Regolamento per l’Uso degli Impianti Sportivi Comunali
Approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 70 del 30/09/1996
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 40 del 29/07/2008
Modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 21 del 19/04/2010
Art. 1
Il presente Regolamento disciplina l’uso degli Impianti Sportivi Comunali e delle annesse attrezzature, per la pratica e l’esercizio dell’attività sportiva e ricreativa.
Art. 2
La gestione degli impianti sportivi è assicurata dal Comune, secondo il presente regolamento.
Può essere affidata a federazioni, associazioni, cooperative, società di servizi, società sportive od enti di promozione sportiva, attraverso convenzioni. Tali convenzioni disciplinanti il rapporto comune concessionario, devono essere approvate dal Consiglio Comunale, sentita la Commissione Consiliare allo Sport, se istituita, e devono contenere clausole che tutelino il diritto di altri ad usufruire degli impianti.
Art. 3
Gli impianti sportivi si distinguono in:
a) impianti di esclusiva disponibilità comunale (Stadio Comunale e Palazzetto dello Sport);
b) impianti sportivi annessi ad istituti scolastici.
Art. 4
Gli impianti sportivi comunali sono destinati a:
a) società o associazioni sportive a carattere agonistico;
b) società o associazioni sportive a carattere non agonistico;
c) alle scuole aventi sede nel territorio comunale;
d) ai soggetti privati.
Art. 5
In riferimento all’uso continuativo degli impianti sportivi comunali di esclusiva disponibilità comunale, per anno di competenza concedibile si intende quello compreso tra il mese di settembre dell’anno in cui viene prodotta la richiesta d’uso ed il mese di luglio dell’anno successivo.
Per gli impianti sportivi annessi ad istituti scolastici, per anno di competenza concedibile si intende quello compreso tra il mese di ottobre dell’anno in cui viene prodotta la richiesta d’uso ed il mese di luglio dell’anno successivo.
Art. 6
Le domande per l’uso continuativo-stagionale degli impianti sportivi devono essere indirizzate, nell’arco temporale compreso tra il 30 marzo ed il 30 maggio, al Sindaco o suo delegato, il quale provvederà all’assegnazione di turni, spazi ed orari nel quadro della programmazione cittadina.
In presenza di più domande si terrà conto delle seguenti priorità:
1) società affiliate a federazioni nazionali, con priorità per quelle aventi sede nel territorio comunale;
2) associazioni affiliate ad enti di promozione sportiva di carattere nazionale, con priorità per quelle aventi sede nel territorio comunale;
3) associazioni aventi sede nell’ambito del territorio comunale;
4) categoria in cui milita la società richiedente;
5) anzianità di affiliazione, senza soluzione di continuità.
Alle domande inoltrate da società sportive o associazioni in genere dovrà essere allegata la seguente documentazione:
l) copia dello statuto societario;
2) autodichiarazione, resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28112/2000, n°445, dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento, in cui devono essere riportati:
a) i quadri dirigenziali;
b) il comune in cui ha sede la società o associazione;
c) la disciplina sportiva che si intende praticare;
d) l’avvenuta affiliazione o riaffiliazione alla federazione sportiva nazionale di appartenenza o ente di promozione sportiva riconosciuto dal C.O.N.I.;
e) che la società o associazione o ente non ha scopo di lucro;
f) l’assunzione di ogni responsabilità per eventuali danni alle strutture concesse, alle loro attrezzature, ai loro servizi ed alle persone, che potranno essere causati durante il loro uso.
Successivamente, le società e/o associazioni sportive, che avranno ottenuto l ‘uso di impianti sportivi, dovranno produrre:
l) copia di polizza assicurati va di responsabilità civile contro terzi, a garanzia di eventuali danni alle strutture sportive avute in concessione alle loro attrezzature, ai loro servizi ed alle persone;
2) autodichiarazione, resa, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n°445, dal legale rappresentante, con allegata fotocopia di suo documento di riconoscimento, in cui devono essere attestati:
a) l’avvenuta copertura assicurativa contro gli infortuni degli atleti e praticanti, agonisti e/o non agonisti;
b) il possesso dei certificati di idoneità medico-sportiva per ogni singolo atleta e praticante, agonista e non agonista.
L’uso delle palestre annesse ad istituti scolastici è riservato solo a società, associazioni o enti aventi sede nel territorio comunale.
Art. 7
Le domande per l’uso non continuativo degli impianti sportivi devono essere inoltrate al Sindaco o suo delegato almeno cinque giorni prima e devono essere corredate della seguente documentazione:
l) dichiarazione del richiedente, con sottoscrizione autenticata, con la quale lo stesso si assume ogni responsabilità per eventuali danni alla struttura, alle attrezzature ed alle persone, che potranno essere causati durante il periodo d’uso degli impianti;
2) dichiarazione del richiedente, con sottoscrizione autenticata, con la quale lo stesso comunica il fine per cui viene effettuata la richiesta.
