni soggette al canone di manutenzione, di cui al comma 2 che precede, o per alcune di esse, sia ammessa la possibilità di richiedere l’affrancazione del canone medesimo per tutta la durata della concessione, con modalità da stabilirsi nel provvedimento consiliare.
Nel caso di sepoltura privata abbandonata ad incuria, il Comune provvede alla rimozione dei manufatti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubblica affissione.
I concessionari di cappelle di famiglia od i loro successori o gli aventi diritto, hanno l’obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle costruzioni e di eseguire restauri o lavori che l’Amministrazione comunale ritenesse di dover prescrivere per ragioni di sicurezza, di igiene o di decoro. I lavori dovranno comunque essere preventivamente autorizzati dal Comune. In caso di inadempienza si procederà a norma di legge e del presente regolamento, non escludendo la decadenza della concessione.
ART. 56
RINUNCIA AL DIRITTO DI SEPOLTURA
Il concessionario e/o gli altri aventi diritto possono dichiarare la loro rinuncia personale al diritto d’uso di una sepoltura e conseguenzialmente alla relativa concessione.
Tale atto di rinuncia dovrà essere redatto nella forma di dichiarazione da presentare all’ufficio comunale competente.
ART. 57
RINUNCIA A CONCESSIONE A TEMPO DETERMINATO DI DURATA INFERIORE A 99 ANNI
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di “N” anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a 1/(2xN) della tariffa in vigore al momento della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata, intendendosi per N il numero degli anni della concessione.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
ART. 58
RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE LIBERE
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:
non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;
l’area non sia stata utilizzata per l’inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma cosi determinata:
– per concessioni della durata non perpetua, in misura pari all’importo della tariffa in vigore al momento della concessione diviso per il doppio della durata della stessa per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
– per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della concessione.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.
ART. 59
RINUNCIA A CONCESSIONE DI AREE CON PARZIALE O TOTALE COSTRUZIONE
Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al precedente art. 47, salvo i casi di decadenza, quando:
il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all’eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
-per concessioni della durata non perpetua, in misura pari all’importo della tariffa in vigore al momento della concessione diviso per il doppio della durata della stessa, per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
-per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della concessione.
Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale, sentito il Servizio di polizia mortuaria, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
ART. 60
RINUNCIA A CONCESSIONE DI MANUFATTI COMUNALI
II Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di all’art. 47 comma 1 lett. b), d),e),f),g), a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.
In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:
-per concessioni della durata non perpetua, in misura pari all’importo della tariffa in vigore al momento della concessione diviso per il doppio della durata della stessa per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
– per concessioni perpetue, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della concessione, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore terzo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell’Ufficio Tecnico comunale, d’intesa con il Servizio di polizia mortuaria.
Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell’art. 59.
La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.
ART. 61
DIVISIONE, SUBENTRI
Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l’individuazione di separate quote della concessione stessa.
La richiesta deve essere redatta nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con sottoscrizione autenticata ai sensi della vigente normativa di legge. Essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro rinuncia personale per sé e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
Tali richieste sono recepite e registrate dal competente servizio comunale, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
La divisione, l’individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d’uso.
Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un’unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l’unicità della concessione nei confronti del Comune.
In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i soggetti che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell’art. 49 e seguenti sono tenuti a darne comunicazione al competente servizio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell’intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
L’aggiornamento dell’intestazione della concessione è effettuato dal competente servizio comunale esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell’art. 49 e seguenti, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d’ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l’aggiornamento della intestazione è dovuto il corrispettivo fissato nel tariffario.
Trascorso il termine di tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell’intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
Il subentro è obbligatorio nel momento in cui qualcuno deve occupare la tomba dopo la morte del concessionario e comporta il versamento di un importo corrispondente alle spese amministrative sostenute del Comune; tale importo è determinato dalla stessa sulla base dei relativi costi medi ed è deliberato dall’organo comunale competente.
La rinuncia di chi è subentrato verrà accettata solo dietro richiesta di un nuovo subentrante.
Alla morte del subentrante, nei modi e tempi di cui ai comma precedenti, dovrà essere nominato un altro fra gli aventi al diritto alla concessione.
