Regolamento per la concessione di beni immobili comunali a enti e associazioni

Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 35 del 21 luglio 2014.

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 CAPO I – Promozione dell’Associazionismo

 Art. 1 – Principi generali

1. II Comune di Sala Consilina riconosce e promuove il pluralismo associativo per la tutela dei cittadini e per il perseguimento nell’interesse generale della comunità locale dei fini civili, sociali, culturali, scientifici, educativi, sportivi, turistici, del tempo libero, di volontariato, di protezione ambientale e di salvaguardia del patrimonio storico, culturale e artistico.

2. Il Comune favorisce l’attività delle libere forme associative nel, rispetto reciproco di autonomia e garantisce, entro i limiti della propria sfera di competenza, i diritti alle stesse attribuite dagli articoli 2, 3, 4, 9, 18 della Costituzione della Repubblica Italiana, dalle leggi generali e dallo Statuto Comunale.

 Art. 2 – Istituzione dell’Albo Comunale delle Associazioni

1. È istituito l’Albo Comunale delle Associazioni, che perseguono una o più finalità, di cui all’art. 1, che non hanno scopo di lucro, regolarmente costituite, aventi sede ed operanti nel Comune di Sala Consilina.

2. L’iscrizione all’Albo Comunale delle Associazioni è, inoltre, requisito necessario per accedere ai benefici previsti dai regolamenti comunali quali:

patrocinio iniziative;

  • stipula di convenzioni con l’ente comunale;
  • assegnazione di utilizzo temporaneo delle strutture o di sedi associative appartenenti all’ente comunale;
  • titolo alla concessione di contributi ordinari e/o straordinari. In assenza dell’iscrizione all’Albo, la concessione di contributi straordinari è possibile solo in caso di eccezionali e giustificate ragioni.

3. L’Albo è suddiviso per settori di attività, di seguito elencati:

a)      sezione cultura: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione del dibattito, del confronto, dell’iniziativa culturale, produzione e divulgazione nei diversi campi delle arti e della cultura, valorizzazione del patrimonio storico, artistico e delle tradizioni;

b)      sezione ambiente, territorio ed impegno civile: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio naturale e urbano, del territorio, la protezione civile, la tutela dei prodotti enogastronomici tipici;

c)       sezione educativa, sportiva e ricreativa: accoglie tutte le organizzazioni aventi come finalità la promozione di attività educative ludiche e ricreative in genere, la promozione della pratica sportiva e motoria; la promozione di iniziative volte a favorire l’educazione permanente degli adulti quanto dei ragazzi, la partecipazione alla vita sociale e le relazioni tra le persone;

d)      sezione sociale: accoglie tutte organizzazioni aventi come finalità la tutela dei diritti delle persone con disabilità, la tutela del diritto alla sicurezza sociale, la promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione e disagio sociale, tutela e valorizzazione del diritto alla salute, tutela e promozione dei diritti umani;

e)      sezione giovani: accoglie tutte le organizzazioni di promozione delle iniziative in ambito giovanile.

 Art.3 – Requisiti per l’iscrizione all’Albo

1. Possono richiedere l’iscrizione all’Albo Comunale le Associazioni regolarmente costituite, aventi sede e operanti nel Comune di Sala Consilina, che perseguono finalità di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale, sportiva e ricreativa e nei cui atti costitutivi, statuti o accordi, tra gli aderenti, sia previsto, oltre a quanto disposto dal codice civile per le diverse forme che l’associazione assume, espressamente:

  • l’assenza del fine di lucro;
  • la democraticità della struttura;
  • l’elettività e la gratuità delle cariche associative;
  • la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  • gli obblighi e i diritti degli aderenti nonché i criteri di ammissione e esclusione degli associati;
  • l’obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi pubblici e privati, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

2. Per l’iscrizione all’Albo Comunale, le Associazioni devono essersi costituite da oltre un anno e devono dimostrare di aver concretamente operato nel territorio comunale.

In fase di prima applicazione, possono essere iscritte all’Albo le Associazioni già costituite alla data del 1° luglio 2014.

