Regolamento per la fornitura del servizio di illuminazione votiva nel cimitero
Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n° 11 del 22/03/2005
Art. 1
I rapporti tra il Comune di Sala Consilina, Ente gestore del servizio di illuminazione votiva presso il Cimitero comunale, e gli utenti de! servizio medesimo sono regolati dalle condizioni generali di cui al presente regolamento, che disciplina:
a) la fornitura del servizio di illuminazione delle lampade votive, che di norma è effettuato, laddove sia tecnicamente possibile ed opportuno, in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari, lapidi, etc;
b) i rapporti tra l’Ente e gli utenti del servizio;
c) le modalità di liquidazione, di riscossione, di contenzioso;
d) l’individuazione delle procedure, le competenze e le forme di gestione.
Art. 2
Il Comune, ai sensi dell’art. 113 c. 1 lettera a) del D. L.gs 267/2000, svolge il servizio in economia a mezzo di personale dipendente o in posizione similare.
Il servizio rientra tra quelli forniti a domanda individuale.
Art. 3
Le tariffe del servizio sono determinate annualmente dall’organo competente tra quelle per i servizi a domanda individuale, da approvarsi in sede di redazione del Bilancio di Previsione.
Le stesse, come sopra determinate, sono applicabili con decorrenza dal 1° gennaio dell’esercizio finanziario di competenza.
Art. 4
Agli effetti della fornitura del servizio all’utenza le procedure sono distinte in:
a) procedure amministrative: ricezione delle richieste di allaccio, distacco, modifiche; ricezione richieste di riparazione, segnalazione guasti e reclami; stipulazione dei contratti;
b) procedure contabili: iscrizione nel ruolo delle entrate patrimoniali, liquidazione, riscossione, accertamento e contenzioso;
c) procedure tecniche: allacciamento utenza, manutenzione punto luce, distacco, ripristino.
Le relative competenze sono espletate dai Responsabili delle rispettive Aree.
Art. 5
Per usufruire del servizio di illuminazione votiva, il concessionario o erede legittimo del concessionario della relativa tomba, cappella, loculo, ossario, lapide, etc. deve presentare apposita domanda al competente Dirigente Comunale e sottoscrivere successivamente il relativo contratto, le cui spese sono a carico del concessionario medesimo.
La durata de! contratto non può essere inferiore a cinque anni consecutivi: per il primo anno esso decorre dal 1° giorno del mese successivo al versamento dell’importo della prima rata, fino alla data del 31 dicembre dell’anno medesimo; per il secondo anno, nonché per gli anni successivi, Il contratto decorrerà dal 10 gennaio aI 31 dicembre dello stesso anno.
La prima rata del contratto è comprensiva, altresì, del deposito cauzionale nonché del contributo per spese d’impianto, di cui al successivo art. 13.
Art. 6
Il corrispettivo contrattuale deve essere anticipatamente pagato, in rate annuali.
Esso è comprensivo dei seguenti costi per:
le tasse governative comunali o di altra natura sul consumo di corrente,
le spese di manutenzione,
le riparazioni dovute per naturale deterioramento,
la sostituzione delle lampadine fulminate,
il consumo di energia elettrica
la sorveglianza di tutta la rete.
Art. 7
All’atto della richiesta di stipulare il contratto per ottenere il servizio d’illuminazione votiva, la durata del contratto stesso si intenderà pari al numero di anni di concessione del posto sepolcrale, fatta salva, peraltro, la possibilità di rinunciare all’erogazione del servizio in questione, una volta decorso il termine minimo di cinque anni, di cui al precedente art. 5.
A tal fine, qualora l’abbonato abbia dato disdetta almeno tre mesi prima dell’inizio del nuovo anno solare, la stessa si intenderà valida per l’anno immediatamente successivo alla sua presentazione.
In ogni caso per il canone già versato non è previsto alcun rimborso.
Art. 8
Il contratto di fornitura del servizio di illuminazione votiva, che dovrà in ogni caso avere termine finale contestuale alla scadenza della concessione cimiteriale relativa, potrà essere disdettato, decorsi i cinque anni di cui al precedente art. 5, in qualsiasi momento dal concessionario o erede legittimo, ad esclusione del caso in cui il medesimo concessionario od un proprio erede legittimo abbiano provveduto al pagamento anticipato in un’unica soluzione, dell’intero corrispettivo contrattuale, fatto salvo il saldo di quanto dovuto al Comune fino al momento del ricevimento della disdetta al protocollo del Comune.
