Cessazione Tarsu
DESCRIZIONE
E’ la dichiarazione di cessazione dell’occupazione o conduzione dei locali e delle aree tassabili.
CHI DEVE PRESENTARLA
Deve essere comunicata dal contribuente a cui era intestata la tassazione che cessa l’utilizzo dei beni prima dichiarati.
EFFETTI
La cessazione medesima, fatto salvo l’accertamento della veridicità del fatto da parte del Comune, dà diritto all’abbuono della tassa a decorrere dal 1° giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata la denuncia stessa.
Nel caso in cui la denuncia di cessazione sia collegata alla denuncia di occupazione di altri locali della stessa categoria siti nel Comune (si pensi ad es. alle variazioni di residenza), le relative variazioni avranno effetto dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Qualora la denuncia di cessazione non venga presentata nel corso dell’anno di cessazione, la tassa non è dovuta per le annualità successive se il contribuente dimostra di non aver continuato l’occupazione o la detenzione dei locali ed aree, ovvero se la tassa sia stata assolta dal subentrante a seguito di denuncia o in sede di recupero d’ufficio.
Nei suddetti casi, l’utente deve presentare la denuncia tardiva di cessazione, a pena di decadenza, entro il termine di 6 mesi dalla notifica della cartella di pagamento o dell’avviso di messa in mora relativi al tributo annuo di cui chiede lo sgravio.
Nel caso di morte gli eredi sono soggetti ai medesimi obblighi previsti per la cessazione dell’occupazione o la cessazione della detenzione da parte del defunto, ad eccezione del caso di continuazione dell’uso dell’immobile da parte dell’erede, per il quale sussiste un semplice obbligo formale di variazione dei nominativi degli utenti.
COSTI
Gratuito.
NORMATIVA
D.L. 507/93
D.P.R. 915/82
Regolamento Comunale T.A.R.S.U.