Certificato di stato di famiglia originario

 

Il certificato riguarda la composizione originaria della famiglia del richiedente (o della persona alla quale si riferisce la richiesta) al momento della nascita.
Non è necessaria la presenza dell’intestatario: i certificati possono essere richiesti da chiunque ne abbia motivato interesse, purchè in possesso dei requisiti indicati.
Il certificato deve essere richiesto al Comune di nascita.

Nota bene: in caso di documentazione da produrre alla Pubblica Amministrazione e ai gestori o esercenti pubblici servizi, l’interessato ha facoltà di sostituire il certificato con un’autocertificazione. I privati non sono obbligati ad accettare l’autocertificazione, ma possono consentirvi.

Requisiti

  • Conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario: cognome, nome e data di nascita.
  • Conoscenza certa dell’uso del certificato stesso per la determinazione dell’applicazione dell’imposta di bollo.

Documentazione necessaria
Documento di identificazione in corso di validità.

Tempi di rilascio
Sei/otto giorni.

Costo e modalità di pagamento
Il rilascio dei certificati è soggetto al pagamento dei diritti comunali, con importi particolari determinati dalla ricerca d’archivio e delle marche da bollo, in conformità alle disposizioni di legge.

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio Anagrafe

Normativa di riferimento
D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 – Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa

Torna in alto