Regolamento sulle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze comunali

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 dell’1/02/2006

INDICE
Art. 1 – Oggetto del regolamento
Art. 2 – Ambito di applicazione e relazione con altri regolamenti
Art. 3 – Applicazioni sanzioni amministrative
Art. 4 – Pagamento in misura ridotta.
Art. 5 – Soggetti accertatori
Art. 6 – Processo verbale di accertamento
Art. 7 – Contestazione e notificazione del P.V.A. della violazione
Art. 8 – Rapporto all’autorità competente
Art. 9 – Competenza ad emettere le ordinanze ingiunzioni o di archiviazioni
Art. 10 – Ordinanza – ingiunzione: criteri per la determinazione dell’importo della sanzione
Art. 11 – Termine per l’emanazione dell’ordinanza – ingiunzione
Art. 12 – Pagamento rateale
Art. 13 – Difesa in giudizio dell’ente
Art. 14 – Esecuzioni delle sanzioni
Art. 15 – Rinvio
Art. 16 – Diritto d’accesso
Art. 17 – Entrata in vigore ed abrogazioni

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di accertamento e l’applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti comunali, alle ordinanze del Sindaco e dei Dirigenti di Area nonché dei Responsabili di Settore del Comune, salvo che sia diversamente ed esplicitamente stabilito da altre norme statali e regionali.
Rimane impregiudicata l’applicazione, da parte dell’Autorità Giudiziaria, delle vigenti sanzioni di carattere penale relative alle violazioni delle ordinanze contingibili ed urgenti. Ciascun regolamento e ciascuna ordinanza comunale adottati successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento dovranno indicare in modo esplicito l’importo della sanzione per la loro violazione, nonché il termine e l’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e a sentire il trasgressore avverso il verbale di accertamento della violazione.
Le disposizioni contenute nel presente regolamento sono volte ad assicurare piena efficienza ed efficacia alle attività inerenti all’accertamento e all’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza del Comune.

Art. 2 – Ambito dl applicazione e relazione con altri regolamenti

Le disposizioni di regolamenti comunali che prevedono sanzioni amministrative correlate agli articoli 106 e 107 del R.D. 03/03/1934, n. 383, devono intendersi abrogate e sostituite, in via generale, dalle corrispondenti disposizioni del presente regolamento, per la violazione di ordinanze del Sindaco o dei Dirigenti di Area e/o Responsabili di Settore.
L’amministrazione comunale può comunque definire, con norme contenute in specifici regolamenti, adeguate sanzioni amministrative per la violazione di disposizioni in essi contenute, nel rispetto degli elementi generali di riferimento dati dalla legge 24/11/1981, n. 689 e dal presente regolamento.

Art. 3 – Applicazione sanzioni amministrative

Alle violazioni delle norme disciplinate da regolamenti e ordinanze comunali, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata dall’art. 7 bis del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, che prevede il pagamento di una somma di denaro da € 25,00 (venticinque/00) a € 500,00 (cinquecento/00).
Fermo restando i limiti minimo e massimo sopra stabiliti, le singole sanzioni edittali potranno essere determinate negli stessi atti normativi anche in misura diversa per le singole fattispecie.

Art. 4 – Pagamento in misura ridotta

A fronte della violazione di disposizioni a regolamenti, ordinanze e ad altri atti amministrativi, all’autore dell’illecito è riconosciuta la possibilità di effettuare il pagamento in misura ridotta delle sanzioni nella misura pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento, entro il temine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.
Il pagamento in misura ridotta, stabilito nel caso di specie in € 50 (cinquanta/00) ed effettuato nei termini di decadenza, determina l’estinzione del procedimento, anche in caso di precedente presentazione di scritti difensivi. L’Autorità competente, con apposito provvedimento notificato all’interessato, dichiara l’inammissibilità del ricorso per avvenuta estinzione del rapporto obbligatorio.
Non è ammessa la possibilità del pagamento in misura ridotta nelle mani dell’agente accertatore.

