Regolamento per la ripartizione degli incentivi di cui all’art. 18, commi 1 e 2, Legge 109/94 e s.m.i.
Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 203 del 30/12/2003
INDICE
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Art. 2 – Ambito di applicazione
Art. 3 – Soggetti destinatari dell’incentivo
Art. 4 – Responsabile del procedimento
CAPO II – LAVORI PUBBLICI
Art. 5 – Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per l’appalto di opera o lavoro pubblico
Art. 6 – Servizi di ingegneria – Personale partecipante alla ripartizione del fondo – Modalità di affidamento
Art. 7 – Assicurazione professionale
Art. 8 – Costituzione e quantificazione del fondo di progettazione
Art. 9 – Ripartizione degli incentivi per la progettazione
CAPO III – SETTORE URBANISTICA
Art. 10 – Atti di pianificazione – personale partecipante alla ripartizione degli incentivi
Art. 11 – Ammontare degli incentivi per la progettazione
Art. 12 – Calcolo dell’importo da imputare agli incentivi
Art. 13 – Modalità di gestione
Art. 14 – Ripartizione degli incentivi
CAPO IV – DIPOSIZIONI COMUNI
Art. 15 – Criteri di verifica di attività progettuale
Art. 16 – Services
Art. 17 – Liquidazione degli incentivi
Art. 18 – Disposizione transitorie
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Il presente Regolamento, destinato al personale dell’Area Tecnica del Comune di Sala Consilina (SA), disciplina la ripartizione delle L109/94,e successive modifiche ed integrazioni tra il Responsabile unico del procedimento e gli incaricati e loro collaboratori per lo svolgimento delle seguenti attività professionali interne:
• progettazione delle opere o lavori;
• redazione del piano di sicurezza ex D.Lvo 494/96 e s.m.i.;
• prestazioni nei vari livelli previsti dall’Ufficio della Direzione dei Lavori (direzione, ispettore di cantiere, direttore operativo);
• attività di coordinatore per la esecuzione ex D.Lvo 494/96 e s.m.i.;
• collaudo statico ex L.1086/71 e L.R. 9/83;
• collaudo amministrativo;
• atti di pianificazione e progettazione urbanistica;
• gestione dei servizi dell’Ente-Comune (Illuminazione Pubblica – Impianti di riscaldamento e climatizzazione – Impianti di depurazione etc.).
Art. 2 – Ambito di applicazione
Per opere e lavori s intendono tutti gli interventi programmati dall’Ente nonché le manutenzioni straordinarie e la gestione degli impianti di illuminazione pubblica, degli impianti di depurazione e degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione degli edifici di competenza dell’Ente Comune e di eventuali altri impianti a gestione organizzata.
L’ordine di priorità per la realizzazione delle opere e lavori viene stabilito dai competenti organi dell’Ente Comune. Resta, comunque, inteso che l’attività di cui al presente Regolamento non deve influire negativamente sulla normale attività d’ufficio in rapporto ai compiti di istituto correnti dell’Ente Comune di competenza dell’Area Tecnica.
Le somme di cui all’art. 1, per quanto attiene alla pianificazione urbanistica, sono riferite ai seguenti
atti:
• Piano Regolatore generale;
• Piani particolareggiati di iniziativa pubblica;
• Piani per l’Edilizia Economica e popolare;
• Piani delle aree per insediamenti produttivi;
• Piani di recupero di iniziativa pubblica;
• Varianti generali agli strumenti urbanistici vigenti e varianti parziali;
• Altre attività di pianificazione comunque di competenza dell’Ente-Comune.
Art. 3 – Soggetti destinatari dell’incentivo
Gli incentivi di cui all’art .18 – commi 1 e 2 della L109/94, e successive mod. ed int. sono ripartiti, per ogni singola opera e lavori o atto di pianificazione, tra il Responsabile unico del procedimento, gli incaricati e loro collaboratori della redazione del progetto, del piano della sicurezza, dell’Ufficio di direzione dei lavori, della direzione tecnica della .gestione delle manutenzioni degli impianti di competenza dell’Ente – Comune, dell’attività di coordinatore per l’esecuzione del collaudo e rimanente parte dei dipendenti appartenente all’Area Tecnica, compreso gli amministrativi, sulla base dei criteri contenuti nel presente Regolamento.
In caso di mancanza di idonee figure professionali all’interno dell’area, il Dirigente potrà avvalersi della collaborazione di personale di altre aree.