 Art. 4 – Modalità di iscrizione

1. La domanda di iscrizione è presentata al Sindaco, unitamente alla seguente documentazione:

  • copia dell’atto costitutivo, statuto o accordi degli aderenti, dichiarati vigenti dal legale rappresentante;
  • elementi utili all’individuazione del soggetto richiedente e al settore di attività, come indicato all’art. 2 nonché dei requisiti di cui all’art. 3 (nome dell’organizzazione e dei responsabili, resoconto economico dell’anno precedente, assenza di fini di lucro, democraticità della struttura ed altro come previsto da tale comma), che precedono;
  • elementi utili all’individuazione dell’attività svolta sul territorio comunale (ambiti di intervento, esperienza ed attività svolte anche in collaborazione con altri gruppi di volontariato o con enti pubblici istituzionalmente operanti negli stessi ambiti di intervento);
  • elenco nominativo di coloro che ricoprono le varie cariche associative;
  • elenco dei beni immobili patrimoniali con indicazione della loro destinazione;
  • dichiarazione resa da parte del legale rappresentante di accettazione delle previsioni del presente Regolamento, da considerarsi parte integrante e sostanziale dello stipulando contratto.

2. La valutazione delle domande di iscrizione all’Albo delle Associazioni è demandata ad una Commissione, appositamente eletta in seno al Consiglio Comunale, composta dal Sindaco o suo delegato e da 3 (tre), consiglieri di cui 1 (uno) rappresentante della minoranza.

3. La Commissione opera assistita dal Segretario Generale.

4. Le domande per le iscrizioni devono pervenire nel periodo compreso dall’1 settembre al 30 ottobre di ogni anno.

5. L’ufficio Segreteria cura la tenuta e l’aggiornamento dell’Albo.

 Art.5 – Revisione dell’Albo

1. Al fine di verificare il permanere dei requisiti, in base ai quali è stata disposta l’iscrizione, viene effettuata una revisione annuale dell’Albo stesso, in previsione della quale le Associazioni, allo scadere di ogni anno di iscrizione, inviano al Comune;

  • un’autocertificazione sostitutiva dell’atto di notorietà, con la quale si attesta che l’atto costitutivo e lo statuto sono restati immutati;
  • una relazione sull’attività svolta nel precedente anno.

2.Ogni variazione dello Statuto dell’Associazione è comunicato al Sindaco entro tre mesi.

 Art. 6 – Cancellazione dall’Albo

1. Qualora l’Associazione iscritta all’Albo perda uno dei requisiti necessari, si procede alla cancellazione dall’Albo, mediante provvedimento dirigenziale.

2. La cancellazione dall’Albo comporta la risoluzione dei rapporti convenzionali in atto.

 Art. 7 – Obbligo delle Associazioni

1. Le Associazioni iscritte all’Albo hanno l’obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi e ogni altra forma di reperimento di risorse, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte degli associati.

2. Le Associazioni assicurano la piena informazione circa le modalità di attuazione dell’attività associativa e garantiscono il diritto di accesso alle informazioni in loro possesso, secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

 CAPO II – Concessioni di beni immobili comunali ad enti ed associazioni

Art. 8 – Oggetto del Regolamento

1 .II presente regolamento è finalizzato all’assegnazione di beni immobili comunali a:

a)      associazioni iscritte nell’Albo, di cui al precedente art. 2, Consorzi di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche a.r.l.;

b)      fondazioni o altri enti e istituzioni pubbliche, anche senza personalità giuridica, purché privi di lucro operanti nel Comune di Sala Consilina, che perseguono finalità di carattere sociale, civile, culturale, assistenziale, sportivo e ricreativo e nei cui atti costitutivi, statuti o accordi, tra gli aderenti, sia previsto:

  • l’assenza del fine di lucro;
  • la democraticità della struttura;
  • la selettività e la gratuità delle cariche associative;
  • la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti;
  • gli obblighi e i diritti degli aderenti;
  • l’obbligo di formazione del resoconto economico annuale dal quale devono risultare i beni, i contributi pubblici e privati, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell’assemblea degli aderenti.

