Regolamento Commerciale Attività in Sede Fissa

– Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 55 del 07/01/2000
– Integrato e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 30/07/2002 e con deliberazione del Consiglio Comunale n° 8 del 06/03/2007

ART.1 – OGGETTO E FINALITA’

Il presente strumento di intervento (in seguito indicato come “piano”) è redatto ai sensi e per le finalità del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e della legge Regione Campania 7 gennaio 2000, n. 1.

Il presente piano è altresì redatto sulla base dell’inserimento del Comune di Sala Consilina  nell’area funzionale sovracomunale omogenea n. 13 (Area del Vallo di Diano), e sulla base della classificazione del Comune di Sala Consilina nella classe dimensionale n. 3 (Comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 30.000 abitanti), ai sensi dell’art. 1 della legge Regione Campania 7 gennaio 2000, n.1, ed agli effetti di quanto previsto dalla medesima legge.

Art.2 – ZONE

Ai fini del presente piano, il territorio comunale è suddiviso nelle seguenti zone:

Zona A–   Area Centro storico

Zona B– Area di completamento

Zona C– Area di espansione e residenziale

Zona D /D1 Area produttiva commerciale – P.I.P.

Zona E– Area agricola (area che a seguito dell’applicazione delle norme di cui al D.P.R. 447/98 può subire variazioni di destinazione di zona compatibili con le attività commerciali).

La delimitazione delle zone è quella riportata nella cartografia di piano allegata.

ART.3 – ADEGUAMENTO DEGLI STRUMENTI URBANISTICI GENERALI ED ATTUATIVI

Ai sensi dell’articolo 13 della legge Regione Campania 7 gennaio 2000, n. 1, ed allo scopo di perseguire le finalità di cui ai punti a)  b) e c) di tale articolo, il presente piano, in quanto specifico strumento di intervento per l’apparato distributivo e per la sua natura di strumento integrato del P.R.G., tenuto conto dell’esigenza di adeguare gli strumenti urbanistici generali e attuativi con riferimento alla zona D-D1 di cui al precedente articolo del presente piano, determina la destinazione d’uso delle aree P.I.P. in “industriale, artigianale, commerciale e di servizi collegati a quest’ultimo”.

ART.4 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente piano ed ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dell’articolo 2, comma 1, della legge Regione Campania 7 gennaio 2000, n. l, si intendono:

1.Per commercio all’ingrosso, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all’ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione.

2.Per commercio al dettaglio, l’attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale.

3.Per superficie di vendita di un esercizio commerciale, l’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

4.Per esercizi di vicinato, quelli aventi superficie di vendita non superiore a 250 mq.

5.Per medie e grandi strutture di vendita e per centri commerciali:

a)MI A/M– Medie strutture inferiori, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1500 mq.

b)MI E– Medie strutture inferiori, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 250 e 1500 mq.

c)M2 A/M– Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti alimentari o misti aventi superficie netta di vendita compresa tra 1500 e 2500 mq.

d)M2 E– Medie strutture superiori, anche in forma di centro commerciale, per prodotti extraalimentari aventi superficie netta di vendita compresa tra 1500 e 2.500 mq.

e)Gl A/M– Ipermercati: strutture di vendita con superficie da 1.500 mq e fino a 5.000 mq. per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari.

f)G2 CQ– Centri commerciali di quartiere o interquartiere; strutture commerciali di almeno 6 esercizi commerciali in diretta comunicazione tra loro, o posti all’interno di una struttura funzionale unitaria articolata lungo un percorso pedonale di accesso comune, con superficie da 2.500 mq e fino a 4.000 mq di vendita;

g)G ACP– Centri commerciali costituiti da aggregazioni commerciali polifunzionali. Dette aggregazioni devono essere costituite da almeno 6 esercizi appartenenti alle grandi e medie strutture ed esercizi di vicinato, con singole superfici di vendita fino a mq. 5.000, nonché da attività produttive artigianali e di servizi. Ciò al fine di realizzare la modernizzazione e il recupero delle imprese esistenti secondo le finalità indicate alla lettera f) 1° comma articolo 6 del decreto legislativo 11498. Dette strutture debbono essere poste all’interno di una struttura funzionale unitaria avente servizi comuni, articolata lungo un percorso pedonale di accesso che consenta la diretta comunicazione tra i singoli esercizi.

