Regolamento di Polizia Locale

Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 29 dicembre 2001

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INDICE
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Finalità
Art. 2 – Oggetto ed applicazione
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Concessioni ed autorizzazioni
Art. 5 – Vigilanza
Art. 6 – Sanzioni
TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO
SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL’IGIENE AMBIENTALE
Art. 7 – Comportamenti vietati
Art. 8 – Altre attività vietate
Art. 9 – Pulizia
SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE
Art. 10 – Manutenzione delle facciate degli edifici
Art. 11 – Tende su facciate dei negozi e vetrine
Art. 12 – Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale
SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE
Art. 13 – Divieti
Art. 14 – Attività particolari consentite in parchi pubblici
TITOLO III – OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI
Art. 15 – Disposizioni generali
Art. 16 – Specificazioni
SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE
Art. 17 – Occupazioni per manifestazioni
Art. 18 – Occupazioni con spettacoli viaggianti
Art. 19 – Occupazioni con strutture pubblicitarie
Art. 20 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità
Art. 21 – Occupazioni per traslochi
Art. 22 – Occupazioni di altra natura
Art. 23 – Occupazioni per comizi e raccolta firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative
SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI
Art. 24 – Occupazioni con chioschi e dehors
Art. 25 – Occupazione per temporanea esposizione
Art. 26 – Occupazioni per la vendita su aree pubbliche mercatali e non
Art. 27 – Commercio in forma itinerante
Art. 28 – Mestieri girovaghi
TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA
Art. 29 – Disposizioni generali
Art. 30 – Spettacoli e trattenimenti
TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI
Art. 32 – Tutela degli animali domestici
Art. 33 – Tutela degli animali nei circhi
TITOLO VI – NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI
Art. 34 – Esposizione dei prezzi
Art. 35 – Servizi igienici
TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 36 – Controlli e sanzioni
Art. 37 – Disposizioni transitorie
Art. 38 – Abrogazioni

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Finalità

Il Regolamento di Polizia Locale disciplina, in conformità ai principi generali dell’ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comunali e di tutelare la qualità della vita e dell’ambiente.

Art. 2 – Oggetto ed applicazione

Il Regolamento di Polizia Locale, per il perseguimento dei fini di cui all’art. 1, detta norme autonome ed integrative di disposizioni generali o speciali.
Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dall’Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari comunali e dagli agenti di Polizia Municipale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Locale.

Art. 3 – Definizioni

Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:

  1. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, nonché e vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate in conformità al Regolamento Edilizio;
  2. i parchi ed i giardini pubblici ed il verde pubblico in genere;
  3. le facciate degli edifici ed ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  4. gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.

Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni od autorizzazioni.
Per utilizzazione di beni comuni si intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l’esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato. L’utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione od autorizzazione.

Art. 4 – Concessioni ed autorizzazioni

Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta con istanza prodotta nelle forme di legge.
L’istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all’attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria del procedimento.
Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni od autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione od autorizzazione, i termini entro i quali l’istanza deve essere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obiettivamente possibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione od autorizzazione, il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazione nel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.
L’eventuale diniego della concessione od autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità non superiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto prima della scadenza e con formale istanza, dal titolare della concessione od autorizzazione.
Si possono revocare in qualsiasi momento le concessioni od autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.
Le autorizzazioni, concessioni, nullaosta, permessi, licenze, rilasciati in base al presente Regolamento, si intendono accordati:

  1. personalmente al titolare;
  2. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  3. con l’obbligo al concessionario di riparare tutti i danni derivanti dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi per il fatto della concessione data;
  4. con facoltà all’Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni, di sospendere o revocare, a suo criterio insindacabile, le concessioni rilasciate, senza obbligo di corrispondere alcuna indennità o compenso.