2. L’Amministrazione Comunale, nell’intento di valorizzare e promuovere lo sviluppo e l’attività delle libere forme associative di cittadini ed utenti e dare così piena attuazione all’art. 8 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267 ed ai principi programmatici, di cui all’art. 52 dello Statuto Comunale, definisce sulla base delle segnalazioni dell’Area Tecnica del Comune, al quale è attribuita la gestione del Patrimonio e del Demanio comunale, la disponibilità dei locali, delle aree e/o terreni da affidare, in via prioritaria, ad Associazioni di cui alla lett. a) dell’articolo che precede e, in via residuale, ai soggetti di cui alla lett. b) dello stesso articolo.

3. Il presente regolamento individua i criteri generali per la concessione in uso di immobili o altri locali di proprietà comunale e la disciplina del relativo rapporto, fatta salva la stipula di apposito contratto, a seguito dell’assegnazione.

 Art. 9 – Requisiti generali

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 12 che segue, il presente Regolamento disciplina la concessione in uso di beni immobili comunali ad associazioni, fondazioni o altri istituti pubblici, anche senza personalità giuridica, purché privi di lucro, aventi sede nel Comune di Sala Consilina e che perseguono fini di rilevante interesse pubblico territoriale. L’Amministrazione Comunale può altresì concedere propri immobili anche a società sportive che perseguono scopi di lucro, in considerazione della rilevanza agonistica dell’attività svolta in favore della collettività locale.

Per le società sportive che non hanno scopo di lucro, viene applicato un parametro di riduzione diverso rispetto all’associazione con scopo di lucro.

Appositi accordi contrattuali disciplineranno i rapporti tra le Associazioni e l’Amministrazione Comunale.

2. L’assegnazione è deliberata dalla Giunta Comunale, mediante le modalità meglio specificate nell’art. 12 che segue.

3. I beni immobili sono concessi ai soggetti di cui all’art. 8 lett. a) e b), prevalentemente come sede sociale per l’organizzazione e lo svolgimento delle attività istituzionalmente previste dagli statuti delle stesse e, solo in misura residuale, per iniziative connesse alle prime, anche occasionali e/o di carattere straordinario, purché di interesse per la collettività.

Di ciò dovrà essere data tempestiva comunicazione all’Amministrazione Comunale.

Possono essere individuati anche immobili dove più soggetti, non necessariamente operanti nello stesso settore d’intervento, utilizzano spazi comuni per l’espletamento delle loro attività. In tal caso sarà redatto, se del caso e sentite le associazioni, da parte dell’Ente, un disciplinare di civile convivenza che dovrà essere accettato da ciascuna associazione.

 Art. 10 – Requisiti soggettivi

Possono usufruire dell’assegnazione di immobili le Associazioni e Consorzi di Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche a.r.l., che operano nei seguenti settori di attività:

a)      promozione ed organizzazione di iniziative culturali, turistiche, attività di conservazione, fruizione e valorizzazione di beni e del patrimonio di valore storico o artistico;

b)      promozione e produzione di attività teatrali, artistiche, musicali e cinematografiche ed attività sociali, educative e formative;

c)       tutela e valorizzazione dell’ambiente, del paesaggio naturale e urbano, di specifiche realtà locali;

d)      tutela e valorizzazione del diritto alla salute ed alla sicurezza sociale, promozione delle forme di aiuto e di integrazione per situazioni di emarginazione e disagio sociale o a favore di altre categorie meritevoli;

e)      promozione della pratica sportiva e altre attività ricreative;

f)       promozione di attività di volontariato e a delle iniziative in ambito giovanile;

g)      promozione di iniziative di interesse pubblico.

 Art.11 – Immobili oggetti di concessione

1. I beni oggetto di concessione sono quelli appartenenti al patrimonio comunale.

L’Area Tecnica provvederà alla redazione di un elenco degli immobili disponibili, di proprietà del Comune e destinato alle associazioni, periodicamente aggiornato e di cui chiunque potrà prendere visione.

Tale elenco indicherà, per ciascun immobile, l’ubicazione, la descrizione sintetica, il valore locativo di mercato nonché, ogni altra informazione ritenuta utile da parte dell’Amministrazione Comunale.

La Giunta Comunale, sulla base di tale elenco, individuerà periodicamente i beni immobili destinati alle finalità di cui all’art. 3.