ART.5 – SUPERFICIE DI VENDITA DEGLI ESERCIZI CHE TRATTANO ESCLUSIVAMENTE MERCI INGOMBRANTI

Ai sensi dell’articolo 2, comma 4, della legge Regionale del 7 gennaio 2000, n.1, la superficie di vendita degli esercizi commerciali che trattano esclusivamente merci ingombranti delle quali il venditore non è in grado di effettuare la consegna immediata (come autovetture, mobili, arredi ed elettrodomestici, legnami, materiali per l’edilizia) è limitata alla dimensione massima degli esercizi di vicinato, pari a 250 mq, attribuendo la superficie eventualmente restante, nei limiti stabiliti dal presente articolo, a magazzino, deposito o superficie espositiva. Il Comune rilascia, per dette tipologie di esercizi, apposita autorizzazione nella quale è specificata la limitazione alla vendita dei prodotti indicati.

La superficie di vendita attribuita, ai sensi del presente articolo, a magazzino, deposito o superficie espositiva, non può eccedere i 1250 mq. oltre tale limite, gli esercizi commerciali di cui al presente articolo sono considerati medie strutture di vendita.

Richieste di ampliamento merceologico o richieste di ampliamento di superficie oltre il limite indicato, sono considerate come nuove aperture e trattate secondo le modalità connesse all’apertura di medie e grandi strutture di vendita.

ART.6 – VENDITA ALL’INGROSSO E AL DETTAGLIO NEGLI STESSI LOCALI

Ai sensi dell’articolo 2, comma 5, della legge Regione Campania 7 gennaio 2000, n.1, il divieto di effettuare la vendita all’ingrosso ed al dettaglio negli stessi locali, ai sensi di quanto stabilito dall’articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, non si applica per la vendita, in maniera esclusiva o prevalente, dei seguenti prodotti:

-macchine, attrezzature e articoli tecnici per l’agricoltura, il commercio, l’industria e    l’artigianato;

-materiale elettrico;

-colori o vernici, carte da parati;

-ferramenta ed utensileria;

-articoli per impianti idraulici a gas ed igienici;

-articoli per riscaldamento;

-strumenti scientifici e di misura;

-macchine per ufficio;

-auto, moto, cicli e relativi accessori e parti di ricambio;

-combustibili;

-materiale per l’edilizia;

-legnami.

ART.7 – GRANDI STRUTTURE DI VENDITA. CARATTERISTICHE QUALITATIVE MINIME

Ai sensi dell’articolo 2, comma 3, della legge Regionale del 7 gennaio 2000, n.1, le strutture commerciali di media e grande dimensione, con superficie maggiore di 1.500 mq. devono assicurare almeno un servizio igienico ad uso della clientela, per ogni 1000 mq. di superficie di vendita, o frazione di superficie superiore a 500 mq.

Ai sensi dell’articolo 4 della legge Regionale 7 gennaio 2000, n.1, le grandi strutture di vendita al dettaglio devono inoltre avere le seguenti caratteristiche qualitative minime:

Grande struttura di vendita G1 A/M – G2 CQ:

-Pubblico esercizio di somministrazione di bevande

-Almeno un servizio igienico ad uso della clientela

-Almeno un servizio igienico a disposizione dei portatori di handicap

-Servizi di pagamento bancomat.

Grande struttura di vendita G ACP:

-Spazi organizzati per intrattenimento bambini sotto sorveglianza

-Pubblico esercizio di somministrazione alimenti

-Pubblico esercizio di somministrazione bevande

-Servizi di pagamento bancomat

-Attività artigianali in numero di almeno 4 (parrucchiere, estetista, calzolaio, riparazioni, ecc.)

-Agenzia di viaggi e turismo

-Servizi igienici ad uso della clientela in numero di 1 per ogni 1000 mq. di superficie di vendita

-Servizi igienici a disposizione dei portatori di handicap. Le licenze ed i permessi comunali connessi alle attività di cui al comma precedente, sono rilasciate dai Comuni anche in deroga ad eventuali parametri programmatori sia comunali che regionali.

Ai sensi della lettera g), comma 1, dell’art. 4, del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114, i centri commerciali costituiti da più esercizi in una struttura a destinazione specifica, che usufruiscono di infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente, sono classificati come un’unica media o grande struttura. Le singole autorizzazioni commerciali o comunicazioni di inizio di attività derivano comunque da un unico provvedimento generale rilasciato, eventualmente, anche ad un soggetto promotore e possono essere scaglionate nel tempo.

Non sono da considerarsi centri commerciali l’insieme di singoli negozi allocati in edifici a prevalente destinazione abitativa o ad uffici, anche se collegati funzionalmente da percorsi pedonali comuni.

