Regolamento per la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti
Approvato con la Deliberazione del Consiglio Comunale n° 41 del 29 agosto 2017
INDICE
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
Art. 4 – Importi dovuti
Art. 5 – Perfezionamento della definizione
Art. 6 – Diniego della definizione
Art. 7 – Sospensioni termini processuali
Art. 8 – Entrata in vigore
Art. 1 – Oggetto del Regolamento
1. Il presente regolamento adottato nell’ambito della potestà prevista dall’articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 ed in attuazione dell’articolo 11, comma 1-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, disciplina la definizione agevolata delle controversie comunali pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.
3. Per quanto non regolamentato restano applicabili le disposizioni recate dall’articolo 11 del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50.
Art. 2 – Oggetto della definizione agevolata
1.Oggetto della definizione agevolata sono le controversie tributarie pendenti, in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in cassazione e anche a seguito di rinvio, il cui ricorso introduttivo sia stato notificato entro la data del 24 aprile 2017 al Comune impositore.
Art. 3 – Termini e modalità di presentazione della domanda
1. La domanda di definizione agevolata della controversia di cui all’articolo 2 deve essere presentata entro il 30 settembre 2017. La domanda, da redigersi su modello predisposto dal Comune e resa disponibile sul proprio sito internet nel termine di 10 giorni dall’approvazione del presente regolamento, può essere notificata con raccomanda A/R, o tramite posta elettronica certificata o consegnata a mani.
2. Il contribuente deve presentare una distinta domanda, esente da bollo, per ogni singolo atto impugnato, anche nel caso di ricorso cumulativo.
Art. 4 – Importi dovuti
1. Ai fini della definizione delle controversie di cui all’articolo 2, il soggetto che ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione può definire la controversia col pagamento dei seguenti importi:
- l’imposta, gli interessi e le spese di notifica indicati nell’atto impugnato;
- gli interessi di ritardata iscrizione a ruolo, pari al 4 per cento annuo, da calcolarsi fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto.
2. In caso di controversia relativa esclusivamente agli interessi di mora o alle sanzioni non collegate ai tributi, per la definizione è dovuto il 40 % (quaranta per cento) degli importi in contestazione. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
3. Dagli importi dovuti in base ai precedenti commi sono scomputati quelli versati in pendenza di giudizio, quelli dovuti per effetto della definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione, di cui all’art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016 e quelli dovuti per effetto della definizione agevolata delle ingiunzioni di pagamento approvata con delibera di Consiglio Comunale n. 7 del 27 gennaio 2017, nel caso in cui il contribuente abbia presentato la domanda entro il 21 aprile 2017, per quanto attiene gli affidamenti a Equitalia, ed entro il 31 marzo 2017, per quanto attiene la definizione delle ingiunzioni di pagamento.
4. La definizione agevolata delle controversie tributarie comunali non è ammessa se il contribuente che ha presentato entro il termine di scadenza la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione (o dell’ingiunzione di pagamento) rinuncia a quest’ultima definizione prima del perfezionamento della definizione.
5. All’importo calcolato ai sensi del comma 3 il contribuente dovrà sommare le eventuali spese di lite riscosse sulla base della sentenza non definitiva che ha deciso la controversia oggetto di definizione agevolata.
6. La definizione agevolata non dà luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto in base ai commi precedenti.
7. Gli importi dovuti, di cui ai precedenti commi, sono liquidati direttamente dal contribuente.
8. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda.
9. Nel caso in cui sia stata attivata la riscossione coattiva degli importi in contenzioso ed il contribuente non abbia pagato tali importi e non abbia aderito alla definizione agevolata degli affidamenti all’agente della riscossione (o dell’ingiunzione di pagamento), il perfezionamento della definizione costituisce titolo per ottenere lo sgravio del ruolo (o dell’ingiunzione di pagamento).
Art. 5 – Perfezionamento della definizione
1. La definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti si perfeziona col pagamento entro il 30 settembre 2017 degli importi dovuti in base al precedente articolo 4. Se l’importo dovuto è superiore a duemila euro è previsto il pagamento rateale nella seguente misura:
- il 40 % (quaranta per cento) dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 settembre 2017;
- il 40 % (quaranta per cento) dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 novembre 2017;
- il 20 % (venti per cento) dell’importo dovuto deve essere versato entro il 30 giugno 2018.
2. Al versamento degli importi dovuti di cui al precedente comma si applicano le disposizioni di cui all’articolo 15-ter del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 e di cui all’articolo 8 del decreto legislativo n. 218 del 1997.
3. Il contribuente deve effettuare il versamento degli importi di cui al comma 1 con riferimento ad ogni singolo atto impugnato. Nel modello di domanda, di cui all’articolo 3 saranno rese note anche le modalità di pagamento con riferimento a ciascun tributo comunale.
Art. 6 – Diniego della definizione
1. Il Comune notifica l’eventuale diniego alla definizione entro il 31 luglio 2018. Il diniego è impugnabile entro sessanta giorni dinanzi all’organo giurisdizionale presso il quale pende la lite.
2. Se la definizione della lite è richiesta in pendenza del termine per impugnare, la pronuncia giurisdizionale può essere impugnata unitamente al diniego della definizione entro sessanta giorni dalla notifica di quest’ultimo.
Art. 7 – Sospensioni termini processuali
1. Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente regolamento. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 ottobre 2017. Se entro tale data il contribuente avrà depositato copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018.
2. Per le controversie definibili sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di esecutività del presente regolamento e fino al 30 settembre 2017.
Art. 8 – Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione.