Riconoscimento cittadinanza a stranieri di ceppo italiano

 

Riconoscimento cittadinanza a stranieri di ceppo italiano
Come presentare domanda
Documentazione da presentare

La prole nata all’estero da padre cittadino italiano acquisisce dalla nascita il possesso della cittadinanza italiana (L. n. 555 del 13 giugno 1912). Da ciò deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza, quarta generazione ed oltre, di nostri emigrati, siano investiti della cittadinanza italiana.

Questa eventualità si è ancor più estesa per gli appartenenti a famiglie d’antica origine italiana nati dopo il 1° gennaio 1948 in quanto, a partire da tale data, debbono essere considerati, cittadini italiani anche i figli nati da madre in possesso della cittadinanza italiana all’epoca della loro nascita ovvero riconosciuti dalla madre o la cui maternità sia stata giudizialmente dichiarata (sentenza n. 30 del 9 febbraio 1983 – Corte Costituzionale).

Ne consegue che pure i discendenti di nostra emigrante o di figlia di nostro emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis in derivazione materna purché nati dopo il 1° gennaio 1948, data d’entrata in vigore della Costituzione repubblicana.

Requisiti
Essere discendenti di italiani emigrati all’estero.

Per informazioni
Ufficio di Stato Civile

Normativa di riferimento
L. n. 555 del 13 giugno 1912 – Sulla cittadinanza italiana
L. n. 91 del 5 febbraio 1992 – Nuove norme sulla cittadinanza
D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa
Circ. Ministero dell’Interno n. K.28.1 del 8 aprile 1991 – Riconoscimento del possesso dello status civitatis italiano ai cittadini stranieri di ceppo italiano
Circ. Ministero dell’Interno n. K.28.1.170 del 24 febbraio 2003 – Problematiche legate al rimpatrio di cittadini argentini di origine italiana

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