Ogni informazione al riguardo sarà disponibile sul sito internet del Comune.

Periodicamente, sarà comunicato al Sindaco o suo delegato l’elenco delle strutture concesse nell’anno, indicandone i soggetti beneficiari e l’ammontare dei canoni.

 Art. 12 – Procedura di assegnazione

1. Gli immobili di cui al precedente art.11, saranno assegnati, salvo quanto previsto dal successivo comma 3, a cura dell’Area Tecnica, mediante procedura aperta.

Nel Bando o Avviso pubblico saranno indicati gli immobili disponibili, l’ubicazione, il corrispettivo richiesto per ciascuno di essi e i principali elementi del rapporto contrattuale.

Il bando o avviso potrà, altresì, prevedere ulteriori requisiti, oltre a quelli previsti dal presente Regolamento, per l’assegnazione degli immobili.

Le domande saranno valutate, comparativamente, mediante l’attribuzione di un punteggio secondo quanto indicato nel bando o avviso pubblico utilizzando i criteri di cui al successivo 13.

Del bando o dell’avviso pubblico verrà data pubblicità mediante la pubblicazione sul sito internet dell’Ente e all’Albo Pretorio on-line.

Ulteriori forme di pubblicità potranno essere previste in considerazione dell’importanza dell’affidamento.

2. La valutazione delle domande, presentate in seguito alla pubblicazione del bando o avviso pubblico, di cui al comma precedente, è demandata a una commissione composta da n° 3 (tre) membri, in qualità di esperti, scelti tra dipendenti dell’Ente.

Le risultanze della valutazione saranno riportate in un verbale che unitamente all’istruttoria, compiuta ad opera degli uffici competenti, verrà trasmesso alla Giunta Comunale, che delibererà, con provvedimento motivato, in merito all’assegnazione o all’esclusione.

3. Esclusivamente per le Associazioni che si impegnano a fornire servizi per la collettività locale, secondo tempi e modalità disciplinati da apposito contratto, l’assegnazione potrà avvenire con delibera motivata di Giunta Comunale.

In tal caso le Associazioni, con sede in Sala Consilina ed operanti nei settori di attività di cui all’art. 10, per accedere alla concessione di locali di proprietà dell’Amministrazione Comunale, dovranno presentare una domanda per l’assegnazione degli immobili, contenente, a pena di esclusione:

  • copia dell’atto costitutivo, statuto o accordi degli aderenti, dichiaranti vigenti dal legale rappresentante.

4. In deroga alla generale previsione di cui all’art.9 del presente Regolamento, la Giunta Comunale può concedere gli immobili ad Associazioni anche non aventi sedi nel Comune di Sala Consilina, in considerazione della provata rilevanza sociale e culturale dell’attività svolta.

 Art. 13 – Criteri di assegnazione

1. Salva la discrezionalità che l’Amministrazione Comunale si riserva, ai sensi del comma 3, dell’art. 5, che precede, per le nuove assegnazioni si privilegiano, in linea generale, e sempre che la richiesta dell’immobile sia compatibile con la destinazione d’uso dello stesso e tipologia di attività, nell’ordine, le Associazioni che perseguono le finalità di cui all’art. 3 e in particolare:

  • attività sociali;
  • attività culturali, artistiche e musicali;
  • attività sportive, ricreative;
  • attività di volontariato;
  • attività di tutela dell’ambiente;
  • attività in ambito giovanile;
  • attività associative o di categoria.

2. Unitamente ai criteri di massima, ai fini dell’assegnazione degli immobili, si valuteranno, altresì, una serie di criteri ed elementi attinenti alla rilevanza, natura e utilità dell’attività prestata dall’Associazione richiedente, con particolare riferimento a:

  • i bisogni contingenti e prioritari per l’Amministrazione Comunale;
  • le attività già svolte dall’ Associazione nei 3 anni precedenti la presentazione della domanda;
  • al collegamento con le altre istituzioni presenti sul territorio;
  • alla validità del progetto di attività programmate dall’Associazione;
  • alla capacità dimostrata di attivazione di risorse o strutture o professionalità nel tessuto socioeconomico
  • della comunità locale.