Il Dirigente, nell’affidare gli incarichi di cui agli artt. 1 e 2, dovrà tener conto della pari opportunità.
Art. 4 – Responsabile del procedimento
Il responsabile del procedimento è individuato nell’ambito del personale dell’Area Tecnica dell’Ente, in possesso dei requisiti professionali richiesti, in sede di elaborazione del programma di cui all’art. 14, comma 9 della legge 109/94 e s.m.i., o comunque all’atto dell’inclusione del progetto delle opere e lavori o dell’atto di pianificazione nel programma dell’Amministrazione.
Egli esercita, per ogni singolo progetto o piano, le funzioni previste dalla legge 109/94 e s.m.i., e dal regolamento di attuazione, di cui al D.P.R. 554/99.
CAPO II
LAVORI PUBBLICI
Art. 5 – Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per l’appalto di opera o lavoro pubblico
I progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per l’appalto devono essere redatti conformemente a quanto previsto dall’art. 16 della Legge n.109/1994 e s.m.i., nonché dal regolamento di cui al D.P.R. n.554/99, ovvero dalla disciplina regionale vigente e devono essere corredati degli elaborati progettuali inerenti alle specifiche categorie di opere, conformemente anche alle prescrizioni impartite dal Responsabile unico del procedimento.
Per “progetto esecutivo”, agli effetti del presente regolamento, si intende ciascuno dei progetti esecutivi (architettonico, strutturale, impiantistico ecc.) in cui si articola il progetto a base d’appalto. I contenuti della progettazione preliminare e definitiva, preordinata alla redazione del progetto esecutivo, sono anch’essi definiti dalle disposizioni di cui legge n. 109/1994 e successive modificazioni, nonché dal regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n.554/99.
Quando la natura dell’opera lo consente e ragioni di semplificazione della procedura lo richiedono potrà essere redatto un unico livello di progettazione comprendente sia quanto necessario per il “progetto definitivo” che quanto richiesto per la “progettazione esecutiva” su disposizione del Responsabile del procedimento.
Art. 6 – Servizi di Ingegneria – Personale partecipante alla ripartizione del fondo – Modalità di affidamento
Il personale dell’Area Tecnica che partecipa alla ripartizione delle somme di cui al precedente art. 1, relative alla progettazione ed esecuzione di opere o lavori pubblici, è quello individuato dall’art. 18 della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, al quale vengano affidati i compiti inerenti e dei quali cura la completa realizzazione. L’affidamento dei servizi di ingegneria interni è regolamentato come nel seguito indicato.
1 – È costituito, per ogni opera, lavoro o servizio, sotto il profilo delle competenze specifiche del personale e in rapporto agli altri compiti di istituto per i quali sussistono i presupposti oggettivi di compatibilità per l’assolvimento dei servizi di ingegneria con le risorse interne, un Nucleo Tecnico, nominato dal Dirigente dell’Area Tecnica, nel quale sono individuate le seguenti figure:
1a. I Progettisti vengono, di norma, individuati fra i Tecnici dell’Area Tecnica in possesso dei relativi titoli abilitativi, ai sensi delle vigenti disposizioni. I predetti sottoscrivono i progetti assumendo la responsabilità di quanto elaborato. Al fine di utilizzare al meglio le risorse tecniche dell’Ente, i progettisti possono essere individuati e nominati dal Dirigente dell’Area Tecnica attingendo anche dai Tecnici di Settori diversi dal settore LL.PP., previa concertazione con il Responsabile di P.O. di appartenenza. Tale opzione potrà essere attivata soltanto quando fossero state impegnate le risorse tecniche del Settore LL.PP. ovvero per carenza di specifiche professionalità nello stesso settore.
1b. Il Coordinatore per la sicurezza nella fase della progettazione viene individuato, di norma, fra i Tecnici dell’Area Tecnica abilitati alla redazione di tale atto tecnico ed in grado di apporre la propria firma ai sensi delle vigenti disposizioni. Ad essi compete, ai sensi di quanto prescritto dal D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e a seconda delle caratteristiche specifiche delle opere o dei lavori, I’approntamento degli elaborati ex art. 12 e 13 del Decreto Legislativo sopra richiamato e s.m.i.
1c. I Collaboratori Tecnici sono individuati, di norma, nei Tecnici dell’Area Tecnica, in possesso della competenza necessaria e hanno funzione di sostegno alla progettazione.
1d. I Collaboratori Amministrativi si identificano nel personale amministrativo che interviene nelle fasi della progettazione, attraverso l’esecuzione di operazioni di supporto.
