CAPITOLO IV – BOCCHE ANTINCENDIO PRIVATE
Art. 13 – Bocche antincendio private
Per l’alimentazione di bocche da incendio viene stipulato un apposito contratto sempre distinto da quello relativo ad altri usi: restano pure distinte le relative derivazioni di presa, le quali non possono in alcun modo essere destinate ad utilizzazioni diverse.
Il Comune provvede alla costruzione delle suddette derivazioni sino al limite della proprietà privata. L’utente deve fornire lo schema di installazione delle bocche da incendio, provvedendo al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione.
Agli apparecchi di manovra per le bocche da incendio viene applicato dal Comune uno speciale sigillo.
L’utente ha diritto di servirsi della bocca da incendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
Quando sia fatto uso di una bocca da incendio, l’utente deve darne comunicazione al Comune entro le 24 ore, affinché questo provveda alla risuggellazione.
Il Comune non assume responsabilità alcuna circa la pressione dell’acqua e la portata al momento dell’uso.
Art. 14 – Tariffe per bocche antincendio
Per l’installazione e l’uso di bocche antincendio, l’utente deve versare un canone annuo che potrà essere fatturato anche frazionatamente secondo la cadenza prevista per gli altri usi dell’acqua: detto canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà automaticamente aggiornato con decorrenza da ogni variazione tariffaria.
Art. 15 – Cauzione per bocche antincendio
A garanzia dell’uso delle bocche antincendio deve essere versato, a titolo cauzionale, un anticipo di garanzia infruttifero per l’adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, il cui ammontare verrà determinato dal Comune in relazione alle caratteristiche dell’impianto; tale deposito potrà essere aggiornato, anche nel corso dell’utenza, in relazione all’andamento delle tariffe.
Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che detto deposito verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti del Comune e, ove si riscontrassero, per irregolarità nell’uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare inoltre il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.
Art. 16 – Attivazione e consegna
Al momento del completamento dell’impianto interno da parte dell’utente, il Comune provvederà, contemporaneamente all’attivazione della presa ed all’apposizione dei sigilli, alla redazione di un verbale di consegna, da sottoscriversi da parte dell’utente, da cui risultino l’efficiente funzionamento, la posizione, il numero delle bocche installate.