Esenzione ticket sanitario
Il ticket sanitario attualmente richiesto è pari a 1,50 € per confezione con un massimo di 3 € a ricetta.
La quota di compartecipazione non si applica ai farmaci non coperti da brevetto con prezzo allineato a quello di riferimento regionale.
Esenti
Non pagano alcuna quota di partecipazione:
- invalidi di guerra dalla 1^ alla 8^ cat.
- invalidi per lavoro dall’80% al 100%
- invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 66% al 79% di invalidità
-
invalidi del lavoro con riduzione della capacità lavorativa inferiore a 2/3 dall’1% al 66% di invalidità
- infortunati sul lavoro o affetti da malattie professionali
- grandi invalidi per servizio appartenenti alla 1^ cat. titolari di specifica pensione
- invalidi per servizio dalla 2^ alla 8^ cat.
- obiettori di coscienza in servizio civile
- invalidi civili al 100% di invalidità con o senza indennità di accompagnamento
- invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore a 2/3 dal 67% al 99% di invalidità
- invalidi civili minori di 18 anni con indennità di frequenza
- ciechi e sordomuti indicati dagli articoli 6 e 7 del DM 01.02.91 (ex art. 6 e 7 della legge 2 aprile 1968, n. 482)
- pazienti in possesso di esenzione in base alla Legge 210 del 25.02.1992
- pazienti in possesso di esenzione in base alla Legge 302/90 vittime del terrorismo e della criminalità organizzata (ex art.5 comma 6 D.Lgs 124/1998)
- titolari di assegno (ex pensione sociale – e loro familiari a carico)
- prestazioni a favore di detenuti o internati
- assistiti soggetti a prescrizione di farmaci analgesici oppiacei utilizzati nella terapia del dolore
- soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con reddito ISEE non superiore a 10.000,00 €
- disoccupati di cui agli Elenchi anagrafici dei Centri per l’impiego
- cittadini extracomunitari iscritti al SSN, con permesso di soggiorno
- cittadini trapiantati d’organo e soggetti affetti da patologie croniche, rare e invalidanti con reddito familiare ISEE non superiore a 22.000,00 €.