Art. 5 – Vigilanza

Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali.
Gli agenti di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittive ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario od utile al fine dell’accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
All’accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.
Tra i compiti principali della Polizia Municipale vi è quello di prevenire e di reprimere gli abusi a danno del consumatore e della collettività, vigilando sull’osservanza delle leggi e dei regolamenti riguardo a:

  • esercizi commerciali;
  • laboratori artigianali;
  • pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
  • mercati, chioschi od altre strutture commerciali mobili;
  • vendite stagionali od itineranti;
  • impianti di distribuzione del carburante su aree pubbliche;
  • esercenti altre attività economiche e non economiche;
  • installazione di impianti pubblicitari su suolo pubblico.

Nell’ambito di tale potestà, gli Agenti di Polizia Municipale:

  • eseguono accertamenti nella fase istruttoria delle pratiche per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni comunali;
  • effettuano rilevazioni in materia di prezzi al consumo e sul rispetto degli orari stabiliti per le attività;
  • vigilano per la tutela di tutti i beni comunali, dell’ordine e del decoro cittadino;
  • contestano le violazioni amministrative accertate nelle materie di competenza;
  • inoltrano alla competente Procura della Repubblica le notizie di reato inerenti agli illeciti penali accertati.

Art. 6 – Sanzioni

Le trasgressioni alle norme del Regolamento, ove non costituiscono reato ai sensi del Codice Penale o di altre leggi e regolamenti dello Stato, della Regione o della Provincia, costituiscono violazioni amministrative sanzionate con la somma da euro 25,82 (lire 50.000) ad euro 516,46 (lire 1.000.000), secondo la procedura di cui agli artt. 16 e seguenti della legge 24.11.1981, n. 689.
Per le violazioni alle ordinanze emesse dai Funzionari Responsabili per l’adozione dei provvedimenti, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,29 (lire 200.000) ad euro 1.032,91 (lire 2.000.000).
Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento ed ogni abuso di atto di concessione od autorizzazione comporta l’obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l’attività abusiva.
L’uso di concessioni od autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o dell’autorizzazione, in considerazione della gravità dell’inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativa che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell’atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comunali, il responsabile, ferma restando la irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per la accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

TITOLO II – SICUREZZA E QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL’IGIENE AMBIENTALE

Art. 7 – Comportamenti vietati

A salvaguardia della sicurezza e del decoro del paese è vietato:

  1. manomettere od in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature e gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  2. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via;
  3. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso di sedili, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta ed altri elementi d’arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  4. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi od incatenarsi ad essi;
  5. collocare, affiggere od appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà;
  6. praticare giochi di qualsivoglia genere sulle strade pubbliche od aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi ed i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per altri o procurare danni;
  7. lanciare o collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini e simili;
  8. spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti.

Art. 8 – Altre attività vietate

A tutela dell’incolumità e dell’igiene pubblica è vietato:

  1. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile.
    L’ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante l’occupazione di suolo pubblico subordinato alla autorizzazione;
  2. utilizzare balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti od altri simili materiali, salvo in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che vengano rimossi nel più breve tempo possibile;
  3. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica od aperta al pubblico o verso i cortili o comunque verso l’esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  4. procedere alla annaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all’esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti del fabbricato;
  5. procedere alla pulizia dei tappeti, stuoie, stracci, tovaglie o simili quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento.

Art. 9 – Pulizia

Fatta salva l’applicabilità di norme speciali, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico.
È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l’utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
Quando l’attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole od altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all’interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
L’obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
È fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie in locali prospettanti sulla pubblica via, o ai quali si accede dalla pubblica via, di provvedere alla costante pulizia del tratto di marciapiedi sul quale l’esercizio prospetta o dal quale si accede, fatta salva la possibilità del Comune di intervenire per il ripristino della pulizia.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE

Art. 10 – Manutenzione delle facciate degli edifici

A salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di conservazione e hanno l’obbligo di procedere almeno ogni venti anni alla loro manutenzione e/o rifacimento delle coloriture, nelle more della definizione di apposito piano cromatico.