3. La Giunta Comunale, se del caso, potrà elaborare ulteriori parametri di valutazione e integrazione del presente Regolamento, anche in relazione alle singole circostanze del caso concreto, di volta in volta individuato, o in occasione della contestuale presentazione di domande per l’assegnazione di un medesimo immobile.

4. In deroga alla generale previsione di cui all’art. 9 del presente Regolamento, la Giunta Comunale può concedere gli immobili ad Associazioni anche non aventi sede nel Comune di Sala Consilina, in considerazione della provata rilevanza sociale e culturale dell’attività svolta.

Art. 14 – Canoni

1. Il canone per l’utilizzo dei locali di proprietà comunale è determinato con stima redatta dall’U.T.C., sulla base dei valori correnti di mercato in relazione alle caratteristiche del bene (valore immobile, redditività, impegni da parte dei concessionari ad eseguire lavori di riparazione straordinaria, stato dell’immobile, ulteriori requisiti stabiliti dalla Giunta Comunale) e, comunque, in conformità alla normativa vigente.

2. Nei limiti consentiti dall’ordinamento dello Stato e dei regolamenti nonché dallo Statuto del Comune, con decisione motivata della Giunta Comunale, il canone può essere ridotto, anche mediante deduzione dai corrispettivi periodici dovuti, fino a un massimo del 100%, qualora ciò sia giustificato dal particolare beneficio costituito dal vantaggio e dalla rilevanza sociale che l’attività istituzionale dell’Associazione fornisce alla collettività, da esigenze di promozione e sviluppo di una determinata attività, in coerenza e in conformità agli obiettivi di cui ai documenti programmatici dell’Amministrazione Comunale, dallo stato di bisogno della collettività comunale, dalla partecipazione e dal coinvolgimento dei cittadini nelle attività sociali, dal livello di affidabilità e solvibilità dell’Associazione.

L’Amministrazione Comunale si riserva ogni verifica circa l’effettività dell’attività svolta dall’Associazione e dei vantaggi realmente conseguiti dalla collettività, ai fini della concessione del beneficio di cui al presente articolo.

L’Amministrazione Comunale determina anche l’eventuale somma da assegnare, quale contributo a scomputo del canone. Il valore differenziale tra l’importo del canone di mercato e quello effettivamente dovuto costituisce vantaggio economico attribuito dal Comune, ai sensi dell’art. 12 della Legge 241/90.

3. Il canone verrà corrisposto alle condizioni di cui all’articolo 16, comma.2, che segue.

 Art. 15 – Condizione per l’assegnazione

1. Per l’assegnazione degli immobili comunali di cui al Regolamento è necessario che l’Associazione e/o il suo rappresentante, in proprio e nella qualità di richiedente per l’assegnazione degli immobili comunali, non sia nelle condizioni di morosità nei confronti del comune per canoni o altre spese accessorie dovute per altri immobili pubblici detenuti o, comunque, per ogni altra spesa, imposta o tassa per la fruizione di servizi o altre prestazioni erogate dall’Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo. Tale situazione di morosità può essere sanata, purché all’atto della presentazione della domanda di assegnazione (o partecipazione al bando) vengano corrisposte le somme dovute in un’unica soluzione.

2. È necessario, altresì, che l’Associazione e/o il suo rappresentante presenti le eventuali garanzie assicurative, o di altro genere, richieste.

Art. 16 – Condizioni contrattuali

1. Fatte salve le facoltà di revoca e recesso di cui all’articolo 18 che segue, la concessione del bene è disciplinata da apposito contratto di durata di due anni ovvero di durata inferiore, su richiesta dell’Associazione, e rinnovabile, se previsto contrattualmente, esclusivamente con atto espresso e giammai in maniera tacita. Periodi diversi potranno essere stabiliti dalla Giunta Comunale, con adeguata motivazione, in relazione alle caratteristiche del bene, all’attività svolta ed alla normativa vigente.

Ai fini del rinnovo espresso, il Concessionario, entro il 90° giorno antecedente la scadenza contrattuale, dovrà inoltrare istanza di rinnovo completa di tutta la documentazione occorrente per l’istruttoria, dimostrando la permanenza delle condizioni e dei requisiti di cui al presente Regolamento e necessari per l’assegnazione.

