La S.C.I.A. sostituisce la D.I.A.
Il 30 luglio 2010 è entrata in vigore la Legge n°122/2010 (di conversione, con modificazioni, del D.L. n° 78/2010) nella quale, comma 4 dell’art. 49, viene introdotta la Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), mediante la completa sostituzione dell’articolo 19 della Legge 241/90, che, pertanto, subentra completamente all’istituto della Dichiarazione di Inizio Attività (DIA).
Secondo la nuova normativa, infatti, basterà presentare all’amministrazione competente una Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazioni, atti di notorietà, attestazioni e asseverazioni di tecnici abilitati con opportuni elaborati grafici,per consentire l’immediato avvio dei lavori, sotto la responsabilità dei soggetti che sottoscrivono la segnalazione.
Spetterà poi all’amministrazione, entro i successivi 60 giorni, verificare che la richiesta sia legittima e completa dei requisiti richiesti.
In caso contrario, l’amministrazione adotterà gli opportuni provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli effetti dannosi, fatta salva l’azione penale, nel caso di dichiarazioni, attestazioni o asseverazioni non veritiere o che attestino falsamente il possesso di requisiti.
Da tale nuova disciplina sono esclusi gli immobili sottoposti a tutela o ai vincoli ambientali, culturali o paesaggistici.
In attesa di chiarimenti sull’applicazione della nuova normativa, anche in relazione alle disposizioni regionali in materia, si sospende l’utilizzo della modulistica relativa alle Dichiarazioni di Inizio Attività ( D.I.A.) e si invita ad utilizzare quella relativa alla SCIA.
I nuovi modelli per la presentazione della Scia sono scaricabili nell’area relativa alla modulistica.