Art. 11 – Tende su facciate dei negozi e vetrine

La collocazione di tende ed il rifacimento delle vetrine sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (a livello strada) è oggetto di specifica autorizzazione comunale.

Art. 12 – Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale

A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico ed ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche con posteggio assegnato le aree di particolare pregio.
Nelle zone cittadine indicate al comma 1. l’Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale ed artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell’ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
È fatto espressamente divieto di attraversare le strade del centro urbano con mandrie di bestiame di qualunque genere sia nelle ore diurne sia nelle ore notturne. La sanzione amministrativa prevista è da euro 258,23 (lire 500.000) ad euro 2.582,28 (lire 5.000.000).

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

Art. 13 – Divieti

Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati è vietato:

  1. danneggiare la vegetazione;
  2. procurare pericolo o molestie alla fauna eventualmente ospitata, sia stanziata sia migrante;
  3. circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;
  4. calpestare le aiuole;
  5. calpestare i siti erbosi ove sia vietato con ordinanza del Sindaco.

Art. 14 – Attività particolari consentite in parchi pubblici

Nei parchi pubblici aperti, purché dotati di sufficiente sviluppo di viali carrozzabili, può consentirsi, alle condizioni dettate in via generale dal Regolamento e in via speciale da particolari disposizioni o provvedimenti, sempre che chi intende esercitarle abbia ottenuto l’autorizzazione prescritta dalla legge:

  1. l’attività di noleggio di biciclette, ciclocarrozzelle o altri simili veicoli a pedali;
  2. l’attività dello spettacolo viaggiante.

Ai titolari delle autorizzazioni di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare sulla corretta utilizzazione dei veicoli e degli animali noleggiati, nonché di assicurare la pulizia dei luoghi di stazionamento dei veicoli e dei percorsi.
Nei luoghi di stazionamento dei veicoli di cui al comma 1. non è consentita la collocazione di strutture che non possono essere agevolmente rimosse alla cessazione giornaliera dell’attività e ricoverate in luoghi opportuni.
È fatto obbligo di esporre, nel luogo di stazionamento, la tariffa dei prezzi praticati per i noleggi di cui al comma 1.
Oltre a quanto previsto al comma 1. può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettano, la installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, purché chi intende installarle e gestirle sia titolare della prescritta autorizzazione.
In ogni caso, la concessione di aree pubbliche sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo, è subordinata al parere obbligatorio e vincolante, dell’ufficio competente. Al medesimo ufficio è demandata l’individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio dei veicoli a pedale o di animali.
La Civica Amministrazione può sospendere, anche temporaneamente, le attività, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

TITOLO III – OCCUPAZIONI DI AREE E SPAZI PUBBLICI

SEZIONE I – DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI

Art. 15 – Disposizioni generali

A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti e soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.
Sono soggetti all’obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l’occupazione:

  1. le aree e gli spazi di dominio pubblico;
  2. le aree gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico;
  3. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio.

Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per le occupazioni di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi ed aree indicati nel comma 2., sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini od aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell’occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
Qualora la natura, la modalità o la durata della occupazione, lo rendano necessario, l’Autorità Comunale può imporre al titolare dell’autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
L’autorizzazione per l’occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare; deve essere negata o revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 3.
La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce solo alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire licenza o concessione edilizia, anche in forma precaria.
Le occupazioni di aree e spazi pubblici per l’esercizio del commercio su aree pubbliche sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale.
Le autorizzazioni per le occupazioni di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto.

Art. 16 – Specificazioni

Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili si distinguono in:

  1. occasionali: sono tutte le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata complessiva di giorni dieci e non abbiano alcuno scopo, anche indiretto, di lucro, quali quelle che rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;
  2. temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la durata complessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestono alcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarie per consentire l’effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneo deposito, di materiali nella circostanza di ristrutturazioni di unità immobiliari, nonché per esecuzioni di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;
  3. stagionali: sono tutte le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinati periodi dell’anno e si ripropongono ogni anno;
  4. annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfare specifiche esigenze di carattere continuativo.

