Documentazione da presentare
Il cittadino straniero rivendicante il riconoscimento della cittadinanza italiana deve produrre i seguenti documenti (circ. Ministero dell’Interno K.28.1 dell’8 aprile 1991):
- estratto per riassunto dell’atto di nascita dell’avo italiano emigrato all’estero, rilasciato dal comune italiano ove egli nacque, (comprensivo di eventuali annotazioni in ordine alla perdita e/o riacquisto della cittadinanza italiana);
- atti di nascita (*) muniti di traduzione ufficiale italiana di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- atto di matrimonio (*) dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana se formato all’estero;
- atto di morte (*) dell’avo italiano emigrato all’estero, munito di traduzione ufficiale italiana;
- atti di matrimonio (*) dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori della persona rivendicante il possesso della cittadinanza italiana;
- certificato rilasciato dalle competenti Autorità dello Stato estero d’emigrazione, munito di traduzione ufficiale in lingua italiana attestante che l’avo italiano (indicando anche data e luogo di nascita), a suo tempo emigrato dall’Italia, non acquistò la cittadinanza dello Stato estero d’emigrazione anteriormente alla nascita dell’ascendente dell’interessato. (**). Se l’ascendente italiano, nato in Italia ed emigrato all’estero, abbia utilizzato il proprio nome e cognome in forme diverse, è necessario che esse vengano tutte riportate nel predetto certificato.
L’istanza, presentata in Italia, dovrà essere redatta su carta legale e i certificati forniti a corredo della medesima, ove rilasciati in Italia da Autorità italiane, dovranno essere prodotti in conformità con le disposizioni vigenti in materia di bollo.
I certificati rilasciati da Autorità straniere dovranno essere redatti su carta semplice ed opportunamente legalizzati, salvo che non sia previsto l’esonero dalla legalizzazione in base a convenzioni internazionali ratificate dall’Italia. I medesimi documenti dovranno essere muniti di traduzione ufficiale in lingua italiana la quale, se gli stessi sono esibiti in Italia, dovrà essere redatta su carta bollata.
(*) Nota bene: si ribadisce chè è necessario produrre copie integrali e non estratti per riassunto degli atti di stato civile formati all’estero, al fine di dimostrare con certezza l’esistenza degli elementi utili alla definizione del procedimento.
(**) Per quanto riguarda il documento richiesto al punto 5, si precisa che nell’ipotesi che l’avo italiano, a suo tempo emigrato in Argentina, abbia acquistato per naturalizzazione la cittadinanza argentina, è necessario che oltre a detto documento sia prodotta in copia conforme (legalizzata e tradotta in lingua italiana nelle forme ufficiali), la “sentenza con la quale gli è concessa la cittadinanza argentina, poiché la data di arruolamento riportata nel predetto documento, è spesso posteriore, anche di molti anni, alla data di effettiva concessione”.
Atti provenienti dall’Argentina
L’Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina (firmato a Roma il 9 dicembre 1987, ratificato con Legge 22 novembre 1988 n. 533), disciplina lo scambio degli atti dello stato civile e la esenzione della legalizzazione a condizione che siano datati, muniti della firma e, se necessario, del timbro dell’Autorità dell’altra Parte che li ha rilasciati. Pertanto, i documenti non trasmessi per via ufficiale tramite l’autorità consolare o diplomatica italiana, ma prodotti dall’interessato, (non muniti di legalizzazione ovvero di “Apostille”), saranno soggetti a controllo di autenticità (art. 6 ultimo periodo dell’accordo).