Regolamento comunale di contabilità
Approvato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 52 del 30/07/1996, così come integrata dalla deliberazione del Consiglio Comunale n° 79 del 22/11/1996.
Modificato con la deliberazione del Consiglio Comunale n° 5 dell’11/03/2016.
INDICE
CAPO I – NORME GENERALI
Art. 1 – Oggetto e scopo del regolamento
CAPO II – ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ GESTIONALE
Art. 2 – Organizzazione e competenze del servizio finanziario
Art. 3 – Responsabili degli altri servizi comunali
Art. 4 – Segnalazione obbligatoria di fatti e situazioni contabili
Art. 5 – Conoscenza dei risultati della gestione di altre funzioni o servizi comunali
CAPO III – BILANCIO DI PREVISIONE – PREDISPOSIZIONE
Art. 6 – Predisposizione schema del bilancio di previsione
Art. 7 – Deliberazione e deposito dello schema del bilancio di previsione
Art. 8 – Presentazione di emendamenti
Art. 9 – Conoscenza dei contenuti del bilancio
Art. 10 – Allegati al bilancio di previsione
Art. 11 – Approvazione del Bilancio di previsione
Art. 12 – Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
CAPO IV – GESTIONE DEL BILANCIO
Art. 13 – Utilizzazione fondo di riserva
Art. 14 – Salvaguardia degli equilibri di bilancio
Art. 15 – Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali
Art. 16 – Verifica dei parametri di gestione
Art. 17 – Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria delle spese
Art. 18 – Gestione delle entrate
Art. 19 – Accertamento delle entrate – Comunicazioni
Art. 20 – Riscossione – Emissione degli ordinativi di incasso
Art. 21 – Versamento delle entrate
Art. 22 – Emissione dei ruoli di riscossione
Art. 23 – Residui attivi
Art. 24 – Gestione delle spese
Art. 25 – Impegno delle spese
Art. 26 – Termini e modalità di classificazione, comunicazione e registrazione dei provvedimenti di impegno
Art. 27 – Liquidazione delle spese
Art. 28 – Ordinazione dei pagamenti
Art. 29 – Pagamento delle spese
Art. 30 – Residui passivi
CAPO V – SERVIZIO DI ECONOMATO E RISCUOTITORI SPECIALI
Art. 31 – Servizio economale e riscossione diretta di somme
CAPO VI – SCRITTURE CONTABILI
Art. 32 – Registri contabili obbligatori
Art. 33 – Mastro della contabilità
CAPO VII – SCRITTURE FISCALI
Art. 34 – Contabilità fiscale
CAPO VIII – SCRITTURE PATRIMONIALI
Art. 35 – Libro degli inventari
Art. 36 – Tenuta e struttura degli inventari
Art. 37 – Passaggio dei beni demaniali al patrimonio
Art. 38 – Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili
Art. 39 – Vendita di aree PEEP e PIP
Art. 40 – Canoni per la concessione di diritti reali di godimento su beni comunali
Art. 41 – Valutazione dei beni e sistema dei valori
Art. 42 – Consegnatari dei beni
Art. 43 – Categorie di beni non inventariabili
CAPO IX – REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 44 – Funzioni dell’Organo di revisione – Insediamento
Art. 45 – Limiti agli incarichi – Deroga
Art. 46 – Locali e mezzi dell’Organo di revisione
Art. 47 – Cessazione dall’incarico
Art. 48 – Revoca dall’ufficio – Decadenza – Procedura
CAPO X – SERVIZIO DI TESORERIA
Art. 49 – Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
Art. 50 – Disciplina del servizio di tesoreria
Art. 51 – Obblighi del Comune
Art. 52 – Obblighi del Tesoriere
Art. 53 – Verifiche di cassa
Art. 54 – Anticipazioni di tesoreria
CAPO XI – RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 55 – Conto di bilancio
Art. 56 – Parametri di efficacia e di efficienza
Art. 57 – Conto del patrimonio
Art. 58 – Rilevazione dei dati per il conto patrimoniale
Art. 59 – Conto consolidato patrimoniale
Art. 60 – Conto economico
Art. 61 – Rilevazioni dati per il conto economico
Art. 62 – Prospetto di conciliazione
Art. 63 – Sistema di contabilità economica
Art. 64 – Conti economici di dettaglio
CAPO XII – CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 65 – Scopi del controllo di gestione
Art. 66 – Processo operativo del controllo di gestione
Art. 67 – Caratteristiche del controllo di gestione
Art. 68 – Struttura operativa del controllo di gestione
Art. 69 – Modalità attuative del controllo di gestione
CAPO XIII – NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 70 – Uso dei beni comunali
Art. 71 – Competenze – adempimenti e procedure non disciplinate. – Rinvio
Art. 72 – Pubblicità del regolamento
Art. 73 – Entrata in vigore
Art. 1
Oggetto e scopo del regolamento
1. Il presente Regolamento è predisposto in osservanza del dettato legislativo di cui all’art. 59, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n.142, nel rispetto dei principi fondamentali di·cui agli articoli 54 e seguenti della stessa legge ed in conformità ai principi contabili contenuti nel Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n.77, recante il nuovo “Ordinamento finanziario e contabile degli Enti locali”, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336.
2. Con il presente Regolamento sono disciplinate le attività di programmazione finanziaria, di previsione, di gestione, di rendicontazione, di investimento e di revisione che consentano l’analisi, la rappresentazione ed il controllo dei fatti amministrativi e gestionali sotto il duplice profilo economico-finanziario ed amministrativo-patrimoniale.
3. Le norme del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare che l’attività amministrativa persegua i fini determinati dalla legge e dello Statuto – approvato con deliberazione consiliare in data 23 settembre 1991, n. 50, e successive modificazioni – con criteri di economicità, di efficacia e di pubblicità e con le procedure previste per i singoli procedimenti.
4. L’Ente applica i principi contabili stabiliti dal D.Lgs. 25 febbraio 1995, n.77, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336, con modalità organizzative correlate alla situazione organica del personale dipendente ed alle caratteristiche della comunità locale, ferme restando le norme previste dall’ordinamento per assicurare l’unitarietà e uniformità del sistema finanziario e contabile. [torna all’indice]
CAPO II
ORGANIZZAZIONE E TRASPARENZA DELL’ATTIVITÀ GESTIONALE
Art. 2
Organizzazione e competenze del servizio finanziario
1. Il servizio finanziario o di ragioneria è organizzato, ai sensi dell’art.3 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, in modo da garantire l’esercizio delle funzioni di coordinamento e di gestione dell’attività finanziaria.
2. La direzione di detta struttura è affidata al dipendente di ruolo con qualifica apicale appartenente alla relativa area funzionale e ad esso è imputabile la responsabilità del procedimento. Detto dipendente, pertanto, è riconosciuto quale “Responsabile del servizio finanziario” ed allo stesso competono tutte le funzioni che la legge, lo Statuto e i regolamenti assegnano aI servizio finanziario anche ricorrendo all’uso di qualificazioni corrispondenti.
3. Le risorse umane assegnate al servizio finanziario comunale sono definite dalla pianta organica dell’ente.
4. In caso di assenza o impedimento, il Responsabile del servizio finanziario è sostituito da altro Responsabile di servizio designato, su proposta del Segretario comunale, con apposita deliberazione della Giunta. Qualora non vi siano altri responsabili di servizio professionalmente qualificati, la sostituzione compete al Segretario comunale.
5. Per “vacanza” del posto di Responsabile e quando la struttura comunale dell’Ufficio di ragioneria si dovesse rivelare inadeguata rispetto al volume dell’attività finanziaria e gestionale dell’ente, Io svolgimento del servizio di competenza potrà essere assicurato mediante apposita convenzione.
Art. 3
Responsabili degli altri servizi comunali
1. I dipendenti di ruolo con qualifica apicale nell’area funzionale di appartenenza sono individuati come responsabili dei servizi di rispettiva competenza, con specifico riferimento alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti riconducibili agli stessi servizi.
2. Nel caso di vacanza dei posti ovvero di assenza o impedimento dei funzionari responsabili, agli adempimenti suddetti si procederà come da precedente art. 2, comma 4, ferma restando la possibilità di stipulare convenzione come da comma 5 dello stesso articolo.
Art. 4
Segnalazione obbligatoria di fatti e situazioni contabili
1. A tutela della gestione finanziaria complessiva e delle eventuali, conseguenti responsabilità a proprio carico, il Responsabile del servizio finanziario procede, al 20 giugno e al 20 settembre alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, redigendo apposita situazione riepilogativa da comunicare al Sindaco, al Segretario comunale ed all’Organo di revisione. Tale adeguamento è funzionale all’adozione da parte del C.C., rispettivamente, al 30 giugno – se ne sussiste la necessità – ed, in ogni caso, al 30 settembre, dei provvedimenti di salvaguardia degli equilibri di bilancio come disciplinato dall’art. 36 del D.Lgs. 25/02/95 n. 77, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336. La situazione riepilogativa, distintamente per la gestione dei residui e per la gestione di competenza, dovrà evidenziare il volume degli accertamenti e delle riscossioni per le entrate e degli impegni e dei pagamenti per le spese, nonché la situazione economica.
2. In ogni caso, quando l’andamento dell’attività gestionale evidenzi fatti, atti, eventi o comportamenti tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il Responsabile del servizio finanziario è tenuto a segnalare tempestivamente il costituirsi di tali situazioni redigendo apposita relazione contenente le proprie valutazioni in ordine all’andamento della gestione delle entrate e delle spese e le proposte delle misure ritenute necessarie per il mantenimento del pareggio finanziario. La relazione è trasmessa immediatamente al Sindaco, al Segretario comunale ed all’Organo di revisione.
3. Con la relazione di cui al precedente comma dovrà segnalarsi, per le conseguenti determinazioni del Consiglio comunale, l’eventuale esistenza di debiti fuori bilancio corrispondenti alle tipologie di cui all’art. 37 del D.Lgs. 25/02/95 n. 77 e/o di documentazione integrante richieste ereditarie di terzi non riconducibili alle fattispecie di debiti previste dal citato art. 37.
Art. 5
Conoscenza dei risultati della gestione di altre funzioni o servizi comunali
1. Gli enti ed organismi costituiti presso o con il Comune per l’esercizio di funzioni o servizi comunali sono tenuti a comunicare, annualmente, ogni elemento utile per la valutazione dei risultati conseguiti.
2. Nei bilanci e nella relazione previsionale e programmatica di cui all’art. 12 del D.Lgs. 25/02/1995, n. 77, saranno evidenziati gli elementi di cui al precedente comma.
3. II Responsabile del servizio finanziario ha facoltà di richiedere chiarimenti ed integrazioni degli elementi forniti. [torna all’indice]
CAPO III
BILANCIO DI PREVISIONE – PREDISPOSIZIONE
Art. 6
Predisposizione schema del bilancio di previsione
1. Entro il 10 settembre di ciascun anno i funzionari responsabili dei servizi comunicano al Responsabile del servizio finanziario le proposte di previsione per l’anno successivo degli stanziamenti di rispettiva competenza.