Le autorizzazioni per l’occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e·sgombero dai rifiuti e allo scadere dell’autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

SEZIONE II – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE

Art. 17 – Occupazioni per manifestazioni

Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l’occupazione di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, con strutture ed impianti, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, da sottoporre al parere dei competenti uffici comunali, con allegata la documentazione relativa a:

  1. modalità di occupazione;
  2. strutture che si intende utilizzare;
  3. impianti elettrici.

In presenza di una pluralità di richieste riferite, per lo stesso periodo, allo stesso luogo, l’Amministrazione valuterà l’assegnazione in base, oltre che all’ordine cronologico di presentazione delle domande, anche all’esigenza di assicurare un criterio di rotazione che consenta la più ampia fruibilità del territorio.
L’istanza e la documentazione allegata devono essere presentate almeno trenta giorni prima della data prevista per l’inizio dei lavori di allestimento.
Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell’igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l’inquinamento acustico.
L’autorizzazione per l’occupazione è subordinata alla prestazione di una congrua garanzia, mediante deposito cauzionale e polizza assicurativa di primaria assicurazione pari all’importo del danno presunto calcolato dai tecnici della Pubblica Amministrazione, a copertura dei danni eventualmente provocati. L’ammontare della garanzia è determinato dai competenti uffici comunali, di volta in volta, in relazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale e la polizza assicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole, dei luoghi occupati da effettuarsi entro massimo 10 giorni dalla data di chiusura della manifestazione. In mancanza verrà definitivamente incamerata la cauzione versata con procedimento in danno nei confronti del titolare dell’autorizzazione. L’occupazione di aree e spazi pubblici per l’allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è disciplinata da specifico regolamento.

Art. 18 – Occupazioni con spettacoli viaggianti

Le occupazioni di aree per l’allestimento di attività di spettacolo viaggiante può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate. La durata delle concessioni per lo spettacolo viaggiante è:

  1. temporanea se richiesta per un periodo di tempo limitato;
  2. ordinaria se riportata all’anno solare.

Fra più richieste per lo spettacolo viaggiante si procede mediante sorteggio.
L’aggiudicazione avviene in favore del primo sorteggiato. In caso di impedimento o di ingiustificata inosservanza di eventuali prescrizioni comunali, l’area rimane aggiudicata al secondo sorteggiato e così di seguito.
Per le altre attrazioni dello spettacolo viaggiante la durata dell’occupazione è di due anni e rimane possibile la richiesta di rinnovo, che prevale sulle nuove domande per la medesima area.

Art. 19 – Occupazioni con strutture pubblicitarie

Fermo restando quanto disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dal Regolamento comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessun struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l’occupazione.

Art. 20 – Occupazioni per lavori di pubblica utilità

Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per la effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzate per la erogazione di servizi di pubblica utilità, l’ente erogatore del servizio o l’impresa cui è stato appaltato l’intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Municipale nonché quando l’intervento comporti manomissione del suolo pubblico, al competente ufficio tecnico comunale.
La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato all’intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale.
L’Amministrazione Comunale può disporre i merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l’intervento viene effettuato.
Quando l’intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l’intervento si effettui sul suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
In tutti i casi si devono osservare le disposizioni dei regolamenti comunali sulla manomissione del suolo pubblico.

Art. 21 – Occupazioni per traslochi

Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli per uso speciale e relative attrezzature utilizzati nelle operazioni, deve presentare istanza in duplice copia al Comando Polizia Municipale, con l’indicazione del luogo e del periodo di occupazione.
L’area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

Art. 22 – Occupazioni di altra natura

L’autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
Prima di collocare monumenti, targhe o lapidi commemorative lungo le vie o sulle piazze pubbliche, è necessario ottenere l’approvazione di rito e salva l’osservanza delle disposizioni di legge a riguardo. A questo scopo dovranno sempre venire presentati in tempo utile i disegni, i modelli e le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
Il Funzionario Responsabile nel concedere il permesso, dovrà anche riservarsi di sottoporre le opere, dopo il loro compimento, al collaudo da parte di una apposita commissione.