2. L’importo per il canone, come stabilito dall’articolo 13 che precede, subirà adeguamenti annuali, pari al 75% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie degli impiegati e operai, accertata dall’lstiluto Centrale di Statistica, senza necessità di specifica richiesta ad opera del Comune. Il canone dovrà essere versato, inderogabilmente, in un’unica soluzione anticipata, a cadenza annuale e, in particolare, entro il giorno 30 del primo mese di durata del contratto o, alternativamente, in 4 (quattro) rate annuali, entro il giorno 10 del primo mese di trimestre di riferimento. Tale termine, per ogni effetto di legge, è da considerarsi essenziale.

3. L’immobile è assegnato e accettato dall’Associazione nello stato di fatto, di manutenzione e conservazione in cui si trova.

4. L’immobile dev’essere destinato esclusivamente, e in via permanente, a sede del soggetto individuato e dev’essere utilizzato esclusivamente per lo svolgimento dell’attività istituzionale o statutaria, come inequivocabilmente indicata nella domanda di assegnazione; solo in maniera residuale e occasionalmente, per iniziative connesse alle prime, purché di interesse per la collettività.

Nell’atto di concessione devono essere espressamente indicati gli specifici fini ai quali l’immobile viene concesso.

5. Gli immobili assegnati non possono in alcun modo essere né sub-concessi né sub-locati dai concessionari, né, inderogabilmente, essi possono essere destinati, anche a titolo temporaneo od occasionale, a finalità diverse da quelle dichiarate all’interno della domanda di assegnazione, come già rilevato al comma 4 che precede.

6. Il Concessionario sarà tenuto, oltre che al pagamento del canone o corrispettivo pattuito, al pagamento delle utenze (esempio acqua, energia elettrica, riscaldamento, pulizia e altro) e delle spese di gestione relative all’assegnazione ed affidamento dell’immobile, alla conduzione di quest’ultimo, all’organizzazione e svolgimento dell’attività.

Nel caso in cui non fosse possibile, per problemi tecnici, installare un contatore autonomo, si provvederà al montaggio di un sottocontatore; in tal caso le Associazioni saranno tenute al rimborso delle spese, come quantificate dall’Ufficio preposto, al Comune.

Nel caso di utilizzo non esclusivo dell’immobile, le spese relative alle utenze saranno ripartite fra le Associazioni assegnatarie, con le modalità precisate nei relativi “Disciplinare di civile convivenza”.

7. Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. Le Associazioni possono realizzare interventi di manutenzione straordinaria, unicamente se finalizzati alla conservazione del decoro, dell’agibilità e della normale destinazione d’uso dell’immobile, previa comunicazione e autorizzazione dell’Amministrazione Comunale (e a spese di quest’ultima) che, all’uopo, si riserva ogni potere informativo, di verifica e accertamento del caso. Detti lavori, qualora autorizzati, dovranno essere eseguiti sotto la direzione tecnica dei competenti Uffici dell’Amministrazione Comunale, i quali redigeranno apposita certificazione di parere di congruità della spesa, sulla base della preventiva presentazione delle fatture emesse dalle imprese esecutrici dei lavori.

Nell’ipotesi in cui l’immobile dovesse necessitare di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati a garantire l’agibilità dello stesso, l’Associazione si impegna, a proprie spese e mezzi, a sospendere immediatamente l’attività svolta e a liberare tempestivamente l’immobile da persone e cose fino alla risoluzione delle cause all’origine della precaria condizione di agibilità della consistenza immobiliare, senza nulla a pretendere nei confronti dell’Amministrazione Comunale a qualsiasi titolo.

8.  l’Associazione assegnataria è tenuta a utilizzare il bene oggetto di concessione, con le modalità e secondo le finalità previste dal contratto e a restituire il medesimo al Comune, nelle stesse condizioni di fatto e di diritto al momento in cui lo abbia ricevuto, alla scadenza stabilita e senza necessità di preventivo atto di disdetta.

9. Entro il 31 dicembre di ogni anno, l’Associazione assegnataria è tenuta a presentare all’Amministrazione Comunale una relazione sulle attività svolte, con particolare riguardo all’utilizzazione del bene assegnato e la sua conformità al programma di attività dichiarato.