2. Entro il giorno 20 settembre di ogni anno, il Responsabile del servizio finanziario dovrà mettere a disposizione dell’Assessore preposto lo schema di bilancio per l’esercizio successivo, compilato fino alla colonna relativa alle previsioni dell’anno in corso, aggiornate di tutte le variazioni apportate, e corredato degli allegati di cui al successivo art. 10. In tale schema saranno, altresì, iscritte, a cura dello stesso Responsabile, le previsioni relative all’esercizio, cui si riferisce il bilancio, concernenti le spese fisse (personale, interessi su mutui, etc. etc…), nonché tutte quelle spese trovanti riferimenti e corrispondenza in atti·di impegni esecutivi.
Art. 7
Deliberazione e deposito dello schema del bilancio di previsione
1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, completato come da indicazioni dell’Assessore al ramo e corredato della relazione previsionale e programmatica e dello schema di bilancio pluriennale, – predisposti secondo i criteri di cui agli artt. 12 e 13 del D.Lgs. n. 77 del 25 febbraio 1995 – è formalmente deliberato dalla Giunta comunale entro il 30 settembre dell’anno precedente quello cui si riferisce e proposto al Consiglio comunale per le successive determinazioni di competenza.
2. Entro i cinque giorni successivi i dati elaborati saranno depositati nella Segreteria comunale a disposizione dei Consiglieri.
3. Del deposito sarà dato preventivo avviso all’Organo di revisione e a tutti i Consiglieri comunali nelle forme previste per la notifica delle convocazioni per le adunanze consiliari.
4. Entro il successivo 15 ottobre l’Organo di revisione provvede a far pervenire all’Ente la propria relazione e parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati.
5. In presenza di norma statale derogatrice della scadenza fissata dall’art 55 L. 8 giugno 1990 n. 142 per la·deliberazione del bilancio di previsione, i termini previsti dai precedenti commi del presente articolo, nonché quello di cui al 1° comma del successivo art. 8, devono intendersi derogati e stabiliti considerando lo stesso intervallo temporale rispetto alla prorogata scadenza.
6. Nel caso in cui la Giunta Comunale anticipi o ritardi per obiettivi motivi, la predisposizione dello schema di bilancio, i termini fissati nel precedente articolo e nel successivo si intendono parimenti anticipati o posticipati.
Art. 8
Presentazione di emendamenti
1. I Consiglieri comunali hanno facoltà di presentare, entro 7 giorni dalla ricezione dell’avviso di deposito, emendamenti allo schema di bilancio predisposto dalla Giunta comunale.
2. Gli emendamenti:
a) dovranno essere fatti nella forma scritta;
b) non potranno determinare squilibri di bilancio.
3. Gli emendamenti dovranno essere depositati nella Segreteria comunale, per essere corredati dai pareri del Segretario comunale, del Responsabile del servizio finanziario e dell’organo di revisione.
4. Dell’avvenuto deposito di emendamenti al bilancio dovrà essere data notizia ai Consiglieri con l’avviso di convocazione.
Art. 9
Conoscenza dei contenuti del bilancio
1. Al fine di assicurare ai cittadini ed agli organismi di partecipazione la conoscenza dei contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale e dei suoi allegati, in aggiunta alle prescrizioni previste dallo Statuto e dai·regolamenti, sarà cura del Responsabile del servizio finanziario, entro 5 giorni dall’avvenuto deposito di cui al precedente art. 7, di dare notizia ai cittadini, con apposito avviso da affiggere all’Albo pretorio e in altri luoghi pubblici che lo schema di bilancio è depositato all’ufficio di Ragioneria a libera visione, e di inviare analogo avviso agli organismi di partecipazione aventi sede nel Comune.
Art. 10
Allegati al bilancio di previsione
1. Il bilancio di previsione, in aggiunta alla documentazione prevista dall’art. 14 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336, e/o da altre disposizioni di leggi e dello Statuto, dovrà essere dotato, per fame parte integrante, degli allegati di svolgimento richiesti dal modello approvato con regolamento di cui all’art. 114 del D.Lgs. 25/02/1995 n. 77, approvato con DPR 31/01/1996, n. 194.
2. Il Responsabile del servizio finanziario, di sua iniziativa, a richiesta del Sindaco, dell’Assessore al ramo o per disposizioni del Segretario comunale, potrà dotare il bilancio di altri allegati ritenuti utili per una più chiara lettura dello stesso.
Art. 11
Approvazione del Bilancio di previsione
1. Lo schema di bilancio annuale di previsione, come da formale proposta della Giunta Comunale di cui al precedente art. 7, unitamente agli allegati ed alla relazione dell’Organo di revisione, – con gli eventuali emendamenti corredati da pareri, come da precedente art. 8 è esaminato dal Consiglio comunale e dallo stesso deliberato entro il termine previsto dall’art. 55 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La deliberazione Consiliare di approvazione e i documenti prescritti, unitamente ad altri eventualmente richiesti dal CO.RE.CO., sono trasmessi all’Organo regionale di controllo, a cura del Segretario comunale, entro il termine previsto dalla legge regionale.
3. Il Responsabile del servizio finanziario darà notizia ai cittadini dell’avvenuta deliberazione del bilancio con apposito avviso da affiggersi all’Albo Pretorio entro i 5 giorni successivi all’approvazione.
Art. 12
Esercizio provvisorio e gestione provvisoria
1. L’esercizio provvisorio è attivabile nel caso in cui il bilancio di previsione, deliberato dal Consiglio comunale, non risulti approvato dall’Organo regionale di controllo entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui il bilancio medesimo si riferisce.
2. Per la competenza all’autorizzazione dell’esercizio provvisorio, per i limiti temporali dello stesso e per l’effettuazione di spese in tale periodo, si applica quanto previsto dall’art. 5 – comma 1 – del D.Lgs. 25/02/1995 n. 77, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336.
3. È consentita, invece, la gestione provvisoria nel caso in cui il bilancio di previsione non risulti deliberato dal Consiglio comunale alla data dì inizio dell’esercizio finanziario.
4. Durante la gestione provvisoria è possibile effettuare solo le spese come individuate dall’art. 5 comma 2, D.Lgs 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336.
5. La sussistenza del requisito del danno patrimoniale deve essere attestata nel parere tecnico del Responsabile del servizio di competenza e risultare specificatamente nel relativo provvedimento.
6. Ove la scadenza del termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia fissata da norma statale in un periodo successivo all’inizio dell’esercizio finanziario di riferimento si applica il combinato disposto dei commi 1 e 3 dell’art. 5 del D.Lgs. 25/02/1995 n. 77, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336. [torna all’indice]
Art. 13
Utilizzazione fondo di riserva
1.Le deliberazioni della Giunta comunale relative all’utilizzo del fondo di riserva saranno comunicate al Consiglio comunale nella prima seduta convocata successivamente alla loro adozione.
Art. 14
Salvaguardia degli equilibri di bilancio
1 Il Consiglio comunale, salvo i casi di evidenziate anticipate esigenze di riequilibrio, come da precedente art. 4 commi 1 e 2, nei quali sussiste l’obbligo di tempestiva adozione dei necessari consequenziali provvedimenti procede, al 30 settembre, in applicazione dell’art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336, ad effettuare la ricognizione dello stato di attuazione dei programmi adottando le misure necessarie a ripristinare il pareggio.
2. Nelle sedute di cui al precedente comma 1, il Consiglio comunale riconosce la legittimità degli eventuali debiti fuori bilancio previsti dall’art. 37, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
3. Ove al 30 settembre non sussistano le ipotesi previste dall’art. 36 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336, il Consiglio comunale adotterà comunque formale provvedimento con quale darà atto di tale situazione.
4. In presenza di segnalazione cui sono tenuti il Responsabile del servizio finanziario, come da precedente art. 4, comma 3, ed i responsabili degli altri servizi, nonché il Segretario comunale, per le rispettive competenze, sull’esistenza di documentazione integrante richieste ereditarie di terzi non riconducibili alle tipologie previste dall’art. 37 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, il Consiglio comunale assumerà le consequenziali, tempestive, distinte determinazioni tenendo conto di quanto disposto dall’art. 35 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Art. 15
Depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali
1. I prelievi e le restituzioni dei depositi per le spese contrattuali, d’asta e cauzionali saranno disposte con determinazione del Segretario comunale ed eseguite dal Responsabile del servizio finanziario con le modalità previste dal comma 5, art. 52, del presente Regolamento.
2. La restituzione delle somme alle ditte non aggiudicatarie sarà disposta immediatamente, in esecuzione del verbale di aggiudicazione.
3. Nei casi di aggiudicazione con riserva la restituzione del deposito alla seconda ditta sarà disposta solo dopo definite le rispettive procedure.
Art. 16
Verifica dei parametri di gestione
1. Al Responsabile del servizio finanziario è affidata la verifica del rispetto dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale e della tabella dei parametri gestionali con andamento triennale di cui all’art. 70, comma 5, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
2. Osservando uno scostamento negativo dei parametri di cui al primo comma, il Responsabile del servizio dovrà darne comunicazione immediata al Sindaco, al Segretario ed all’Organo di revisione.
Art. 17
Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria delle spese
1. Su ogni proposta di deliberazione o di “determinazione” dei Responsabili dei servizi di competenza e del Segretario comunale, da cui derivino riflessi contabili e finanziari sull’attività gestionale, il Responsabile del servizio finanziario è tenuto ad esprimere il proprio parere in ordine alla regolarità contabile, con valore di atto preparatorio del procedimento amministrativo cui è finalizzato il parere medesimo.
2. Il parere di regolarità contabile, obbligatorio ma non vincolante, deve seguire quello di regolarità tecnica da parte del Responsabile del servizio interessato e precedere quello in ordine alla legittimità da parte del Segretario comunale. Esso è funzionale a garantire la regolare procedura di acquisizione delle entrate e di effettuazione delle spese con riferimento alla legalità della spesa, alla compatibilità della scelta gestionale con le linee programmatiche del bilancio di previsione, alla pertinenza dell’oggetto della scelta con il contenuto della risorsa di entrata o dell’intervento di spesa e alla sufficiente disponibilità dello stanziamento relativo, nonché alla esattezza dei calcoli computistici ed alla conformità agli obblighi fiscali.
3. Il parere contrario alla proposta o che comunque contenga rilievi in merito al suo contenuto deve essere adeguatamente motivato.
4. Il parere di regolarità contabile, appartenendo alla fase preparatoria del procedimento formativo dell’impegno di spesa, è rilasciato anche in ordine alle proposte di prenotazione di impegno di cui all’art. 27, comma 3, del D.Lgs. del 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato con D.Lgs.11/06/1996, n. 336.
5. I pareri sono resi su ogni proposta di deliberazione o di “determinazione” e vengono riportati nella loro integrità nei relativi formali provvedimenti.