Il mantenimento in corso di validità del contratto di illuminazione votiva è subordinata al puntuale ed esatto pagamento del corrispettivo d’utenza o al pagamento anticipato in un’unica soluzione.
Art. 9
È vietato agli utenti asportare o cambiare le lampadine, modificare o manomettere l’impianto, eseguire attacchi abusivi, cedere o subaffittare la corrente o fare quanto possa, in qualunque modo, apportare variazioni all’impianto esistente.
I contravventori saranno tenuti al risarcimento dei danni, fatta salva qualunque altra azione civile e penale, rimanendo in facoltà di questo Comune l’interruzione del servizio, per motivate ragioni di pubblico interesse, a decisione insindacabile del Comune stesso.
La violazione di tali disposizioni comporterà, oltre alla risoluzione amministrativa unilaterale del contratto e la riduzione in pristino dell’impianto o delle opere danneggiate a totale cura ed onere del contravventore, ove necessario, al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di Euro 25,00 (venticinque) fino ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento) da applicarsi con i criteri di cui all’art. 11 della L. 689/81 trovando in ogni caso applicazione I’art. 16 della medesima L. 689/81.
Art. 10
Il pagamento del canone annuale avverrà mediante invio presso il domicilio dell’interessato di apposito bollettino in cui risulti indicata la scadenza tassativa entro la quale effettuare il pagamento stesso e le sue modalità.
Qualunque altra forma di versamento non sarà riconosciuta.
Art. 11
Alla scadenza del termine prefissato per l’effettuazione del versamento, il competente Ufficio procederà alla ricognizione dei mancati pagamenti.
Nei confronti degli utenti che non abbiano ottemperato al versamento dell’importo dovuto si procederà alla messa in mora.
Il Comune di Sala Consilina potrà sospendere la corrente o anche togliere l’impianto, decorsi 8 giorni dalla data della successiva comunicazione di avviso della sospensione o rimozione. Nel caso in cui, trascorsi gli ulteriori 8 giorni, non venga effettuato il pagamento, questa Amministrazione potrà avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 5 per la corresponsione di quanto dovuto fino al totale dell’importo della cauzione medesima. In ogni caso l’utente non potrà vantare alcun diritto all’indennizzo di spese o danni.
Il ripristino della corrente elettrica disattivata per danni causati dall’utente o per la sua morosità può essere accordato solamente previa sottoscrizione di nuova richiesta di contratto e previo pagamento delle spese di riallaccio, di eventuale rimborso dei danni e nei casi di morosità, dopo il versamento delle rate dovute e non pagate.
Art. 12
Gli impianti di illuminazione votiva sono predisposti in sede di costruzione dei vari settori cimiteriali: viene fornito l’allacciamento comprendente la conduttura di derivazione con relativa scatola di presa, appositi porta lampade e lampadine.
La realizzazione avviene con materiali idonei secondo le norme vigenti.
Tutte le lampadine utilizzate sulle sepolture presso il Cimitero di Sala Consilina devono avere formato idoneo: non inferiori a 1,5 watt e non superiori a 3 watt, alla tensione di 28 volt. Esse devono essere fornite dal Comune di Sala Consuma, il cui personale deve pure provvedere al montaggio ed alla sostituzione delle stesse.
Nel caso in cui venga richiesto di collegare ulteriori lampadine sulla stessa tomba sarà dovuto, per ogni punto luce aggiuntivo, il corrispettivo previsto nel relativo tariffario determinato dal Comune.
Qualunque opera decorativa e artistica rimane a carico dell’utente.
La manutenzione ordinaria sarà eseguita dagli operatori comunali.
Art. 13
Ogni nuovo utente verserà, unitamente all’importo della 1” rata di contratto (relativa al periodo intercorrente tra l’avvio del servizio ed il 31 dicembre dello stesso anno) un deposito cauzionale pari ad un anno di canone di contratto, a titolo di garanzia per la durata minima quinquennale del contratto stesso, di cui al precedente art. 5.
Il concessionario verserà anticipatamente, a fondo perduto, le tariffe, per le spese di impianto principale e per l’adduzione della corrente alla tomba.
L’allacciamento del punto luce verrà effettuato nel termine di 30 giorni dalla data di posa in opera definitiva della lapide.
L’importo del canone di contratto relativo al primo anno di attivazione del servizio di illuminazione votiva è calcolato in 1/12 della tariffa riferita ad un anno di canone di contratto, per ogni mese di effettivo esercizio del punto luce.
Le frazioni di mese superiori a 15 giorni saranno computate come mese intero.