Art. 5 – Soggetti accertatori

Fermo restando la competenza di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria a norma dell’art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, le funzioni di accertamento degli illeciti amministrativi connesse a disposizioni di regolamenti o di ordinanze comunali sono svolte in via principale dalla Polizia Locale.
Il Sindaco può, con decreto motivato, abilitare altro personale dipendente dal Comune all’esercizio delle funzioni d’accertamento, raccordandosi con la Polizia Locale e in riferimento a materie specificate nell’atto di nomina.
Resta ferma la competenza d’accertamento di altri soggetti espressamente abilitati da leggi speciali.

Art. 6 – Processo verbale dl accertamento

La violazione di una norma di un regolamento o di un’ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa, è accertata mediante processo verbale.
Il processo verbale deve contenere i seguenti elementi essenziali:
1. l’intestazione dell’Ente e l’indicazione della data, ora e luogo dell’accertamento;
2. le generalità e la qualifica del/i verbalizzante/i;
3. le generalità dell’autore della violazione, dell’eventuale persona tenuta alla sorveglianza dell’incapace ai sensi dell’art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e degli eventuali obbligati in solido ai sensi dell’art. 6 della medesima legge;
4. la descrizione dettagliata del fatto costituente la violazione;
5. l’indicazione delle norme o dei precetti che si ritengono violati;
6. l’avvenuta contestazione della violazione o, in alternativa, i motivi della mancata contestazione;
7. le eventuali dichiarazioni dell’autore della violazione;
8. l’importo e le modalità del pagamento in misura ridotta;
9. l’autorità competente a ricevere eventuali scritti difensivi e/o a sentire il trasgressore, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del verbale di accertamento;
10. la sottoscrizione del verbalizzante e dei soggetti cui la violazione è stata contestata.
Qualora la violazione sia stata commessa da più persone, anche se legate dal vincolo della corresponsabilità (art. 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689), a ognuna di queste deve essere redatto un singolo processo verbale.
Il processo verbale è sottoscritto dal soggetto nei cui confronti è effettuata la contestazione; qualora il trasgressore si rifiuti di sottoscrivere il verbale e riceverne copia, ne viene dato atto in calce allo stesso.

ART. 7 – Contestazione e notificazione del processo verbale dl accertamento della violazione

La violazione di una norma di regolamento o di una ordinanza comunale per la quale sia prevista una sanzione amministrativa accertata con processo verbale, ai sensi dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.
Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione devono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.
Per la forma della notificazione si applicano le disposizioni previste dalle leggi vigenti.

Art. 8 – Rapporto all’autorità competente

Il Dirigente dell’Area e/o il Responsabile del Settore competente per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall’Ente, viene individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all’art. 17 della legge 24.11.1981 n. 689, nonché scritti difensivi e documenti da parte del trasgressore e/o obbligato in solido.
Il Dirigente dell’ Area e/o il Responsabile del Settore competente per materia può delegare al responsabile del procedimento l’esame degli atti e degli scritti difensivi nonché l’audizione dell’interessato.
Fatte salve le ipotesi di cui all’art. 24 della legge 24 novembre 1981, n.689, qualora non risulti effettuato il pagamento in misura ridotta previsto dall’art. 4 del presente regolamento, l’ufficio o il Comando da cui dipende il verbalizzante trasmette all’autorità competente:
a) l’originale del processo verbale;
b) la prova dell’avvenuta contestazione o notificazione;
c) le proprie osservazioni in ordine al ricorso amministrativo.

Art. 9 – Competenza a emettere le ordinanze ingiunzioni o di archiviazione

L’emissione dell’ordinanza ingiunzione di pagamento o dell’ordinanza di archiviazione degli atti conseguenti all’accertamento di violazioni riguardanti i regolamenti e le ordinanze comunali compete al Dirigente dell’Area e/o Responsabile del Settore competente per materia, secondo i criteri organizzativi adottati dall’Ente.