Non è mai consentito il trasferimento di sede di una struttura commerciale fuori dal centro commerciale di cui alle tipologie individuate all’art. 2 della legge Regione Campania 7 gennaio 2000, n. 1, o autorizzati ai sensi della legge n. 426/71.

ART.8 – MEDIE E GRANDI,STRUTTURE DI VENDITA. CRITERI PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

L’insediamento nell’ambito del territorio del Comune di Sala Consilina di grandi strutture di vendita è soggetto alle disposizioni e ai vincoli derivanti dalle norme di programmazione regionale, di cui all’articolo 3 della legge Regione Campania 7 gennaio 2000, n. l.

Per quanto concerne i criteri per il rilascio dell’autorizzazione comunale per le grandi strutture di vendita e le relative procedure, i parametri di parcheggio e compatibilità territoriali per le strutture di media e grande distribuzione, i criteri di priorità tra domande concorrenti per il rilascio dell’autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita, l’ampliamento delle grandi strutture di vendita, il trasferimento e la rilocalizzazione delle grandi strutture di vendita, valgono le disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 10, 1l e 12 della legge Regione Campania 7 gennaio 2000, n. 1.

La documentazione minima da produrre per la richiesta di rilascio di autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita comprende:

a)Relazione illustrativa sulle caratteristiche del soggetto richiedente;

b)Relazione illustrativa sull’iniziativa che si intende realizzare anche con riferimento agli aspetti organizzativo – gestionali;

c)Studio sulla presumibile area di attrazione commerciale e sulla funzione che l’insediamento intende svolgere nel contesto socio-economico dell’area;

d)Studio sull’impatto della struttura sull’ambiente e sul territorio, con particolare riferimento a fattori quali la mobilità, il traffico e l’inquinamento;

e)Studio sull’impatto della struttura sull’apparato distributivo dell’area di attrazione commerciale;

f)Progetto edilizio, comprendente pianta e sezioni nonché destinazioni d’uso di aree e locali;

g)Piano finanziario complessivo articolato per fasi temporali di realizzazioni nonche gestione (tre anni);

h)Impegno a non cedere quote societarie per almeno 5 anni dall’attivazione dell’iniziativa;

i)Piano di massima dell’ occupazione prevista, articolato per funzioni aziendali e fasi temporali, con indicazioni di iniziative ed esigenze di formazione/riqualificazione degli addetti e dei quadri direttivi ed intermedi;

j)Relazione sulle modalità di gestione della funzione acquisti e della logistica con indicazione dei prodotti che si intende acquisire dalla realtà produttiva regionale e delle eventuali esigenze di promozione pubblica per la migliore valorizzazione dei prodotti regionali sui mercati locali.

ART.9 – MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA. PARCHEGGI

L’adeguamento ai parametri di parcheggio è richiesto nel caso di rilascio di nuova autorizzazione o di ampliamento della superficie di vendita.

L’adeguamento non è previsto per il trasferimento, per nuove aperture o per ampliamenti a seguito di concentrazioni o accorpamenti che non superino il limite di soglia delle strutture di tipologia MI, pari a 1500 mq di superficie di vendita.

Le aree di parcheggio devono essere realizzate in diretta contiguità fisica e funzionale con le relative strutture commerciali. La realizzazione di accessi e uscite veicolari in rapporto alle aree destinate a parcheggio ed alla struttura commerciale deve essere volta ad evitare interferenze con il traffico delle primarie vie di comunicazione.

Per favorire l’accesso degli utenti portatori di handicap o con ridotta funzionalità fisica, devono essere rimosse le barriere architettoniche presenti.

Per l’insediamento delle medie e grandi strutture di vendita devono essere verificate le compatibilità territoriali di cui alla tabella D allegata alla legge Regione Campania 7 gennaio 2000, n.1.

Le strutture di media e grande distribuzione devono rispettare i seguenti parametri di parcheggio:

tipologia MI: 0,8 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita;

tipologia M2: 1,5 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita;

tipologia Gl AM: 2,5 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita;

tipologia G2 CQ: 2 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita;

tipologia G2 ACP: 2 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita.

ART.10 – GRANDI STRUTTURE DI VENDITA. SUPERFICIE AUTORIZZABILE

Nell’ambito di validità del presente piano, e compatibilmente con la disponibilità di contingente di superficie prevista dalle norme regionali, la superficie autorizzabile per l’apertura o l’ampliamento di grandi strutture di vendita di tipologia Gl è così determinata:

Indifferentemente nelle zone B-D-E , per una superficie autorizzabile di 1742 mq., o superiore, se prevista dalla normativa vigente.

