Regolamento della Commissione Toponomastica

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 10 del 20/02/2010

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Tutela della storia toponomastica

Il Comune di Sala Consilina tutela la storia toponomastica del suo territorio e cura che le nuove denominazioni rispettino l’identità culturale, ambientale e civile, antica e moderna della città nonché i toponimi tradizionali, quelli dei catasti storici e quelli che si sono formati spontaneamente per tradizione orale.

Art. 2
Organo competente a deliberare

In ragione delle leggi vigenti in materia, le denominazioni di strade, aree, edifici ed altre strutture la cui intitolazione compete al Comune e la collocazione di monumenti, lapidi, cippi commemorativi ed analoghi manufatti a ricordo, collocati in spazi ed aree pubbliche, ovvero private ad uso pubblico, o comunque prospicienti le aree di circolazione di cui all’art. 41 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223, anche se apposti su edifici o manufatti di proprietà privata, sono deliberate dalla Giunta Comunale .
L’Amministrazione Comunale per l’adozione dei provvedimenti di cui al precedente comma si avvale, come organo consultivo, della Commissione Toponomastica di cui al successivo art. 3.

TITOLO II
COMMISSIONE TOPONOMASTICA

Art. 3
Competenze

È istituita la Commissione Toponomastica che, previa istruttoria delle istanze o delle proposte, esprime parere obbligatorio non vincolante in ordine a:
a) richieste di intitolazioni generiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
b) richieste di intitolazioni o proposte d’ufficio specifiche per quanto concerne gli spazi o le aree da intitolare;
c) preferenza da accordare tra più toponimi, eventualmente proposti, in riferimento ad una stessa area di circolazione.

La Commissione Toponomastica esprime parere, altresì, in ordine a:
a) iscrizioni commemorative da apporre, a iniziativa di privati o di Enti diversi dal Comune di Sala Consilina, all’esterno di edifici ovvero in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
b) iscrizioni lapidarie da apporre per iniziativa, cura e spese del Comune di Sala Consilina.
Chi propone le iscrizioni commemorative deve proporre uno specifico progetto ed acquisire l’eventuale autorizzazione del proprietario dell’immobile interessato.
Nel caso in cui la Commissione ravvisi l’opportunità di ricordare in modo significativo personaggi o avvenimenti, anche legati fisicamente a edifici o luoghi particolari, la stessa ha facoltà di proporre all’Amministrazione Comunale l’apposizione di determinate iscrizioni commemorative e l’intitolazione di strade.

Art. 4
Composizione

La Commissione Toponomastica, nominata dalla Giunta Comunale entro i 120 giorni successivi all’insediamento della stessa, è presieduta dal Sindaco.
La Commissione è costituita da:
Sindaco, che la presiede;
Assessore alla Cultura o Consigliere delegato;
n. 2 Consiglieri Comunali, di cui un rappresentante della minoranza, scelti liberamente all’interno dei gruppi di appartenenza;
n. 5 Esperti.
Gli esperti, designati dal Sindaco, sono scelti per professione e in quanto aventi conoscenza in discipline quali: storia e cultura, con particolare riferimento a quelle locali, architettura, topografia, toponomastica, scienze matematiche, fisiche e naturali, o altra materia la cui conoscenza permetta di ottemperare al meglio allo svolgimento dell’attività della Commissione.
In caso di assenza od impedimento del Sindaco, la Commissione è presieduta dall’Assessore alla Cultura o Consigliere delegato.
Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente del Comune designato dal Dirigente degli Affari Generali.
Alle riunioni della Commissione, su richiesta, parteciperà anche un rappresentante dell’Area Tecnica del Comune.
La Commissione dura in carica quanto il Consiglio Comunale. Nel caso si renda necessario convocare la Commissione nel corso dell’istruttoria relativa al perfezionamento della deliberazione di  nomina della stessa, i 5 esperti nominati nel corso del precedente mandato amministrativo durano in carica fino alla nomina dei subentranti e la Commissione sarà validamente completata dal nuovo Sindaco, dall’Assessore o Consigliere delegato e dai 2 Consiglieri indicati dai propri gruppi e designati dal Sindaco nella prima seduta successiva a quella del proprio insediamento.
In caso di cessazione di taluno dei Consiglieri o degli Esperti della Commissione, le sostituzioni saranno effettuate mantenendo i criteri e le procedure previste nel presente articolo per la nomina; i surroganti restano in carica per la durata del mandato consiliare in corso con la sola eccezione di quanto previsto dal precedente comma 7.
La Commissione è a carattere consultivo ed esprime parere preventivo ed obbligatorio in merito agli argomenti di cui all’art. 3.
Ai componenti della Commissione non è riconosciuto alcun compenso.

Art. 5
Quorum strutturale e funzionale

La Commissione è validamente riunita se è presente la maggioranza dei componenti ed adotta il suo parere a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voto prevale il voto del Presidente.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO

Art. 6
Convocazione

La Commissione viene convocata dal Presidente mediante avviso scritto, contenente l’ordine del giorno dei lavori, notificato ai suoi componenti almeno 5 giorni prima di quello stabilito per la seduta.