Colui che subentra ha facoltà di integrare il diritto di sepoltura, salva comunque la facoltà del Comune, entro il termine di 60 gg., di dichiarare, con disposizione motivata, il non riconoscimento di tale variazione.
La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell’art. 49 e seguenti, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall’ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
ART. 62
RICONCESSIONI
Nel caso in cui il concessionario e tutti gli aventi diritto alla tumulazione risultino da ricerca anagrafica estinti, il Comune può accettare richiesta di nuova concessione, inoltrata tramite autocertificazione redatta da parte di un parente del concessionario fino al 3° grado in linea retta ed in mancanza, o in caso di rinuncia di questi, da parte di qualunque altro, purché specifichi il motivo della richiesta.
In tale caso il nuovo concessionario avrà l’obbligo di mantenere in detta sepoltura le salme e/o i resti ivi presenti.
ART. 63
REVOCA
Salvo quanto previsto dall’art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell’Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di pubblica utilità.
Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l’uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l’originaria concessione o per la durata di 75 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un’equivalente sepoltura nell’ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall’Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
Della decisione presa, per l’esecuzione di quanto sopra, l’Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all’Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.
ART. 64
DECADENZA DELLA CONCESSIONE
La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione, salvo non ricorrano cause di forza maggiore, documentate e riconosciute dal competente servizio comunale;
quando si accerta che la sepoltura privata è stata trasferita a terzi;
quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d’uso della sepoltura;
quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della tomba con pregiudizio alla stabilità delle opere;
quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto dall’atto di concessione.
quando non sia esercitato il diritto al subentro entro il termine di cui all’art. 61 comma 9.
La pronuncia di decadenza della concessione nei casi previsti alle precedenti lettere f), g) del primo comma è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata nell’Albo Comunale e in quello del Cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
In attuazione della normativa che elimina tutte la possibilità di cedere a terzi il diritto d’uso delle sepolture private ed a decorrere dalla vigente della stessa, la decadenza opera in tutti i casi, compresi quelli previsti al primo comma, in cui si siano verificate o si verifichino, tra privati, cessioni o fitti o trasferimenti a qualsiesi titolo del diritto d’uso di sepoltura.
Il responsabile, venuto a conoscenza del verificarsi delle situazioni di cui al comma precedente sia per avvenuta ricognizione dei manufatti sia per la conoscenza di ufficio o per comunicazione da parte di privati, avvia il procedimento ex legge 241/1990 nei confronti del concessionario teso alla declaratoria di decadenza ai sensi del Regolamento e della normativa vigente.
Il dirigente responsabile, accertato il verificarsi di cessioni o di fitti o trasferimenti tra privati del diritto d’uso di sepoltura, emette nei confronti del concessionario il provvedimento di decadenza del diritto d’uso di sepoltura disponendo l’incameramento del manufatto e lo assegna a chi già detiene il manufatto in quanto non può disconoscersi a quest’ultimi l’acquisizione del diritto di accedere alla tomba per compiervi atti di culto e di pietà verso le salme dei propri congiunti ivi seppelliti anche al fine di evitare una turbativa della sistemazione già data alle salme dei propri parenti o danti causa.
Il provvedimento di decadenza con incameramento del manufatto importa come conseguenza nei confronti del concessionario che lo stesso non può vantare alcuna pretesa per il rimborso della somma versata per la concessione, né per indennizzi, diritti ecc…. anche per le opere eventualmente compiute per le quali vige il principio dell’accessione ex art.934 c.c..
il provvedimento di nuova assegnazione, conseguente alla pronuncia di decadenza, ha efficacia dalla data dell’atto pubblico o scrittura privata, anche non registrata, né con firme autenticate, di acquisto, fitto o trasferimento del manufatto ed il costo, non essendo stato l’Ente gravato delle spese di realizzazione, si determina con riferimento alla gestione del servizio secondo la seguente formula: -Tariffa vigente del loculo x la durata minima di tumulazione : il tempo massimo di concessione previsto dal Regolamento-.
Per la durata ed il rinnovo dell’assegnazione si applicano le procedure previste dalla normativa e dal Regolamento.