Per le frazioni di mese inferiori a 15 giorni dovrà essere comunque corrisposto un importo pari alla metà del canone mensile.
Al momento della sottoscrizione della domanda di contratto, dovrà essere esibita ricevuta dell’avvenuto versamento al tesoriere comunale di quanto dovuto per l’anno in corso e per le spese connesse sopracitate.
Art 14
Nella quota da versare anticipatamente, di cui al precedente art. 13, comma 20, è compresa la fornitura e l’adattamento delle apparecchiature elettriche.
I lavori di scavo, di apertura e chiusura di eventuali tracce murarie, di marmista, pittore e decoratore, ecc… sono a carico dell’utente.
Art. 15
Per qualunque modificazione richiesta dall’utente ad un impianto già esistente, le spese saranno interamente a carico dell’utente medesimo.
Art. 16
I lampadari e fanali utilizzati nelle tombe di famiglia dovranno essere tecnicamente rispondenti tra l’altro alle esigenze elettriche di isolamento dell’impianto, per cui dovranno contenere, senza deteriorarli, i cavi da fornirsi da parte di questa Amministrazione Comunale. Allo scavo per la posa dei cavi necessari all’illuminazione all’interno delle tombe di famiglia dovrà essere provveduto con personale privato.
Per le cappelle gentilizie edificate da privati è data facoltà ai concessionari di richiedere il solo allacciamento comprendente la conduttura di derivazione, con relativa scatola di presa all’ingresso della cappella.
In tal caso, la tariffa fissata per ogni lampada votiva attivata all’interno della cappella è ridotta del 20% e ogni altra spesa derivante dal servizio di illuminazione votiva funzionante all’interno della cappella rimane a carico del concessionario.
Art. 17
Gli utenti sono tenuti a comunicare prontamente ogni rettifica o variazione da apportare al recapito o al contratto alfine di evitare disguidi e la disattivazione del servizio per mancato pagamento nei termini dovuti.
Nel caso di morte dell’utente intestatario del contratto, l’erede è tenuto a presentarsi presso il competente ufficio per regolarizzare l’intestazione del contratto già in essere a proprio favore. Per qualsiasi variazione di intestazione nell’ambito del nucleo familiare, richiesta dal concessionario, quest’ultimo ed il nuovo intestatario dovranno presentarsi entrambi presso il predetto ufficio per la regolarizzazione dell’intestazione.
Per le operazioni sopracitate è previsto il versamento dell’importo stabilito nell’apposito tariffario.
Nel caso in cui l’utente chieda lo spostamento del contratto da un loculo ad un altro, l’intestazione dovrà essere riferita allo stesso nominativo.
Art. 18
L’erogazione di energia elettrica alle lampade votive è continua per tutto l’arco della giornata, salvo l’interruzione nei tempi tecnici strettamente necessari per l’esecuzione di lavori sugli impianti.
Il Comune non assume responsabilità alcuna per eventuali interruzioni del servizio dipendenti dall’Ente fornitore della corrente elettrica, per guasti o per danni causati da forza maggiore, per riparazioni alla rete, per calamità naturali, incendi ed in genere per responsabilità di terzi. Pertanto, l’utente non avrà diritto di pretendere rimborsi, e dì sospendere il pagamento delle quote per tali motivi.
Art. 19
Per ogni rimozione di impianto e riattivazione di corrente, nel caso di impianti di carattere provvisorio e passaggio delle salme ai luoghi di definitiva sepoltura, l’utente dovrà corrispondere l’apposito contributo fissato nel tariffario fissato dal Comune.
La disattivazione e la riattivazione del punto luce per lavori di carattere straordinario che comportano la rimozione della lapide sono a carico del richiedente.
Art. 20
Perché ad un reclamo sia dato corso e risposta, è necessario che esso pervenga per iscritto al competente ufficio, allegando copia dell’ultima bolletta pagata.
I reclami presentati non danno luogo in alcun modo al differimento dei pagamenti.
Art. 21
Qualunque altro accordo che esuli dalle presenti norme deve risultare da apposito atto scritto, firmato da entrambe le controparti.
Art. 22
Il Comune di Sala Consilina si riserva il diritto di modificare, con deliberazione del Consiglio Comunale, le presenti norme regolamentari, quando lo ritenesse opportuno per il migliore andamento del servizio e qualora venissero a maturare fatti nuovi.
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente regolamento si farà riferimento alle norme del codice civile ed alla normativa in materia, per quanto applicabile.
Gli allacciamenti esistenti alla data di entrata in vigore del presente si intendono ad esso assoggettati.
Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione della relativa deliberazione di approvazione.