 Art. 17 – Consegna e cura dell’immobile

1. L’Amministrazione Comunale avrà cura di consegnare al Concessionario copia delle chiavi dell’immobile, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, dopo aver verificato in contraddittorio lo stato dello stesso e degli arredi in esso contenuti.

2. Tale verifica dei luoghi verrà effettuata, oltre che eventualmente nel corso del rapporto, in ogni caso anche al momento della restituzione dell’immobile, all’atto della cessazione del rapporto. Tale restituzione dovrà avvenire nel medesimo stato di fatto e di diritto esistente al momento della consegna iniziale e dovrà avvenire il giorno successivo alla scadenza del contratto. Il Concessionario dovrà, altresì, garantire il buono stato di conservazione dell’immobile in occasione dell’intera durata del rapporto. L’Amministrazione Comunale si riserva facoltà di eseguire verifiche e controlli nel rispetto dell’attività.

3. A garanzia della conservazione in buono stato dei locali e degli arredi, l’Amministrazione Comunale potrà imporre al Concessionario un importo, a titolo di cauzione, da determinarsi di volta in volta dalla Giunta Comunale al momento della concessione. La cauzione verrà restituita dopo aver riscontrato l’adempimento delle obbligazioni previste a carico del Concessionario dal presente Regolamento e potrà essere trattenuta a seguito del verificarsi di eventuali danni alla struttura.

4. L’amministrazione Comunale, nei limiti consentiti dall’ordinamento, non potrà mai essere considerata responsabile di danni arrecati a terzi (cose e persone), conseguenti all’esercizio dell’attività dell’Associazione o alla gestione e manutenzione dell’immobile.

 Art. 18 – Revoca, recesso e decadenza dal rapporto di concessione

1. Il Comune ha sempre la facoltà di revocare la concessione e/o recedere dal rapporto contrattuale, anche prima della naturale scadenza, allorquando sia necessario utilizzare l’immobile per propri fini istituzionali o altre esigenze. In tal caso sarà data comunicazione, mediante raccomandata A/R, assegnando un congruo termine per il rilascio dell’immobile, non superiore a mesi due.

2. La concessione può essere dichiarata decaduta e/o il contratto automaticamente risolto, in caso di mancata osservanza, in particolare, di una qualsiasi delle previsioni che seguono del presente regolamento:

a)      violazione del divieto di sub-concessione o sublocazione o cessione dell’immobile in godimento a terzi a qualunque titolo, anche se temporaneo;

b)      mancato o tardivo pagamento anche di un solo canone, se annuale, o almeno di 3 (tre) canoni, se corrisposti trimestralmente, pattuiti nei termini previsti, di cui al precedente articolo 9, comma 2, che precede;

c)       utilizzo del bene, anche se a titolo temporaneo o occasionale, per fini diversi da quelli per i quali è stata conferita la concessione ed indicati nella domanda di assegnazione;

d)      mancata esecuzione dei lavori di manutenzione in violazione delle previsioni, di cui al presente Regolamento;

e)      esecuzione dei lavori non autorizzati e/o comunque ritenuti abusivi, in quanto privi del titolo abilitativo all’attività edilizia;

f)       mancata prestazione o rinnovo della richiesta polizza assicurativa per la responsabilità civile conseguente a danni causati in occasione della conduzione dell’immobile (o dell’esercizio dell’attività) o mancata consegna al Comune, nei termini di cui all’art. 14 che precede, del relativo documento costitutivo;

g)      inadempimento degli obblighi di cooperazione, di cui al successivo art. 18, comma 3, che segue;

h)      sopraggiunta perdita dei requisiti per l’assegnazione richiesti per l’assegnazione;

i)        rilevanti violazioni di disposizioni delle autorità competenti in materia di sicurezza, fiscale e commerciale, in relazione al tipo di attività da svolgere negli immobili.

2. In caso di decadenza, il Concessionario avrà l’obbligo di restituzione immediata dell’immobile libero da cose e da persone, con salvezze illimitate in ordine al ristoro dei danni eventualmente subiti dal Comune.