ART. 65
EFFETTI DELLA DECADENZA O DELLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE
In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo, il colombaro o quant’altro concesso in uso, tornerà nella piena disponibilità del Comune senza che il concessionario possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi ecc., anche per le opere eventualmente compiute, per le quali vale il principio dell’accessione previsto dall’art. 934 del Codice Civile.
Alla scadenza della concessione, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi nel campo comune, nell’ossario comune o nel cinerario comune.
Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose, restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.
ART. 66
AUTOCERTIFICAZIONE PER TUMULAZIONI URGENTI
Qualora ci si avvalga degli artt. 61 e 62 del presente Regolamento, potrà essere concessa la sepoltura avvalendosi dell’autocertificazione.
Nel caso in cui risultassero non sussistere le condizioni per il subentro e per la riconcessione, il richiedente si impegna ad estumulare / esumare la salma a proprie spese. La salma sarà estumulata nei tempi fissati dall’Amministrazione.
ART. 67
ESTINZIONE
Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell’atto di concessione ai sensi del precedente art. 47, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest’ultimo caso, quanto disposto nell’art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune o nell’ossario comune.
ART. 68
DICHIARAZIONI E CERTIFICAZIONI
Per tutte le dichiarazioni e le certificazioni previste nel presente regolamento trova applicazione l’art. 21 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445 “ Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazioni amministrativa”.
TITOLO VIII
LAVORI PRIVATI NEL CIMITERO IMPRESE DI POMPE FUNEBRI
ART. 69
AUTORIZZAZIONI E PERMESSI DI COSTRUZIONE DI SEPOLTURE PRIVATE
Per l’esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell’opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del competente responsabile.
Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all’interno del cimitero deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui al art. 75 in quanto compatibili.
E’ tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
E’ fatto, altresì, divieto alle imprese:
di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all’interno dei luoghi di cura e di degenza;
di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.
I singoli progetti di costruzione di sepolture private debbono essere approvati dal Competente Responsabile Comunale, osservate, tra le altre, le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente Regolamento.
Nell’atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.
Le sepolture private non debbono avere comunicazione con l’esterno del cimitero.
La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
Allo scopo di avere una corretta ed unitaria esecuzione dell’opera, le facciate esterne potranno essere rivestite:
in lastre di materiali lapidei naturali, a tonalità chiare;
mattoni faccia a vista, trattati con pittura trasparente a finitura opaca;
in cemento faccia a vista trattato con protettivo uniformante di colore grigio beola, composta da resine insaponificabili e insensibili all’alcalinità del calcestruzzo.
In ogni caso, qualsiasi variante essenziale al progetto, anche in corso d’opera, deve essere approvata a norma del comma 6.
Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
Per le variazioni di carattere ornamentale, per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l’opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente ottenere l’autorizzazione del competente responsabile.
I concessionari di sepoltura privata hanno facoltà di collocare, previa autorizzazione del competente responsabile, lapidi, ricordi e similari.
I concessionari dovranno attenersi scrupolosamente a tutte le disposizioni previste nell’atto di autorizzazione alla costruzione.
ART. 70
DISPOSIZIONI PER LE CAPPELLE E LE TOMBE DI FAMIGLIA
Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al comma 1 lett. a) c) dell’art. 47, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità previste all’art. 69 ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all’assegnazione, pena la decadenza.
Qualora l’area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall’effettiva disponibilità e consegna dell’area stessa.
Per motivi da valutarsi dall’ Ente, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.
Le domande per la costruzione di cappelle e tombe di famiglia, di tombe individuali devono essere redatte su carta legale e firmate dal concessionario. Si dovranno allegare, in triplice esemplare, i progetti e dare dettagliata descrizione dell’opera da eseguire e dei materiali da usare. I disegni delle tombe saranno delineati in scala non inferiore a 1:50, e comprendere l’estratto planimetrico quotato dell’area del cimitero in cui ricade la nuova costruzione, con riferimento ai monumenti circostanti.
I disegni devono recare la firma del progettista, del committente e del direttore dei lavori.
