Articoli di aprile 2011

Domande per ottenere le concessioni cimiteriali a tempo determinato per loculi ed ossari. L’avviso e la modulistica editabile.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

AVVISO PUBBLICO PER IL RILASCIO DI CONCESSIONI CIMITERIALI

Il Dirigente dell’Area Affari Generali ed Istituzionali
VISTE le delibere della Giunta comunale nn. 83 e 84 del 28 aprile 2004, n. 103 del 7 maggio 2004, 196 del 26 ottobre 2010 e 71 del 15/04/2011;
VISTO il D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;
VISTO il vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria,

RENDE NOTO

che, a decorrere dal prossimo 9 maggio 2011, possono essere presentate le domande per ottenere le  concessioni cimiteriali a tempo determinato per:
n.168 unità costituite ognuna da 3 loculi e 6 ossari, inserite in ventuno cappelle “duplex” di tipo “A”, di costruzione comunale;
La durata e la tariffa riguardante la suddetta concessione é, la seguente:

TIPOLOGIA DURATA TARIFFA
n. 1 unità in cappella “duplex” Anni 75 € 7.080,00

 All’istanza di concessione da produrre debbono essere allegati:
autocertificazione, come prevista dal vigente regolamento comunale;
ricevuta del versamento di un deposito cauzionale infruttifero, pari al 50% del corrispettivo della relativa tariffa di concessione.
Tale somma, nel caso di assegnazione, sarà ritenuta anticipo del dovuto importo tariffario; sarà restituita invece all’interessato nell’ipotesi contraria.
Per le domande, le autocertificazioni ed i bollettini di versamento debbono essere utilizzati gli appositi modelli forniti dal Comune.
Prima della stipula del relativo atto di concessione, l’interessato dovrà versare:
il restante 50% dell’importo tariffario;
le spese di registrazione ed i diritti contrattuali come per legge.
Entro la fine del prossimo mese di settembre sarà resa nota l’assegnazione relativa alle istanze pervenute entro il 31 luglio 2011, sulla base di apposita graduatoria formulata nel rispetto dei criteri stabiliti negli articoli del vigente Regolamento comunale di Polizia Mortuaria, che si riportano integralmente in calce al presente bando.
Successivamente le concessioni dei manufatti saranno date in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando i criteri fissati nel citato Regolamento.
L’Ufficio di riferimento per il ritiro dei moduli, per ottenere ogni utile informazione e per presentare eventuali reclami è l’Ufficio Servizi Cimiteriali ubicato presso al II piano della Casa comunale in via Mezzacapo, e riceve il pubblico ogni martedì e giovedì dalle ore 9 alle ore 13.
Per quanto concerne i criteri per l’assegnazione e gli obblighi dei richiedenti, come previsto dall’art. 93 del vigente Regolamento comunale, si riportano integralmente di seguito gli artt.  nn. 47, 48, 49, 50 e 51 dello stesso.

ART. 47TIPI E DURATA DELLE CONCESSIONI
Le concessioni relative alle sepolture a tumulazione sono le seguenti :
aree per cappelle e tombe di famiglia. La durata della concessione è fissata in anni 75 (settantacinque).
cappelle comunali (duplex) con tre loculi e sei ossari per famiglia. La durata della concessione è fissata in anni 75 (settantacinque).
posti in terra per tombe individuali in muratura (considerati giardini) fino ad un massimo di tre loculi. La durata della concessione è fissata in anni 50 (cinquanta).
loculi individuali. La durata della concessione è fissata in anni 20 (venti).
colombari individuali. La durata della concessione è fissata in anni 90 (novanta).
nicchie ossario individuali per la raccolta di resti mortali. La durata della concessione è fissata in anni 90 (novanta).
cellette cinerarie per la raccolta delle ceneri di cadavere cremato. La durata della concessione è fissata in anni 90 (novanta).
Le nicchie ossario e le cellette cinerarie raccolgono i resti dei cadaveri esumati o estumulati da qualsiasi sepoltura, e le ceneri dei cadaveri cremati e poste in apposite cassette zinco recanti il nome e cognome del defunto.
Le caratteristiche dei feretri da tumularsi nelle cappelle e tombe di famiglia, nelle tombe individuali in muratura e nei colombari devono corrispondere a quanto previsto all’art. 17 punto 2 del presente regolamento.
Per le aree a sistema di inumazione a pagamento, la durata della concessione è fissata in anni 20 (venti).