Art. 8
Nell’ambito delle norme di carattere generale contenute nel presente regolamento, l’Amministrazione Comunale adotta specifici disciplinari per ogni impianto, a seconda delle caratteristiche tecniche, della destinazione d’uso e dell’omologazione CONI ‘ad hoc’ rilasciata.
Art. 9
Il Palazzetto dello Sport è destinato prevalentemente all’attività agonistica. E’ in facoltà dell’Amministrazione autorizzare società sportive impegnate in campionati federali, a svolgere in tale struttura allenamenti settimanali per non più di tre ore.
Art. 10
Nelle strutture sportive annesse alle scuole, le ore e gli spazi sono autorizzati dall’amministrazione comunale, salvaguardando le esigenze didattiche e segnalate all’ente dall’autorità scolastica, entro il 30 settembre dell’anno di competenza, così come descritto al comma 2 dell’art. 5.
Art. 11
Gli impianti sportivi possono essere utilizzati anche per manifestazioni a carattere extra sportivo nel rispetto delle caratteristiche tecniche di ogni impianto e compatibilmente con le finalità dello stesso.
Art. 12
Il deterioramento degli impianti sportivi e delle attrezzature e di tutto ciò che è indispensabile alla loro funzionalità e rispondenza ai requisiti tecnici previsti per la disciplina sportiva interessata, debbono essere segnalati dai fruitori all’Amministrazione comunale, che provvederà ad assicurare quanto necessario per il normale funzionamento delle strutture.
Art. 13
Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto da parte degli utenti il pagamento di quanto stabilito annualmente con apposita deliberazione di Giunta comunale.
La riscossione delle somme dovute per l’uso degli impianti sportivi avverrà nei modi e nei tempi stabiliti dal Comune.
Tutte le somme introitate dall’Amministrazione comunale per l’uso degli impianti sportivi saranno collocate nel Bilancio comunale, in apposito capitolo di entrata e di spesa finalizzato ad iniziative per la promozione e la diffusione della pratica sportiva o per interventi di manutenzione.
Art. 14
Per lo Stadio comunale e la Palestra Polivalente ‘Pozzillo’, il pagamento dei corrispettivi, di cui al precedente articolo 11, è stabilito, in percentuale, secondo le seguenti modalità d ‘uso:
1 |
Utilizzo non continuativo e attività torneistica da parte di privati |
100% della tariffa |
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2 |
Utilizzo non continuativo e attività torneistica da parte di associazioni e/o enti di promozione sportiva a carattere nazionale |
50% della tariffa |
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3 |
Utilizzo continuativo seniores società salesi |
30% della tariffa |
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4 |
Utilizzo continuativo seniores società non salesi |
50% della tariffa |
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5 |
Utilizzo continuativo juniores società salesi |
20% della tariffa |
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6 |
Utilizzo continuativo juniores società non salesi |
25% della tariffa |
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7 |
Gare campionati settore giovanile società salesi |
ingresso a pagamento |
30% della tariffa + 5% borderò |
ingresso gratuito |
20% della tariffa |
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8 |
Gare campionati settore giovanile società non salesi |
ingresso a pagamento |
65% della tariffa + 10% borderò |
ingresso gratuito |
35% della tariffa |
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9 |
Gare campionati società salesi di “serie” |
ingresso a pagamento |
55% della tariffa + 10% borderò |
ingresso gratuito |
30% della tariffa |
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10 |
Gare campionati società non salesi di “serie” |
ingresso a pagamento |
100% della tariffa + 10% borderò |
ingresso gratuito |
90% della tariffa |
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11 |
Manifestazioni estemporanee e/o promozionali da parte di associazioni o privati salesi |
ingresso a pagamento |
60% della tariffa + 10% borderò |
ingresso gratuito |
40% della tariffa |
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12 |
Manifestazioni estemporanee e/o promozionali da parte di associazioni o privati non salesi |
ingresso a pagamento |
90% della tariffa + 10% borderò |
ingresso gratuito |
80% della tariffa |
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13 |
Manifestazioni di beneficenza |
ingresso a pagamento |
20% della tariffa + 5% borderò |
ingresso gratuito |
10% della tariffa |
Art. 15
Per le palestre annesse agli Istituti Scolastici, a decorrere dal l0 Gennaio 2009, è dovuto da parte degli utenti il pagamento di una tariffa, cha sarà stabilita annualmente dalla Giunta Comunale.
Art. 16
a) 1 – Gli interventi del Comune per la promozione, il sostegno e lo sviluppo delle attività sportive, sono finalizzati alla pratica dello sport dilettantistico, per la formazione educativa e sportiva dei giovani.
2 – Il Comune interviene, inoltre, a sostegno di associazioni, gruppi ed altri organismi aventi natura associativa, che curano la pratica da parte di persone residenti nel Comune di attività sportive amatoriali e di attività fisico-motorie ricreative del tempo libero.
