Separazioni e divorzi con l’assistenza dell’avvocato

 

Per le soluzioni consensuali di separazione personale, di divorzio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, i coniugi possono scegliere di avvalersi della convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte.
In seguito all’entrata in vigore della legge 6 maggio 2015 n. 55, dal 26 maggio 2015 i termini di separazione per pervenire al divorzio sono stati ridotti a sei mesi, nel caso di separazione consensuale, ad un anno nel caso di separazione giudiziale.

La procedura prevede che l’accordo debba essere munito di:

1 – nulla osta rilasciato dalla Procura della Repubblica nei seguenti casi:

  • in assenza di figli
  • in assenza di figli minori
  • in presenza di figlio maggiorenne autosufficiente non portatore di handicap grave

2 – un’autorizzazione rilasciata dalla Procura della Repubblica (previa valutazione dell’interesse dei figli) nei seguenti casi:

  • in presenza di figli minori;
  • di figli maggiorenni portatori di handicap grave;
  • di figli maggiorenni non autosufficienti;

L’avvocato, una volta ottenuto il nulla osta o l’autorizzazione da parte del P.M. dovrà trasmettere l’accordo entro 10 giorni al comune di:

  • Celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Celebrazione del matrimonio in forma religiosa
  • Trascrizione del matrimonio celebrato all’estero (da due cittadini italiani, o da un cittadino italiano e un cittadino straniero)

L’accordo dovrà essere poi inoltrato al Protocollo Generale del Comune di Sala Consilina via pec, consegnato presso gli sportelli o spedito via posta.

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio di Stato Civile

Normativa di riferimento
Decreto Legge n.132/2014 convertito in Legge 162/2014.

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