ART. 48ATTO DI CONCESSIONE
La concessione, da stipularsi fra il Comune ed il concessionario, è regolata da apposito atto, la cui istruttoria è affidata ai competenti uffici comunali.
Tale atto contiene l’individuazione della concessione, le condizioni e le norme che regolano il diritto d’uso ed in particolare individua:
la natura della concessione e la sua identificazione, il numero dei posti salma realizzabili;
la durata;
la/e persona/e o, nel caso di Enti, il legale rappresentante pro-tempore, concessionaria/e;
le salme destinate ad esservi accolte ed in alcuni casi, quando richiesto, i patti speciali che la regolano;
gli obblighi e gli oneri cui è soggetta la concessione, comprese le condizioni di decadenza.
Il rilascio della concessione è subordinata al pagamento del canone secondo le tariffe deliberate dal Comune e vigenti al momento del rilascio.
Il Comune può, per esigenze tecniche, riconoscere il diritto di concessione immediatamente dopo l’approvazione del piano di concessionamento, tramite la firma di un atto preliminare, riservando l’atto definitivo di concessione al momento successivo della consegna di manufatti, se la loro costruzione è a carico del Comune.
Prima della stipula dell’atto il concessionario deve versare:
l’importo del canone di cui al precedente comma 3;
l’importo delle spese e dei diritti contrattuali.
Le concessioni di cui all’articolo precedente sono a tempo determinato, ai sensi dell’art. 92 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.
La concessione, di norma, viene data in presenza di salma o di resti ossei o resti cinerari da tumulare.
Fanno eccezione i seguenti casi:
richiesta di area da adibire a costruzione di cappelle o tombe di famiglia ;
realizzazione di nuovi loculi individuali/colombari e/o tombe individuali (giardini): in questo caso potranno ottenere la concessione le persone di età superiore a 65 anni. La durata della concessione decorrerà dalla data di tumulazione pur in presenza di contratto stipulato in precedenza;
persone di età superiore a 75 anni e prive di eredi, parenti o altri, che possano provvedere per loro conto, da considerarsi “persone sole”. Tale condizione è certificata mediante presentazione dello stato di famiglia.
Per i loculi/colombari può concedersi un secondo loculo posto accanto al primo, riservato per ricevere, alla morte, le spoglie mortali del coniuge superstite, e/o di altro familiare del  concessionario o soggetto con esso convivente  “more uxorio”.
Nei colombari, nelle tombe individuali, nelle tombe di famiglia e nelle cappelle possono essere collocate cassettine con i resti o con le ceneri di altre salme, previa autorizzazione del Comune.
Per tali concessioni è previsto il pagamento al Comune del corrispettivo minimo fissato per il posto in ossario o cinerario, intendendosi inoltre la durata della concessione dell’ossario e del cinerario uguale a quella del colombario, della tomba individuale, della tomba di famiglia o della cappella.

ART. 49 CRITERI GENERALI E CONDIZIONI DI ASSEGNAZIONE DELLE CONCESSIONI CIMITERIALI
L’assegnazione delle concessioni in generale, avviene tenendo conto dei seguenti criteri che permettono di valutare il diritto al rilascio della concessione:
l’elenco dei richiedenti è costituito da coloro che hanno inoltrato apposita domanda;
il numero delle salme tumulate in tombe altrui, come previsto al successivo comma, costituisce priorità d’ordine per la richiesta di terreno e/o manufatto;
Il diritto alla concessione del lotto edificabile è subordinato all’accettazione delle seguenti condizioni: la posizione, l’orientamento, la tipologia edificatoria e i vincoli normativi sussistenti nel lotto e quanto stabilito al successivo art. 50 comma 9;
L’inesistenza di almeno una delle condizioni descritte ai punti precedenti determina l’esclusione dall’elenco e l’archiviazione della richiesta inoltrata.
Non vi può  essere rilascio di concessione di loculi, se l’interessato è già titolare di altra concessione. Unica eccezione viene fatta per colui il quale è concessionario di loculi già occupati oppure di una sepoltura privata, la cui capacità non permetta più tumulazioni, tenuto conto anche delle possibili estumulazioni.
Non può essere concesso un lotto di terreno per la costruzione di sepolture private a chi è già titolare di concessione di tomba esistente.
Ogni qualvolta abbia luogo una concessione di lotto di terreno per la costruzione di una sepoltura privata, l’interessato, ha l’obbligo di retrocedere il loculo/i e/o il terreno, se ne è concessionario, e di  trasferire le salme, senza alcun rimborso, a qualunque titolo, da parte del Comune.