3 – Il Comune può concedere contributi “una tantum” alle società ed organizzazioni di cui ai commi 1) – 2) – 3) per l’organizzazione di manifestazioni e gare che possono concorrere alla promozione della pratica sportiva.
b) Sono esentate dal pagamento delle quote d’uso le società sportive affiliate alla Federazione Sport Disabili, per le scuole e quelle Associazioni che promuovono manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale o che praticano campionati di serie superiori e di rilevanza nazionale con particolare ricaduta di immagini e di pubblicità sulla Città, nonché per le manifestazioni a scopo di beneficenza;
Sono, altresì, esentate dal pagamento delle quote d’uso le Associazioni Sportive e Società locali promotrici di manifestazioni o partecipanti a campionati nazionali, che comportano alte valenze sociale o che rechino vantaggio turistico e culturale per la Comunità, che ottengono il Patrocinio del Comune con atto dell’Amministrazione Comunale.
Art. 17
Il mancato pagamento dei canoni d’uso o la trasgressione alle norme contemplate nel presente Regolamento, comportano l’immediata decadenza delle autorizzazioni assentite.
Per ottenere la riammissione all’utilizzo delle strutture, gli inadempienti devono provvedere al versamento delle rate non onorate, con la maggiorazione, a titolo di penale, del 60% di quelle scadute.
Art. 18
Le manifestazioni e le gare estemporanee comprese nell’attività scolastica o comunque organizzate, concordate e/o coordinate dal Consiglio Scolastico Provinciale, dal Distretto Scolastico, dai Consigli d’Istituto, nonchè quelle promozionali del CONI, sono esenti dal pagamento del canone d’uso. Tali manifestazioni dovranno essere concordate con l’Amministrazione Comunale.
Per le attività scolastiche di tipo progettuale, assistite da finanziamenti e che prevedono un utilizzo degli impianti sportivi di tipo continuativo, è dovuto il pagamento da parte della scuola promotrice di una quota oraria, quale rimborso per le spese di gestione degli impianti, pari al 20% della tariffa prevista annualmente dalla Giunta Comunale per l’uso degli impianti sportivi. In ogni caso, tale tipologia di utilizzo, di norma previsto nella fascia antimeridiana, non può essere esclusivo, per il periodo interessato, nel quale si deve garantire comunque l’accesso agli impianti da parte di eventuali altri istituti scolastici richiedenti.
Art. 19
La vendita dei biglietti per manifestazioni sportive ed extra sportive in impianti sportivi comunali resta a carico di chi ha provveduto alla loro organizzazione.
Art. 20
Il pagamento della tariffa relativa all’uso dell’impianto dovrà essere effettuato in anticipo.
Nel caso di manifestazioni e/o gare con ingresso a pagamento, la percentuale da devolvere alle casse comunali dovrà essere versata entro le 48 ore successive all’acquisizione della nota degli incassi da parte della S.I.A.E., nei modi e nelle forme stabilite dall’Amministrazione Comunale.
Art. 21
L’ingresso agli spogliatoi ed ai campi di gioco, durante lo svolgimento di manifestazioni sportive, è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali, nonchè al personale comunale, che potrà intervenire per eventuali controlli .
Art. 22
L’Amministrazione Comunale ed il personale addetto non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti e non rispondono degli eventuali danni materiali che agli stessi ed a terzi possono comunque derivare nello svolgimento dell’attività sportiva.
Art. 23
Gli enti, società, associazioni e singoli utenti sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato agli impianti, alle attrezzature ed ai servizi annessi. L’Amministrazione Comunale ha l’obbligo di richiedere ai responsabili il risarcimento dei danni arrecati.
I fruitori sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate.
Art. 24
Gli enti, le società, le associazioni e comunque tutti i fruitori in via continuativa degli impianti sportivi sono tenuti a sottoporre i propri atleti a visita medica per accertarne l ‘idoneità alla pratica sportiva nella singola disciplina.
Art. 25
Gli Enti, le Società e comunque tutti coloro che utilizzano gli impianti sportivi sono tenuti ad assicurare i loro associati contro eventuali incidenti che dovessero loro derivare dall’esercizio della pratica sportiva.
Art. 26
Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti alla massima correttezza nell’uso delle attrezzature e dei servizi, ad indossare indumenti che non offendano la morale e la civica convivenza ed, infine, ad indossare tenute e calzature prescritte per ogni singola disciplina sportiva.
Art. 27
Eventuali concessioni per la gestione dei servizi di bar, ristoro, pubblicità ed altri servizi sono a titolo oneroso e sono disciplinate da convenzioni proposte dall’Amministrazione Comunale ed approvate dagli organi amministrativi competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblici esercizi.
Art. 28
Per l’organizzazione di tornei non rientranti in attività previste da Federazioni o Associazioni a carattere nazionale, i responsabili degli stessi sono tenuti ad assicurare contro gli infortuni gli atleti che vi partecipano, producendo al Comune copia dell’assicurazione effettuata. Per lo svolgimento di detti tornei si applicano anche le norme di cui al precedente art. 4, in quanto compatibili.