6. Nel caso di proposta di deliberazione o di “determinazione” dei Responsabili dei servizi riguardanti l’assunzione di impegno di spesa, il Responsabile del servizio finanziario deve, altresì, attestare l’esistenza della relativa copertura finanziaria, a pena di nullità degli atti privi di tale attestazione ovvero con attestazione negativa.
7. L’attestazione di copertura finanziaria presuppone l’effettiva disponibilità dello stanziamento di bilancio ed inoltre:
a) con riguardo agli impegni di spese correnti (in generale) ne rileva la compatibilità con la verificata realizzabilità delle entrate di competenza dei primi tre titoli del bilancio con riferimento all’inesistenza di fatti o eventi di gestione pregiudizievoli degli equilibri di bilancio;
b) per le spese finanziate da entrate con vincolo di destinazione, rileva la verificata registrazione dell’accertamento delle corrispondenti entrate;
c) con riguardo agli impegni di spese d’investimento, rileva la verificata registrazione dell’accertamento della correlata entrata vincolata per destinazione di legge;
d) per le spese finanziate dall’avanzo di amministrazione, il Responsabile del servizio finanziario, ai fini del rilascio della copertura finanziaria, deve tenere conto dello stato di realizzazione dell’avanzo medesimo oltre che delle limitazioni sulla disponibilità dello stesso come da art. 31 del D.Lgs. del 25 febbraio 1995 n. 77, come modificato con D.Lgs.11/06/1996, n. 336.
8. I pareri e le attestazioni di cui sopra dovranno essere resi con la massima sollecitudine e, comunque, entro tre giorni, ove il provvedimento richiede particolari approfondimenti.
9. Qualora si verifichino situazioni gestionali di notevoli gravità tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio, il Responsabile del servizio finanziario può sospendere il rilascio delle attestazioni di copertura finanziaria motivando la decisione con l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che la determinano, procedendo alle segnalazioni di cui al precedente art. 4, commi 2 e 3, del presente Regolamento.
Art. 18
Gestione delle entrate
1. L’acquisizione al bilancio dell’Ente delle somme relative alle entrate previste nel bilancio annuale di competenza presuppone l’obbligo di realizzare l’effettiva disponibilità delle somme medesime attraverso un preordinato procedimento amministrativo, funzionale alla rilevazione delle seguenti fasi: accertamento, riscossione, versamento.
Art. 19
Accertamento delle entrate – Comunicazioni
1. L’entrata è “accertata” quando, sulla base di idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell’esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare la persona debitrice (fisica o giuridica), determinare l’ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce del bilancio di competenza alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).
2. Il Responsabile del procedimento con il quale viene accertata l’entrata trasmette, al Responsabile del servizio finanziario:
a) il frontespizio riepilogativo dei ruoli entro cinque giorni dal ricevimento di detti elaborati da parte del Consorzio Nazionale Obbligatorio tra i Concessionari del servizio di riscossione dei tributi ed altre entrate di pertinenza dello Stato e di Enti pubblici o delle equivalenti comunicazioni per le altre forme di riscossione stabilite dalla legge;
b) per le entrate patrimoniali e per quelle provenienti dalla gestione di servizi a carattere produttivo e di quelli connessi a tariffe o contribuzioni dell’utenza con acquisizione diretta, emissione di liste di carico o ruoli, copia dei relativi atti accertativi entro cinque giorni successivi all’accertamento;
c) per le entrate relative a partite compensative delle spese, in corrispondenza dell’assunzione dell’impegno di spesa, copia della relativa deliberazione o di “determinazione” di impegno entro i cinque giorni successivi alla loro adozione;
d) per le altre entrate, entro cinque giorni dal ricevimento, copia dell’atto dal quale trova origine l’accertamento.
3. Quando il Responsabile del procedimento è anche Responsabile dei servizio finanziario non è richiesta alcuna comunicazione.
4. Le annotazioni degli accertamenti sul mastro dovranno avere luogo entro i tre giorni successivi. La differenza, rispetto alla previsione, costituisce la parte ancora da realizzare.
Art. 20
Riscossione – Emissione degli ordinativi di incasso
1. La riscossione delle entrate, disposta mediante emissione di ordinativo o reversale d’incasso, costituisce la fase successiva all’accertamento e consiste nel materiale introito delle somme dovute all’Ente, da parte del Tesoriere o di altri eventuali incaricati della riscossione (agenti contabili o riscuotitori speciali idoneamente autorizzati).
2. Tutte le entrate (comprese quelle tributarie versate dal concessionario), sono riscosse dal Tesoriere dell’Ente in corrispondenza di ordinativi di incasso.
3. Gli ordinativi d’incasso, da emettere distintamente sulla gestione della competenza e dei residui, debbono contenere tutti gli elementi previsti dall’art. 24, comma 3, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
4. Gli. ordinativi di incasso sono sottoscritti dal Funzionario dell’area contabile che ha proceduto alle relative predisposizioni e controfirmati dal Responsabile del servizio finanziario come identificato con l’art. 2, comma 2, del presente regolamento.
5. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile del servizio finanziario si applica il disposto dell’art. 2, comma 4, del presente Regolamento.
6. A cura dello stesso firmatario le reversali medesime devono essere trasmesse al Tesoriere dell’Ente con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta; contestualmente deve esserne dato avviso al debitore con l’indicazione della data di scadenza.
7. Le reversali d’incasso non riscosse entro il 31 dicembre dell’anno di emissione sono restituite dal Tesoriere all’Ente per l’annullamento e le relative somme sono iscritte nel conto dei residui attivi.
8. In alternativa a quanto previsto dai precedenti commi l’ordinativo di incasso può essere redatto anche esclusivamente su supporto elettronico e sottoscritto con modalità digitale.
Art. 21
Versamento delle entrate
1. Il “versamento” è la fase finale del procedimento di acquisizione delle entrate, che consiste nel trasferimento delle somme riscosse nella cassa dell’Ente.
2. Le somme introitate tramite il servizio dei conti correnti postali o altre forme consentite dalla legge (bonifico bancario) che affluiscono sul conto di tesoreria devono essere comunicate all’Ente, a cura del Tesoriere, entro il terzo giorno successivo per consentirne la regolarizzazione mediante emissione dei relativi ordinativi d’incasso.
3. Le somme pervenute direttamente all’Ente devono essere versate al Tesoriere, a cura degli incaricati (Economo e altri Agenti contabili) idoneamente autorizzati con formale deliberazione della Giunta, entro quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso, previa emissione di regolari ordinativi d’incasso.
4. Nel caso che la somma riscossa sia da considerarsi consistente tenuto conto degli ordinari introiti e, comunque, allorché sia superiore a £ 5.000.000, il versamento deve essere effettuato nella stessa giornata o in quella successiva.
5. Gli agenti contabili sono responsabili delle somme di cui devono curare la riscossione e rispondono personalmente dell’eventuale prescrizione del credito e di ogni altro danno arrecato all’Ente per incuria o mancata diligenza nell’esercizio delle funzioni loro affidate.
6. È vietato disporre dei fondi giacenti sui conti correnti postali o pervenuti direttamente all’Ente per effettuare pagamenti di spese.
7. Le entrate sono incassate dal Tesoriere in base ad ordini di riscossione disposte dall’Ente con le modalità di cui all’art. 20 numerati progressivamente e firmati digitalmente dal responsabile del Servizio Finanziario.
Art. 22
Emissione dei ruoli di riscossione
1. I ruoli relativi ai tributi debbono essere emessi nel rispetto delle procedure fissate dalla legge.
2. I ruoli per la riscossione delle entrate patrimoniali e delle altre entrate non tributarie saranno emessi nel rispetto dei relativi regolamenti.
3. Prima della consegna per la riscossione, i ruoli dovranno essere caricati nell’apposito registro di cui al successivo articolo 33, punto c).
4. L’avvenuta consegna all’incaricato della riscossione dovrà risultare da apposita ricevuta.
Art. 23
Residui attivi
1. Le somme considerate residui attivi, ai sensi dell’art. 33 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, sono conservate nel conto dei residui fino alla loro riscossione ovvero fino alla sopravvenuta inesigibilità, insussistenza o prescrizione.
2. L’eliminazione, totale o parziale, dei residui attivi riconosciuti inesigibili o insussistenti o prescritti, è disposta, in conformità alla vigente normativa, previo riaccertamento dei crediti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano determinato la relativa registrazione contabile. Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo, da:
• erronea o indebita valutazione, per la natura dell’entrata non esattamente determinabile in via preventiva;
• avvenuta riscossione erroneamente contabilizzata con riferimento a risorsa o capitolo diverso ovvero in conto della competenza;
• inesistenza di residuo attivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo passivo ad esso correlato;
• accertata irreperibilità o insolvenza del debitore;
• rinuncia a crediti di modesta entità, purché non si riferiscano a tributi, sanzioni amministrative o pene pecuniarie, la cui azione di recupero comporterebbe costi di riscossione di importo superiore ai crediti medesimi.
Art. 24
Gestione delle spese
1. Le spese previste nel bilancio annuale di competenza costituiscono il limite massimo delle autorizzazioni consentite, nel rispetto delle compatibilità finanziarie poste a garanzia del pareggio di bilancio.
2. A tale fine, la gestione delle spese deve essere preordinata secondo regole procedimentali·che consentano di rilevare le seguenti fasi dell’attività gestionale: impegno, liquidazione, ordinazione, pagamento.
Art. 25
Impegno delle spese
1. L’ “impegno” consiste nell’accantonare, sui fondi di competenza disponibili nel bilancio dell’esercizio in corso, una determinata somma per far fronte all’obbligazione giuridica del pagamento della spesa relativa, sottraendola in tal modo alle disponibilità per altri scopi.
2. L’impegno è regolarmente assunto quando, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata è possibile determinare l’ammontare del debito, indicare la ragione della somma da pagare, individuare il creditore, fissare la scadenza ed indicare la voce del bilancio di competenza alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del debito (obbligo giuridico al pagamento), nei limiti della effettiva disponibilità accertata mediante l’attestazione di copertura finanziaria della spesa relativa ai sensi del precedente art. 17.
3. Le spese sono impegnate dal Consiglio, dalla Giunta, dai Responsabili dei servizi e Segretario comunale, secondo le rispettive competenze stabilite dalle disposizioni legislative, statutarie, e dal presente Regolamento, previa adozione di formale atto deliberativo o “determinazione” d’impegno.
4. In applicazione dell’art. 11 del D.Lgs. del 25/02/95, n. 77, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336,·la Giunta comunale definirà, se e nei limiti in cui ne ravviserà l’opportunità, il “piano esecutivo di gestione” determinandone gli obiettivi ed individuando i Responsabili dei servizi cui gli stessi sono affidati e le dotazioni necessarie.