ART. 50MODALITÀ DI CONCESSIONE
La sepoltura, individuale privata, di cui al comma 1 lett. c) e d) dell’art. 47, può concedersi solo in presenza della salma o ceneri per i loculi e le poste individuali, dei resti o ceneri per gli ossarietti.
L’assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità generale la data di presentazione della domanda di concessione. Le sepolture saranno concesse nel seguente ordine: iniziando dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra senza soluzione di continuità, fatte salve le eccezioni previste al precedente articolo 48 comma 9.
La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune, secondo quanto previsto dal presente regolamento.
I loculi dovranno essere chiusi con lastre di marmo bianco  e nelle modalità esecutive previste  nei particolari costruttivi rilasciati dal Comune.
La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui al precedente art. 47, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come ulteriori criteri di priorità, oltre a quelli generali già previsti al precedente art. 49, i seguenti:
eventuali concessioni non utilizzate per determinazioni dell’Amministrazione comunale;
il non possesso di alcuna concessione antecedente nella famiglia del richiedente e dei familiari inseriti nei certificati di famiglia presentati con la domanda di assegnazione, intendendosi come famiglia quella determinata per la richiesta della concessione;
c)la presenza di una o più salme da tumulare;
d)la numerosità della famiglia del richiedente documentata da certificati di famiglia;
e)l’età del richiedente;
Entro la fine dei mesi di marzo e  ottobre saranno rese note le assegnazioni.  In caso di domande presentate superiori alle disponibilità, tra quelle, che si troveranno in parità di condizione in base ai requisiti precedenti, verrà effettuato sorteggio pubblico.
Le aree e i manufatti potranno essere chiesti da più interessati, anche se non legati da vincoli di parentela,  che presentino un’ unica  istanza .
La concessione di suoli o di manufatti sarà determinata in base al numero dei familiari presenti nella situazione di famiglia, che il richiedente presenterà al momento dell’istanza, numero che dovrà, comunque,  essere superiore a tre unità. Per i suoli detto numero non deve essere inferiore ad otto unità.
La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.
Per la concessione di suoli e  manufatti cimiteriali di nuova costruzione, è data facoltà al  Comune di richiedere agli interessati, all’atto della prenotazione, un deposito cauzionale infruttifero pari al 50% del corrispettivo della tariffa vigente per le concessioni di manufatti cimiteriali.

ART. 51DECORRENZA DELLA CONCESSIONE – RINNOVI
Le concessioni di qualsiasi tipo hanno decorrenza dalla data della stipulazione della concessione ad eccezione di quella prevista all’art. 48 del comma 8 lett. b).
Alla scadenza di ogni concessione, i concessionari o gli aventi diritto alla titolarità della concessione, potranno richiederne la conferma per un periodo pari a 75 anni per le tombe di famiglia e le cappelle; per un periodo di 50 anni per le tombe individuali; per un periodo di 20 anni per i loculi individuali; per un periodo di 90 anni per i colombari individuali, per le  nicchie ossario, per le cellette cinerarie.
La riconferma-rinnovo della concessione verrà accordata previo pagamento di una somma corrispondente alla tariffa in vigore al momento della scadenza.
Il Comune darà avviso agli interessati di tale scadenza nell’ultimo anno di concessione, sempre che sia a conoscenza dei loro indirizzi ed esponendo all’Albo Pretorio e al cimitero un elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza.
Trascorsi tre anni senza che gli interessati abbiano provveduto a chiedere la conferma della concessione, la mancanza di tale domanda costituirà una legale presunzione di abbandono, quindi la sepoltura, il monumento e la tomba passeranno nella libera disponibilità del Comune.
Per le opere di valore artistico o storico e per le cappelle, l’Amministrazione comunale deciderà di volta in volta l’eventuale utilizzazione, restando esclusi scopi speculativi.
Al termine della concessione, è facoltà degli eredi, collocare i resti mortali estumulati in cellette ossario, previo pagamento della relativa tariffa.

