Rinnovabili nei nuovi edifici: dal 31 maggio sono obbligatorie. Il 20% dei consumi energetici deve essere coperto da fonti rinnovabili.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

È entrato in vigore il 31 maggio 2012 l’obbligo di installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici nuovi e in quelli sottoposti a ristrutturazioni rilevanti.

Lo stabilisce il Decreto Rinnovabili (Dlgs 28 del 3 marzo 2011) il cui articolo 11 impone che i progetti di edifici di nuova costruzione e i progetti di ristrutturazioni rilevanti degli edifici esistenti debbano prevedere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la copertura dei consumi di calore, di elettricità e per il raffrescamento.

In particolare, gli impianti di produzione di energia termica devono essere progettati e realizzati in modo da garantire il contemporaneo rispetto della copertura, tramite il ricorso ad energia prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili, del 50% dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria e delle seguenti percentuali della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento:
a) il 20% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) il 35% quando la richiesta del titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) il 50% quando il titolo edilizio è rilasciato dal 1° gennaio 2017.
Nei centri storici le suddette percentuali sono ridotte del 50%.

I valori possono essere incrementati dalle Regioni.
I suddetti obblighi non possono essere assolti tramite impianti da fonti rinnovabili che producano esclusivamente energia elettrica la quale alimenti, a sua volta, dispositivi o impianti per la produzione di acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento.

La potenza elettrica degli impianti alimentati da fonti rinnovabili che devono essere obbligatoriamente installati sopra o all’interno dell’edificio o nelle relative pertinenze, misurata in kW, è calcolata secondo la seguente formula: P= 1/K x S, dove S è la superficie in pianta dell’edificio al livello del terreno, misurata in m2, e K è un coefficiente (m2/kW) che assume i seguenti valori:
a) K = 80, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
b) K = 65, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016;
c) K = 50, quando la richiesta del pertinente titolo edilizio è presentata dal 1° gennaio 2017.

In caso di utilizzo di pannelli solari termici o fotovoltaici disposti sui tetti degli edifici, i predetti componenti devono essere aderenti o integrati nei tetti medesimi, con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda. L’obbligo non si applica qualora l’edificio sia allacciato ad una rete di teleriscaldamento che ne copra l’intero fabbisogno di calore per il riscaldamento degli ambienti e la fornitura di acqua calda sanitaria.

Per gli edifici pubblici gli obblighi di cui ai precedenti commi sono incrementati del 10%. In caso di impossibilità tecnica della realizzazione degli impianti da rinnovabili, è obbligatorio ottenere un indice di prestazione energetica complessivo dell’edificio (I) inferiore rispetto a quello obbligatorio ai sensi del Dlgs 192/2005 e ss.mm.ii.

L’obbligo di installare impianti di produzione di energia da rinnovabili non si applica agli edifici vincolati, qualora il progettista evidenzi che il rispetto delle prescrizioni implica un’alterazione incompatibile con i loro caratteri storici e artistici. L’inosservanza dell’obbligo comporta il diniego del rilascio del titolo edilizio. Gli impianti realizzati per produrre energia ulteriore rispetto alle suddette percentuali, possono accedere agli incentivi statali destinati alla promozione delle fonti rinnovabili.

C’era tempo fino alla fine di settembre 2011 (180 giorni dal 29 marzo 2011, data di entrata in vigore del Dlgs 28/2011) per adeguare gli atti normativi regionali o comunali alle disposizioni dell’articolo 11; decorso inutilmente questo termine, si applicano direttamente le disposizioni di cui all’articolo 11.

 

Fonte: www.edilportale.it

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