2 – Per ogni opera o lavoro (con esclusione delle gestioni di servizi per le quali viene nominato il solo direttore) è costituito altresì l’ufficio di Direzione dei Lavori, nominato dal dirigente dell’Area Tecnica, nel quale sono individuate le seguenti figure:
2a. Il Direttore dei Lavori viene individuato fra i Tecnici dell’Area Tecnica in possesso dei relativi titoli abilitanti, ai sensi delle vigenti disposizioni. Il Direttore dei Lavori cura, in piena autonomia operativa e nell’interesse della stazione appaltante, che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed in conformità al progetto ed al contratto. Il Direttore dei Lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’Ufficio di Direzione dei Lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Al Direttore dei Lavori fanno carico, tra gli altri, i seguenti compiti:
a) redigere il verbale o i verbali di consegna e di ultimazione dei lavori;
b) verificare periodicamente il possesso da parte dell’appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti, rifiutando i pagamenti per acconti o per saldo in caso di mancanza od irregolarità della documentazione stessa;
c) proporre al Responsabile del Procedimento la risoluzione del contratto in danno dell’appaltatore, qualora sussista una situazione di grave inadempimento agli obblighi del contratto, ovvero ricorra altra situazione che a norma di legge o di regolamento legittimi lo scioglimento del rapporto;
d) assistere il Responsabile del Procedimento nell’espletamento delle prati che di legge presso gli enti locali e nel coordinamento fra i vari soggetti che partecipano nell’esecuzione dei lavori;
e) assistere il Responsabile del Procedimento nell’esame delle eventuali varianti al progetto esecutivo ed informarlo immediatamente in ogni caso in cui si verifichino avvenimenti imprevedibili suscettibili di incrementare il costo dell’appalto e, in ogni caso, qualora le richieste dell’appaltatore superino il 5 per cento dell’importo dei lavori;
f) predisporre gli atti contabili di propria competenza e verificare la regolarità formale degli atti contabili redatti da altri componenti l’ufficio di direzione dei lavori;
g) comunicare all’appaltatore tutte le disposizioni della stazione appaltante e le eventuali sospensioni dei lavori e le proroghe del termine di ultimazione;
h) presenziare alle attività di collaudo;
i) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l’esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore dì cantiere;
j) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati e assolve a quanto altro previsto dal D.P.R. n.554/99 e dal D.M. n.14512000.
2b. I Direttori Operativi sono gli assistenti che hanno il compito di verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell’osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al Direttore dei Lavori. In mancanza di Direttori Operativi, i relativi compiti si intendono di competenza del Direttore dei Lavori. Ai Direttori Operativi incombono i seguenti compiti:
a) verificare che l’appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
b) programmare e coordinare le attività dell’ispettore di cantiere;
c) curare l’aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
d) assistere il Direttore dei Lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive;
f) assistere i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
g) la predisposizione degli atti contabili, in accordo e con la collaborazione degli ispettori di cantiere, quando siano stati incaricati dal Direttore dei Lavori;
h) collaborare con il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, per la verifica del rispetto dei piani di sicurezza;
i) quanto altro previsto dal D.P.R. n.554199.
2c. Gli Ispettori di cantiere sono gli assistenti che addetti alla sorveglianza continua dei lavori. La posizione di ogni Ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti, di norma, a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo costante, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Sono compiti degli Ispettori:
a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;
b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;
c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;
d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;
e) l’assistenza alle prove di laboratorio;
f) l’assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;
g) quanto altro previsto dal D.P.R. n.554/99.
Art. 7 – Assicurazione professionale
Il Comune provvederà a garantire, mediante apposita polizza, la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dei servizi di Ingegneria, previsti dall’art. 30, comma 5, della Legge n° 109 dell’11/02/1994 e succ. mod. ed int., nella misura stabilita dall’art 106 del regolamento di cui al D P R n 5 54/99
Art. 8 – Costituzione e quantificazione del fondo di progettazione
Il fondo di cui all’art.18 della Legge 11 febbraio 1994, n.109 e s.m.i., è costituito da una somma non superiore all’1,5% (al netto degli oneri previdenziali, da versare da parte dell’Ente-Comune, dell’importo posto a base di gara di un’opera o di un lavoro.
L’ammontare del compenso incentivante corrispondente alla percentuale applicata all’importo dei lavori posto a base di gara è inserito nel quadro economico del costo preventivato dell’opera o del lavoro. In sede di approvazione del progetto esecutivo, si provvede a calcolare l’ammontare esatto del compenso.
