Regolamento per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 63 del 30/09/1995
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 39 del 22/07/1997

INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE
Art. 1 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
Art. 2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
Art. 3 – Denuncia occupazioni permanenti
Art. 4 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante
Art. 5 – Concessione e/o autorizzazione
Art. 6 – Occupazioni d’urgenza
Art. 7 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
Art. 8 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione
Art. 9 – Revoca della concessione e/o autorizzazione
Art. 10 – Obblighi del concessionario
Art. 11 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
Art. 12 – Costruzione gallerie sotterranee
CAPO II – DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA
Art. 13 – Classificazione del Comune
Art. 14 – Suddivisione del territorio in categorie
Art. 15 – Tariffe
Art. 16 – Soggetti passivi
Art. 17 – Durata dell’occupazione
Art. 18 – Criterio dell’applicazione della tassa
Art. 19 – Misura dello spazio occupato
Art. 20 – Passi carrabili
Art. 21 – Autovetture per trasporto pubblico
Art. 22 – Distributori di carburante
Art. 23 – Apparecchi per la distribuzione di tabacchi
Art. 24 – Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento
Art. 25 – Occupazione sottosuolo e soprasuolo – casi particolari
Art. 26 – Maggiorazioni della tassa
Art. 27 – Riduzioni della tassa permanente
Art. 28 – Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa
Art. 29 – Riduzione tassa temporanea
Art. 30 – Esenzione dalla tassa.
Art. 31 – Esclusione dalla tassa
Art. 32 – Sanzioni
Art. 33 – Versamento della tassa
Art. 34 – Rimborsi
Art. 35 – Ruoli coattivi
Art. 36 – Norme transitorie
Art. 37 – Entrata in vigore

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche, ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs., e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 1 – Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. sensi dell’art. 38 commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco, su richiesta dell’interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 – Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all’Amministrazione Comunale (art. 50, commi 1 e 2).
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, !a residenza ed il codice fiscale del richiedente, l’ubicazione dettagliata del suolo o spazio .che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell’occupazione, le modalità d’uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e delle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l’Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla doma ida prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l’occupazione comporti opere che rivestano carattere di particolare importanza, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l’opera stessa.
4. Inoltre l’Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita su indicazione dell’Organo Esecutivo.
5. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l’Amministrazione richiederà ai fini dell’esame e della decisione sull’istanza.
6. Qualora l’occupazione riguardi casi particolari, l’Amministrazione, entro quindici giorni dalla domanda, potrà richiedere documenti, atti, chiarimenti e quant’altro necessario ai fini dell’esame e della decisione sull’istanza.
7. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno sette giorni prima della data di richiesta dell’occupazione.

Art. 3 – Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell’art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta sugli appositi moduli predisposti e gratuitamente disponibili presso il competente ufficio del Comune, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio della concessione medesima.
2. L’obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempreché non si verifichino variazioni della occupazione.

Art. 4 – Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree o spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito Io svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di una ora ed in ogni caso tra un punto e l’altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Art. 5 – Concessione e/o autorizzazione

1. Nell’atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dalla competente autorità comunale sono indicate: la durata dell’occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima (art. 50, comma 1).
2. La concessione deve inoltre contenere l’espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatta salva in ogni caso l’obbligatorietà per il concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni.
4. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, sono soggette ad imposizione comunale le occupazioni sui strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.
5. La competente autorità comunale dovrà esprimersi sulla concessione e/o autorizzazione o sul diniego per le occupazioni permanenti entro sessanta giorni dalla domanda o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 5 dell’art. 2 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per la concessione o diniego è stabilito in almeno tre giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l’occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei con fronti dei concessionari.

Art. 6 – Occupazioni d’urgenza

1. Per far fronte a situazioni di emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l’occupazione può essere effettuata dall’interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l’autorizzazione e/o la concessione, l’interessato ha l’obbligo di dare immediata comunicazione dell’occupazione al competente ufficio comunale, via fax o con telegramma. L’ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d’urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall’art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Art. 7 – Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell’occupazione, ai sensi dell’art. 2 del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50, comma 2).
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno tre giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento della Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8 – Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
– le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell’atto rilasciato;
– la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
– l’uso improprio dei diritti di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
– la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data del rilascio dell’atto, nel caso di occupazione permanente e nei tre giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;
– il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata. decadenza la tassa già assolta non verrà restituita.

Art. 9 – Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1).
2. In caso di revoca l’Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant’altro.

