Assegno di maternità
L’assegno è stato istituito dall’art. 66 della legge n. 448/98 con effetto dal 01.01.1999 ed è oggi disciplinato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n. 452 e dall’art. 74 del D.Lgs. 151/2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità).
L’assegno spetta, per ogni figlio nato, alle donne che non beneficiano di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficiano di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno (in tal caso l’assegno spetta per la quota differenziale).
Alle medesime condizioni, il beneficio viene anche concesso per ogni minore in adozione o affidamento preadottivo purché il minore non abbia superato i 6 anni di età al momento dell’adozione o dell’affidamento (ovvero la maggiore età in caso di adozioni o affidamenti internazionali). Il minore in adozione o in affidamento preadottivo deve essere regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato.
Chi può fare la richiesta
Possono presentare la domanda le madri:
- cittadine italiane
- cittadine comunitarie
- cittadine extracomunitarie in possesso di carta di soggiorno
(non è sufficiente il permesso di soggiorno anche se rilasciato per un motivo che consente un numero indeterminato di rinnovi); in tale ipotesi, anche il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell’Unione Europea, deve essere in possesso di carta di soggiorno.
Si rammenta che le questure provvedono al rilascio della carta di soggiorno entro 90 giorni dalla richiesta; pertanto, le madri extracomunitarie che intendano richiedere l’assegno di maternità devono attivarsi tempestivamente per ottenere il rilascio della carta di soggiorno onde evitare il superamento del predetto termine di sei mesi. Si rammenta inoltre che, ai sensi del comma 2 dell’art.9 del D.Lgs. 286/98, la cittadina extracomunitaria, coniugata con un cittadino italiano, può richiedere il rilascio della carta di soggiorno senza attendere i sei anni previsti al comma 1 dello stesso art.9.
La madre richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato italiano al momento della nascita del figlio o al momento dell’ingresso nella propria famiglia anagrafica del minore in adozione o in affidamento preadottivo.
Nei seguenti casi particolari l’assegno può essere richiesto da persone diverse dalla madre ossia:
- in caso di madre minore di età (come in tutte le altre ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore della stessa esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante;
- in caso di decesso della madre del neonato (o della donna che ha ricevuto il minore in adozione o in affidamento preadottivo), dal padre che abbia riconosciuto il figlio (o dal coniuge della donna adottiva o affidatoria) a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica del richiedente e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi);
- in caso di affidamento esclusivo al padre o di abbandono del neonato da parte della madre, dal padre sempreché il figlio si trovi presso la sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua potestà (o comunque non affidato a terzi) e la madre risulti residente o soggiornante in Italia al momento del parto (in tale ipotesi l’assegno spetta al padre in via esclusiva);
- in caso di separazione legale tra i coniugi,dall’adottante o dall’affidatario preadottivo a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l’assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;
- nei casi di adozione speciale di cui all’art.44, comma 3, legge 184/1983, dall’adottante non coniugato a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell’adottante e sia soggetto alla sua potestà e comunque non in affidamento presso terzi;
- in caso di minore non riconosciuto o non riconoscibile dai genitori, dalla persona affidataria (in forza di un provvedimento del giudice) a condizione che il minore rientri nella sua famiglia anagrafica.
In tutti questi casi l’assegno spetta sempre a condizione che il richiedente sia cittadino italiano, comunitario o extracomunitario in possesso della carta di soggiorno e residente in Italia.
Requisiti reddituali
Per ottenere l’assegno di maternità la legge prevede che il reddito ed il patrimonio del nucleo familiare di appartenenza della madre al momento della domanda non superino il valore dell’Indicatore della Situazione Economica (ISE) vigente alla data di nascita del figlio (ovvero di ingresso del minore nella famiglia adottiva o affidataria).