5. In sede di definizione del piano di cui al precedente comma, la Giunta comunale individuerà con propri provvedimenti, le spese con i relativi limiti di importi, impegnabili con “determinazioni” a firma del Responsabile del servizio competente. Tali spese devono comprendere quelle finalizzate ad una maggiore ed aggiornata qualificazione professionale del personale mediante la partecipazione a speciali corsi, nonché ad acquisti o ad abbonamenti a riviste, pubblicazioni etc..
6. Le variazioni agli stanziamenti dei capitoli di bilancio, di cui al piano esecutivo di gestione, comprese le variazioni alle previsioni iscritte nei servizi per conto di terzi, sono di competenza della Giunta e possono essere deliberati non oltre il termine del 15 dicembre di ciascun anno.
Art. 26
Termini e modalità di classificazione, comunicazione e registrazione dei provvedimenti di impegno
1. Gli atti di impegno devono essere classificati con idonei sistemi di raccolta in ordine cronologico ed in relazione agli uffici di provenienza.
2. L’impegno delle spese deve essere rilevato mediante apposita registrazione contabile. A tal fine i responsabili dei procedimenti concernenti l’assunzione dei seguenti atti:
a) di prenotazione di impegni relativi a procedure in via di espletamento;
b) di impegno per spese finanziate con mutui a specifica destinazione o relativo prefinanziamento;
c) di impegni per spese correnti e per spese di investimento correlati ad accertamenti di entrate aventi destinazione vincolata per legge;
d) di impegni di spesa sugli esercizi successivi;
e) degli altri impegni di spesa,
dovranno trasmettere copia al Responsabile del servizio finanziario contestualmente al loro inserimento nella raccolta come da precedente comma 1 e, comunque, entro tre giorni dal formale perfezionamento.
3. Ai fini della determinazione, in qualunque momento, dello stato di attuazione del bilancio di previsione, l’Ufficio di ragioneria dovrà prontamente annotare, sul mastro, in corrispondenza di ciascun intervento gli impegni assunti e scadenti nell’esercizio, sì che la differenza rispetto alla previsione costituisca il fondo di cui si può disporre ai fini dell’assunzione di ulteriori impegni, tenuto conto di quelli già in corso di perfezionamento.
4. Ai fini delle conseguenti annotazioni da effettuarsi dal servizio finanziario, a modifica di precedenti registrazioni, i Responsabili degli altri servizi ed il Segretario comunale, per quanto di rispettiva competenza, dovranno segnalare al Responsabile del servizio finanziario eventuali mancate, successive formalizzazioni degli impegni deliberati e/o le modificazioni intervenute negli stessi.
Art. 27
Liquidazione delle spese
1. La “liquidazione” delle spese costituisce la fase successiva dell’impegno e consiste nella determinazione, sulla scorta dei documenti e dei titoli comprovanti il diritto acquisito del creditore, della somma certa e liquida da pagare nei limiti del relativo impegno definitivo regolarmente assunto e contabilizzato.
2. La liquidazione delle spese è effettuata dal Responsabile del servizio che ha provveduto, in esecuzione di atti deliberativi o di “determinazioni”, all’ordinazione della esecuzione dei lavori, della fornitura o prestazione di beni e servizi, previo accertamento della regolarità del titolo di spesa (fattura, parcella, contratto, etc.), nonché della corrispondenza alla qualità, alla quantità, ai prezzi ed ai termini convenuti, verificati sulla scorta dei relativi buoni d’ordine, buoni di consegna e di ogni altro pertinente elemento. Tale avvenuto accertamento, conformemente a quanto innanzi, deve risultare esplicitato nell’atto di Iiquidazione riportante anche i riferimenti agli atti di impegno e concludente con il parere favorevole di regolarità tecnica, ex art. 53 L. 8/6/90 n. 142, e con l’ammissibilità al pagamento della spesa.
3. Nel caso in cui siano rilevate irregolarità o difformità rispetto all’impegno di spesa dovranno essere attivate le azioni ritenute necessarie per rimuovere le irregolarità riscontrate prima di procedere alla liquidazione della relativa spesa.
4. II Responsabile del servizio proponente è tenuto a trasmettere l’atto di liquidazione, come sopra, debitamente datato e sottoscritto, con tutti i relativi documenti giustificativi, al Responsabile del servizio finanziario per i successivi controlli amministrativi, contabili e fiscali e per gli adempimenti conseguenti, entro il quinto giorno precedente la scadenza del pagamento, se trattasi di pagamento a scadenza fissa, e, negli altri casi, appena completati i riscontri di competenza. Copia di tale atto sarà restituito, firmato per ricevuta, dal Responsabile del servizio finanziario al Responsabile del servizio proponente.
5. Le fatture ricevute che non trovino riscontro in regolari atti di impegno, o in contratti in precedenza approvati nelle forme di rito, dopo la loro immediata registrazione, trattenendone una fotocopia, debbono essere restituite, entro cinque giorni al fornitore, a cura del Responsabile della liquidazione, con l’eccezione del difetto del titolo costitutivo in capo all’Ente della pretesa sottostante obbligazione.
6. Il·Responsabile del servizio finanziario, ricevuto l’atto di liquidazione, accerta in particolare:
• che la spesa sia stata preventivamente autorizzata;
• che la somma da liquidare rientri nei limiti dell’impegno e sia tuttora disponibile;
• che i conteggi esposti siano esatti;
• che la fattura o altro titolo di spesa sia regolare dal punto di vista fiscale.
7. L’avvenuta effettuazione di tali verifiche deve risultare esplicitata nel parere di regolarità contabile, ex art. 53 L. 8/6/90 n. 142, del Responsabile del servizio finanziario apposto sull’atto di liquidazione pervenutogli da altri Servizi o, dallo stesso predisposto, allorché le spese sono riconducibili esclusivamente alla competenza del proprio servizio.
8. L’atto di liquidazione deve essere completato con il “visto” del Segretario che integra il parere di legittimità, ex art. 53 della L. 8/6/90 n. 142 e costituisce presupposto per i successivi adempimenti di cui ai commi 10 e 11 del presente articolo, nonché dell’ammissibilità al pagamento della spesa liquidata.
9. Quando si tratti di spese fisse derivanti da leggi o impegni permanenti che hanno scadenza determinata, la liquidazione coincide con la fase dell’ordinazione di cui al successivo art. 28.
10. Gli atti di liquidazione, allorchè definiti, datati e numerati, devono classificarsi con sistemi di raccolta idonei ad individuare la loro cronologia e gli uffici di provenienza.
11. Quando la liquidazione è relativa all’acquisto di beni durevoli o comunque soggetti ad essere inventariati, sull’originale del titolo dovranno essere trascritti gli estremi di registrazione nei corrispondenti registri di inventario.
Art. 28
Ordinazione dei pagamenti
1. L’ “ordinazione” è il momento effettuale della spesa, che consiste nella emissione dell’ordinativo o mandato di pagamento mediante il quale si “ordina” (si dà “mandato”) al Tesoriere comunale di provvedere al pagamento delle spese.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve essere disposto, con l’emissione di regolare mandato, a mezzo del Tesoriere comunale. È ammesso, inoltre, il solo pagamento a mezzo del servizio di economato nel rigido rispetto delle procedure previste dal relativo Regolamento.
3. I mandati di pagamento sono sottoscritti dal Funzionario dell’area contabile che ha proceduto alle relative predisposizioni e controfirmati dal Responsabile del servizio finanziario, come identificato con l’art. 2, comma 2, del presente regolamento.
4. In caso di assenza o di impedimento del Responsabile del servizio finanziario, si applica quanto disposto all’art. 2, comma 4, del presente Regolamento.
5. A cura dello stesso firmatario i mandati medesimi devono essere trasmessi al Tesoriere dell’Ente con elenco in duplice copia, di cui una da restituire per ricevuta, e contestualmente deve esserne dato avviso al creditore.
6. L’emissione dei mandati di pagamento dà luogo ad apposita annotazione nelle scritture contabili dell’Ente, con riferimento all’intervento o capitolo di spesa del bilancio annuale, distintamente per le spese in conto della competenza dell’esercizio in corso e per quelle in conto dei residui.
7. L’emissione dei titoli seguirà l’ordine cronologico di acquisizione degli atti di liquidazione salvi i casi di comprovata e motivata urgenza.
8. I mandati di pagamento devono essere emessi direttamente a favore dei creditori ed in nessun caso per il tramite di amministratori o dipendenti comunali.
9. Nel caso di pagamento di spese derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo e da delegazioni di pagamento, effettuato direttamente dal Tesoriere senza la preventiva emissione del relativo mandato di pagamento, il Tesoriere stesso deve dame immediata comunicazione all’Ente per consentirne la regolarizzazione entro i successivi quindici giorni e, comunque, entro il termine del mese in corso.
10. Qualora per riscontrate irregolarità si ritenga che non possa aver luogo l’emissione di alcuni mandati di pagamento, il Responsabile del servizio finanziario ne riferisce al Sindaco il quale può emettere ordine scritto, debitamente motivato; in tal caso il mandato di pagamento deve essere emesso facendo risultare che l’emissione è avvenuta a seguito di apposito ordine scritto.
11. I mandati di pagamento, da emettere distintamente sulla gestione della competenza o dei residui, debbono contenere tutti gli elementi previsti dall’art 29, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
12. I mandati relativi ai pagamenti – diversi da quelli del precedente comma 11 – ricorrenti a scadenza determinata, per i quali il Tesoriere è comunque tenuto a provvedere per disposizione di legge, accordi contrattuali o norme speciali,·devono essere emessi entro i 30 giorni successivi alla richiesta del Tesoriere stesso e sempre entro il 31 dicembre dell’esercizio cui si riferisce la spesa.
13. In alternativa a quanto previsto nei precedenti commi il mandato di pagamento può essere redatto anche esclusivamente su supporto elettronico e sottoscritto con modalità digitale.
Art. 29
Pagamento delle spese
1. Il pagamento costituisce la fase conclusiva del procedimento di effettuazione delle spese che si realizza nel momento in cui il Tesoriere provvede, per conto dell’Ente, ad estinguere l’obbligazione verso il creditore.
2. Il pagamento di qualsiasi spesa deve avvenire esclusivamente tramite il Tesoriere e mediante regolari mandati di pagamento, con le eccezioni previste al precedente articolo 28, commi 9 e 12, e fatti salvi i casi di pagamento di spese tramite l’Economo comunale o altri agenti contabili, espressamente autorizzati con formale deliberazione della Giunta.
3. L’estinzione dei mandati di pagamento può avvenire in modo diretto, previo rilascio di quietanza liberatoria da parte del creditore o suo procuratore, rappresentante, tutore, curatore o erede.