Art. 9 – Ripartizione degli incentivi per la progettazione
Le somme di cui all’art. 18 della L. n° 109/94 e succ. mod. ed int. vengono assegnate al personale che ha partecipato direttamente al singolo intervento, sulla base dell’apporto individuale e delle responsabilità assunte, avendo a riferimento i coefficienti di ripartizione di seguito indicati.
La distribuzione è disposta, con apposito provvedimento, dal Dirigente dell’Area Tecnica, dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
L’incentivo viene ripartito tra le varie figure professionali partecipanti all’intervento sulla base delle seguenti percentuali ed in rapporto alle funzioni svolte:
a. funzioni di carattere tecnico 90%;
b. funzioni di supporto amministrativo 10%.
Nell’ambito della quota pari al 95% sono individuate le seguenti figure professionali e, a fianco di ciascuna, le quote corrispondenti per le diverse attività:
Responsabile del procedimento | 50% | |
Attività di Progettazione: | 20% | |
Progettista progetto preliminare | 2% | |
Progettista progetto defmitivo | 7% | |
Progettista progetto esecutivo | 7% | |
Collaboratori tecnici | 2% | |
Coord Sicurezza in fase progett. | 2% | |
Ufficio Direzione Lavori | 18% | |
Direttore lavori | 11% | |
Direttore operativo | 2% | |
Ispettore di cantiere | 2% | |
Coord Sicurezza in fase Esecuz | 3% | |
Collaudo | 2% | |
SOMMANO | . | 90% |
Supporto amministrativo | 10% | |
TOTALE | 100,00 % |
In ragione della minore o maggiore complessità del progetto, ovvero della tipologia dell’intervento, è facoltà del Dirigente dell’Area Tecnica variare in aumento o in diminuzione le percentuali sopra definite nella misura massima del 20% ridistribuendole in maniera parametrica sulle altre figure professionali. Di tali variazioni il Dirigente espliciterà le ragioni nel provvedimento di liquidazione.
Qualora, per la natura del progetto, non si ritiene opportuno nominare il/i collaboratore/i tecnico/i le percentuali relative restano assegnate al/ai progettista/i che ne assume/ono le competenze.
Qualora, per la natura del progetto, non si ritiene opportuno nominare il direttore operativo e/o l’ispettore di cantiere, le percentuali relative restano assegnate al direttore dei lavori che ne assume le competenze.
CAPO III
SETTORE URBANISTICA
Art. 10 – Atti di Pianificazione – Personale partecipante alla ripartizione degli incentivi
Ai fini della ripartizione degli incentivi per la progettazione di cui all’art.2, il personale interessato è quello individuato con determinazione del Dirigente dell‘Area Tecnica, secondo i disposti della legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e del presente regolamento.
Con provvedimento del Dirigente dell’Area Tecnica, viene costituito il Nucleo Tecnico nonché nominato il responsabile del procedimento, che dovrà coordinare l’elaborazione del progetto, secondo gli indirizzi del progettista.
A. Il Progettista è il Dirigente dell’Area Tecnica o un Tecnico dell’Area Tecnica abilitato alla progettazione, formalmente individuato per tale attività, in grado di apporre la propria firma, con l’utilizzo del timbro, ai sensi delle vigenti disposizioni in relazione alle competenze professionali specifiche previste dalle disposizioni di legge. I predetti sottoscrivono i progetti assumendo la responsabilità di quanto prodotto.
B. I Collaboratori Tecnici/Amministrativi sono individuati, di norma, nei Tecnici o altre figure professionali del settore Urbanistica dell’Ente, in possesso della competenza necessaria e hanno funzione di sostegno alla progettazione.
Art. 11 – Ammontare degli incentivi per la progettazione
Per gli atti di pianificazione viene computato il 30 per cento della tariffa professionale vigente.
Nel caso che tale tariffa preveda un minimo ed un massimo viene preso a riferimento il valore medio.
Per ciò che attiene gli oneri riflessi si rinvia alla disciplina del salario accessorio di cui al C.C.N.L..
Art. 12 – Calcolo dell’importo da imputare agli incentivi
Per ciascuna opera o piano per il quale l’Ente abbia fatto ricorso a parziali collaborazioni esterne, sia di carattere meramente esecutivo, che specialistiche, la quota che affluisce agli incentivi viene rapportata alle effettive prestazioni svolte dalle Strutture dell’Ente.
Art. 13 – Modalità di gestione
Le somme che vanno a costituire gli incentivi per la progettazione, vengono contabilizzate in capo al personale, avendo a riferimento i coefficienti di ripartizione indicati ai successivi articoli.
Art. 14. – Ripartizione degli incentivi
Le somme di cui all’art. 18 della L. n° 109/94 e succ. mod. ed int. vengono assegnate al personale che ha partecipato direttamente al singolo intervento sulla base dell’apporto individuale e delle responsabilità assunte, avendo a riferimento i coefficienti di ripartizione di seguito indicati.
La distribuzione è disposta, con apposito provvedimento, dal Dirigente dell’Area Tecnica dopo aver accertato la rispondenza tra quanto preordinato e quanto realizzato nei tempi definiti.
L’incentivo viene ripartito tra le varie figure professionali partecipanti all’intervento sulla base delle seguenti percentuali ed in rapporto alle funzioni svolte:
a. funzioni di carattere tecnico 90%;
b. funzioni di supporto amministrativo 10%.
Per gli atti di pianificazione, la quota corrispondente al 90% del 30% della tariffa professionale, come sopra determinata, viene ripartita nel modo seguente:
-. personale che partecipa alla redazione tecnica del progetto e facente parte del Nucleo di progettazione il 90% da ripartire nel modo seguente:
– progettista responsabile = 40%
– responsabile del procedimento = 30%
– altri collaboratori responsabili = 30%
In ragione della minore o maggiore complessità del progetto, ovvero della tipologia dell’intervento, è facoltà del Dirigente dell’Area Tecnica variare in aumento o in diminuzione le percentuali sopra definite nella misura massima del 20% ridistribuendole in maniera parametrica sulle altre figure professionali. Ditali variazioni il Dirigente espliciterà le ragioni nel provvedimento di costituzione del Nucleo.
CAPO IV
DIPOSIZIONI COMUNI
Art. 15 – Criteri di verifica di attività progettuali
I criteri informatori delle operazioni di verifica degli elaborati progettuali, da effettuare in corrispondenza dei livelli di progettazione, con le opportune differenziazioni legate all’entità e all’importanza dell’intervento consistono nell’esame:
a) della rispondenza degli elaborati progettuali alle finalità dell’intervento;
b) del rispetto della normativa di ordine generale e di quella riguardante la natura specifica dell’ intervento;
e) della conformità alle specifiche disposizioni impartite dall’Ente Comune in ordine al soddisfacimento delle esigenze individuate in sede di programma.
Art. 16 – Services
Sono escluse dagli incentivi per la progettazione tutte le indagini di tipo geognostiche e geotecniche ovvero tutte le prestazioni di servizio di ordine specialistico e valutazioni di impatto ambientali, per le quali è necessario l’apporto di strutture di services e peculiari professionalità.
Per far fronte a tali necessità il Dirigente dell’Area Tecnica si attiva con i finanziamenti sugli appositi capitoli di bilancio di cui al comma 2 bis dell’art.18 L. 109/94, su specifica richiesta del responsabile del procedimento, a disporre per l’attivazione dei services delle necessarie indagini sulla base delle disposizioni normative e regolamentari.
Art. 17 – Liquidazione degli incentivi
Gli incentivi sono liquidati con Determinazione del Dirigente dell’Area Tecnica, nei limiti delle disponibilità degli stanziamenti di bilancio, a seguito della relazione del Responsabile del Procedimento che attesti i risultati conclusivi conseguiti.
Con il medesimo atto il Dirigente dell’Area Tecnica conferma il regolare svolgimento dei compiti di istituto e non oggetto di incentivazione, svolti dal gruppo tecnico incentivato.
Il pagamento dell’incentivo, dopo che l’Ente Comune ha ricevuto il relativo accredito del finanziamento dell’opera o lavori.
Art. 18 – Disposizione transitorie
Il presente regolamento disciplina l’attività di progettazione iniziata successivamente all’entrata in vigore del medesimo, ovvero l’attività anteriore purché successiva alla legge 144 del 1999. Conseguentemente per le opere e lavori le cui prestazioni sono state già rese i compensi spettanti saranno liquidati agli aventi diritto su disposizione del Dirigente dell’Area Tecnica e sempre che la pratica amministrativa non è stata chiusa alla data di approvazione del presente regolamento.
A progettazione definitiva approvata precedentemente alla legge 144 del 1999 citata, continuano ad applicarsi le disposizioni e le aliquote previgenti.