Figlio legittimato

 

La legittimazione del figlio si determina a seguito del matrimonio dei genitori oppure per provvedimento del Giudice.
Il figlio legittimato ha il cognome del padre (art. 33 D.P.R. 396/2000).
Se la legittimazione per provvedimento del Giudice è nei confronti di un solo genitore, il cognome spettante al figlio è quello posseduto dal genitore nei cui confronti è dichiarata la legittimazione.
Se il figlio legittimato è maggiorenne d’età alla data della legittimazione, egli può scegliere, entro un anno dal giorno in cui ne viene a conoscenza, di:

  • mantenere il cognome portato precedentemente, se diverso;
  • aggiungere o di anteporre al cognome posseduto, quello del genitore che lo ha legittimato.

Inoltre, uguale facoltà di scelta è concessa al figlio maggiorenne che subisce il cambiamento o la modifica del cognome a seguito della variazione di quello del genitore da cui gli deriva il cognome.

Normativa di riferimento

Codice Civile articoli da 231 a 299
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art. 2, comma 12 legge 127 del 15 maggio 1997
L. 30 maggio 1995 n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
L. 4 maggio 1983 n. 184 – Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori
L. 28 marzo 2001 n. 149 – Disciplina dell’adozione e dell’affidamento dei minori
c. c. libro primo titolo VIII (G.U. n.96 Serie Gen. 26.4.2001 – entrata in vigore il 27 aprile 2001)
Corte Costituzionale sentenza 6 febbraio 2006 n. 61
Corte di Cassazione sentenza n. 15953/2007: in caso di contrasto prevale il cognome paterno
Corte di Cassazione sentenza n. 4 del 3 gennaio 2008

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