Il Comune potrà richiedere eventuali altre notizie, che riterrà necessarie, e, nel caso di opere di rilevante importanza decorativa, potrà richiedere disegni o fotografie del bozzetto per valutarne l’ammissibilità.
Al Comune è riservato il diritto di esercitare la direzione lavori “a latere” a mezzo dell’ufficio tecnico comunale.
I lavori sulle aree o loculi in concessione si intendono a carico dei concessionari e loro aventi causa, compreso l’onere per tumulazioni e per il sigillo dei loculi e dei colombari.
L’accesso nel recinto del cimitero con mezzi di trasporto o altre attrezzature, dovrà essere autorizzato di volta in volta dal competente responsabile preposto alla vigilanza del cimitero e sotto il controllo del custode.
ART. 71
TOMBE INDIVIDUALI (GIARDINI)
Le tombe individuali ( 2 o 3 posti) avranno le dimensioni di cm. 135 x 235.
Il monumento sovrastante non può superare le dimensioni di cm. 100 x 200 posato a livello con i monumenti adiacenti; in ogni caso in base a quote che saranno determinate dall’Ufficio Tecnico comunale. L’altezza massima consentita è di cm. 150.
Nel sottosuolo possono essere ricavati da due a tre loculi sovrapposti che devono essere utilizzati a partire dal fondo verso la superficie.
La struttura delle pareti può essere in muratura di mattoni pieni dello spessore di cm. 12 intonacati in malta a cazzuola o in manufatto prefabbricato di calcestruzzo vibrato realizzato a norma dell’art. 76 del D.P.R. 285/90.
I materiali e le opere installate sulle fosse comuni e sulle sepolture private, alla scadenza della concessione, passano in proprietà del Comune. Su richiesta degli aventi diritto, il competente responsabile può autorizzare il reimpiego di tali materiali su tombe di parenti od affini e sempre che siano ancora in buono stato di conservazione.
Il Comune, al fine di uniformare il servizio delle costruzioni di tombe individuali (giardini) ed evitare l’insorgere di contenzioso per danni, potrà procedere alla costruzione delle tombe mediante progetti esecutivi che saranno approvati in conformità alle norme vigenti e con il sistema del pubblico incanto.
La Giunta comunale provvederà alla determinazione delle tariffe sulla scorta del progetto esecutivo.
A tale tariffa si dovrà aggiungere il valore dell’area già quantificato.
In attesa della realizzazione dei lavori di cui al primo comma si procederà all’assegnazione delle tombe individuali mediante concessione in uso del solo terreno e lasciando ai concessionari l’onere della costruzione dei loculi interrati (1,2 o 3).
ART. 72
RESPONSABILITÀ – DEPOSITO CAUZIONALE
I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni o inconvenienti recati al Comune o a terzi, salvo il diritto di rivalsa nei confronti dell’impresa cui sono stati affidati i lavori.
I concessionari dovranno versare il relativo canone fissato di volta in volta dal competente organo comunale.
Le autorizzazioni ed i permessi di cui all’articolo precedente sono subordinate al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale fissata in via generale dall’Ente a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.
Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l’importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l’esecuzione delle opere stesse.
ART. 73
RECINZIONE AREE – MATERIALI DI SCAVO
Nella costruzione di tombe di famiglia, l’impresa deve recingere, a regola d’arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
E’ vietato occupare spazi attigui, senza l’autorizzazione del Competente responsabile.
I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dal competente responsabile, secondo l’orario e l’itinerario che verranno prescritti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere. In ogni caso l’impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.
ART. 74
INTRODUZIONE E DEPOSITO DI MATERIALI
E’ permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l’esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Competente responsabile.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
E’ vietato attivare sull’area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
Per esigenze di servizio può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..
ART. 75
DISPOSIZIONI PER I LAVORI ALL’INTERNO DEL CIMITERO
Chiunque lavori all’interno del cimitero, dovrà sottostare, oltre alle disposizioni di legge e del presente regolamento, alle disposizioni scritte e/o verbali impartite dal competente responsabile.