Art. 10 – Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l’obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l’atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell’atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti
4. Qualora dall’occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11 – Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d’ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Art. 12 – Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell’art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio delle condutture, dei cavi e degli impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 deIl’art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo “una tantum” pari al 50 % delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell’opera realizzata.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario della Tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs 15,novembre 1993, n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993, modificativo di detto D.Lgs., e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 13 – Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell’art. 43 comma 1, questo Comune, agli effetti dell’applicazione della T.O.S.A.P., appartiene alla IV classe.
La presa d’atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe, nei termini previsti dall’art. 40, comma 3, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

Art. 14 – Suddivisione del territorio in categorie

1. In ottemperanza all’art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in quattro (allegato A) categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato contestualmente al presente regolamento con le modalità stabilite dal predetto art. 42.

Art. 15 – Tariffe

1. Le tariffe per gli anni successivi al 1995 sono adottate dalla Giunta comunale entro il 31 ottobre di ogni anno ed entrano in vigore il 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui la deliberazione è divenuta esecutiva (arI 40, comma 3).
2. Ai sensi dell’art. 42, comma 6, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D.Lgs. n. 507/93.
3. Le misure di cui ai predetti articoli costituiscono i limiti di variazione delle tariffe o della tassazione riferiti alla prima categoria ed articolati, ai sensi delI’att 46 comma 2, nelle seguenti proporzioni:
– Prima categoria 100 per cento;
– Seconda categoria 90 per cento;
– Terza categoria 80 per cento;
– Quarta categoria 70 per cento.

Art. 16 – Soggetti passivi

1. Ai sensi delI’art. 39, la tassa è dovuta dal titolare dell’atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall’occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all’uso pubblico nell’ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell’art. 38, comma 4, sono soggette l’imposizione comunale le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano al centro abitato del Comune.

Art. 17 – Durata dell’occupazione

1. Ai sensi dell’art. 42, comma 1, ed ai fini dell’applicazione della tassa, le occupazioni sono permanenti o temporanee:
a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di atto di concessione e/o autorizzazione, aventi comunque durata non inferiore all’anno, che comportino o meno l’esistenza di manufatti o impianti;
b) si considerano temporanee le occupazioni di durata inferiore all’anno.

Art. 18 – Criterio dell’applicazione della tassa

1. Ai sensi dell’art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata, espressa in metro quadrato o metro lineare.
2. Le frazioni inferiori al metro quadrato o al metro lineare sono calcolate con arrotondamento alla misura superiore.
3. La tassa è commisurata a seconda dell’importanza dell’area sulla quale insiste l’occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant’altro oggetto del tributo sono inclusi nella quattro categorie di cui all’art. 14 e nell’elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.
4. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un’obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica,, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 19 – Misura dello spazio occupato

1. Ai sensi dell’art. 42, comma 4, la tassa è commisurata alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la stessa natura, sono calcolati cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.
3. Per le occupazioni soprassuolo, l’estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione ortogonale del maggior perimetro del corpo sospeso nello spazio aereo; viene così stabilita la superficie su cui determinare il tributo.

Art. 20 – Passi carrabili

1. Ai sensi dell’art. 44, comma 5, la superficie dei passi carrabili si determina moltiplicandola larghezza del passo, misurata sulla fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare “convenzionale”.

Art. 21 – Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell’art 44, comma 12, del citato D.Lgs 507/93, per le occupazioni permanenti con autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L’imposta complessiva dovuta per l’intero territorio per le superfici dì cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 22 – Distributori di carburante

1. Ai sensi dell’art. 48, dal comma 1 al comma 6, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del,suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell’acqua e dell’aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonchè per l’occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superficie a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all’art. 18 del presente regolamento.

Art. 23 – Apparecchi per-la distribuzione di tabacchi

1. Ai sensi dell’art.48, comma 7, per l’impianto e l’esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Art. 24 – Occupazioni temporanee – Criteri e misure di riferimento

1. Ai sensi dell’art.45, commi i e 2, sono temporanee le occupazioni inferiori all’anno.
2. La tassa si applica, in relazione alle ore di occupazione, in base alle allegate misure giornaliere di tariffa:
1) fino a 12 ore: riduzione del /// per cento;
2) fino a 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.
3. Per le occupazioni temporanee si applica: fino a 14 giorni tariffa intera; oltre 14 giorni, il 20 per cento di riduzione.
4. Ai sensi dell’art.47, comma 5, per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, la tassa è determinata ed applicata in misura forfettaria, secondo la tariffa.

