Regolamento per il rilascio delle concessioni in uso di spazi del teatro comunale Mario Scarpetta e per la gestione delle collaborazioni
Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 42 del 29 agosto 2017
Art. 1 – Oggetto
1. Il presente Regolamento disciplina l’uso temporaneo di spazi del Teatro comunale Mario Scarpetta di Sala Consilina e delle aree esterne al Teatro (Arena Cappuccini) , da parte di terzi Concessionari, compreso l’uso di attrezzature tecniche aggiuntive concesse su richiesta specifica. Sul sito istituzionale del Comune di Sala Consilina (www.salaconsilina.gov.it) sono presentate le piante e le dimensioni degli spazi concedibili che allegate al presente costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. La gestione del Teatro è curata direttamente dal Comune di Sala Consilina o tramite soggetto gestore da individuarsi secondo procedure di legge e nel rispetto dei principi contenuti nel presente regolamento.
Art. 2 – Finalità e Principi
1.Il Teatro, nell’ambito dei principi ispiratori e delle finalità culturali e sociali così come formulate dal Comune di Sala Consilina nel proprio Statuto e nell’ottica di favorire l’attività dell’associazionismo e degli organismi di cultura nonché degli enti istituzionali ed economici e di tutte le realtà espresse dalla società civile, garantisce l’uso degli spazi teatrali per la realizzazione di eventi, manifestazioni e proposte culturali d’interesse per la cittadinanza e il territorio.
2.I principi di cui al comma precedente trovano espressione nel presente Regolamento e la loro attuazione non potrà essere disgiunta da un contestuale rispetto dei contenuti economici, legali e organizzativi e della programmazione posta in essere dall’Ente per il Teatro.
Art. 3 – Concessionari
1.Concessionari possono essere tutti coloro che, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita e dalla natura pubblica o privata, presentino apposita domanda per ottenere la concessione in uso dei beni di cui all’art. 1 nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei requisiti qui previsti.
Art. 4 – Presupposto oggettivo per la concessione
1.La concessione in uso a terzi potrà avvenire previa verifica della effettiva disponibilità del Teatro in relazione agli impegni di programmazione della Stagione ufficiale di spettacolo di cui all’Art. 5 seguente e gli eventi programmati in regime di collaborazione a mente del successivo Art. 20.
2.In linea generale, compatibilmente con i programmi degli spettacoli istituzionali e delle manifestazioni direttamente organizzate dall’Amministrazione comunale, cui si riconosce il diritto di priorità nella formazione di qualsiasi calendario, il Teatro, dal 1° settembre al 30 giugno successivo, può essere concesso in uso temporaneamente a terzi solo ed esclusivamente per iniziative di elevato valore culturale, artistico, sociale ed istituzionale. Generalmente sono escluse tutte le forme di concessione aventi per oggetto attività commerciali, imprenditoriali e/o con fine di lucro. In particolari casi, previa autorizzazione formale concessa dall’Amministrazione comunale, può essere concesso per pubbliche cerimonie; sono tassativamente escluse concessioni per feste private.
Art. 5 – Programmazione del Teatro
1.La programmazione annuale del Teatro copre di norma il periodo che va dal mese di settembre di ogni anno al mese di giugno dell’anno successivo e concerne la predisposizione della Stagione ufficiale di spettacolo del Teatro, oltre che delle attività svolte dal Comune di Sala Consilina in collaborazione con altri soggetti.
Art. 6 – Programmazione dei concessionari
1.Al fine di concorrere alla programmazione annuale del Teatro i concessionari interessati possono presentare la richiesta degli spazi entro il 31 maggio di ciascun anno. Per l’anno in corso il termine è fissato al 30 settembre 2017.
2.La domanda dovrà essere corredata dalla documentazione illustrativa ritenuta utile per la valutazione della stessa, quale a titolo esemplificativo: depliant, presentazioni degli artisti, illustrazione dell’attività svolta dall’organizzatore, rassegna stampa,ecc.
3.La domanda dovrà inoltre elencare le esigenze tecniche, di sicurezza e di servizi necessari per la realizzazione dello spettacolo.
