Certificato di matrimonio

 

Il certificato serve a dimostrare il luogo e la data di celebrazione del matrimonio. Può essere rilasciato nei seguenti casi:

  • se l’atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto dall’Ufficio di Stato Civile di Sala Consilina;
  • se l’atto di matrimonio è stato iscritto o trascritto dall’Ufficio di Stato Civile di altro Comune italiano, purchè i dati di tale atto siano registrati presso l’anagrafe di Sala Consilina.

Qualora non ricorrano tali condizioni è possibile rilasciare una risultanza di matrimonio.

È vietato alle Pubbliche Amministrazioni ed ai gestori di pubblici servizi richiedere ai cittadini e alle imprese la produzione di certificati. Le Pubbliche Amministrazioni ed i gestori di pubblici servizi sono tenute ad accettare le dichiarazioni sostitutive di certificazione (autocertificazione) sottoscritte dall’interessato; ad acquisire d’ufficio, al posto dei certificati, le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, dell’Amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.
Queste modalità non sono obbligatorie per gli enti privati che, pertanto, possono continuare a richiedere la produzione di certificati.

Modalità di richiesta
Il certificato di matrimonio può essere richiesto presso l’Ufficio di Stato Civile.
Non è necessaria la presenza dell’intestatario, il certificato può essere richiesto da chiunque, purchè in possesso dei requisiti indicati.

Validità
Il certificato è valido sei mesi dalla data del rilascio.

Se il cittadino riscontra errori nei propri dati anagrafici o di stato civile, dovrà segnalarlo recandosi personalmente al Comune.

Requisiti
Conoscenza certa degli elementi per l’identificazione dell’intestatario: cognome, nome e data di nascita e/o matrimonio.

Tempi di rilascio
Consegna immediata per tutti i residenti e per i non residenti sposati dall’1 febbraio 1988.
Consegna differita per i non residenti sposati prima dell’1 febbraio 1988.

Costo e modalità di pagamento
Il rilascio del certificato è esente da ogni spesa.

Dove rivolgersi
Presso l’Ufficio di Stato Civile

Normativa di riferimento
D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile, a norma dell’art. 2 comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127
D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 – Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa – art. 41 e segg.

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