Trascrizione di sentenze straniere relative allo stato civile
Le sentenze emesse dall’Autorità Giudiziaria di un Paese extracomunitario (la Danimarca rientra in questa condizione in quanto non ha aderito all’adozione del Regolamento CE), relative allo stato civile, possono essere rese efficaci in Italia, mediante trascrizione nei Registri di Stato Civile.
Sussistendone le condizioni, è possibile la trascrizione dei provvedimenti stranieri che riguardano lo Stato Civile avvenuti a Sala Consilina o avvenuti all’estero con atto trascritto a Sala Consilina.
Modalità di presentazione della domanda
La domanda, corredata dalla documentazione, può essere redatta e sottoscritta personalmente dall’interessato presso l’Ufficio di Stato Civile, negli orari di apertura la pubblico, o inoltrata a mezzo posta allegando la fotocopia di un documento di riconoscimento.
Documentazione necessaria
- documento valido di identità;
- domanda di trascrizione della sentenza in carta bollata da 16 euro;
- copia conforme autenticata della sentenza straniera corredata dall’attestazione del passaggio in giudicato, dalla legalizzazione e dalla traduzione ufficiale;
- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa personalmente dall’interessato, anche contestualmente alla domanda, attestante che “fra le parti e per lo stesso oggetto non è stata pronunciata sentenza del giudice italiano nè che pende procedimento promosso anteriormente a quello straniero”. La dichiarazione non va autenticata ed è in carta libera.
È necessario che la sentenza sia presentata in forma integrale. Non possono essere accettati estratti o certificati.
Tempi di rilascio
L’istruttoria è complessa e spesso per l’esame della documentazione sono necessari diversi contatti con l’interessato e con le Autorità Consolari.
Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio di Stato Civile
Normativa di riferimento
L. 30 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato art. 64 e segg.
La sentenza straniera è riconosciuta in Italia senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento quando:
a) il Giudice che l’ha pronunciata poteva conoscere della causa secondo i principi sulla competenza giurisdizionale propri dell’ordinamento italiano;
b) l’atto introduttivo del giudizio è stato portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo dove si è svolto il processo e non sono stati violati i diritti essenziali della difesa;
c) le parti si sono costituite in giudizio secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo o la contumacia è stata dichiarata in conformità a tale legge;
d) essa è passata in giudicato secondo la legge del luogo in cui è stata pronunciata;
e) essa non è contraria ad altra sentenza pronunciata da un giudice italiano passata in giudicato;
f) non pende un processo davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti, che abbia avuto inizio prima del processo straniero;
g) le sue disposizioni non producono effetti contrari all’ordine pubblico.
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12 della L. 15 maggio 1997 n. 127