4. I mandati di pagamento possono essere estinti, inoltre, su richiesta scritta del creditore e con espressa annotazione riportata sui mandati stessi, con una delle seguenti modalità:
a) accreditamento in conto corrente bancario intestato al creditore. La ricevuta postale del versamento effettuato, allegata al mandato, costituisce quietanza del creditore. Nel caso di versamento su conto corrente bancario, costituisce quietanza·la dichiarazione del Tesoriere annotata sul mandato ed attestante l’avvenuta esecuzione dell’operazione di accreditamento;
b) commutazione in assegno circolare non trasferibile a favore del creditore, da spedire al richiedente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e con spese a carico del destinatario. In tal caso costituisce quietanza del creditore la dichiarazione del Tesoriere annotata sul mandato con l’allegato avviso di ricevimento;
c) commutazione in vaglia postale ordinario o telegrafico o in assegno postale localizzato, con tassa e spese a carico del richiedente. In tal caso costituisce quietanza liberatoria la dichiarazione del Tesoriere annotata sul mandato con l’allegata ricevuta di versamento rilasciata dall’Ufficio postale.
6. I mandati di pagamento eseguiti, accreditati o commutati con l’osservanza delle modalità di cui ai commi precedenti, si considerano titoli pagati agli effetti del discarico di cassa e del conto del Tesoriere.
7. I pagamenti sono effettuati in base a mandati, disposti dall’Ente con le modalità di cui all’art. 28 numerati progressivamente per esercizio finanziario e firmati digitalmente dal responsabile del Servizio Finanziario.
8. Il Tesoriere non deve dar corso al pagamento di mandati che risultino irregolari. A comprova e discarico dei pagamenti effettuati, il Tesoriere raccoglierà la quietanza diretta del creditore su apposito foglio che tratterà ai propri atti sino alla consegna all’Ente in allegato al rendiconto di fine esercizio.
Art. 30
Residui passivi
1. Le spese impegnate ai sensi del precedente articolo 25, non pagate entro il termine dell’esercizio, costituiscono residui passivi e, come tali, sono compresi in apposita voce del passivo (debiti) del conto patrimoniale.
2. Le·somme suddette sono conservate nel conto dei residui fino alloro pagamento ovvero fino alla sopravvenuta insussistenza o prescrizione.
3. L’eliminazione, totale o parziale, dei residui passivi riconosciuti insussistenti o prescritti, è disposta, in conformità alla vigente normativa, previo riaccertamento dei debiti per verificare la sussistenza o meno delle ragioni che ne avevano determinato la relativa registrazione contabile. Le variazioni rispetto agli importi originari possono essere causate, a titolo esemplificativo, da:
• erronea valutazione, per la natura della spesa non esattamente determinabile in via preventiva;
• indebita determinazione per duplicazione della registrazione contabile;
• avvenuto pagamento erroneamente contabilizzato con riferimento a intervento o capitolo diverso ovvero in conto della competenza;
• inesistenza di residuo passivo, meramente contabile, a seguito di errata eliminazione di residuo attivo ad esso correlato;
• accertata irreperibilità del creditore;
• abbuono volontario o transattivo di debito contestato;
• scadenza del termine di prescrizione. [torna all’indice]
CAPO V
SERVIZIO DI ECONOMATO E RISCUOTITORI SPECIALI
Art. 31
Servizio economale e riscossione diretta di somme
1. Per provvedere a particolari esigenze di funzionamento amministrativo, a garanzia della funzionalità dei servizi per i quali risulti antieconomico il normale sistema contrattuale ed indispensabile il pagamento immediato delle relative spese necessarie, è istituito il servizio economale per il pagamento delle minute e urgenti spese d’ufficio.
2. Analogamente, è autorizzata la riscossione diretta delle somme relative a:
a) diritti di segreteria, di stato civile e di ogni altro diritto o corrispettivo dovuto per atti di ufficio;
b) sanzioni pecuniarie per infrazioni e violazioni al codice della strada, ai regolamenti comunali ed alle ordinanze del Sindaco;
c) proventi derivanti da tariffe e contribuzioni per i servizi pubblici a domanda individuale;
d) proventi derivanti dalla vendita di oggetti smarriti, dichiarati fuori uso o di materiali per scarti di magazzino.
3.Alla disciplina di tali servizi si procederà con separato regolamento. [torna all’indice]
Art. 32
Registri contabili obbligatori
1. Al servizio di contabilità oltre al bilancio, alla sua gestione ed al conto del bilancio, fanno capo le responsabilità in ordine alla regolare tenuta dei seguenti registri contabili:
1) mastro della contabilità;
2) registri degli inventari;
3) registri per il servizio economale;
4) registro delle fatture;
5) registro di carico e scarico dei registri vidimati e bollettari di riscossione;
6) registro dei depositi per spese contrattuali, d’asta e cauzionali per le operazioni di cui al successivo art. 52, comma 5, del presente Regolamento;
7) di ogni altro registro che si rendesse necessario per una più completa e trasparente rappresentazione di particolari dati ed operazioni contabili.
Art. 33
Mastro della contabilità
1. Per mastro della contabilità si intende un registro rilegato o a schede mobili comprendente:
A) il giornale di cassa dell’entrata;
B) il mastro dell’entrata;
C) il carico dei ruoli;
D) il giornale di cassa della spesa;
E) il mastro della spesa;
F) il registro degli impegni sul bilancio pluriennale.
2. Tutti i registri di cui al primo comma, anche se il servizio è informatizzato, dovranno esporre, in ogni·caso, i seguenti elementi:
A) Giornale di cassa dell’entrata:
a.1 numero progressivo;
a.2 data di emissione;
a.3 riferimento al bilancio;
a.4 importo, distintamente per competenza e residui;
a.5 prospetto delle riscossioni effettuate trimestralmente.
B) Mastro dell’entrata
b.1 riferimento al bilancio distintamente per la competenza e per i residui;
b.2 variazioni al bilancio;
b.3 estremi degli accertamenti;
b.4 elementi degli ordinativi emessi distintamente per la competenza e per i residui;
b.5 prospetto degli elementi da rilevare in consuntivo.
C) Carico dei ruoli
c.1 data di consegna al concessionario;
c.2 natura del ruolo – indicazione se di competenza o dei residui;
c.3 tributi iscritti a ruolo;
c.4 ammontare del ruolo;
c.5 compensi al concessionario distintamente a carico del Comune ed a carico del contribuente;
c.6 data di scadenza e l’ammontare di ciascuna rata.
D) Giornale di cassa della spesa
d.1 numero progressivo;
d.2 data di emissione;
d.3 riferimento al bilancio;
d.4 importo, distintamente per competenza e residui;
d.5 prospetto dei pagamenti effettuati trimestralmente.
E) Mastro della spesa
e.1 riferimenti al bilancio distintamente per la competenza e per i residui;
e.2 variazioni al bilancio;
e.3 estremi degli impegni;
e.4 elementi dei mandati emessi distintamente per la competenza e per i residui;
e.5 prospetto degli elementi da rilevare in consuntivo.
F) Registro degli impegni sul bilancio pluriennale e successivi esercizi
f.1 anno di riferimento;
f.2 estremi dei provvedimenti di impegno;
f.3 ammontare degli impegni distintamente per anno. [torna all’indice]
Art. 34
Contabilità fiscale
1. Per le attività esercitate dal Comune in regime di impresa – attività commerciale – le scritture dovranno essere opportunamente integrate con specifiche registrazioni delle operazioni rilevanti ai fini I.V.A., osservando le disposizioni in materia vigenti nel tempo, alle quali si fa espresso rinvio per ogni corretto adempimento dei conseguenti obblighi fiscali a carico dell’Ente. [torna all’indice]
CAPO VIII
SCRITTURE PATRIMONIALI
Art. 35
Libro degli inventari
1. La contabilità patrimoniale ha lo scopo di formare periodicamente, alla fine di ogni esercizio finanziario, il “Conto del patrimonio” mediante la rilevazione della situazione patrimoniale dell’Ente e delle variazioni verificatesi negli elementi attivi e passivi, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualsiasi altra causa.
2. Lo strumento di rilevazione delle scritture patrimoniali è l’inventario dei beni comunali che, consentendo la conoscenza quantitativa, qualitativa e del valore dei beni stessi, costituisce un idoneo strumento di controllo e di gestione del patrimonio comunale.
3. Ai fini della formazione dell’inventario, i beni comunali sono raggruppati, in relazione ai differenti regimi giuridici di diritto pubblico cui essi sono assoggettati, nelle seguenti quattro categorie:
a) beni immobili demaniali;
b) beni immobili patrimoniali indisponibili;
c) beni immobili patrimoniali disponibili;
d) beni mobili.
4. La classificazione dei beni deve tenere conto che:
a) appartengono al demanio comunale, i beni destinati all’uso pubblico, quali strade e relative pertinenze (case cantoniere, aree di servizio, aiuole spartitraffico, paracarri, ponti, sottopassaggi, gallerie, scarpate, ecc.), piazze, giardini, parchi, acquedotti, gasdotti, cimiteri, mercati, macelli, musei, archivi storici, pinacoteche, biblioteche, ecc.;
b) appartengono al patrimonio indisponibile, i beni destinati a sede di pubblici uffici o a pubblici servizi, quali palazzo comunale, scuole, boschi, cave, torbiere, acque minerali e termali, ecc.;
c) appartengono al patrimonio disponibile, i beni soggetti alle norme del diritto comune, quali terreni, fabbricati ecc..
Art. 36
Tenuta e struttura degli inventari
1. La tenuta degli inventari comporta l’identificazione e la descrizione di tutti i beni e rapporti giuridici in apposite schede, suddivise per categorie e sottocategorie, contenenti per ciascuna unità elementare tutti i necessari elementi.
2. L’impianto, la tenuta e l’aggiornamento degli inventari sono affidati al Responsabile individuato dalla Giunta Comunale che si avvale della collaborazione dei responsabili dei servizi e dei consegnatari dei beni.
3. Ai fini della rilevazione dei dati necessari per la predisposizione del bilancio, entro il 31 agosto di ogni anno, il responsabile come individuato nel comma precedente dovrà trasmettere, al Responsabile del servizio finanziario un prospetto dal quale rilevare, distintamente per servizio, ogni elemento utile allo scopo.
Art. 37
Passaggio dei beni demaniali al patrimonio
1. Il passaggio dei beni, dei diritti reali, delle servitù, delle pertinenze, ecc. dal demanio al patrimonio dell’Ente, deve essere dichiarato con apposita deliberazione della Giunta comunale, da pubblicare in modo che sia assicurata la massima pubblicità al provvedimento stesso,·ai sensi dell’art. 829, comma secondo, del codice civile.
Art. 38
Mutamento di destinazione dei beni patrimoniali indisponibili
1. Le stesse forme e modalità di cui al precedente art. 37 si applicano nel caso di cessazione della destinazione a sede di pubblici uffici o a servizi pubblici dei beni patrimoniali indisponibili compresi i connessi diritti reali, servitù, pertinenze, ecc..
Art. 39
Vendita di aree PEEP e PIP
1. La vendita di aree comprese nei PEEP e PIP deve essere preceduta dal trasferimento delle aree stesse dalla categoria del patrimonio indisponibile a quella del patrimonio disponibile, da formalizzare con specifica deliberazione della Giunta comunale.