Il nucleo familiare da considerare ai fini dell’ISE è composto:
- dal richiedente e dagli altri soggetti facenti parte della famiglia anagrafica incluso il figlio per il quale si richiede il beneficio;
- dai soggetti non iscritti nella scheda anagrafica del richiedente ma considerati a carico di qualcuna delle persone di cui alla lett. a) ai fini del pagamento dell’IRPEF;
Ai fini dell’ISE deve essere dichiarato anche il coniuge non legalmente separato (ossia separato “di fatto”), anche se non iscritto nella stessa scheda anagrafica del richiedente. Il coniuge separato “di fatto” non deve essere dichiarato dal coniuge richiedente solo nelle seguenti situazioni eccezionali:
- quando la diversa residenza è consentita in seguito a provvedimento temporaneo ed urgente dell’Autorità Giudiziaria (provvedimento in pendenza di procedimento di separazione);
- quando il coniuge è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato un provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare;
- quando sussiste abbandono del coniuge accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali;
- quando è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio in seguito alla condanna passata in giudicato del coniuge per reati di particolare gravità.
I redditi ed i patrimoni che devono essere dichiarati sono quelli di tutti coloro che compongono il nucleo familiare al momento in cui si presenta la domanda.
In particolare devono essere dichiarati:
- Il reddito complessivo indicato nell’ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sul reddito delle persone fisiche, ovvero in caso di esonero dall’obbligo di presentazione della dichiarazione, il reddito imponibile ai fini Irpef risultante dall’ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori (ad esempio CUD). Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non si è potuto ancora produrre la dichiarazione dei redditi per l’anno corrente, né si è potuta acquisire la certificazione sostitutiva, bisognerà dichiarare il reddito indicato nella dichiarazione Irpef presentata o nella certificazione consegnata nell’anno precedente (che si riferiscono quindi al reddito relativo a due anni prima della presentazione della dichiarazione sostitutiva unica);
- Il patrimonio (mobiliare ed immobiliare) posseduto al 31 dicembre dell’anno precedente la presentazione della dichiarazione.
Va considerato che:
- nel calcolare la situazione economica si introducono maggiorazioni se nel nucleo sono presenti determinate fattispecie. Se, ad esempio, in presenza di figli minori, vi è un unico genitore nel nucleo familiare, o se entrambi i genitori hanno lavorato per almeno sei mesi nell’anno di produzione dei redditi dichiarati, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,20. Se vi è un componente con handicap permanente, al parametro di base della scala di equivalenza viene attribuita una maggiorazione dello 0,50. Tali maggiorazioni, influenzando la riparametrazione del reddito di riferimento, hanno effetti positivi sulla concessione dell’assegno;
- all’eventuale patrimonio mobiliare dichiarato viene sottratta una somma di euro 15.493,71 a titolo di franchigia. Dopo tale sottrazione, ai fini del calcolo finale, i patrimoni mobiliari e immobiliari dichiarati vengono presi in considerazione soltanto nella percentuale del 20% del valore complessivo dichiarato;
- nel calcolo del patrimonio immobiliare si deve conteggiare il valore degli immobili posseduti dai componenti il nucleo familiare, compresa la casa di abitazione. In caso di un immobile gravato da mutuo, dal valore ai fini ICI dello stesso si detrae l’ammontare dell’eventuale debito residuo del mutuo gravante sull’immobile al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda, fino a concorrenza del suo valore. Se il mutuo è contratto per l’acquisto della casa di abitazione, in alternativa alla detrazione suddetta, si deve detrarre, se più favorevole rispetto al mutuo residuo, il valore della casa di abitazione, nel limite massimo di euro 51645,69. Se il nucleo familiare vive in una casa in locazione, nella valutazione della situazione economica si detrae dal reddito della famiglia il valore del canone annuo di locazione, fino ad un ammontare massimo di euro 5164,57. La suddetta detrazione è applicabile soltanto alle famiglie in possesso di un contratto di locazione regolarmente registrato, restano esclusi, pertanto, ad esempio gli occupanti di abitazioni senza titolo (ad esempio, gli abusivi) ed i nuclei familiari che risiedono in abitazioni a titolo gratuito.
Ai fini della dichiarazione ISE è comunque possibile ricevere opportuna assistenza da parte dei CAF convenzionati con il Comune di residenza.
Domanda per la concessione dell’assegno
La domanda per l’assegno può essere presentata dalle donne che non percepiscono l’indennità di maternità erogata dall’INPS (o da altri enti previdenziali) né alcun trattamento economico (retribuzione) da parte del datore di lavoro per il periodo di maternità.
Tuttavia, le donne che beneficiano di un trattamento economico di maternità di importo inferiore rispetto all’importo dell’assegno possono avanzare richiesta per la quota differenziale (vedi par. 4).