Non sono ammessi lavoratori non in regola con le norme vigenti in materia di lavoro ed in particolare con quelle concernenti la vigilanza e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Non possono essere eseguiti lavori edilizi all’interno del cimitero nelle giornate di sabato di domenica e in altri giorni festivi infrasettimanali, compreso, altresì, il periodo che precede e segue la commemorazione dei defunti, per un numero di giornate da determinarsi con apposita disposizione, salvo necessità comprovate, autorizzate dal competente responsabile.
Durante il mese di ottobre potranno concedersi permessi anche nei giorni festivi e di chiusura per l’esecuzione dei lavori di restauro delle lapidi.
In occasione della Commemorazione dei Defunti, periodo dal 28 ottobre all’ 08 novembre, è sospesa l’esecuzione di qualsiasi lavoro e l’introduzione di materiali per opere nel cimitero e i concessionari debbono provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti.
ART. 76
VIGILANZA
Il competente responsabile vigila e controlla che l’esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dalla legge.
Il competente tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all’Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 53 e 72.
ART. 77
IMPRESE POMPE FUNEBRI
Le imprese di pompe funebri, a richiesta degli interessati, possono:
svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune, che presso Parrocchie ed Enti di culto;
fornire feretri e accessori relativi;
occuparsi della salma;
effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni, secondo quanto previsto nei precedenti artt. 15 e seguenti.
Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso delle necessarie autorizzazioni all’esercizio di attività commerciale e della licenza per l’attività di Agenzia d’Affari di cui all’art. 15 del T.U.delle leggi di P.S., debbono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale, qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI VARIE SUI SERVIZI DEL CIMITERO
ART. 78
MANUTENZIONE E VIGILANZA
La manutenzione, l’ordine e la vigilanza del cimitero spettano al Sindaco.
Il Medico di Igiene e Sanità Pubblica dell’ASL controlla il funzionamento del cimitero e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.
ART. 79
ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO CIMITERIALE
Concorrono all’esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale:
per la parte amministrativa, i servizi demografici e cimiteriale;
per la parte sanitaria, il Responsabile del competente Ufficio dell’ASL;
per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti, ampliamenti, manutenzione ecc…), l’Area Tecnica comunale.
ART. 80
DIRIGENTE RESPONSABILE
Ai sensi dell’art. 107 del T. U. delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, spetta al Dirigente competente, l’emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro connesso adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell’osservanza del Regolamento stesso.
Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al predetto Dirigente su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 42 del predetto T. U..
ART. 81
CUSTODE DEL CIMITERO (NECROFORO)
Gli addetti ed il custode del cimitero sono alle dipendenze dell’Ufficiale di Stato Civile per quanto riguarda i servizi cimiteriali inerenti alle concessioni delle sepolture e di quelli relativi ai funerali; alle dipendenze del Responsabile del competente ufficio dell’ASL per quanto riguarda le norme igienico-sanitarie; alle dipendenze del competente ufficio dell’Area Tecnica comunale per quanto concerne il controllo e la vigilanza dei lavori ed opere che si eseguono nel cimitero.
ART. 82
OBBLIGHI DEL NECROFORO SEPPELLITORE
Il necroforo, per ogni cadavere ricevuto, ritira e conserva presso di sé l’autorizzazione di cui all’art. 6 del D.P.R. 285/90 (permesso di seppellimento); inoltre iscrive giornalmente sopra apposito registro vidimato dal Sindaco in doppio esemplare:
le inumazioni che vengono eseguite, precisando le generalità e la data di morte del defunto secondo quanto risulta dall’atto di autorizzazione di cui all’art. 6 del D.P.R. n. 285/90, la data di inumazione e il numero della fossa;
le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati con l’indicazione del sepolcro dove sono stati deposti;
le generalità, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono cremati, con l’indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel cimitero o del luogo in cui sono state trasportate se fuori dal cimitero, secondo quanto risulta dall’autorizzazione del Sindaco;
qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazioni, estumulazioni, cremazione, trasporto di cadaveri o di ceneri.
I registri indicati nel precedente punto 1 debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo, ed esaurita la compilazione, un esemplare deve essere consegnato all’archivio comunale, rimanendo l’altro presso il servizio di custodia.