Art. 40
Canoni per la concessione di diritti reali di godimento su beni comunali
1. Nel caso di concessioni ultrannuali per costituzione in capo a terzi di diritti reali di godimento, di superficie su aree PEEP e PIP, su aree cimiteriali o altro, la Giunta con propria deliberazione provvede alla determinazione della misura dei relativi canoni, in corrispondenza al valore d’inventario delle aree medesime.
Art. 41
Valutazione dei beni e sistema dei valori
1. La valutazione dei beni comunali, funzionale alla conoscenza del patrimonio complessivo dell’Ente, deve consentire la rilevazione del valore dei singoli elementi patrimoniali all’atto della loro acquisizione, nonché il costante aggiornamento nel tempo dei valori medesimi. All’aggiornamento degli inventari deve provvedersi annualmente in sede di rendiconto della gestione per consentire la redazione del conto del patrimonio.
2. La determinazione del sistema dei valori patrimoniali comporta la rilevazione di tutte le operazioni che, durante l’esercizio, determinano variazioni nell’ammontare e nella tipologia dei beni demaniali e patrimoniali dell’Ente, sia per effetto della gestione del bilancio, sia per qualsiasi altra causa.
3. La rilevazione dei valori è effettuata in parte utilizzando le scritture della contabilità finanziaria per la determinazione della consistenza del “patrimonio finanziario” ed in parte mediante rilevazioni extracontabili utilizzando le scritture di inventario per la determinazione della consistenza del “patrimonio permanente”, per giungere attraverso il relativo risultato finale differenziale alla definizione della consistenza netta del patrimonio complessivo.
4. Per la valutazione dei beni si applicano i criteri stabiliti dall’art. 72 del D.Lgs del 25.febbraio 1995, n. 77.
5. Quando il valore dei beni da inventariare non corrisponde alla fattura da liquidare (ristrutturazioni e manutenzioni straordinarie), il valore da attribuire al bene sarà determinato dal Responsabile dell’Ufficio tecnico comunale con relazione da acquisire agli atti del responsabile di cui al precedente art. 36.
6. Quando, per qualsiasi altra ragione, non fosse possibile rilevare il valore dei beni dagli atti di acquisto, il valore sarà attribuito dal Responsabile del servizio.
7. I beni mobili non registrati, acquisiti anteriormente al 1° gennaio 1990, non sono valutati.
Art. 42
Consegnatari dei beni
1. I beni immobili sono dati in consegna al Responsabile individuato con atto di Giunta comunale, il quale è personalmente responsabile dei beni ricevuti in consegna e di qualsiasi danno che possa derivare all’Ente per effetto delle sue azioni o omissioni.
2. Il consegnatario provvede alle registrazioni inventariali di tutte le variazioni che si verificano a seguito di trasformazioni, aumenti o diminuzioni nella consistenza e nel valore dei beni di cui è responsabile, sulla scorta di specifici buoni di carico·o di scarico emessi dai responsabili dei servizi di competenza e controfirmati dallo stesso consegnatario.
3. Le stesse modalità si applicano per la consegna e l’aggiornamento dei beni mobili dati in carico agli agenti responsabili.
4. Della consegna dei beni, sia immobili che mobili, dovrà essere redatto, in duplice copia, apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, dal responsabile di cui al precedente art. 36 e dal Segretario comunale. I verbali di consegna dovranno essere raccolti e conservati rispettivamente dal predetto responsabile di cui al precedente art. 36 e dal consegnatario.
5. Per i beni mobili dovrà essere esposto, in ogni locale, in modo ben visibile, l’elenco descrittivo dei beni ivi conservati.
Art. 43
Categorie di beni non inventariabili
1. Non sono inventariabili, in ragione della natura di beni di facile consumo o del modico valore, i seguenti beni:
a) la cancelleria e gli stampati di uso corrente;
b) i beni aventi un costo unitario di acquisto inferiore a £ 50.000. [torna all’indice]
CAPO IX
REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA
Art. 44
Funzioni dell’Organo di revisione – Insediamento
1. L’Organo di revisione svolge le funzioni previste dall’art. 105, comma 1, D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, da Decreti Ministeriali e quelle di cui al presente Regolamento.
2. Alla relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto della gestione e sullo schema di rendiconto, l’Organo di revisione provvede nel termine di cui all’art. 55, comma 2, del presente Regolamento. La relazione deve contenere l’attestazione sulla corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione nonché rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione.
3. A richiesta del Sindaco, del CO.RE.CO., della Corte dei Conti, l’Organo di revisione è tenuto a fornire le richieste indicazioni.
4. Le richieste di acquisizione di pareri sono trasmesse a cura della segreteria ed entro otto giorni dal ricevimento l’Organo di revisione esprime il parere.
5. L’Organo di revisione dovrà insediarsi entro 10 giorni dalla notifica della nomina. Dell’insediamento, da tenersi alla presenza del Sindaco, del Segretario comunale e del Responsabile del servizio finanziario, sarà redatto apposito verbale.
Art. 45
Limiti agli incarichi – Deroga
1. Il Consiglio comunale può procedere alla nomina dei revisori in deroga al limite degli incarichi posti dall’art. 104, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
2. La deliberazione consiliare di nomina dovrà motivare la deroga.
Art. 46
Locali e mezzi dell’Organo di revisione
1. All’Organo di revisione in sede operativa – tenendo conto della struttura della sede, delle risorse umane e dei mezzi materiali in dotazione all’Ente – sono messi a disposizione locali, personale e mezzi per lo svolgimento del dell’incarico secondo le richieste dello stesso Organo. Il predetto Organo dovrà comunque tener conto, sulla base di obiettive valutazioni, che le richieste non impediscano eventuali, contingenti necessità di prosecuzione di attività istituzionali o di servizi indispensabili.
Art. 47
Cessazione dall’incarico
1. Il revisore cessa dall’incarico se, per un periodo di tempo superiore a 45 giorni, per qualsiasi ragione, viene a trovarsi nella impossibilità di svolgere il mandato.
2. La cessazione dall’incarico sarà dichiarata con deliberazione del Consiglio comunale osservando tutte le procedure di cui al successivo art. 48.
Art. 48
Revoca dall’ufficio – Decadenza – Procedura
1.La revoca dall’Ufficio di revisione prevista dall’art. 101, comma 2, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, sarà disposta con deliberazione del Consiglio comunale. La stessa procedura sarà seguita per la dichiarazione di decadenza per incompatibilità ed ineleggibilità.
2.Il Sindaco, sentito il Responsabile del servizio finanziario, contesterà i fatti al revisore interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, assegnando·10 giorni per le controdeduzioni.
3.La deliberazione sarà notificata all’interessato entro 5 giorni dalla sua adozione.
4.ll Consiglio comunale, nella seduta utile successiva, darà corso alla sostituzione. [torna all’indice]
Art. 49
Oggetto e affidamento del servizio di tesoreria
1. Il servizio di tesoreria consiste nel complesso delle operazioni riflettenti la gestione finanziaria dell’Ente con riguardo, in particolare, alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese, alla custodia di titoli e valori ed agli adempimenti·connessi previsti dalle disposizioni legislative, statutarie e regolamentari o convenzionali.
2. L’affidamento del servizio è effettuato a seguito di gara ad evidenza pubblica, nella forma della licitazione privata, rispettando il principio della concorrenza, con pubblicazione di bando sulla base di apposito capitolato d’oneri speciale approvato dal Consiglio comunale.
3. Il capitolato d’oneri, oltre i criteri per l’affidamento del servizio, deve contenere, in particolare, indicazioni circa:
a) durata del contratto, non inferiore a due anni, né superiore a cinque anni;
b) misura dei tassi creditori e debitori con riferimento al tasso ufficiale di sconto;
c) valuta delle riscossioni e dei pagamenti;
d) eventuale compenso annuo;
e) impegno a concedere mutui e prefinanziamenti con relative modalità.
4.Qualora sia motivata la convenienza e il pubblico interesse, il servizio può essere rinnovato al Tesoriere in carica per una sola volta e per un uguale periodo di tempo rispetto all’originario affidamento.
Art. 50
Disciplina del servizio di tesoreria
1. Le modalità di svolgimento del servizio di tesoreria ed i connessi rapporti obbligatori sono disciplinati dalla legge, dallo Statuto, dai regolamenti comunali e dall’apposita convenzione.
2. Le comunicazioni inerenti la gestione del bilancio, la situazione di cassa e le verifiche sull’andamento delle riscossioni e pagamenti, risultanti al Tesoriere e alla ragioneria comunale, dalle rispettive scritture e registrazioni, possono essere effettuate utilizzando strumentazioni informatiche e relativi supporti magnetici.
Art. 51
Obblighi del Comune
1. Per consentire il corretto svolgimento delle funzioni affidate al Tesoriere, l’Ente con nota del Sindaco, deve trasmettergli la seguente documentazione di cui il Tesoriere rilascerà ricevuta:
a) copia dei bilancio di previsione, approvato e divenuto esecutivo;
b) copia di tutte le deliberazioni, dichiarate o divenute esecutive di modifica delle dotazioni di competenza del bilancio annuale;
c) elenco dei residui attivi e passivi sottoscritto dal Responsabile del servizio finanziario;
d) copia dei ruoli e documenti che comportano entrate per l’Ente da versare nel conto di tesoreria;
e) copia della deliberazione di nomina dell’Organo di revisione;
f) bollettari di riscossione preventivamente vidimati, la cui consegna deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal Responsabile del servizio finanziario e dal Tesoriere. – Con formale autorizzazione dell’Ente i bollettari possono essere sostituiti da procedure informatiche. Il Tesoriere potrà dotarsi direttamente di tali modelli dopo averne concordato il contenuto con il servizio finanziario dell’Ente. In questo ultimo caso potrà richiedere il rimborso della spesa se e nei limiti previsti dalla convenzione -;
g) generalità e firme del Responsabile del servizio finanziario, del Segretario comunale e degli eventuali dipendenti abilitati a sottoscrivere gli ordinativi di riscossione e di pagamento;
h) delegazioni di pagamento dei mutui contratti dall’Ente, per i quali il Tesoriere è tenuto a versare le relative rate di ammortamento agli istituti creditori ed alle scadenze stabilite, con comminatoria dell’indennità di mora in caso di ritardato pagamento;
i) copia del presente Regolamento, approvato ed esecutivo.
Art. 52
Obblighi del Tesoriere
1. Il Tesoriere nell’esercizio delle sue funzioni deve osservare le prescrizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e dalla convenzione.
2. Deve curare la regolare tenuta e registrazione di tutte le operazioni di riscossione delle entrate e di pagamento delle spese di competenza dell’Ente, nonché la custodia dei titoli, dei valori e dei depositi di pertinenza dell’Ente stesso.
