Presentazione di una denuncia
DESCRIZIONE
Il codice prevede che la denuncia possa essere fatta oltre che da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio, anche da parte dei privati.
La denuncia da parte del privato cittadino (disciplinata dall’art. 333 del Codice di Procedura Penale) è l’atto con il quale ogni persona porta a conoscenza l’autorità competente (Pubblico Ministero od ufficiale di polizia giudiziaria) di un reato perseguibile d’ufficio del quale ha notizia.
Puo’ essere autore di una denuncia chiunque abbia avuto notizia di un reato perseguibile d’ufficio.
Nella generalità dei casi la denuncia è facoltativa, tranne alcuni casi obbligatori. Per la denuncia da parte dei privati non è previsto un contenuto formale tipico, ed il denunciante potrà limitarsi alla semplice esposizione del fatto.
Al contrario della querela, non sono previsti termini di tempo per la sua presentazione.
La presentazione della denuncia deve essere fatta in forma orale o scritta, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o ad un ufficiale di Polizia Giudiziaria.
Nel primo caso l’ufficiale di polizia giudiziaria – o il pubblico ministero – redigerà verbale, mentre nel secondo caso la denuncia dovrà essere sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
La persona che presenta denuncia ha diritto di ottenere attestazione della ricezione.
La denuncia è obbligatoria:
– per il cittadino che abbia avuto notizia di un delitto contro la personalità dello Stato per il quale la legge prevede la pena dell’ergastolo (art.364 cod. penale);
– per chiunque abbia ricevuto in buona fede monete contraffatte o alterate e si accorga della loro contraffazione (art.694 cod. pen.);
– per chiunque abbia ricevuto denaro o acquistato o comunque ricevuto cose provenienti da delitto senza conoscerne o sospettarne la provenienza (art 709 cod. pen.);
– per chi abbia notizia che nel luogo da lui abitato si trovano materie esplodenti (art.679 c.p.) o rinvenga esplosivi di qualunque natura o venga a conoscenza di depositi o di rinvenimenti di esplosivi (art.20 co.6° L. 110/75);
– per chi abbia subito il furto o sia incorso nello smarrimento di armi, parti di esse o esplosivi di qualunque natura (art.20 co. 3° L. 110/75).
Chi, invece, rinvenga un arma o parte di essa è tenuto ad effettuarne il deposito presso l’Autorità locale di Pubblica Sicurezza o, in mancanza, al più vicino comando dei Carabinieri;
-per i rappresentanti di enti sportivi che, nell’esercizio o a causa delle loro funzioni, abbiano avuto notizia di frodi in competizioni sportive;
– per chiunque è a conoscenza di circostanze concernenti un sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.).