Il necroforo deve, altresì:
aprire e chiudere i cancelli d’ingresso secondo l’orario stabilito dal competente organo comunale;
esercitare durante l’orario di apertura al pubblico, una assidua vigilanza affinché sia da parte dei visitatori, che del personale addetto ai lavori privati venga mantenuto un contegno corretto e non vengano arrecati danni né alla proprietà comunale né a quella privata;
impedire l’esecuzione di lavori se non autorizzati dall’Amministrazione Comunale;
segnalare al Comune eventuali danni riscontrati alla proprietà comunale o a quella privata;
curare la pulizia del cimitero;
curare la nettezza dei viali e degli spazi tra le tombe;
provvedere alla regolare disposizione delle fosse, dei cippi ecc…;
eseguire gli sterri nelle misure prescritte e provvedere alla sepoltura delle salme;
espletare il servizio funebre mediante la presenza per l’incassamento;
ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
assistere a tutte le operazioni proprie dei servizi cimiteriali (inumazioni, esumazioni, tumulazioni, estumulazioni ecc…), dando, se richiesto, assistenza e prestazioni ad autopsie ed imbalsamazioni;
provvedere, nel caso di esumazioni ordinarie, al collocamento delle ossa nell’ossario comune o collocare i resti mortali nell’apposita cassetta, ponendola nella cella ossario, quando i familiari ne abbiano richiesta la concessione;
consegnare al comune gli oggetti preziosi e i ricordi personali eventualmente rinvenuti nel corso delle operazioni cimiteriali.
ART. 83
SEPOLTURA A CITTADINI ILLUSTRI O BENEMERITI
All’interno del Cimitero può essere riservata apposita zona denominata “Uomini Illustri” ove il Sindaco potrà disporre per l’assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità salese.
Per le medesime finalità di cui al comma precedente l’Amministrazione Comunale potrà destinare nel cimitero, aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di “Cittadini Benemeriti”.
ART. 84
CONCESSIONI PREGRESSE
Salvo quanto previsto al successivo comma le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell’atto di concessione stesso.
Per le concessioni sussistenti prima dell’entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l’istituto dell’ “immemoriale”, quale presunzione “juris tantum” della sussistenza del diritto d’uso sulla concessione.
TITOLO XI
NORME PER L’ACCESSO E PER LA VISITA AL CIMITERO
ART. 85
ORARIO DI APERTURA DEL CIMITERO
Il cimitero sarà aperto al pubblico secondo gli orari stabiliti dal Sindaco ed affissi all’ingresso del cimitero stesso.
L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.
L’avviso di chiusura è dato, di regola, a mezzo di segnale acustico 15 minuti prima della scadenza dell’orario, in modo che la chiusura avvenga entro l’ora prescritta.
Dopo la chiusura nessuno potrà entrare nel cimitero, fatta eccezione per gli addetti comunali, per gli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria, nell’esercizio delle loro funzioni.
ART. 86
ACCESSO AL CIMITERO
Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi.
Nell’interno del cimitero non è ammessa la circolazione di veicoli privati, ad eccezione di quelli che servono alle imprese per il trasporto di materiali e di quelli degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria nell’esercizio delle loro funzioni.
Per tutti coloro che hanno difficoltà deambulatorie o per motivi di età il competente responsabile può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i percorsi e gli orari, fissati con ordinanza del Sindaco.
E’ vietato l’ingresso:
a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, esclusi i non vedenti;
alle persone munite di armi, cose irriverenti o comunque estranee alle onoranze o ai servizi funebri;
alle persone munite di bandiere, drappi o vessilli in asta, se non preventivamente autorizzati dal competente responsabile;
alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o comunque, in condizione non compatibili con la natura del luogo;
a tutti coloro che intendono svolgere all’interno del cimitero attività di questua, commerciali o simili.
ART. 87
DIVIETI SPECIALI
Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente, indecoroso o comunque incompatibile con il luogo ed in particolare:
effettuare coltivazioni nel recinto dei campi da inumazione. La coltivazione dei fiori e degli arbusti nelle tombe dei defunti, è permessa solo se contenuta nel perimetro dell’area in concessione;
sfregiare i muri del cimitero, la camera mortuaria, le cappelle, i monumenti, le lapidi in genere e tutto ciò che si trova all’interno del cimitero.
calpestare e danneggiare aiuole, tappeti verdi, alberi, o sedere sui tumuli o sui monumenti;
rimuovere dalle tombe altrui fiori, piante, ornamenti e lapidi;
gettare fiori o rifiuti fuori dagli appositi contenitori;
filmare o fotografare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione degli uffici competenti;
consumare cibi e tenere un comportamento chiassoso;
collocare vasi, quadri o quant’altro che, specie in occasione della Commemorazione dei Defunti, limiti lo spazio riservato al passaggio del pubblico.
introdurre oggetti irriverenti;
portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
disturbare in qualsiasi modo i visitatori [in specie con l’offerta di servizi, di oggetti, distribuire indirizzi, volantini pubblicitari];
eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiose o commemorazioni d’uso;
assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal competente responsabile;
I divieti predetti possono essere applicabili anche alla zona immediatamente adiacente al cimitero.
Il personale addetto ai servizi cimiteriali è tenuto a far osservare scrupolosamente quanto sopra.
ART. 88
OBBLIGO DI COMPORTAMENTO
Forme particolari di cerimonie funebri possono essere espletate all’interno del cimitero solo se realizzate nel pieno rispetto delle prescrizioni sopra descritte e con la preventiva autorizzazione del competente responsabile.
Durante lo svolgimento di onoranze funebri, funzioni religiose e comunque, in qualunque altra circostanza, è d’obbligo mantenere all’interno del cimitero un comportamento corretto, serio e dignitoso consono al luogo.
E’ vietato pronunciare discorsi e frasi offensive del culto professato dai dolenti.
Sarà cura del personale addetto alla vigilanza, condurre fuori dal cimitero coloro che violano tali prescrizioni e, qualora sussistano gli estremi di reato inoltrare denuncia all’Autorità competente.
ART. 89
FIORI E PIANTE ORNAMENTALI
Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o deposti.
Nel caso in cui i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorevole trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il competente responsabile li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.
Nel cimitero avranno luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.
ART. 90
MATERIALI ORNAMENTALI
Nel cimitero saranno tolti d’ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
II competente responsabile disporrà il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all’estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
I provvedimenti d’ufficio di cui al precedente comma 1 verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all’Albo Cimiteriale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all’art. 73 in quanto applicabili.
TITOLO XI
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
ART. 91
CAUTELE
I parenti richiedenti al Comune un servizio qualsiasi (inumazioni, esumazioni, traslazioni, cremazioni ecc…), o la concessione di aree, di tombe, di loculi, nicchie ecc…, o l’autorizzazione per posa di lapidi, monumenti ecc…, si intende agiscano in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
In caso di contestazione il Comune s’intenderà e resterà estraneo all’azione che ne consegue. Si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le Parti o non sia intervenuta una pronuncia definitiva o immediatamente esecutiva da parte dell’Autorità Giudiziaria.
ART. 92
RESPONSABILITÀ
Il Comune cura che all’interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose e non assume alcuna responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi o strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
Chiunque cagioni danni a persone o cose, sia personalmente, che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l’illecito non abbia rilevanza penale.
ART. 93
Efficacia delle disposizioni del Regolamento
Le disposizioni contenute nel presente Regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d’uso su terreni o sepolture private in base ad atti amministrativi precedentemente emessi, può, nel termine di un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.
Il provvedimento del competente responsabile con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto delle disposizioni precedenti è comunicato all’interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di cui trattasi.
Gli adempimenti di cui all’art. 58, relativi alle concessioni pregresse, dovranno essere compiuti entro 1 anni dall’entrata in vigore del presente Regolamento.
A partire da un mese dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sarà possibile presentare le domande di richiesta per l’assegnazione di aree e di manufatti, previa affissione dell’avviso di cui al successivo comma.
Sarà effettuata la dovuta pubblicità con avviso che, comunque, conterrà:
la documentazione da presentare;
il costo delle aree e dei manufatti;
le modalità di pagamento;
i criteri per l’assegnazione come previsto dagli artt. 47 e seguenti;
gli obblighi del richiedente;
i termini per le assegnazioni;
l’ufficio di riferimento per la richiesta di moduli, per informazioni e per reclami.