Art. 10 – Ordinanza – ingiunzione: criteri per la determinazione dell’importo della sanzione

Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto, scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.
L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, qualora ritenga fondato l’accertamento, con ordinanza motivata determina la somma dovuta per la violazione, comprensiva di eventuali spese di procedimento risultanti da atti formali, e ne ingiunge il pagamento al trasgressore e agli obbligati in solido. L’autorità competente, qualora non ritenga fondato l’accertamento, emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.
La competenza alla determinazione della misura della sanzione è attribuita ai Dirigenti di Area e/o Responsabili di Settore competenti per materia, in relazione a quanto dispone l’art. 107 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000), ferma restando la competenza del Sindaco di cui all’art. 54 del medesimo T.U.E.L.
Nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, ai sensi di quanto previsto dall’art. 11 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si ha riguardo alla gravità della violazione, all’opera svolta dall’interessato per l’eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche.
Alfine di consentire l’esatta e precisa individuazione dei dati soggettivi e oggettivi per la determinazione delle sanzioni in sede di emissione di ordinanza-ingiunzione, si fa riferimento a quanto emerso dagli atti del procedimento, dagli scritti difensivi e/o altri documenti inviati nonché da eventuali dichiarazioni rese dall’interessato.

Art. 11 – Termine per l’emanazione dell’ordinanza-ingiunzione

L’ordinanza – ingiunzione di pagamento oppure l’ordinanza d’archiviazione, in via generale, deve essere emessa entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento del rapporto previsto all’art. 8 del presente regolamento.
In caso di richiesta di audizione personale, questa deve essere effettuata, previa formale convocazione, entro due mesi dalla data di acquisizione al protocollo generale dell’ ente.
In caso di richiesta di audizione personale, il termine per l’adozione del provvedimento finale si interrompe con la notifica dell’invito di convocazione fino alla data fissata per l’audizione. La mancata presentazione del ricorrente comporta la decadenza del relativo diritto.

Art. 12 – Pagamento rateale

Previa apposita richiesta, chi si trovi in condizioni economiche disagiate è ammesso, ai sensi dell’art. 26 della legge 24 novembre 1981, n. 689, al pagamento rateale della somma indicata nell’ordinanza – ingiunzione.
La richiesta deve pervenire entro il termine di trenta giorni dalla notificazione dell’ordinanza-ingiunzione e deve contenere una dichiarazione sostitutiva relativa ai redditi e al patrimonio del richiedente e dei componenti del suo nucleo familiare, nonché tutti gli elementi che l’interessato ritenga utili ad attestare Io stato di indigenza. La richiesta deve anche contenere l’indicazione del numero di rate e l’importo di ciascuna di esse.
L’importo di ciascuna rata non può essere inferiore a € 25,00 (venticinque/00) mensili.

Art. 13 – Difesa in giudizio dell’ente

Nell’eventuale giudizio di opposizione di cui aII’art. 23 legge 24 novembre 198, n. 681, avverso i provvedimenti adottati ai sensi di questo regolamento, il Comune è rappresentato e difeso dal Sindaco o dai Dirigenti di Area e/o Responsabili di Settore muniti di specifica delega ai sensi del combinato disposto di cui agli art. 23 comma 4 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e art. 82 del codice di procedura civile.

Art. 14 – Esecuzione delle sanzioni

Qualora sia promosso ricorso giurisdizionale avverso l’ordinanza-ingiunzione, con emissione di sentenza di rigetto dell’opposizione, il Comune invita l’opponente al pagamento della sanzione entro il termine di trenta giorni dal deposito della sentenza stessa presso la cancelleria del giudice adito.
In caso di mancato pagamento si procederà al recupero coattivo delle somme dovute.

Art. 15 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, si applicano la legge 24 novembre 1981, n. 689 e le altre leggi in materia di sanzioni amministrative.

Art. 16 – Diritto di accesso

Per l’esercizio del diritto di accesso agli atti di accertamento si rinvia alle disposizioni del regolamento comunale per lo svolgimento dei procedimenti amministrativi nonché alla relativa normativa prevista dalle leggi vigenti in materia.

Art. 17 – Entrata in vigore ed abrogazioni

Il presente atto normativo abroga e sostituisce ogni altro regolamento concernente le materie qui disciplinate o con esso in contrasto ed entra in vigore decorsi quindici giorni dalla data della sua pubblicazione all’Albo Pretorio.

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