Art. 25 – Occupazione sottosuolo e soprasuolo – casi particolari

1. Ai sensi degli artt. 46, comma 1, e 47, comma 1, per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti in genere;. per l’esercizio e la manutenzione delle reti di erogazioni di pubblici servizi, la tassa è determinata forfettariamente, in base alla lunghezza delle strade, comunali e provinciali, per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù. di pubblico passaggio.
2. Ai sensi dell’art. 47, comma 2-bis, per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi la tassa non si applica.

Art. 26 – Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell’art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all’anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Art. 27 – Riduzioni della tassa permanente

1. In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/93, vengono stabilite le seguenti riduzioni delle tariffa ordinaria della tassa:
1) ai sensi dell’art. 42, comma 5, per le superfici eccedenti i 1.000 metri quadrati, per le occupazioni permanenti e temporanee, la tariffa è ridotta al 10 per cento;
2) ai sensi dell’art. 44, comma 1, e dell’art. 45, comma 2, lettera c), per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, le tariffe sono ridotte al 70 per cento.
3) ai sensi dell’art. 44, comma 2, la tariffa per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo è ridotta al 30 per cento.
4) ai sensi dell’art. 44, comma 3, per i passi carrabili la tariffa è ridotta al 50 per cento.
5) ai sensi dell’art. 44, comma 6, per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, la tassa è calcolata in base ai criteri determinati dal comma 2 dell’art. 7 del presente regolamento, fino ad una superficie di mq. 9. Per l’eventuale maggiore superficie eccedente i 9 mq. la tariffa è calcolata in ragione del 10 per cento.
6) ai sensi dell’art. 45 comma 6, per le occupazioni con autovetture di uso privato realizzate su aree a ciò destinate dal Comune, la tariffa è diminuita del 30 per cento per aree o spazi in tutte le categorie di aree comunali;
7) ai sensi dell’art. 44, comma 7, per gli accessi carrabili o pedonali, esclusi dall’imposizione ai sensi del successivo terzo comma dell’art. 31 deI presente regolamento e per una superficie massima di 10 mq., qualora su espressa richiesta degli aventi diritto ed apposita concessione e/o autorizzazione della Amministrazione Comunale, e previo rilascio di apposito cartello segnaletico col quale si vieta la sosta indiscriminata sull’area antistante gli accessi medesimi, compreso l’avente diritto di cui sopra, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento.
8) ai sensi del comma 9 dell’art. 44, la tariffa è ridotta del 50 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, che, sulla base di elementi di caratteri oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell’immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
9) ai sensi dell’art 44, comma 10, per i passi carrabili di accesso agli impianti per la distribuzione dei carburanti, la tassa è ridotta del 50 per cento.

Art. 28 – Passi carrabili – Affrancazione dalla tassa

1. Ai sensi dell’art. 44, comma 11, la tassa relativa all’occupazione con i passi carrabili può essere definitivamente assolta mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del tributo. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l’abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in pristino dell’assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Art. 29 – Riduzione tassa temporanea

1. Ai sensi dell’art. 45:
– comma 2/c – Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo, la tariffa è ridotta al 70 per cento;
– comma 3 – Per le occupazioni con tende e simili, la tariffa è ridotta al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, la tassa va determinata con riferimento alla superficie in eccedenza;
– comma 5 – Le tariffe sono ridotte al 50% per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
– comma 5 ed art. 42, comma 5 – Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi divertimenti dello spettacolo viaggiante le tariffe sono ridotte dell’80 per cento. Inoltre, per tale utenza, le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;
– comma 7- Per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell’80 per cento;
– comma 8 – Per le occupazioni temporanee di durata non inferiore ad un mese o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50 per cento;
– comma 6 bis (1) – Le tariffe per le occupazioni realizzate per l’esercizio dell’attività edilizia sono ridotte del 50% per tutte le categorie.
nota:
(1) Il massimo della riduzione può essere il 50 % della tariffa normale.

Art. 30 – Esenzione dalla tassa

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all’art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:
a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste nei posteggi ad esse assegnati;
d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico ed allo scarico delle merci;
e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all’atto della concessione o successivamente la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
f) le occupazioni di aree cimiteriali;
g) gli accessi carrabili destinati ai soggetti portatori di handicap.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente regolamento di Polizia Urbana; –
c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un’ora;
d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all’esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
e) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiori alle sei ore.