4.Con riferimento al listino tariffe per l’uso degli spazi del Teatro approvato dalla Giunta Comunale, la domanda deve motivare l’eventuale richiesta di usufruire della tariffa agevolata, che potrà essere applicata nella misura massima del 20% in meno rispetto al valore iniziale.
5.La presentazione della domanda e l’eventuale accoglimento non esime l’interessato dall’osservanza degli obblighi inerenti agli adempimenti connessi alla realizzazione dell’evento, quali adempimenti SIAE, ENPALS, misure antincendio, prescrizioni di pubblica sicurezza ecc.
6.Alla domanda va unito l’elenco delle persone che avranno accesso negli spazi teatrali per le attività di montaggio, eventuali prove e spettacolo, che a partire dalla data di vigenza della concessione saranno le uniche autorizzate a entrare in detti spazi.
Art. 7 – Modalità di presentazione della domanda fuori dalla programmazione
1.La domanda volta ad ottenere la Concessione di cui all’Art. 1 va presentata sul modello predisposto dall’Ente, scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Sala Consilina.
2.La domanda, completa in tutte le sue parti, dovrà essere inoltrata all’Ufficio amministrativo dell’Ente almeno 30 giorni prima dell’evento e dovrà contenere le stesse indicazioni previste all’articolo precedente commi da 2 a 6.
3.Previa istruttoria, la Giunta Comunale deve pronunciarsi entro 15 giorni dalla protocollazione della istanza.
Art. 8 – Procedimento di valutazione delle domande di concessione in uso
1.La domanda verrà istruita dagli uffici amministrativi dell’Ente.
2.Una volta raccolto il parere del Dirigente competente dell’Area Affari Generali, e ottenute le ulteriori informazioni eventualmente necessarie per completare l’istruttoria, la domanda viene sottoposta alla Giunta Comunale assieme alla valutazione degli aspetti artistici e di fattibilità economico-organizzativa, che, a suo insindacabile giudizio, decide sull’eventuale rigetto delle domande ovvero sull’accettazione.
3.Il provvedimento finale di accoglimento o di rigetto sarà comunicato prontamente al richiedente, a cura del Dirigente.
4.La comunicazione di avvenuta concessione riporterà l’importo della tariffa di concessione previsto per l’uso degli spazi che interessano, determinato secondo quanto riportato dal Tariffario, in base alla natura/tipologia dell’evento e alle caratteristiche del richiedente, nonché le prestazioni tecniche obbligatorie e quelle facoltative, se richieste, che il concessionario dovrà pagare direttamente ai prestatori d’opera di fiducia dell’Ente, le modalità di pagamento e gli altri termini essenziali della concessione, contemplati dal Disciplinare d’Uso del Teatro.
5.La concessione potrà essere rilasciata contro la richiesta di prestazione di idonea cauzione, specie nei casi di insufficienti informazioni sulla capacità del soggetto richiedente di onorare le sue obbligazioni.
6.Ove il Concessionario si avvalga del servizio botteghino l’accordo di concessione con l’Ente dovrà stabilire anche la suddivisione dei ricavi, al netto degli eventuali diritti SIAE, con un’ulteriore percentuale a favore dell’Ente calcolata in relazione al valore del biglietto secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.
Art. 9 – Casi di esclusione
1.La Concessione non potrà essere rilasciata a favore dei richiedenti che si trovino in una delle seguenti condizioni ostative, siano esse riferite alla persona fisica richiedente oppure ad uno dei legali rappresentanti della persona giuridica richiedente:
- che risultino debitori del Comune;
- che in precedenti rapporti concessori del Teatro abbiano disatteso i termini di concessione, circostanza comprovata da formale contestazione dello stesso concedente.