3. Il Tesoriere ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornate le proprie scritture contabili, con particolare riferimento ai seguenti registri e documenti:
a) giornale di cassa;
b) bollettari di riscossione;
c) registro dei ruoli e liste di carico;
d) raccoglitore degli ordinativi di riscossione e di pagamento, in ordine cronologico e distintamente per risorsa o capitolo di entrata e per intervento o capitolo di spesa;
e) verbali delle verifiche di cassa, ordinarie e straordinarie;
f) comunicazioni dei dati periodici di cassa alla Ragioneria Provinciale dello Stato ed alla Ragioneria della Regione di appartenenza, secondo le prescrizioni degli art. 29 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.
4. Il Tesoriere è tenuto a comunicare all’Ente, con periodicità settimanale, le operazioni in ordine alle riscossioni ed ai pagamenti eseguiti.
5. I depositi, i prelevamenti e le restituzioni per spese contrattuali, d’asta e cauzionali sono effettuati sulla base di appositi “buoni” sottoscritti dal Responsabile del servizio finanziario e contenenti le generalità del depositante,·l’ammontare del deposito, l’oggetto cui esso si riferisce, il numero corrispondente del “registro dei depositi” esistente negli uffici dell’Ente, gli estremi della ricevuta rilasciata dal Tesoriere ed i prelevamenti già effettuati. Ultimati gli adempimenti prescritti per i contratti, il Responsabile del servizio finanziario definisce il procedimento amministrativo previa compilazione di apposita distinta delle spese, con contestuale liquidazione, emissione dei corrispondenti ordinativi di riscossione, di pagamento e di restituzione al depositante della eventuale somma eccedente, a mezzo di “buono” secondo le forme sopraindicate.
6. La prova documentale delle riscossioni e dei pagamenti dovrà essere messa a disposizione dell’Ufficio finanziario del Comune che potrà controllarla o richiederne copia in qualsiasi momento.
Art. 53
Verifiche di cassa
1. Per provvedere alla ricognizione dello stato delle riscossioni e dei pagamenti, nonché della gestione dei fondi economali e degli agenti contabili, l’Organo di revisione effettua con periodicità trimestrale apposite verifiche ordinarie di cassa, con la partecipazione del Segretario comunale e del Responsabile del servizio finanziario.
2. Ad ogni cambiamento del Sindaco deve effettuarsi, inoltre, una verifica straordinaria di cassa, con l’intervento anche del Sindaco cessante e di quello subentrante.
3. Il Sindaco ed il Responsabile del servizio finanziario possono eseguire, in qualsiasi momento, verifiche di cassa.
4. Di ogni operazione di verifica di cassa, sia ordinaria che straordinaria, deve essere redatto apposito verbale sottoscritto da tutti gli intervenuti. Copia dei verbali, da redigersi in triplice esemplare, è consegnata al Tesoriere ed all’Organo di revisione; il terzo esemplare è conservato agli atti dell’Ente.
Art. 54
Anticipazioni di tesoreria
1. In caso di momentanea carenza di disponibilità di cassa nel conto di tesoreria, è ammesso il ricorso alle anticipazioni di cassa da parte del Tesoriere, per assicurare il pagamento di spese correnti, obbligatorie ed indifferibili.
2. A tale fine, la Giunta delibera in termini generali all’inizio di ciascun esercizio finanziario, di richiedere al Tesoriere comunale una anticipazione di cassa entro il limite massimo dei tre dodicesimi delle entrate dei primi tre titoli del bilancio accertate nel penultimo anno precedente.
3. Le anticipazioni sono richieste dal Sindaco sulla base di comunicazioni del Responsabile del servizio finanziario che:
a) evidenzi le cause dello squilibrio di cassa;
b) dimostri l’indisponibilità, per inesistenza o già intervenute utilizzazioni di entrate con vincoli di destinazione;
c) indichi i pagamenti da effettuarsi in relazione ad obblighi legislativi o contrattuali a scadenze determinate o, negli altri casi, con riferimento a vincoli pattizi prevedenti oneri accessori correlati a ritardati pagamenti.
4. Le richieste anticipazioni sono attivate dal Tesoriere nei limiti di cui al precedente comma 2 dopo aver accertato e considerato, ai fini del rispetto degli stessi limiti, l’avvenuta utilizzazione di disponibilità accantonate con vincoli di destinazione. [torna all’indice]
CAPO XI
RENDICONTO DELLA GESTIONE
Art. 55
Conto di bilancio
1. Il conto reso dal Tesoriere, per la gestione di cassa, verificato dal servizio ragioneria ed il conto del bilancio debitamente compilato nei dati e prospetti richiesti dal modello regolamentare, sono messi a disposizione, a cura del Responsabile di tale servizio – corredato da relazione dello stesso Responsabile -·della Giunta comunale per la relazione illustrativa di competenza, prescritta dall’art. 55, comma 7, legge 142/90.
2. Lo schema del rendiconto, corredato della predetta relazione illustrativa approvata con formale provvedimento della Giunta integrante la proposta di deliberazione Consiliare del conto, è sottoposto all’esame dell’Organo di revisione, ai fini della relazione di cui all’art. 57, commi 5 e 6, della legge 8 giugno 1990, n. 142. L’Organo di revisione presenta la relazione di propria competenza entro il termine massimo di giorni venti.
3. La suddetta proposta di deliberazione consiliare di approvazione del rendiconto, unitamente allo schema del rendiconto medesimo, alla relazione della Giunta, alla relazione dell’Organo di revisione ed all’elenco dei residui attivi e passivi riaccertati per anno di provenienza, ai sensi dell’articolo 70, comma 3, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, è messa a disposizione dei Consiglieri comunali con apposita comunicazione del Sindaco, da notificarsi almeno venti giorni prima della data della seduta consiliare di deliberazione del conto.
4. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno successivo alla chiusura dell’esercizio finanziario cui si riferisce, tenuto motivatamente conto della relazione dell’Organo di revisione.
5. Allo scopo del rispetto dei termini come sopra fissati, il Responsabile del servizio finanziario può stabilire periodiche riunioni con l’Organo di revisione e con l’Organo esecutivo già durante il procedimento di formazione del rendiconto.
6. Dell’avvenuta approvazione del rendiconto il Responsabile del servizio finanziario dà comunicazione al Tesoriere e agli agenti contabili interni.
7. Ove le risultanze di cassa, come deliberate dal Consiglio comunale, divergano da quelle determinate dal Tesoriere, la relativa deliberazione, con le motivazioni delle discordanze deve essere notificata, contemporaneamente alla sua pubblicazione, al Tesoriere al quale sono assegnati giorni 30 (trenta) per eventuali controdeduzioni.
8. Il rendiconto dell’esercizio, una volta divenuto esecutivo resta depositato per trenta giorni a disposizione dei cittadini che vogliano esaminarlo presso l’ufficio di ragioneria.
Art. 56
Parametri di efficacia e di efficienza
1. Non vengono individuati ulteriori parametri di efficacia ed efficienza in aggiunta a quelli previsti dall’art. 70 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77.
Art. 57
Conto del patrimonio
1. Il conto del patrimonio rileva i risultati della gestione patrimoniale e riassume la consistenza del patrimonio al termine dell’esercizio, evidenziando le variazioni intervenute nel corso dello stesso, rispetto alla consistenza iniziale.
2. Il patrimonio comunale è costituito dal complesso dei beni e dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell’Ente, suscettibili di valutazione e attraverso la cui rappresentazione contabile ed il relativo risultato finale differenziale è determinata la consistenza netta della dotazione patrimoniale.
3. Ai fini delle rilevazioni inventariali, si applicano le disposizioni di cui al Capo VIII “Scritture patrimoniali” del presente Regolamento.
4. ll conto del patrimonio è redatto in conformità al modello ufficiale di cui al Regolamento previsto dall’art. 114, del Decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, approvato con il DPR 31/01/1996, n. 194.
Art. 58
Rilevazione dei dati per il conto patrimoniale
1. I dati relativi al conto del patrimonio non rilevabili dalla contabilità finanziaria e dai registri degli inventari e dalla contabilità economica, dovranno essere rilevati dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:
1) costi pluriennali capitalizzati;
2) diritti reali su beni di terzi;
3) immobilizzazioni finanziarie;
4) titoli;
5) conti d’ordine;
6) patrimonio finanziario.
2. Al conto del patrimonio potranno essere allegati altri elenchi ritenuti utili per la pronta lettura del conto medesimo.
Art. 59
Conto consolidato patrimoniale
1. Il Comune, almeno in questa prima fase di attuazione, non si avvale della facoltà di compilare sia un conto consolidato per tutte le attività e passività interne ed esterne che il conto patrimoniale di inizio e fine mandato amministrativo.
Art. 60
Conto economico
1. Il conto economico ha lo scopo di rilevare tutti quegli elementi, di natura economica, non presenti nella contabilità finanziaria, ed evidenzia i componenti positivi e negativi dell’ente secondo i criteri di competenza economica. Comprende gli accertamenti e gli impegni del conto del bilancio, rettificati al fine di costituire la dimensione finanziaria dei valori economici riferiti alla gestione di competenza.
2. Gli accertamenti e gli impegni sono rettificati, nel sistema di contabilità economica prescelto dal Comune, al fine di costituire la dimensione finanziaria di componenti economici positivi e negativi, rilevando i seguenti elementi:
A) Componenti positivi:
1) Quote di ricavi contabilizzati nell’esercizio ma che, di competenza di esercizi successivi, devono essere riferite a tali esercizi (risconti passivi);
2) Ricavi di competenza dell’esercizio non rilevati che, avendo manifestazione numeraria negli esercizi successivi, dovranno essere attribuiti a tali esercizi (ratei attivi);
3) Variazione in aumento o in diminuzione delle rimanenze;
4) Costi capitalizzati costituiti dai costi sostenuti per la produzione in economia di valori da porre, dal punto di vista economico, a carico di diversi esercizi (costi a carattere pluriennale che a fine esercizio vanno contabilizzati nello stato patrimoniale e ripartiti nei rispettivi esercizi di competenza);
5) Quote di ricavi già inserite nei risconti passivi di anni precedenti (ricavi già contabilizzati in sede di chiusura dell’esercizio precedente, ma di competenza dell’esercizio in corso);
6) Quote di ricavi pluriennali pari agli accertamenti degli introiti vincolati (tali ricavi vanno scorporati dalle quote non utilizzate che andranno ad interessare lo stato patrimoniale);
7) Imposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa (dati rilevati dalla contabilità I.V.A.);
8) Insussistenze del passivo (insussistenza o eliminazione di residui passivi accertati in sede di riaccertamento dei residui);
9) Sopravvenienze attive (riaccertamento di maggiori residui attivi);
10) Plusvalenze da alienazioni (maggior valore realizzato a seguito di cessione di beni ammortizzabili, rispetto al valore risultante dall’inventario).