Art. 31 – Esclusione dalla tassa

1. Ai sensi dell’art. 38 comma 2, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile, alle occupazioni permanenti o temporanee. di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al demanio dello Stato nonché delle strade statali o provinciali per la parte di esse non ricompresa all’interno del centro abitato.
2. Ai sensi dell’art. 38, comma 5, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune od al Demanio statale.
3. Ai sensi dell’art. 44, comma 7, la tassa non è dovuta per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un’opera visibile che renda concreta l’occupazione e certa la superficie sottratta all’uso pubblico
4. Non trattasi di occupazione di un’area pubblica e dei relativi spazi sovrastanti e sottostanti nel caso di concessioni in uso ad un privato di impianti sportivi costruiti direttamente dal Comune (Risoluzione 281/E/4/Q/1506 del 7.12.95).

Art. 32 – Sanzioni

1. Soprattasse
– Per le violazioni concernenti l’applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all’art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
– Per l’omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una soprattassa pari al 100 per cento dell’ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
– Per l’omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una soprattassa pari al 20 per cento dell’ammontare della tassa o della maggiore tassa dovuta.
– Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le soprattasse sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
– Sulle somme dovute a titolo di tassa e soprattassa si applicano gli interessi moratori in ragione del 7 per cento per ogni semestre compiuto.
2. Pene pecuniarie
– Per l’omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria da L. 50.000 a L. 150.000, da determinare in base alla gravità della violazione (1).
– La determinazione dei criteri è demandata ad apposita ordinanza sindacale e l’applicazione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
– La pena pecuniaria è irrogata separatamente all’imposta e relativi accessori e negli stessi termini per il recupero dell’imposta non dichiarata o dovuta. Dovrà essere motivatamente esposto l’oggetto della violazione commessa e l’ammontare della sanzione irrogata.
nota:
(1) Stessa quantificazione prevista dal legislatore per la tassa smaltimento rifiuti solidi urbani.

Art. 33 – Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l’intero anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30; giorni dalla data di rilascio dell’atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell’anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quelli del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato nel mese di gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al concessionario del comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore.
4. Per le occupazioni temporanee l’obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 34 – Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 35 – Ruoli coattivi

1. La concessione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità, previste dall’art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un unica soluzione.
2. Si applica l’art. 2572 del codice civile.

Art. 36 – Norme transitorie

1. La tassa, per il solo anno 1994, è dovuta come segue, ai sensi dell’art. 56:
a) comma 3 – I contribuenti tenuti al pagamento della tassa per l’anno 1994, con esclusione di quelli già iscritti a ruolo, devono presentare la denuncia di cui al titolo 1, art.2 del presente regolamento, ed effettuare il versamento entro il 29 giugno 1994. Nel medesimo termine di tempo va effettuato il versamento dell’eventuale differenza tra gli importi già iscritti a ruolo e quelli risultanti dall’applicazione delle nuove tariffe adottate dall’amministrazione;
b) comma 4 – Per le occupazioni di cui all’art. 13 del presente regolamento, la tassa è pari all’importo dovuto per l’anno 1993 aumentato del 10 per cento, con una tassa minima di L. 50.000.
e) comma 11 bis – Per le occupazioni temporanee, effettua,te da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente il prodotto, e per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tassa è determinata con riferimento alle tariffe applicabili per l’anno 1993, aumentate del 50 per cento;
d) comma 5 – Le riscossioni e gli accertamenti relativi ad annualità precedenti a quella in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal capo secondo del D.Lgs. 507/93, sono effettuati con le modalità ed i termini previsti dal T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni. La formazione dei ruoli, fatta salva l’ipotesi di cui all’art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, riguarderà la sola riscossione della tassa dovuta per le annualità fino al 1994.

Art. 37 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento, divenuto esecutivo ai sensi dell’art.46 della legge n. 142/90, è pubblicato all’Albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

ALLEGATO “A” – CATEGORIE AREE COMUNALI

1) Piazza Umberto I e vie d’accesso e/o adiacenti quali Corso Vittorio Emanuele, Via De Petrinis, Via Roma, Via Grammatico (primo tratto – fino ad incrocio Via Mazzini, questa esclusa), Salita Garibaldi, Piazzetta Garibaldi, Via Mezzacapo e Via Matteotti.

2) Via Luigi Sturzo, Via Tressanti, Godelmo, Trinità, Nazionale S Antonio – da fine Mezzacapo a incrocio Via S. Maria della Misericordia -.

3) Tutte le restanti strade, vie, piazze ed aree pubbliche, con esclusione di quelle previste nella successiva categoria 4 e nelle precedenti 1 e 2.

4) Il delimitato della tavola n. 9 del P.R.G. (centro storico) ad esclusione di quanto previsto nelle precedenti categorie 1 e 2.

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