Art. 23 – Occupazioni per comizi e raccolta firme, per associazioni senza scopo di lucro e analoghe iniziative

L’autorizzazione all’occupazione di aree pubbliche o spazi pubblici per la raccolta di firme in calce a petizioni, proposte di legge di iniziativa popolare o di referendum, nonché per comizi in periodi diversi da quelli che precedono elezioni o referendum, è concessa previa verifica della compatibilità con le esigenze della circolazione pedonale e veicolare.
L’autorizzazione deve essere richiesta almeno sette giorni prima. L’Amministrazione, in presenza di motivate ragioni, può derogare tale termine accogliendo richieste presentate successivamente. In presenza di più domande si valuta la possibilità di coesistenza; solo laddove la stessa non risulti possibile, si procede all’assegnazione secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI

Art. 24 – Occupazioni con chioschi e dehors

Le occupazioni di suolo pubblico per chioschi e dehors sono preliminari a qualsiasi altra autorizzazione per la realizzazione, costituendo la legittimazione soggettiva delle ulteriori richieste.
Le richieste possono essere di semplice installazione per strutture precarie e temporanee (manufatti smontabili e non fissi al suolo e destinati ad un uso realmente precario e temporaneo, per fini specifici e cronologicamente delimitati), di tipo edilizio per strutture stabili.
Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l’autorizzazione per l’occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici.
Analoga possibilità sussiste per le edicole, i chioschi, ed altre strutture da installare su suolo pubblico in funzione del commercio o della somministrazione di alimenti e bevande.
Ai fini del conseguimento dell’autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare le seguenti disposizioni.
Relativamente agli oggetti di cui al primo comma si fa riferimento all’insieme degli elementi mobili posti temporaneamente in modo funzionale ed armonico sullo spazio pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda lo spazio all’aperto annesso ad un locale di pubblico esercizio di somministrazione e/o ad un esercizio commerciale.
Il titolare di un negozio o di un esercizio pubblico di somministrazione che intenda collocare, su suolo pubblico, ovvero privato gravato da servitù di uso pubblico, un dehors, con o senza elementi di copertura, dovrà ottenere preventiva autorizzazione, e allo stesso modo, per le strutture destinate al commercio non antistanti esercizi.
Il titolare dovrà presentare ai Servizi competenti, almeno quindici giorni prima di quello previsto per la installazione, formale istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, corredata dalla seguente documentazione:

  1. progetto in tre copie, di norma in scala 1:50, nel quale, con le caratteristiche della struttura, siano opportunamente evidenziati tutti i riferimenti allo stato di fatto dell’area interessata, nonché l’indicazione della disciplina di sosta o divieto dell’area su cui la struttura viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate del mezzo pubblico, e/o di passaggi pedonali. Dovranno prodursi: planimetria dell’area, piante, prospetti e sezioni della installazione proposta, con i necessari riferimenti all’edificio prospiciente per quanto riguarda aperture, materiali di facciata, elementi architettonici, ecc…;
  2. relazione scritta;
  3. campione del tessuto della eventuale copertura;
  4. fotografia a colori (formato minimo cm. 9 x 12) del luogo dove la struttura dovrà essere inserita;
  5. nel caso si intenda installare tendostrutture con struttura portante in metallo o legno assemblabile per pubblici spettacoli, il committente dovrà munirsi del collaudo ai fini statici nonché, del collaudo della commissione provinciale di pubblico spettacolo.

L’autorizzazione è precaria, temporanea e concessa di massima per periodi stagionali: pertanto, dovrà essere richiesta ogni volta con formale istanza in bollo, nei termini di cui al secondo comma.
La struttura autorizzata dovrà, a cura e spese del titolare, essere temporaneamente rimossa qualora si verifichi la necessità di intervenire sul suolo o nel sottosuolo pubblico con opere di manutenzione.
In occasione del rinnovo, ove la struttura sia quella collocata nella stagione immediatamente precedente, la dichiarazione, in calce all’istanza, del titolare attestante la totale conformità a quella precedentemente autorizzata, esimerà il titolare stesso dal produrre la documentazione elencata.
Allo scadere del termine dell’autorizzazione ogni singolo elemento dovrà essere rimosso dal suolo pubblico. Entro 10 giorni dalla data di installazione il titolare dell’autorizzazione è tenuto a consegnare idonea documentazione fotografica – almeno 2 foto a colori formato 9 x 12 – della struttura installata.
La struttura concessa non deve interferire con la viabilità veicolare e con i flussi pedonali.
In particolare nell’installazione dovrà essere lasciato uno spazio peri flussi pedonali che di norma deve essere di metri due. Può fare eccezione il caso in cui la struttura è a filo marciapiede ed il marciapiede stesso è inferiore a metri due, purché venga lasciato uno spazio pedonale almeno pari alla larghezza del marciapiede; eventuali danni alle pavimentazioni saranno ripristinati a cura del Comune e addebitati al titolare.
Per i chioschi e similari occorre attenersi alle indicazioni di arredo urbano del competente Servizio.
Per i dehors non dovranno mai essere realizzate chiusure frontali o laterali. La copertura dei dehors è consentita purché siano usati materiali in sintonia con l’aspetto cromatico degli edifici prospicienti, impermeabilizzati e resistenti, comunque opachi, con l’esclusione di ondulati vari o similari.
Eventuali iscrizioni pubblicitarie devono essere oggetto di apposita autorizzazione nella sede opportuna.
In presenza di specifici vincoli di legge è sempre necessario ottenere il nullaosta degli enti interessati. Per il semplice e lineare aspetto formale e la provvisorietà della presenza, l’impiego degli ombrelloni è consentito in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico-ambientale riconoscibile. In particolare, la tipologia caratterizzata da una solida struttura in legno naturale con telo chiaro in doppio cotone impermeabilizzato, è particolarmente adatta per le piazze storiche e per tutti gli ambienti di pregio architettonico ambientale.
Per le tende a pantalera, costituite da uno o più teli retraibili, semplicemente agganciati alla facciata, privi di punti di appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano delle cornici, al di sopra delle stesse. Per la versatilità e per la leggerezza della tipologia ne è consentito un uso pressoché generalizzato in tutto il territorio urbano, in ogni situazione storico ambientale, con la sola esclusione delle piazze storiche. Il loro impiego è particolarmente consigliato nelle vie di ridotta sezione della zona urbana centrale storica.
Per il capanno costituito da uno o più tende a falda inclinata, con guide fisse agganciate alla facciata e con montanti di appoggio al suolo, è necessario rispettare sempre criteri di simmetria rispetto alle aperture o alle campiture essenziali esistenti sulla facciata. Il punto di aggancio, in particolare, deve essere previsto al di sopra delle aperture e, qualora esistano delle cornici, al di sopra delle stesse. Non è consentita la realizzazione di teli verticali che possano essere abbassati al di sotto di m. 2,40 da piano di calpestio. Il capanno può essere utilizzato in tutto il territorio urbano, esclusi gli ambiti di particolare pregio architettonico ambientale.
Il padiglione si presenta, di massima, con due soluzioni: a piccoli moduli ripetuti (max. m. 3,00 x 3,00) di pianta quadrata, con struttura metallica e/o lignea e copertura in tela; a pianta centrale varia, con struttura metallica e/o lignea a montanti perimetrali e copertura nervata e/o tesa. Della prima soluzione è ammesso l’uso in tutto il territorio urbano, escluse le piazze storiche. La seconda soluzione, comportante un maggiore impatto sull’ambiente, richiede generalmente ampi spazi di insediamento e, quindi, è ammessa solo in ampi contesti ove possono essere accettabili anche sequenze di elementi modulari accostati.
Soluzioni a chiosco o gazebo, con struttura metallica e/o lignea sono idonee soprattutto nei parchi, giardini e piazze di recente realizzazione mentre nelle zone di interesse storico e/o ambientale tali soluzioni, se di particolare qualità progettuale, possono essere autorizzati per motivi eccezionali e documentati. Non sono escluse altre strutture nuove ed appositamente progettate, ad elemento singolo o per aggregazione di moduli base in funzione dell’ambiente urbano di inserimento, purché in linea con i criteri generali del presente Regolamento e purché l’inserimento nel contesto, per quanto attiene forme, volume, colori e materiali, sia corretto. Possono anche essere realizzati chioschi o gazebo nei parchi purché progettati, per quanto attiene dimensioni, materiali e colori, nel rispetto della situazione ambientale circostante.
Le strutture autorizzate secondo i criteri previdenti potranno essere conservate per non più di due anni, a condizione che il titolare della struttura, del negozio o esercizio pubblico di somministrazione assuma formale impegno ad adeguare la struttura siccome previsto dal presente Regolamento.
L’autorizzazione per le strutture destinate al commercio ha durata decennale in conseguenza della durata decennale dell’autorizzazione annonaria su suolo pubblico di posteggio.
L’autorizzazione per l’occupazione con dehors è stagionale e non può perciò protrarsi oltre il periodo in essa indicato. Può essere rinnovata per l’anno successivo a domanda del titolare interessato.