SALA CONSILINA,            22 aprile 2011

L’Assessore
Sig. Nicola SPOLZINO
Il Sindaco
Dr. Gaetano FERRARI
Il Segretario Generale
Dirigente dell’Area AA.GG.II.
Dr. Mario BIANCHINO

LA MODULISTICA OCCORRENTE

Richiesta
Dichiarazione sostitutiva
Bollettino c.c.p.

Il bando e la modulistica editabile, per partecipare all’assegnazione di contributi per locazioni. Anno 2006.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

BANDO DI CONCORSO

Legge 9 dicembre 1998, n. 431 – art. 11 –
Fondo nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
Annualità 2006

È indetto un bando di concorso per la concessione dei contributi integrativi ai canoni di locazione, per l’anno 2006, in favore dei cittadini residenti che siano titolari di contratti ad uso abitativo, regolarmente registrati, di immobili ubicati sul territorio comunale e che non siano di edilizia residenziale pubblica.

1) RISORSE
Le risorse per la concessione dei contributi sono quelle assegnate al Comune dalla Giunta Regionale della Campania con deliberazione n. 828/2007, che ammontano ad euro 40.177,56.

2) REQUISITI
Per beneficiare del contributo devono ricorrere le seguenti condizioni, pena la non ammissione al concorso:
A) avere, unitamente al proprio nucleo familiare, i requisiti previsti dall’art. 2, lettere a, b, c, d, e ed f, della Legge Regione Campania 2 luglio 1997, n. 18, per l’accesso all’edilizia residenziale pubblica (in caso di trasferimento in altro Comune, il requisito della residenza va posseduto con riferimento al periodo coperto dal contributo);
B) essere titolare, per l’anno  2006, di  un contratto di locazione per uso abitativo, regolarmente registrato, relativo ad un immobile non di edilizia residenziale pubblica;
C) presentare certificazione dalla quale risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del D.Lgs. n. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:
Fascia “A”
Valore ISE, per l’anno precedente a quello di riferimento, non superiore all’importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. , rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 14%,
Fascia “B”
 Valore ISE non superiore all’importo di euro 15.000,00 per l’anno precedente a quello di riferimento, rispetto al quale l’incidenza del canone, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risulta non inferiore al 24%.
D) Il contributo previsto dall’art. 11 della Legge n. 431/98 non può essere cumulato con contributi erogati da altri Enti con la stessa finalità;
E) L’erogazione del contributo a favore di soggetti i cui nuclei familiari sono inseriti nelle graduatorie vigenti per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica non pregiudica in alcun modo la posizione acquisita di tali soggetti nelle suddette graduatorie. L’eventuale assegnazione dell’alloggio di edilizia residenziale pubblica è causa di decadenza dal diritto al contributo dal momento della data di disponibilità dell’alloggio;
F) Sono ammissibili a contributo gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale ed esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo (artt. 5, 9 e 40 D.Lgs. 289/98 così come modificati dalla Legge 189/2002 e s.m.i.), nonché residenti da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania (L. 133/2008);
G) In caso di decesso, il contributo sarà assegnato al soggetto che succede nel rapporto di locazione ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 392/1978.

3) DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO
Il contributo teorico è calcolato sulla base dell’incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE calcolato ai sensi del D.Lgs. 109/98 e successive modificazioni ed integrazioni:
fascia A: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 14% per un importo massimo arrotondato di euro 2.000,00;
fascia B: il contributo è tale da ridurre l’incidenza al 24% per un massimo arrotondato di euro 1.800,00.
Il contributo teorico è rapportato al periodo di effettiva validità del contratto calcolato in mesi interi ed in ogni caso non può superare l’importo del canone annuo corrisposto.
L’erogazione del contributo a soggetti che dichiarano “ISE zero” è possibile soltanto in presenza di espressa certificazione a firma del responsabile del competente ufficio comunale, che attesta che il soggetto richiedente usufruisce di assistenza da parte dei servizi sociali del Comune oppure in presenza di autocertificazione circa la fonte di sostentamento.
Il contributo non può superare, in ogni caso, l’importo del canone annuo corrisposto.

