Riconoscimento del figlio naturale
Il riconoscimento del figlio naturale (concepito da persone tra loro non unite dal vincolo matrimoniale), può essere fatto davanti all’Ufficiale di Stato Civile nei seguenti casi:
♦ prima della nascita del bambino:
- dalla sola madre
- da entrambi i genitori
- dal padre, dopo il riconoscimento della madre e previo il consenso della stessa
♦ in sede di dichiarazione di nascita del bambino
♦ dopo la dichiarazione di nascita del bambino:
- dalla sola madre
- da entrambi i genitori
- dal solo padre
Se il riconoscimento è fatto da un genitore non italiano, ma comunitario o extracomunitario, lo stesso deve produrre all’ufficiale dello stato civile, una certificazione rilasciata dall’Autorità competente del proprio Paese, attestate che la persona è capace di riconoscere un figlio naturale, secondo la legge nazionale (art.35, Legge 31 maggio 1995, n. 218 “Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato”).
Nota bene: in tutti i casi la dichiarazione di riconoscimento è resa senza la presenza di testimoni
Requisiti
Il riconoscimento può essere effettuato dal/i genitore/i biologico/i che all’atto del riconoscimento ha/hanno compiuto 16 anni.
Documentazione necessaria
Per la documentazione occorrente, che varia a seconda della casistica, nonché per ulteriori chiarimenti, è consigliabile rivolgersi direttamente all’Ufficio di Stato Civile.
Dove rivolgersi
Ufficio di Stato Civile
Normativa di riferimento
Codice Civile art. 250 e segg.
L. 30 maggio 1995, n. 218 – Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato
D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000 – Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello Stato Civile, a norma dell’art.2 c. 12 L. 127 del 15 maggio 1997