Art. 10 – Criteri di valutazione delle domande
1.Le domande verranno selezionate, oltre che secondo le indicazioni di cui al precedente Art. 8, ispirandosi ai seguenti criteri:
- rispetto dell’ordine d’arrivo di protocollo delle domande, fatto salvo quanto previsto al precedente art. 6;
- valenza istituzionale della proposta e/o del richiedente;
- proposta artistica articolata e variegata (coreutica, musica e teatro);
- importanza nazionale, regionale e provinciale dell’iniziativa;
- rilevanza sociale e interesse culturale dell’evento proposto per la comunità cittadina e per il territorio;
- esame dell’attività del soggetto terzo richiedente, anche con riferimento al gradimento del pubblico per precedenti proposte-iniziative;
- compatibilità e coordinamento con gli spettacoli programmati dal Teatro in date prossime all’evento proposto dal richiedente;
- verifica delle motivazioni benefiche – sociali ovvero economiche-lucrative sottostanti l’iniziativa.
2.Nel caso di più domande per la stessa data, la scelta sarà adottata tenendo particolare conto della rilevanza socio – culturale dell’iniziativa proposta.
Art. 11 – Utilizzo ulteriore
1.La concessione consentirà al Concessionario di utilizzare il Teatro, nel giorno prestabilito per la rappresentazione, di un unico spettacolo o evento e limitatamente agli spazi e ai beni mobili concessi.
2.Qualora il Concessionario intenda procedere alla presentazione di più di uno spettacolo o evento in una medesima giornata oppure alla doppia presentazione dello stesso spettacolo o evento, è tenuto a precisarlo nella domanda di concessione o comunque con un preavviso di non meno di 15 giorni.
3.Il Concessionario è tenuto a corrispondere al Teatro la tariffa concordata e ad assicurare la copertura degli ulteriori costi derivanti dalle prestazioni tecniche obbligatorie e da quelle facoltative, se richieste, che il concessionario corrisponderà all’Ente (ad esempio, costi per maschere, biglietteria, addetti alla sicurezza, tecnici, ecc.).
4.Nel caso in cui il Concessionario richieda l’utilizzo del Teatro per prove o allestimenti scenici in giornate precedenti o successive alla data richiesta, per ogni giornata aggiuntiva o ore di prove dovrà corrispondere le tariffe relative, indicate nell’atto di concessione.
Art. 12 – Obblighi del Concessionario
1.Gli obblighi del Concessionario sono definiti nei particolari nell’accordo di concessione in uso, sottoscritto dal Dirigente dell’Ente e dal Concessionario, strutturato di norma su quanto previsto nel seguito.
2.Il Concessionario è tenuto a svolgere l’attività nei limiti degli spazi concessi del Teatro, conformemente alla concessione.
3.Il Concessionario deve accettare, osservare e far osservare al personale di cui si avvale, sia proprio che di terzi, ivi compresi i collaboratori, tutte le disposizioni previste nell’Atto di Concessione e contemplate dal Disciplinare d’Uso del Teatro comunale di Sala Consilina, specie in ordine alla manutenzione, sicurezza, igiene e rispetto dei locali, nonché alla destinazione d’uso degli spazi e dei beni mobili in concessione, impedendo l’uso a terzi estranei.
4.Il Concessionario non potrà:
- apportare modifiche agli impianti esistenti o alle attrezzature esistenti;
- utilizzare beni di proprietà del Teatro non espressamente indicati nell’accordo di concessione;
- creare intralcio alle attività del Teatro;
- introdurre materiali di scenografia, scenotecnica e impiantistica luci-audio o qualsiasi altra strumentazione o oggetti dallo stesso utilizzati per l’attività di spettacolo o ad essa connessa difformi dalle normative in materia di sicurezza.
5.Il Concessionario sarà responsabile, con oneri e rischi a proprio carico, di tutti gli adempimenti connessi alla realizzazione dell’evento, quali ad esempio montaggio e smontaggio delle strutture sceniche.
6.Nell’eventualità in cui il Concessionario durante le prove e i relativi spettacoli utilizzi minori di età, soggetti portatori di handicap o altre forme di incapacità/inabilità deve garantire la presenza di accompagnatori e l’autorizzazione dei relativi rappresentanti legali.
7.Il Concessionario non potrà rivalersi sull’Ente per il risarcimento dei danni derivanti da furti, danneggiamenti, manomissioni, smarrimenti o distruzioni di beni mobili di sua proprietà o in sua dotazione dei quali rimane esclusivo custode e responsabile anche a seguito dell’introduzione negli spazi teatrali dati in concessione.