4) FORMAZIONE GRADUATORIE, PRIORITÀ E RISERVE
La selezione dei beneficiari avviene mediante la formulazione di una graduatoria in funzione del coefficiente derivante dal rapporto tra canone, al netto degli oneri accessori, e valore ISEE dell’anno 2004.
A parità di punteggio, si dà priorità ai concorrenti in base alle seguenti condizioni e secondo l’ordine di elencazione della stesse:
a) soggetti nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell’abitazione e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431;
b) nuclei familiari senza fonte di reddito;
c) ultrasessantacinquenni;
d) famiglie monoparentali;
e) presenza di uno o più componenti disabili;
f) numero dei componenti il nucleo familiare. Permanendo la parità, si procede a sorteggio.
Le risorse assegnate al Comune dalla Giunta  Regionale con deliberazione n. 829/2007, pari ad euro 40.177,56 , per l’annualità 2006, sono destinate per il 70% (pari ad euro 28.124,29) alle istanze rientranti nella  fascia A di cui al punto 3) del presente bando e per il restante 30% (pari ad euro 12.053,27) alle istanze rientranti nella  fascia B di cui al punto 3) del bando di concorso.
All’esame delle istanze ed alla formazione della graduatoria provvede una commissione tecnica costituita con deliberazione di Giunta Comunale.

5) DOCUMENTAZIONE
Alla domanda di partecipazione regolarmente sottoscritta, con allegata fotocopia di documento di riconoscimento in corso di validità, si deve allegare:
dichiarazione sostitutiva unica, resa e sottoscritta dal concorrente, ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, debitamente compilata in ogni sua parte, per la verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare;
dichiarazione resa dal concorrente, ai sensi del D.P.R. 445/2000, per il possesso, unitamente al proprio nucleo familiare, dei requisiti previsti dall’art. 2, lett. a, b, c, d, e ed f, della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18;
contratto di locazione regolarmente registrato;
ricevuta di versamento della tassa di registrazione mod F23;
dichiarazione ISE o autocertificazione per l’anno 2005 per il quale il richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;
dichiarazione  ISEE  o  autocertificazione  per  l’anno  2005 per il quale il  richiedente non sia in possesso della stessa attestazione;
copia del provvedimento di sfratto rilascio e dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000, che a seguito dello sfratto è stato stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo, con le modalità stabilite dalla legge 431/98.

SOLO PER I CITTADINI STRANIERI:
copia carta di soggiorno o di permesso di soggiorno almeno biennale;
documentazione attestante l’esercizio di regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo; documentazione attestante la residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Campania.
L’Amministrazione provvederà ad effettuare idonei controlli sulle dichiarazioni rese dai concorrenti, disponendo, nei casi accertati di falsa dichiarazione, la decadenza dal beneficio e la denuncia all’Autorità Giudiziaria.

6) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare al presente bando è stata predisposta apposita modulistica, disponibile presso il Comando di Polizia Locale e on line all’indirizzo web.
Le istanze, debitamente compilate e sottoscritte, insieme con tutta la documentazione richiesta al punto 6), ivi compresa la fotocopia fronte-retro di un documento di riconoscimento valido del richiedente, devono essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Sala Consilina, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, pena l’esclusione.
Per la sottoscrizione delle domande di partecipazione i concorrenti possono avvalersi delle disposizioni previste dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Modello di domanda

Allegato alla domanda

Commissione Pari Opportunità – Donna e Sport. Palazzetto dello Sport – 20 aprile – ore 17:00.

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Piogge alluvionali del novembre 2010. Avviso per contributi e modello di domanda.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Comunita’ Montana “Vallo di Diano”

AVVISO PUBBLICO

S rende noto che, con Decreto Mi.P.A.A.F. dell’ 11 marzo 2011, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 22/03/2011, è stato dichiarato il carattere di eccezionalità per le

PIOGGE  ALLUVIONALI  8 – 10 NOVEMBRE 2010

Nei territori rurali di competenza della Comunità Montana Vallo di Diano, sono riconosciuti gli aiuti di seguito specificati:

1-  Contributi per il ripristino delle STRUTTURE AGRICOLE e per la ricostituzione delle SCORTE DANNEGGIATE   (art. 5, c. 3 del D.Lgs. 102/2004), limitatamente alle seguenti zone individuate dalla Regione:

Atena Lucana Fl. n. 1, 4, 7, 8, 14, 19, 22 (in parte) n. 2, 3(intero)
Buonabitacolo Fl. n. 4, 5, 6 (in parte)
Casalbuono Fogli e particelle rilevate dalle segnalazioni degli agricoltori
Monte San Giacomo Fogli e particelle rilevate dalle segnalazioni degli agricoltori
Montesano S.M. Fogli e particelle rilevate dalle segnalazioni degli agricoltori
Padula Fl. n. 23, 31, 34 (in parte) 16 (tutto)
Polla Fl. n. 23, 24, 28, 33, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41 (in parte) 38(tutto)
Sala Consilina Fl. n. 1, 10, 11, 18, 21, 29, 30, 34, 35, 37, 41, 44, (in parte) 9,15, 16, 17, 20, 24, 25 (intero)
San Pietro al T. Fl. n. 5, 7, 18 (in parte)
Sant’Arsenio Fl. n. 5, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 20, 21 (in parte) 9, 11, 13, 15, 16 (tutto)
San Rufo Fl. n. 10, 11, 17, 18, 20, 21 (in parte)
Sanza Fogli e particelle rilevate dalle segnalazioni degli agricoltori
Sassano Fl. n. 1, 3, 4, 7, 8, 9 (in parte)
Teggiano Fl. n. 4, 5, 6, 7, 8, 22, 38, 48, 49, 59 (in parte) 13, 14, 23 (tutto)

Hanno diritto all’aiuto gli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del Codice Civile, titolari di P.IVA e regolarmente iscritti alla C.C.I.A.A., conduttori delle aziende agricole danneggiate (danni non inferiori al 20% della produzione lorda vendibile).

Si precisa che sono riconosciuti solo i danni relativi alla perdita di capi di bestiame e alle scorte  morte  (fieno,  paglia,  mangimi,  macchine,  attrezzature,  sementi  e  altri  mezzi tecnici), nonché danni alle strutture fondiarie (fabbricati e annessi rurali, opere di sistemazione idraulico-agraria, strade poderali, impianti di irrigazione, dissesti terreni, riversamenti detriti sui terreni, fossi di scolo).

Non sono stati riconosciuti danni alle colture in corso.

2 – Contributi per il  ripristino delle INFRASTRUTTURE RURALI, comprese le OPERE DI BONIFICA (art. 5, c. 6 del D.Lgs. 102/2004) ricadenti nei  Comuni di: Atena Lucana – Buonabitacolo – Monte San Giacomo – Montesano S.M – Padula – Polla – Sala Consilina – S. Pietro al T. – Sant’Arsenio – San Rufo – Sassano – Teggiano.
Beneficiari dell’aiuto sono i Comuni ed i Consorzi di Bonifica.
I soggetti interessati debbono presentare istanza nel termine perentorio.pena esclusione, del 6 maggio  2011, alla Comunità Montana “Vallo di Diano” – V.le Certosa, 1 – 84034 Padula (SA).

I modelli sono scaricabili dal sito   www.montvaldiano.it o reperibili presso l’Ufficio Agricoltura della Comunità Montana.
TEL. 0975 – 577306 – FAX. 0975 – 577240.

Padula  15/04/2011

L’ASSESSORE DELEGATO                                         IL PRESIDENTE
            Prof. Paolo Gallo                                             Arch Raffaele Accetta

Modello di domanda

ASL Salerno – Corso di Formazione “Tatuaggio e Piercing”.

 

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

ASL SALERNO

                                                                       Ai Sindaci dei Comuni della
                                                                            Provincia di SALERNO

OGGETTO: Corso di formazione “Tatuaggio e Piercing”. Deliberazione Giunta    Regione Campania n.157 del 25 febbraio 2010 (BURC n. 20 dell’ 8 marzo 2010).

L’ASL dl Salerno attiverà dal 4 maggio al 3 giugno 2011 con cadenza bisettimanale (Mercoledì ore 14 – 19 e Venerdì ore 09 – 14) il corso di 50 ore dì formazione, previsto dalla Deliberazione Giunta Regione Campania n.157 del 25 febbraio 2010 ed obb1igatorio per chi svolge e/o intenda svolgere le attività di tatuaggio e piercing. Tale attività formativa sarà svolta congiuntamente dai tre Dipartimenti di Prevenzione presso la sede di Nocera Inferiore in Via Falcone 4.

Si ringraziano. anticipatamente, gli uffici comunali per la diffusione che vorranno dare a tale comunicazione, specialmente a ch è già in possesso de!l’autorizzazione comunale e a chi intende aprire laboratori per l’esecuzioni di tali pratiche.

Gli .interessati per eventuali chiarimenti di merito o notizie più dettagliate potranno contattare la Segreteria Organizzativa (Francesco Castellucci tel. Ufficio 0975-373104 cell. 3357548143 fax 0975390516, Vincenzo Orlando tel. 0819212053, Domenico Senese 0828995448).

Distinti saluti.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott. Maurizio BORTOLETTI

Imposta di bollo sui certificati anagrafici. Nota della Prefettura di Salerno.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

PREFETTURA DI SALERNO

Prot. 27880/Area II bis del 6 aprile 2011                       Salerno, 5 aprile 2011

                                                                      Ai Sigg. Sindaci e Commissari Straordinari
                                                                            dei Comuni della provincia
                                                                            LORO SEDI

Oggetto: problematiche inerenti l’applicazione dell’imposta di bollo sui certificati anagrafici.

Alcuni Comuni di questa provincia hanno rappresentato la problematica concernente l’applicazione dell’imposta di bollo sui certificati anagrafici, attesa la non uniformità di applicazione che finisce per generare inutili polemiche con l’utenza.

 Si ritiene pertanto utile richiamare l’attenzione sul contenuto dell’art. 4 tabella A allegata al DPR 642/1972, cosi come riformulata dal DM 20 agosto 1992, che prevede gli atti soggetti sin dall’origine all’imposta di bollo tra cui sono ricompresi anche i certificati anagrafici, e sul contenuto della tabella B allegata al citato DPR, che individua le ipotesi di esenzioni.

Pertanto, come sopra richiamato, il rilascio delle certificazioni e delle attestazioni anagrafiche da parte dell’Ufficiale di Anagrafe sono soggette sin dall’inizio all’assolvimento dell’imposta di bollo mentre, in caso di esenzione, spetta al soggetto richiedente dichiarare il relativo uso che intende fare del certificato ed indicare la norma di riferimento che dispone il diritto all’esenzione.

L’agevolazione non può essere presunta dall’operatore del servizio anagrafico, che dovrà indicare espressamente sul documento che rilascia il caso di esenzione dall’assolvimento dell’imposta di bollo, l’uso e l’articolo della tabella B del DPR 642/1972 o della norma speciale di riferimento che dispone l’agevolazione, pena la responsabilità amministrativa e l’assoggettamento alle sanzioni previste in materia.

Si ritiene altresì utile, a tale proposito, richiamare il contenuto della circolare del Ministero dell’Interno nr. 14 in data 2 settembre 1998 avente ad oggetto “carta di identità valida per l’espatrio, rilascio ai minori – innovazioni introdotte dalla legge 16 giugno 1998, 191” che si allega ad ogni buon fine.

Si prega di informare gli uffici competenti sul contenuto della presente circolare.

p. Il Prefetto
Il Vice Prefetto Vicario
F.to  ( Cirillo)

Avviso pubblico per possibilità presentazione richieste ritiro beni da immobile acquistato dall’Ente.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Il Comune di Sala Consilina, con delibera di Consiglio Comunale n° 3 del 21-03-2011, ha espresso la volontà di acquistare l’immobile sito in Sala Consilina, in via Casino Oliva, di proprietà della Banca Popolare dell’Emilia Romagna.

CONSIDERATO

che all’interno del citato immobile e nell’area pertinenziale risultano presenti materiali, attrezzature e varie di ignota proprietà,

INVITA

coloro i quali abbiano interesse al ritiro dei citati beni, a presentare a questo Ente, entro il termine perentorio di gg. 15 dalla data di pubblicazione del presente avviso, apposita richiesta con relativa documentazione giustificativa, avvertendo che, trascorso detto termine, non sarà più tenuto conto, in via amministrativa, delle domande a tale fine presentate.