Art. 25 – Occupazioni per temporanea esposizione

In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l’occupazione di spazi per l’esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l’esposizione non abbia durata superiore a giorni quindici e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

Art. 26 – Occupazioni per la vendita su aree pubbliche mercatali e non

Fermo restando quanto disposto In materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l’occupazione di suolo pubblico, in aree mercatali e non, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l’attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell’autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

Art. 27 – Commercio in forma itinerante

I titolari di autorizzazione per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, mezzadri o coloni, possono, senza necessità di conseguire l’autorizzazione per l’occupazione di suolo pubblico, esercitare l’attività in forma itinerante, nel rispetto dei limiti imposti dal regolamento per il commercio su suolo pubblico.

Art. 28 – Mestieri girovaghi

Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, se cittadino italiano, del certificato attestante la iscrizione nell’apposito registro previsto dalla legge e, se cittadino straniero, della prevista licenza temporanea.
L’esercizio dei mestieri girovaghi, quando non comporta l’utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici. L’esercizio dei mestieri girovaghi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le vibrazioni siano. di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale.

TITOLO IV – TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

Art. 29 – Disposizioni generali

Chiunque eserciti un’arte, un mestiere o un’industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
l Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d’ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti perché che esercita arti, mestieri o industrie proceda all’eliminazione delle cause dei rumori.
Nei casi di incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l’esercizio dell’arte, del mestiere o dell’industria responsabile delle molestie e dell’incomodo.

Art. 30 – Spettacoli e trattenimenti

I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l’esercizio delle attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l’attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all’esterno tra le ore 24 e le ore 9.
Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all’uscita dei locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio della quiete pubblica e privata fino ad un raggio di m. 100 dalla sede del locale.
Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio della quiete pubblica e privata.

TITOLO V – MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

Art. 32 – Tutela degli animali domestici

In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza.
È vietato abbandonare animali domestici.
È vietato condurre cani od altri animali al guinzaglio dalla bicicletta e da qualsiasi altro veicolo.
È obbligatorio il rispetto di tutte le norme per la protezione degli animali e delle norme di igiene.
È obbligatorio condurre i cani, nei luoghi affollati, al guinzaglio e muniti dell’apposito set per la raccolta degli escrementi.