Salvo quanto previsto ai precedenti commi, le norme in vigore precedentemente cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente Regolamento.
ART. 94
CONTRAVVENZIONI
La violazione delle disposizioni contenute nel regolamento di cui al D.P.R. 10/09/1990, n. 285, è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria, salvo l’applicazione delle sanzioni pena li per i fatti costituenti reato, a norma degli artt. 338, 339, 340 e 358 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato per effetti dell’art. 3 della Legge 12/07/1961, n. 603, e dagli artt. 32 e 113 della Legge 24/11/1981, n. 689 e dall’art. 16, comma 2, del D. Lgvo 22 maggio 1999, n. 196
Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni al presente regolamento si applica la sanzione amministrativa pecuniaria nella misura attuale da 1.549,oo euro a 9.296,oo euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato.
L’organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato, ai sensi dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.
ART. 95
DISPOSIZIONI FINALI
Per quanto non previsto nel presente Regolamento, si richiamano le disposizioni del “Regolamento di Polizia Mortuaria” approvato con D.P.R. 10/09/1990, n.285, del T.U. delle leggi sanitarie 27/07/1934, n. 1265 e successive modificazioni e delle vigenti disposizioni di legge in materia, per quanto applicabili.
Copie del presente Regolamento saranno tenute a disposizione del pubblico presso i competenti uffici comunali e presso il cimitero, perché se ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio da effettuarsi dopo che la deliberazione di approvazione del Consiglio comunale e divenuta esecutiva ai sensi di legge.
RIFERIMENTI NORMATIVI
R.D. 23 dicembre 1865, n° 2704 e succ. mod.;
T.U. di Pubblica Sicurezza R.D. 18 giugno1931, n°773 e succ. mod.;
T.U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, n° 1265;
R.D. 1 luglio 1937, n° 1379 (Convenzione Internazionale Berlino);
R.D. 21 dicembre 1942, n° 1880;
Legge 15 febbraio 1961, n°83;
Legge 12 luglio 1961, n° 603;
D.P.R. 13 febbraio 1964, n° 185;
D.P.R. 21 ottobre 1975, n° 803;
Legge 2 dicembre 1975, n° 644 e succ. mod.;
Legge 24 novembre 1981, n° 689;
D.P.R. 10 settembre 1982, n° 915;
D.L. 31 agosto 1987, n° 359 conv. legge 29 ottobre 1987, n° 440;
D.P.R. 10 settembre 1990, n° 258;
D.Lgvo 22 maggio 1999, n. 196
D. Lgvo 31 marzo 1998, n° 112, art.114 e D.P.C.M. 26 MAGGIO 2000;
T.U.L.C.P. approvato con D.Lgvo 18 agosto 2000, n° 267 e succ. mod.;
D.P.R. 3 novembre 2000, n° 396;
T.U. approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445;
D.L. 27 dicembre 2000, n° 132, convertito legge 28 febbraio 2001, n° 26;
Legge 30 marzo 2001, n° 130;
Legge 28 dicembre 2001, n° 448;
Legge 16 gennaio 2003, n°3, art. 16;
D.P.R. 15 luglio 2003 n. 254 e succ. mod.;
Codice Civile Tit. IX del Libro V, artt. 824, 953;
Codice Penale artt. 410, 358 (come modificato con legge 26 aprile 1990, n° 86), 411 (come integrato con la legge 30 marzo 2001, n° 130);
Legge Regionale Campania 24 novembre 2002, n° 12 (D.G.R.C. n° 1274 del 25 aprile 2002 e n° 1948 del 23 maggio 2003);
Circolare Ministero della Sanità n° 24 del 24 giugno 1993;
Circolare SEFIT 9 gennaio 2002, n° 4603;
Circolare Ministero della Salute n° 400 VIII/9L/1924 del 21 maggio 2002;
Circolare Ufficio Territoriale del Governo di Salerno prot. 448/02 sett.II del 23/01/2003