La domanda deve essere presentata al Comune di residenza della madre entro il termine perentorio di sei mesi dalla nascita del figlio.
In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. Nell’ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell’affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall’autorità competente, all’ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l’inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo.
Nel caso in cui l’assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento).
In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tale caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre.
Nell’ipotesi di adottante non coniugato la domanda va presentata entro il termine di sei mesi dall’ingresso in famiglia del minore.
Alla domanda occorre allegare:
♦ La dichiarazione sostitutiva unica (salvo che, al momento della domanda di assegno, il richiedente sia già in possesso dell’attestazione della dichiarazione sostitutiva in corso di validità e contenente i redditi percepiti dal nucleo nell’anno precedente a quello di presentazione della domanda medesima);
♦ Una autocertificazione nella quale il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità:
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della concessione dell’assegno (residenza, cittadinanza …ecc.);
- di non avere diritto, per il medesimo evento, a trattamenti economici per la maternità ovvero, nel caso in cui abbia diritto ad una tutela economica per la maternità, la somma complessiva dell’indennità o di altro trattamento economico percepito o spettante, ai fini del calcolo della quota differenziale;
- di non avere presentato, per il medesimo evento, domanda per l’assegno di maternità a carico dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (assegno, questo, istituito dall’art. 49 della Legge n. 488/99).
Si precisa che l’autocertificazione non è sufficiente per quei requisiti che devono essere comprovati sulla base di specifica documentazione (ad es. il possesso della carta di soggiorno).
È sempre bene, quindi,informarsi presso gli uffici competenti del Comune di residenza.
Concessione e misura dell’assegno
L’assegno viene concesso con provvedimento del Comune ed è pagato dall’INPS, in un’unica soluzione, entro 45 giorni dalla data di ricevimento dei dati trasmessi dal Comune.
Qualora prima del provvedimento di concessione dell’assegno il richiedente muti la residenza, gli atti relativi al procedimento di concessione dell’assegno vengono trasmessi al comune di nuova residenza.
Il comune che concede l’assegno rimane competente per i controlli o per i provvedimenti di revoca anche se il richiedente ha mutato residenza successivamente alla concessione dell’assegno.
L’importo dell’assegno (rivalutato al 1 gennaio di ogni anno, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati calcolato dall’ISTAT) è determinato con riferimento alla misura mensile vigente alla data del parto o dell’ingresso in famiglia del minore.
In caso di parto gemellare (o plurigemellare) ovvero in caso di adozioni o affidamenti plurimi, l’importo dell’assegno è proporzionale al numero dei figli nati o dei minori in adozione o affidamento preadottivo.
Per determinare l’importo della quota differenziale occorre sottrarre dall’importo totale dell’assegno il trattamento economico di maternità percepito o spettante per l’intero periodo di astensione obbligatoria, inclusi gli eventuali periodi di interdizione dal lavoro (anche antecedenti alla nascita) disposti dai Servizi Ispettivi delle Direzioni Provinciali del Lavoro.
In caso di adozione o affidamento preadottivo, qualora l’assegno venga richiesto dal coniuge, per il calcolo della quota differenziale si deve tenere conto anche al trattamento previdenziale o economico di maternità percepito dalla madre adottiva o affidataria.
Cumulo dei benefici
L’assegno di maternità del Comune non costituisce reddito ai fini fiscali e previdenziali ed è in genere cumulabile con analoghe provvidenze erogate dagli enti locali.
È cumulabile con l’assegno c.d. “per il secondo figlio”, di importo pari a 1.000 euro, previsto dall’art. 21 del D.L. 269/2003 convertito con L.326/2003.
È cumulabile l’importo relativo alla quota differenziale dell’assegno del Comune nel caso in cui, per il medesimo evento, la richiedente percepisca importi inferiori relativi a trattamenti economici di maternità da parte dell’INPS o di altri enti previdenziali ovvero dei datori di lavoro.
L’assegno del Comune non può essere riconosciuto se è stato concesso dall’INPS l’assegno di maternità dello Stato di cui all’art. 75 del D.Lgs. 151/2001 (già art. 49, comma 8, della legge n. 488/99).
Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio Assistenza Sociale