Art. 33 – Tutela degli animali nei circhi

Sia nelle aree pubbliche che nelle aree private dovrà essere stipulato un protocollo di intesa, tra l’impresa circense e l’Amministrazione Comunale.
Prima che l’impresa inizi la propria attività dovrà produrre il nullaosta rilasciato dalla Azienda Sanitaria Locale dell’ultimo comune di provenienza.
L’Amministrazione Comunale, tramite i competenti organi dell’A.S.L., potrà sottoporre persone, animali ed attrezzature ad un controllo sanitario diretto ad accertare che sussistano le condizioni per il rilascio dell’autorizzazione prescritta ai sensi delle disposizioni vigenti.
L’impresa circense dovrà produrre valida documentazione attestante di aver stipulato contratto per lo smaltimento dei rifiuti solidi e acque nere.
l Direttori ed i titolari si impegnano a rispettare il protocollo di intesa tra l’Ente Nazionale Circhi e l’Ente Nazionale Protezione Animali per la salvaguardia delle condizioni di mantenimento e di stabulazione degli animali al seguito dei complessi circensi.
Il Servizio Veterinario della A.S.L. è incaricato di procedere al controllo dell’effettivo rispetto di tale protocollo e di accertare la condizione degli animali, sia precedentemente all’inizio dell’attività che nel corso dell’attività stessa. In caso di accertate violazioni potrà essere non concessa o sospesa, fatte salve le più gravi sanzioni previste dalla legge.
Il circo assegnatario si impegna inoltre ad esibire un elenco degli animali contenente i dati segnaletici di ognuno di essi.

TITOLO VI – NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI

Art. 34 – Esposizione dei prezzi

I titolari di esercizi pubblici di somministrazione alimenti e bevande che esercitano la ristorazione hanno l’obbligo di esporre, anche all’esterno dell’esercizio, tabelle recanti menù e prezzi.

Art. 35 Servizi igienici

Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici conformi alle norme, da tenersi a disposizione dei frequentatori.
Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo possono attrezzare, all’interno del locale, un piccolo spazio per l’intrattenimento del pubblico anche con l’uso di apparecchi radiotelevisivi.

TITOLO VII – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 36 – Controlli e sanzioni

Le turbative e le abusive occupazioni di suolo pubblico, in caso di rifiuto da parte di chi di dovere di adempiere ad horas, saranno rimosse con ordinanza da emettersi dal Funzionario Responsabile del Servizio competente e notifica agli interessati, salvo i casi in cui la legge preveda la rimozione immediata senza particolari ordini dell’autorità.
Agli Agenti di Polizia Municipale è affidata l’esecuzione di provvedimenti emessi dall’Autorità Amministrativa per il controllo delle attività abusive ed ogni altro provvedimento costituente sanzione amministrativa, accessoria e/o disciplinare, come la chiusura e/o l’inibizione dell’attività abusiva.
Le attività di controllo e repressione avvengono:

  • su segnalazione o esposto di qualsiasi cittadino;
  • su richiesta dell’Ufficio che rilascia l’autorizzazione o la concessione che delega la Polizia Municipale a verificare le condizioni necessarie al rilascio del titolo richiesto;
  • su iniziativa degli Agenti che operano sul territorio.

A seguito dell’emissione di provvedimenti sanzionatori amministrativi, la Polizia Municipale procede ad adottare tutti gli atti necessari per pervenire all’esecuzione coatta di quanto disposto sia in materia di rimozione di oggetti dal suolo pubblico sia in materia di chiusura degli esercizi.

Art. 37 – Disposizioni transitorie

L’adeguamento delle strutture esistenti deve avvenire entro un anno dall’entrata in vigore del presente Regolamento. Possono essere emanate normative specifiche per la disciplina delle singole licenze, concessioni ed autorizzazioni e per l’adeguamento delle norme sulla trasparenza.

Art. 38 – Abrogazioni

Con l’entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Locale sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il Regolamento di Polizia Urbana previgente, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento.

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