 Art. 19 – Vigilanza e controllo

1. Il Dirigente dell’Area Tecnica del Comune nomina, per ogni concessione, un Responsabile del Procedimento, al quale sono demandati i compiti in esame e vigilanza dell’applicazione del presente Regolamento.

In particolare, al medesimo sono demandati i seguenti compiti di verifica:

  • dei luoghi, per accertare che l’immobile concesso sia effettivamente destinato alle finalità indicate nell’atto di concessione;
  • dei luoghi, per accertare lo stato di manutenzione dell’immobile concesso, con particolare riferimento all’osservanza dei relativi obblighi di manutenzione a carico del Concessionario, di cui all’articolo 9 che precede;
  • dello stato di buona conservazione dell’immobile, che il Concessionario si impegna a garantire per tutta la durata del rapporto, in osservanza di quanto disposto dall’articolo 10 che precede;
  • dello stato di attuazione del progetto presentato dall’Associazione e posto alla base della domanda di concessione dell’immobile, ai sensi dell’articolo 5 che precede, in collaborazione con gli Uffici preposti (es. cultura, sport, servizi sociali, ecc).

2. L’Amministrazione Comunale, inoltre, disporrà della facoltà di richiedere, in ogni tempo, il rispetto delle finalità di cui al presente Regolamento.

3. Il Concessionario si impegna, infine, a consentire le verifiche di cui al presente articolo, anche mediante accesso ai luoghi in cui è ubicato l’immobile e a prestare ogni fattiva collaborazione e cooperazione, qualora necessaria o richiesta in  tale sede, al fine di consentire all’Amministrazione Comunale l’efficace esercizio dei poteri di cui al presente articolo.

4. Appositi verbali verranno redatti all’esito di dette verifiche.

 Art. 20 – Disposizioni particolari per l’affidamento degli impianti sportivi

1. Fermo restando le disposizioni di cui all’art. 6 del “Regolamento per l’utilizzo degli impianti sportivi”, approvato con delibera di C.C. n° 70, del 30/09/1996 e successive modifiche, in presenza di più domande per l’uso continuativo-stagionale degli impianti sportivi, ai fini dell’affidamento, si terrà conto anche del programma, sottoscritto dal legale rappresentante, delle attività da svolgere nel periodo di assegnazione degli immobili, con particolare riferimento alle iniziative:

  • volte alla sensibilizzazione della popolazione alla pratica dell’attività sportiva;
  • di promozione dell’attività sportiva come strumento di integrazione sociale.

2. Le tariffe, stabilite annualmente dalla Giunta Comunale, per l’utilizzo continuativo delle palestre annesse agli Istituti Scolastici, saranno comprensive delle quote relative al consumo di energia elettrica, acqua e metano.

Gli assegnatari, inoltre, dovranno garantire a loro cura e spese:

  • la manutenzione ordinaria;
  • la pulizia della palestra.

 Art. 21 – Disposizioni finali

1. I rapporti di concessione già in essere alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, continuano, fino al loro rinnovo, a essere disciplinati alle condizioni proprie originarie. Per essi, l’Amministrazione Comunale verifica il possesso dei requisiti di cui al contratto in corso, al fine di confermare, di revocare o modificare i rapporti e/o vantaggi economici eventualmente accordati.

2. Alle domande pervenute all’atto dell’entrata in vigore del presente Regolamento nonché alle concessioni scadute, il cui rinnovo non è stato ancora deliberato, nelle more dell’approvazione del medesimo, saranno applicate le condizioni ivi contenute (compresi tutti i requisiti oggettivi/soggettivi e le modalità e criteri di assegnazione dell’immobile), con il conseguente adeguamento delle previgenti previsioni contrattuali.

Art. 22 – Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsivoglia nuova norma sopravvenuta, contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.

In tali evenienze, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la norma di carattere nazionale e regionale

2. È abrogata ogni norma comunale in contrasto con il presente regolamento.

 Art. 23 – Entrata in vigore

II presente regolamento dispiega la propria efficacia, dopo l’avvenuta pubblicazione all’Albo Pretorio on-line del Comune, per la durata di 15 giorni, ai sensi dell’art. 10, comma 4, dello Statuto Comunale.

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