Art. 7
Verbale delle sedute della Commissione

I verbali, redatti dal segretario di cui all’art. 4, recano la sintesi puntuale di quanto espresso nel corso della discussione e riportano le decisioni relative ad ogni punto trattato all’ordine del giorno, dettate dal Presidente al termine della trattazione, nonché le opinioni e le dichiarazioni delle quali venga espressamente richiesta la verbalizzazione dai componenti la Commissione che le hanno rese e che vengono contestualmente dettate al Segretario.
Il verbale è di norma approvato nella seduta immediatamente successiva.

Art. 8
Soggetti titolati alle richieste

Ogni cittadino residente nel Comune di Sala Consilina ed ogni Ente, Società (pubblica o privata) ed Associazione (regolarmente costituita) con sede nel Comune di Sala Consilina, può presentare al Sindaco proposta di denominazione di aree di circolazione, spazi ed impianti pubblici, nonché proposte relative all’iscrizione di lapidi commemorative, dedica di monumenti e loro realizzazione.
Ogni proposta, presentata da persona fisica o società privata, deve essere sottoscritta da almeno 50 cittadini che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, residenti nel Comune di Sala Consilina.

I componenti del Consiglio Comunale possono presentare direttamente proposte di intitolazioni e nuove denominazioni.

Sulle proposte di intitolazione la Commissione Toponomastica si pronuncia entro 30 giorni dalla richiesta.

La normativa vigente prescrive, per le intitolazioni a persone, che le stesse siano decedute da almeno dieci anni; le relative deroghe sono previste solo in casi eccezionali e riservati a persone con meriti di particolare rilevanza e sono, comunque, subordinate all’approvazione della Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Salerno – quale organo competente. (Legge 1188 del 23 giugno 1927).

Art. 9
Procedure per le proposte di denominazione

Il procedimento di intitolazione si attiva d’ufficio ovvero su richiesta.
Le proposte di denominazione possono essere:
Specifiche quando individuino sia il toponimo che l’area o struttura da denominare;
Generiche quando prevedano la sola indicazione del toponimo.
Qualunque proposta di denominazione dovrà essere corredata da una relazione e/o documentazione esauriente che motivi la proposta ed individui l’oggetto quando la richiesta sia specifica.
In particolare, in caso di proposte di denominazione a persona, dovranno esserne forniti i seguenti dati:
Nome e cognome;
Data e luogo di nascita;
Data e luogo di morte;
Professione.
La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione può richiedere eventuali supplementi di documentazione.
La Commissione Toponomastica, presa visione della proposta di denominazione, può decidere:
L’accoglimento, con conseguente trasmissione alla Giunta per le determinazioni di competenza.
L’inserimento nel registro di cui al successivo art. 10.
Il rigetto.
Del parere espresso e della eventuale decisione assunta dalla Giunta è data tempestiva comunicazione ai proponenti.
Qualora la Commissione non si pronunci entro il termine previsto o non si determini la maggioranza prevista per l’accoglimento, la proposta si intende respinta.

Art.10
Registro delle denominazioni

È istituito il Registro delle denominazioni, nel quale sono raccolte ed archiviate le intitolazioni che la Commissione ha deciso di inserire, ai sensi del precedente articolo. Tale Registro rappresenta un elenco indicativo per le possibili future denominazioni.

Art.11
Attuazione

Le intitolazioni dopo essere state deliberate dalla Giunta Comunale e dopo i relativi adempimenti sono attuate entro 30 giorni dalla conclusione dell’iter procedimentale.
Le inaugurazioni sono disposte dal Sindaco.
La denominazione del protendimento di vie esistenti è richiesta dagli uffici competenti ed è comunicata alla Commissione Toponomastica per le determinazioni del caso.

Art. 12
Lapidi e Cippi

La posa di lapidi e cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo, posti lungo il sedime pubblico o in vista di esso, nei parchi o nei giardini deve essere autorizzata dalla Commissione Toponomastica.
Qualunque proposta di iscrizione e installazione di lapidi, cippi commemorativi o analoghi manufatti a ricordo dovrà essere corredata da una relazione e documentazione che motivino la proposta oltre a fornire le indicazioni relative alla loro realizzazione (progetto del manufatto, posizionamento e testo dell’iscrizione).
In caso di approvazione della proposta, i proponenti, oltre alla stretta osservanza delle Prescrizioni indicate dalla Commissione Toponomastica, devono integrare la stessa con:
L’autorizzazione scritta del proprietario del fabbricato o dell’area su cui sono previste le opere di installazione;
L’autorizzazione della competente Sovrintendenza per gli immobili sottoposti a vincoli storico- paesaggistici.
L’ubicazione e al tipologia sono concordate con il competente Ufficio Tecnico della Viabilità e Traffico.

Art. 13
Edifici scolastici ed edifici pubblici

Il parere sulle intitolazioni di edifici scolatici ed edifici pubblici è di competenza della Commissione Toponomastica ai sensi della Circolare Ministeriale 1 novembre 1980 n. 313 ed è espresso  secondo i criteri generali stabiliti dal presente regolamento.

TITOLO IV
ENTRATA IN VIGORE E NORME TRANSITORIE

Art. 14
Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore il primo giorno successivo all’esecutività della deliberazione di approvazione.

Art. 15
Norme transitorie

Il presente regolamento si applica alle proposte già presentate alla data della sua entrata in vigore e la cui istruttoria non sia stata ancora perfezionata.

Art. 16
Rinvio alla legislazione in materia

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente regolamento si rinvia alla legislazione in materia ed alle istruzioni emanate dall’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT).

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