Denuncia di nascita
DESCRIZIONE
La denuncia di nascita può essere effettuata:
– entro 3 giorni, dal Direttore Sanitario dell’ospedale dove è avvenuto il parto, se resa solo dalla madre.
– entro 10 giorni, all’Ufficio Stato Civile del comune di nascita o di residenza di uno dei genitori, se resa da uno solo dei genitori, se coniugato;
– negli stessi tempi và effettuata da entrambi i genitori, se non coniugati.
I genitori non sposati tra loro, con la dichiarazione di nascita, effettuano anche il riconoscimento del figlio naturale, se si presentano insieme.
Non servono testimoni.
Il bambino è cittadino italiano se uno dei genitori è cittadino italiano.
E’ inoltre possibile ottenere la trascrizione di atti di nascita avvenuta all’estero, con istanza diretta da parte di uno dei genitori, tramite i consolati italiani all’estero.
DOCUMENTI OCCORRENTI
-documento di riconoscimento, in corso di validità, di un genitore (di entrambi se non sposati);
– attestato di nascita, rilasciato dall’ospedale o casa di cura;
– stato di famiglia.
L’ufficio provvede, inoltre, attraverso la procedura informatica di collegamento con l’Agenzia delle Entrate, a rilasciare al genitore il codice fiscale del neonato, necessario per la scelta del pediatra.
Il rilascio del codice fiscale avviene solo all’Ufficio di Stato Civile oppure all’Agenzia delle Entrate.
COSTI
Gratuito.