8.Le eventuali riprese video da parte del Concessionario dovranno avvenire nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali di cui al Codice sulla Privacy.
9.Ulteriori divieti o prescrizioni potranno essere indicati nell’accordo di concessione.
Art. 13 – Servizi garantiti al Concessionario
1.I servizi in merito all’uso del Teatro che l’Ente garantisce al Concessionario sono definiti nel contratto di concessione sottoscritto dal Dirigente e dal Concessionario, con riferimento, di norma, a quanto previsto nel seguito.
2.L’Ente, a fronte del pagamento della tariffa, garantirà al concessionario la disponibilità degli spazi teatrali (o delle aree esterne) convenuti, i servizi obbligatori strettamente connessi con la realizzazione dell’evento/spettacolo e i servizi aggiuntivi, se richiesti dal concessionario, secondo una elencazione tassativa da inserire nel contratto di concessione. Tra essi:
- servizio biglietteria nei normali orari di apertura al pubblico;
- servizio di sala durante la manifestazione: maschere e portieri;
- personale tecnico di scena (un’unità tecnica durante lo svolgimento degli spettacoli);
- servizio Vigili del Fuoco (antincendio) e medico di sala (primo soccorso), salvo impiego di organizzazioni diverse in grado di assicurare servizi analoghi, previsti dalla normativa vigente in materia;
- servizio di sicurezza interno;
- servizio pulizie;
- servizio organizzativo per l’uso dell’area esterna (parcheggi, ecc.);
- utenze (luce-acqua-riscaldamento), che di norma sono comprese nella tariffa per la concessione in uso della struttura.
3.Ulteriori servizi rispetto a quelli elencati nel 2° comma ovvero l’estensione dei servizi indicati nel medesimo comma oltre l’orario pattuito nell’accordo di concessione dovranno essere espressamente richiesti dal Concessionario all’atto della presentazione della domanda di concessione e inseriti nel contratto di concessione.
4.Nell’eventualità in cui gli ulteriori servizi si siano resi necessari a seguito di esigenze sopravvenute rispetto alla presentazione della domanda, essi dovranno essere oggetto di apposita e specifica istanza nonché inseriti in un atto aggiuntivo del contratto, per i quali il Concessionario dovrà sostenerne anche i relativi costi, salvo accordi diversi con l’Ente.
Art. 14 – Personale utilizzato dal Concessionario
1.L’utilizzo da parte del Concessionario di personale proprio o di terzi per l’allestimento, organizzazione e gestione dell’evento non potrà comportare alcuna riduzione nei costi concordati nell’accordo di concessione a carico del Concessionario.
Art. 15 – Impossibilità temporanea o definitiva di realizzare l’evento per causa di forza maggiore
1.L’impossibilità temporanea di utilizzare gli spazi teatrali oggetto di concessione per cause di forza maggiore, per il giorno indicato nella concessione, comporterà lo spostamento concordato con il Concessionario ad altra data senza alcun onere aggiuntivo per entrambe le parti.
2.L’impossibilità definitiva di utilizzare il Teatro per causa di forza maggiore comporterà la decadenza della concessione con onere di rimborso da parte dell’Ente delle somme versate dal concessionario decurtate delle spese già sostenute dall’Ente.
Art. 16 – Danni
1.Il Concessionario è tenuto al risarcimento per danni occorsi alle strutture del Teatro o ai beni mobili oggetto di concessione causati dall’attività del Concessionario.
2.Il Concessionario deve assumere idonea copertura assicurativa per danni a persone o a cose che fossero procurati durante l’evento da lui realizzato negli spazi dati in uso. In assenza di copertura assicurativa, il Concessionario è tenuto a risarcire in proprio i danni procurati al Teatro e a terzi.
Art. 17 – Coperture assicurative
1.Il personale di cui si avvale il concessionario, proprio o di terzi ivi compresi i collaboratori, per lo svolgimento dell’attività oggetto della concessione, opera sotto diretta ed esclusiva responsabilità dello stesso concessionario.
2.L’Ufficio competente dell’Ente si riserva il diritto di chiedere idonea documentazione comprovante la regolarità degli adempimenti cui il Concessionario è tenuto per legge.
Art. 18 – Revoca della concessione
1.La concessione potrà essere revocata nel caso di inosservanza anche di uno solo degli obblighi posti a carico del Concessionario.
Art. 19 – Rinuncia del Concessionario
1.In caso di rinunzia alla concessione da parte del Concessionario, l’Ente potrà imputare al Concessionario eventuali spese che avesse dovuto sostenere per l’attuazione della concessione.
Art. 20 – Collaborazioni
1.Il Comune di Sala Consilina, nell’ambito degli scopi statutari, realizza presso il Teatro eventi in regime di collaborazione con soggetti terzi, promuovendo le residenze artistiche ed i laboratori artistici residenziali.
2.Le collaborazioni possono essere di tipo istituzionale, di tipo prevalentemente artistico in conformità con gli obiettivi culturali del Comune, di tipo artistico con prevalenza di contenuti d’intrattenimento e commerciali.
3.Le collaborazioni di tipo istituzionale sono realizzate assieme ad almeno un soggetto pubblico e hanno per oggetto eventi con finalità civili (Festa della Repubblica, Giornata dell’Unità d’Italia, ecc.). Per queste collaborazioni, il Comune di Sala Consilina può assumere anche tutti i costi a proprio carico.
4.Per le collaborazioni di tipo artistico, il Comune sottoscrive con gli altri soggetti interessati un accordo di collaborazione che ha come contenuto minimo:
- l’individuazione degli scopi culturali ed artistici che il Comune si propone di raggiungere presso il Teatro con l’evento programmato;
- gli stadi della collaborazione attiva cui il Comune partecipa (dall’ideazione dell’evento o dalla fase di sviluppo o solo nella fase di presentazione);
- la definizione dei costi che il Comune si accolla per la realizzazione dell’evento (messa a disposizione di spazi e beni del Teatro senza applicazione di tariffe, elencazione dei servizi a carico del Comune, individuazione di eventuali altri costi d’acquisto di beni o servizi a carico del Comune);
- nei casi in cui siano previsti ricavi da biglietteria o altri ricavi a fronte dell’evento oggetto dell’accordo di collaborazione, l’individuazione della suddivisione dei ricavi, al netto degli eventuali diritti SIAE, fra il Comune e gli altri soggetti (da zero al 100% dei ricavi a favore del Comune).
5.Le collaborazioni a prevalente contenuto d’intrattenimento e commerciale sono realizzate per rispondere alla domanda del pubblico, al di fuori dei programmi ufficiali di spettacolo, e per realizzare una contribuzione alla copertura di spese fisse di struttura del Teatro. Per queste collaborazioni, il Comune sottoscrive un accordo-quadro, valido per una Stagione di spettacolo, con i soggetti terzi, convenendo ogni aspetto della collaborazione.
6.Gli accordi di collaborazione vengono istruiti ed approvati secondo la procedura di cui al precedente Art.8, tenuto conto anche dei criteri di valutazione di cui all’Art. 10, dove applicabili, riconoscendo prioritarie le collaborazioni con artisti del territorio in possesso di titoli di studio conseguiti presso Enti riconosciuti (accademia, ente lirico, conservatorio ecc.) o con compravate esperienze maturate nel settore.
Art. 21 – Area esterna al Teatro
La programmazione annuale dell’area esterna al Teatro (Arena Cappuccini) copre di norma il periodo estivo. Per le istanze di concessione di detta area si applicano le stesse modalità di presentazione e gli stessi criteri di valutazione previsti per quelle relative alla concessione del Teatro.
Art. 22 – Controversie
1.È esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Lagonegro.
Art. 23 – Entrata in vigore
1.Il presente Regolamento, unitamente al Disciplinare d’Uso del Teatro comunale di Sala Consilina, entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello di pubblicazione della delibera di approvazione.
2. Le domande di concessione eventualmente già pervenute all’Ente in date precedenti a quella di approvazione del presente Regolamento, dovranno essere riformulate utilizzando la modulistica all’uopo predisposta, quale parte integrante del presente Regolamento.
Allegati: