Barriere architettoniche
DESCRIZIONE
La Legge 13/89 consente alle persone che ne hanno diritto di ottenere dei contributi economici per tutti i lavori di eliminazione delle barriere architettoniche negli spazi privati.
Le domande di contributo sono ammesse solo per interventi finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche e sono concedibili per interventi su immobili privati già esistenti ove risiedono disabili con menomazioni o limitazioni funzionali permanenti e su immobili adibiti a centri o istituti residenziali per l’assistenza ai disabili.
I comuni possono accertare che le domande non si riferiscano ad opere già esistenti o in corso di esecuzione.
Se non è possibile realizzare opere di modifica dell’immobile, i contributi possono essere concessi anche per l’acquisto di attrezzature idonee.
Il contributo può essere concesso per opere da realizzare in:
– parti comuni di un edificio (es. ingresso di un condominio);
– immobili o porzioni degli stessi in esclusiva proprietà o in godimento al disabile (es. all’interno di un appartamento).
Il contributo può essere erogato per:
– una singola opera (es. realizzazione di una rampa)
– un insieme di opere connesse funzionalmente cioè una serie di interventi volti a rimuovere più barriere che generano ostacoli alla stessa funzione (ad esempio: portone di ingresso troppo stretto e scale, che impediscono l’accesso a soggetto non deambulante).
Se di un unico intervento possono fruire più disabili, viene concesso un solo contributo.
Ugualmente, quando si devono eliminare varie barriere nello stesso immobile e che ostacolano la stessa funzione, bisogna formulare un’unica domanda: il contributo sarà uno solo.
Se le barriere ostacolano invece diverse funzioni (ad esempio: assenza di ascensore e servizio igienico non fruibile), il disabile può ottenere vari contributi per ogni opera necessaria, presentando una diversa domanda per ognuno degli interventi.
Se l’immobile è soggetto ai vincoli storico-artistici o ambientali, l’interessato deve richiedere l’autorizzazione all’intervento alle autorità competenti. Inoltre, qualora l’immobile rientri nella categoria delle costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche, il richiedente deve provvedere ad adempiere all’obbligo del preavviso e dell’invio del progetto alle competenti autorità.
CHI PUÒ RICHIEDERLO
Hanno diritto al contributo le seguenti categorie:
– Le persone con disabilità in possesso di una certificazione attestante l’invalidità totale con difficoltà di deambulazione;
– Chiunque abbia a carico una persona con disabilità permanente;
– I condomini dove risiedono le categorie sopra indicate;
– I centri o istituti residenziali per i loro immobili destinati all’assistenza di persone con disabilità.
DOCUMENTI OCCORRENTI
La domanda va presentata prima dell’inizio dei lavori (nella domanda è obbligatorio dichiarare che il contributo richiesto non riguarda opere già realizzate).
Nel caso in cui le spese siano eseguite dal condominio, nella domanda deve essere indicato il nome dell’amministratore.
Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
– il certificato medico in carta libera attestante l’handicap;
– il preventivo di spesa prevista;
– il certificato della ASL