B) Componenti negativi:
1) Costi di esercizi futuri (spese contabilizzate nell’esercizio in corso, ma di competenza degli esercizi successivi);
2) Quote di spese contabilizzate nell’esercizio ma che, di competenza di esercizi successivi, devono essere·rinviate a tali esercizi (risconti attivi);
3) Quote di costi non contabilizzate nell’esercizio che, avendo manifestazione numeraria negli esercizi successivi, dovranno essere attribuite a tali esercizi (ratei passivi);
4) Variazioni in aumento od in diminuzione delle rimanenze;
5) Quote di costo già inserite nei risconti attivi degli anni precedenti (il conto deve accogliere, tramite storno dal conto del patrimonio, i costi di competenza contabilizzati nell’esercizio precedente);
6) Quote di ammortamento di beni a valenza pluriennale e di costi capitalizzati. Gli ammortamenti compresi nel conto economico sono determinati sulla base dei coefficienti stabiliti dal comma 7 dell’articolo 71 del D.Lgs. n. 77/1995, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336, come segue:
• edifici, anche demaniali, ivi compresa la manutenzione straordinaria: 3 per cento;
• strade, ponti e altri beni demaniali: 2 per cento;
• macchinari, apparecchi, attrezzature e impianti: 15 per cento;
• attrezzature e sistemi informatici, compresi i programmi applicativi: 20 per cento;
• automezzi in genere, mezzi di movimentazione e motoveicoli: 20 per cento;
• altri beni: 20 per cento;
7) lmposta sul valore aggiunto per le attività effettuate in regime di impresa (dati rilevati dalla contabilità I.V.A.);
8) Svalutazione dei crediti (accantonamento di quote di svalutazione atte a coprire eventuali rischi di inesigibilità);
9) Sopravvenienze del passivo (eventuali oneri straordinari non previsti in bilancio);
10) Insussistenze del passivo (eventuali oneri straordinari non previsti in bilancio);
11) Minusvalenze da alienazioni minor valore realizzato a seguito di cessione di beni ammortizzabili rispetto al valore risultante dall’inventario).
Art. 61
Rilevazioni dati per il conto economico
1. I dati relativi al conto economico non rilevabili dalla contabilità finanziaria dovranno risultare dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:
a) incremento di immobilizzazioni per lavori interni;
b) variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione;
c) variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo
d) plusvalenze patrimoniali;
e) minusvalenze patrimoniali;
f) accantonamento per svalutazione crediti;
g) oneri straordinari.
2. I detti prospetti, che dovranno essere costantemente aggiornati, nel loro insieme, vanno a costituire elementi integrativi della contabilità economica.
Art. 62
Prospetto di conciliazione
1. I dati relativi al prospetto di conciliazione di cui all’art. 71, comma 9, del D.Lgs. n. 77/1995, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336, non rilevabili dalla contabilità finanziaria, dovranno essere·rilevati dai seguenti appositi elenchi ad esso allegati:
PARTE PRIMA – ENTRATE
a) elenco dei risconti passivi;
b) elenco dei ratei attivi;
c) elenco delle altre rettifiche del risultato finanziario.
PARTE SECONDA – SPESA
a) elenco dei risconti attivi;
b) elenco dei ratei passivi;
c) elenco delle altre rettifiche del risultato finanziario.
Art. 63
Sistema di contabilità economica
1. Agli effetti della rappresentazione, a consuntivo, del conto economico, del conto del patrimonio e della dimostrazione di raccordo fra i dati finanziari ed economici della gestione (prospetto di conciliazione) il sistema di contabilità economica deve, comunque, assicurare la rilevazione di tutti gli elementi che non hanno carattere finanziario esattamente elencati dall’art. 71, commi 4,5,6, e 7, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336.
Art. 64
Conti economici di dettaglio
1. Non è richiesta la compilazione dei conti economici di dettaglio previsti dall’art. 71, comma 8, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336. [torna all’indice]
CAPO XII
CONTROLLO DI GESTIONE
Art. 65
Scopi del controllo di gestione
1. È istituito, ai sensi del combinato disposto degli art. 20 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 e 39 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, il controllo di gestione al fine di garantire la realizzazione degli obiettivi programmati, la corretta ed economica gestione delle risorse, l’imparzialità ed il buon andamento della pubblica amministrazione e la trasparenza dell’azione amministrativa.
Art. 66
Processo operativo del controllo di gestione
1. Il perseguimento degli scopi di cui al precedente articolo avviene mediante l’attivazione di procedure dirette a verificare:
• lo stato di attuazione degli obiettivi programmati;
• il grado di funzionalità organizzativa, di efficacia, di efficienza, nonché il livello di economicità raggiunti nell’attività di realizzazione degli obiettivi, verificati mediante comparazione della qualità e quantità dei servizi offerti con i costi sostenuti e le risorse impiegate.
2. Tale procedura si articola nelle seguenti fasi:
a) PREVISIONE: comprende le attività di definizione e formalizzazione degli obiettivi operanti dell’Ente;
b) CONSUNTIVAZIONE: concerne la rilevazione dei risultati effettivamente conseguiti;
c) PRESENTAZIONE DEI DATI: consiste nel presentare i dati relativi ai risultati conseguiti confrontati con gli obiettivi programmati;
d) VALUTAZIONE: consiste nella valutazione dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi programmati dall’Ente.
Art. 67
Caratteristiche del controllo di gestione
1. II controllo di gestione dovrà avere le seguenti caratteristiche:
a) GLOBALITÀ: deve comprendere l’intera attività organizzativa dell’Ente;
b) PERIODICITÀ: l’attività di controllo, inteso come processo continuativo di rilevazione dei dati, deve consentire, almeno con periodicità semestrale, l’analisi dei dati raccolti;
c) TEMPESTIVITÀ: le informazioni rilevate sull’andamento gestionale dei servizi, in quanto rivolte alla valutazione ed alla individuazione delle scelte gestionali dell’Ente e, pertanto, finalizzate a correggere eventuali disfunzioni e/o inefficienze, devono pervenire al “nucleo di valutazione” o altro organismo similare preposto al controllo di gestione.
Art. 68
Struttura operativa del controllo di gestione
1. L’Organo consiliare istituisce con apposito provvedimento il servizio di controllo di gestione. Nomina i componenti della struttura ed il relativo coordinatore, assegna il personale ed i mezzi necessari. Tale servizio è in posizione di autonomia e risponde esclusivamente agli Organi del Comune.
2. Fino all’istituzione di tale servizio, il controllo di gestione sarà svolto dal Segretario comunale in collaborazione con il vice Segretario e, se richiesto, con l’Organo di revisione, con riferimento agli obiettivi individuati nei piani esecutivi di gestione deliberati dalla Giunta comunale e negli altri documenti di natura politico-amministrativo ed in funzione delle finalità di cui ai precedenti artt. 65 e 66 del presente Regolamento,·e dell’art. 39;·comma 2, del D.Lgs. del 25·febbraio 1995, n. 77, avvalendosi quale supporto specialistico, per l’indispensabile raccordo con il sistema di rilevazione contabile di tipo finanziario ed economico, della collaborazione del Responsabile del servizio finanziario.
3. Ai sensi dell’art. 20, comma 7, secondo periodo, del D.Lgs. 3 febbraio. 1993, n. 29, l’attivazione del controllo di gestione potrà essere oggetto di apposita convenzione con altri Enti. Si potrà·far ricorso anche a consulenti esterni esperti in tale attività da nominarsi con deliberazione della Giunta comunale.
4. In sede di stipulazione della convenzione di cui al comma precedente o di ricorso a prestazioni esterne, potranno essere definite agli effetti dell’art. 40, comma 1, del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, cadenze diverse da quelle previste dal precedente art. 67,·comma 1b), del presente Regolamento.
Art. 69
Modalità attuative del controllo di gestione
1. Ai fini dello svolgimento della propria attività, il servizio·di controllo interno predispone all’inizio dell’esercizio finanziario i parametri di riferimento del controllo sull’attività amministrativa, sulla base dei parametri gestionali dei servizi degli Enti locali pubblicati nella Gazzetta Ufficiale a cura del Ministero dell’Interno e della tabella dei parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale, allegata al rendiconto dell’ultimo esercizio chiuso, nonché di ogni altro parametro di riferimento ritenuto utile.
2. Entro il quindicesimo giorno del mese successivo a ciascun semestre,·il servizio di controllo interno presenta al Sindaco una relazione sulle verifiche effettuate, sugli scostamenti rilevati e sulle proprie valutazioni in ordine alle cause dell’eventuale mancato raggiungimento dei risultati, proponendo i rimedi ritenuti necessari per l’attuazione degli obiettivi programmati, anche sotto l’aspetto organizzativo.
3. Entro il 28 febbraio di ciascun anno, il servizio di controllo interno presenta un “rapporto di gestione” sull’attività svolta nell’anno precedente, con le proprie valutazioni conclusive, affinché sia verificata l’osservanza degli indirizzi impartiti e delle priorità indicate, la conformità dei provvedimenti adottati e delle procedure azionate, nonché l’opportunità di introdurre le modifiche necessarie per un più razionale impiego delle risorse e per il miglioramento dei risultati di gestione. [torna all’indice]
CAPO XIII
NORME FINALI E TRANSITORIE
Art. 70
Uso dei beni comunali
1. L’uso dei beni comunali, sia immobili che mobili, sarà disciplinato da apposito regolamento.
2. In assenza del Regolamento di cui al comma 1, l’uso dei beni comunali potrà essere disposto, di volta in volta, dalla Giunta comunale con apposita deliberazione con la quale dovranno essere disciplinate le condizioni e fissato il compenso dovuto anche a titolo di rimborso di spese.
Art. 71
Competenze – adempimenti e procedure non disciplinate. – Rinvio
1. Per le competenze specifiche dei diversi soggetti dell’Amministrazione preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione con carattere finanziario e contabile si rinvia alle norme dell’ordinamento delle autonomie locali, allo Statuto, ed alle altre norme vigenti nonché al presente Regolamento.
2. Il termine per la conclusione dei procedimenti relativi all’applicazione del presente Regolamento, ove non espressamente disciplinato, è fissato in giorni 10.
3. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Regolamento saranno osservati, in quanto applicabili:
a) i regolamenti comunali;
b) le leggi ed i regolamenti regionali;
c) le leggi ed i regolamenti statali vigenti in materia, ed in particolare il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato con D.Lgs. 11/06/1996, n. 336.
Art. 72
Pubblicità del regolamento
1. Copia del presente Regolamento, divenuto esecutivo, sarà consegnata al Segretario comunale, ai responsabili dei servizi, all’Economo, ai consegnatari·dei beni, al Tesoriere ed all’Organo di revisione, per la conforme osservanza delle disposizioni disciplinanti le rispettive competenze.
2. A norma dell’art. 25 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, e art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, copia del Regolamento medesimo sarà tenuta a disposizione degli amministratori e dei cittadini perché possano prenderne visione in qualsiasi momento.
Art. 73
Entrata in vigore
1. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo l’esito favorevole del controllo preventivo di legittimità da parte del competente Organo regionale. Da tale data si intenderanno abrogate e sostituite le previgenti disposizioni regolamentari in materia.