ART.11 – MEDIE STRUTTURE DI VENDITA. NUOVE AUTORIZZAZIONI

1- Nell’ambito di validità del presente piano le nuove autorizzazioni per l’apertura o per l’ampliamento delle medie strutture di vendita sono, nello specifico, così determinate:

·M1 A/M n. 12;

·M1 E     n. 12;

·M2 A/M  n. 2;

·M2 E      n. 2;

2- Le aree compatibili e conformi al PRG vigente per l’insediamento della suddetta media distribuzione sono le zone B), C) e D);

3- La zona E – restante parte del territorio comunale, dichiarata compatibile con l’insediamento della media distribuzione, in contrasto con il PRG, sarà conforme a valle di procedure di varianti urbanistiche. In tale zona vengono previste:

Øn. 8 medie strutture inferiori M1  e n. 4 medie strutture superiori M2;

ART.12- CENTRI COMMERCIALI INDIVIDUATI CON LA SIGLA G ACP

Ai sensi della legge Regionale 7 gennaio 2000, n. 1, i Centri commerciali individuati con la sigla G ACP e costituiti da aggregazioni formate per almeno 1’80 per cento da aziende commerciali preesistenti sul mercato da almeno un anno e con sede nell’area funzionale sovracomunale omogenea n. 13 (Area del Vallo di Diano) o in area funzionale sovracomunale omogenea con essa confinante, costituite in consorzi o società aventi lo scopo d’incentivare il commercio e le attività degli associati mediante la creazione di «Centri di aggregazione commerciale», godono di deroga liberatoria rispetto ai contingenti di superficie per Aree funzionali di cui alla tabella riportata nell’allegato C della medesima legge.

ART.13 – CRITERI URBANISTICI

Le strutture di Media e Grande Distribuzione possono essere realizzate solo su aree ricadenti in zone urbanistiche dichiarate espressamente compatibili con tale collocazione: tali aree devono avere adeguate infrastrutture, dimensionate in proporzione all’esercizio commerciale che vi si vuole localizzare. La localizzazione deve inoltre essere compatibile con l’assetto della viabilità e con i flussi di traffico.

Nell’ambito del territorio del Comune di Sala Consilina, le grandi strutture di vendita possono essere localizzate solo nella zona  B-D-E.

Le medie strutture di vendita possono essere localizzate solo nelle zone B-C-D-E.

Nelle zone A-B-C-D-E possono essere insediati  esercizi commerciali di vicinato.

All’interno delle zone omogenee di tipo A e B, come definite dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, è possibile il cambio di destinazione d’uso di immobili esistenti, al fine di collocare attività commerciali e al fine di favorire l’ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona. Il cambio di destinazione d’uso è soggetto al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune e comporta il vincolo del mantenimento della destinazione ad uso commerciale per almeno 10 anni.

All’interno delle zone omogenee di tipo A, B e C come definite dal D.M.LL.PP. 2 aprile 1968 n. 1444, è possibile l’ampliamento della cubatura esclusivamente per il recupero di locali esistenti situati sotto il piano stradale, al fine di collocare attività commerciali di piccola distribuzione o al fine di favorire l’ampliamento o il trasferimento di attività esistenti nella medesima zona. Tale ampliamento è soggetto alle medesime disposizioni di cui al comma precedente.

ART.14 – MODULISTICA

Le comunicazioni relative ad esercizi di vicinato per apertura di esercizio (nuovo o per concentrazione) subingresso variazioni (di sede, superficie di vendita, settore merceologico) e cessazione di attività devono essere compilate utilizzando i moduli approvati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie Locali.

Le domande di autorizzazione relative a medie e grandi strutture di vendita per apertura di esercizio (nuovo o per concentrazione) e variazioni (trasferimento di sede ampliamento della superficie di vendita, anche a seguito di accorpamento, estensione di settore merceologico), devono essere compilate utilizzando i moduli approvati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114, dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie Locali.

Le comunicazioni relative a medie e grandi strutture di vendita, per subingresso, variazioni (riduzione della superficie di vendita, riduzione di settore merceologico) e cessazione di attività, devono essere compilate utilizzando i moduli approvati ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114, dalla Conferenza Unificata Stato Regioni Città ed Autonomie Locali.

ART.15 – SANZIONI

Le sanzioni amministrative sono applicate dal Comune secondo quanto previsto dall’art. 29 del Decreto legislativo n. 114/98.

Per tutto quanto non previsto nel presente strumento di intervento si rimanda alle norme vigenti in materia.

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