Richiesta assegno nucleo familiare
DESCRIZIONE
Sostegno economico alle famiglie con tre figli minori di anni 18.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
I nuclei familiari composti da cittadini italiani o comunitari residenti, con almeno tre figli minori in possesso di risorse economiche non superiori al valore dell’indicatore della situazione economica (ISEE), di cui al decreto legislativo 31/3/98 n. 109 e successive modifiche e integrazioni pari a € 19.904,35 (£ 38.540198,1) annue, con riferimento a nuclei familiari-tipo con cinque componenti, è concesso un assegno per il nucleo familiare
QUANDO RICHIEDERLO
La domanda dovrà essere presentata entro il 31 gennaio dell’ anno successivo da uno dei genitori nella cui famiglia anagrafica si trovano almeno 3 dei suoi figli minori e sui quali esercita la potestà genitoria ;
DOCUMENTI OCCORRENTI
– domanda
– dichiarazione sostitutiva unica prevista dal Decreto Legislativo 109/98 e successive modifiche e attuazioni, attestante la condizione economica del proprio nucleo familiare.
VALIDITÀ
Il diritto all’assegno per il nucleo decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte dall’art. 65 della legge 448/98, salvo che il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, concernente la presenza di almeno tre figli minori, si sia verificato successivamente; in tale ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito si è verificato.
Il diritto cessa dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito relativo alla composizione del nucleo familiare, ovvero dal 1° gennaio dell’anno nel quale viene a mancare il requisito del valore dell’indicatore della situazione economica determinato ai sensi del decreto legislativo 109/98 e successive modifiche e integrazioni.
EROGAZIONE
Il pagamento avviene tramite l’Inps, semestralmente, attraverso le proprie strutture.
COSTI
Gratuito.