Il presente avviso viene pubblicato all’Albo Pretorio del Comune e sul sito internet dell’Ente

Sala Consilina, 08-04-2011

IL SINDACO
dr. Gaetano FERRARI

Inaugurazione Refettorio Scuola Elementare “Cappuccini”. Sabato 9 aprile – ore 10:30.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Sabato prossimo, 9 aprile, alle ore 10:30, si inaugurerà il Refettorio della Scuola Elementare “Cappuccini”, sita in via Fontanelle.

Parteciperanno alla manifestazione: il Sindaco, Gaetano Ferrari, l’Assessore alla Pubblica Istruzione, dr. Vincenzo Garofalo, l’Assessore ai LL.PP., avv. Francesco Cavallone, il dr. Felice Monaco, Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Sala Consilina ed il Sacerdote Don Gabriele Petrocelli.

La struttura, realizzata nel pieno rispetto di tutti i criteri e di tutte le disposizioni in materia di igiene e sicurezza, è dotata di una sala mensa in grado di assicurare 100 posti a sedere.
Gli alunni possono accedere alla mensa attraverso un passaggio interno, che la collega alla scuola.
All’interno sono presenti spogliatoi e servizi igienici riservati al personale di servizio ed una sala dedicata al porzionamento dei pasti, che giungono al refettorio attraverso un ingresso autonomo.

SUAP Commercio solo on line.

COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE

Il Comune di Sala Consilina ha sottoscritto, insieme a quelli di  Baronissi, Cava dei Tirreni, Mercato San Saverino e Nocera Superiore, apposita convenzione con la Camera di Commercio di Salerno, per la sperimentazione della Segnalazione Certificata di Inizio Attività e per la gestione informatica dello Sportello Unico delle Attività Produttive.
Il tavolo di lavoro costituito dall’Ente camerale e dai comuni capofila ha individuato le attività per le quali è utilizzabile la procedura con SCIA e la modulistica condivisa da adottare.
Tutte le comunicazioni tra richiedente ed Enti avvengono  già in modalità elettronica.
Tale progetto denominato “Scia in Comunica” si propone di favorire il sistema delle imprese e, più in generale, tutti gli utenti, attraverso la realizzazione della semplificazione amministrativa e della standardizzazione delle procedure, con la creazione di un’unica rete telematica.
Oltre ai Comuni sperimentatori ed il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, sono interessati  l’INPS, l’INAIL e l’Agenzia delle Entrate.
Tramite tale procedura è possibile avviare, modificare e cessare on-line le attività commerciali.
L’accordo realizza effettivamente lo slogan “impresa in un giorno” e consente alle imprese ed agli operatori un notevole risparmio di tempo e di risorse economiche ed umane, anche attraverso la riduzione della durata dei procedimenti amministrativi.
La procedura prevede che l’impresa che deve inviare una SCIA ad uno dei comuni aderenti alla sperimentazione non debba più recarsi fisicamente allo sportello, ma lo faccia telematicamente e con sottoscrizione digitale, per il tramite del Registro delle Imprese.
Tale procedimento si basa sull’applicativo informatico “StarWeb”, reperibile all’indirizzo: http://starweb.infocamere.it.
Il comune di Sala Consilina, nell’area del sito web istituzionale dedicata allo Sportello Unico http://www.comune.sala-consilina.salerno.it/suap/modulistica/commercio/ ha inserito la guida operativa e tutta la modulistica occorrente.
La nuova procedura può essere  così sintetizzata:
la pratica giunta alla Camera di Commercio, viene inviata agli Enti pubblici coinvolti e sulla casella di posta elettronica certificata del protocollo comunale.
Dal momento della ricezione, il comune ha 60 giorni di tempo per effettuare i controlli, ma, intanto, l’impresa viene iscritta nel Registro delle Imprese e legittimamente inizia l’attività.
Il progetto Scia in ComUnica , ha anticipato gli effetti del D.P.R. 160/2010.
Tutto ciò è stato possibile, in quanto , il Suap del Comune di Sala Consilina è già da tempo accreditato presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) ed inserito nell’elenco previsto nel sito http://www.impresainungiorno.gov.it.
La fase sperimentale iniziale, partita  il 7 marzo,è terminata giorno 31 marzo 2011.
Dal 1° aprile, sia il protocollo del comune che il locale Suap-Commercio non accettano più le richieste in forma cartacea.