Certificato di agibilità

 

DESCRIZIONE
La richiesta per il rilascio del certificato di agibilità deve essere presentata entro quindici giorni dall’ultimazione dei lavori di finitura dell’intervento (art. 25 comma 1  D.P.R. N° 380/2001):
– dal soggetto titolare del permesso di costruire (o i loro successori o aventi causa);
– dal soggetto che ha presentato la segnalazione certificata di inizio attività, qualora i lavori eseguiti hanno comportato interventi su unità immobiliari esistenti, con modifiche agli standard ed agli impianti.

A COSA SERVE
E’ necessario per gli edifici, o parti di essi, destinati a un utilizzo che comporta la permanenza dell’uomo, sia questa caratterizzata dalla semplice frequentazione, come nel caso di immobile destinato ad attività produttiva, sia nel caso di soggiorno prolungato che caratterizza l’uso abitativo.
Nello specifico, deve essere richiesto quando siano stati realizzati i seguenti interventi:
– nuove costruzioni;
– ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
– interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati.
Per ottenere il certificato di agibilità il soggetto che ha presentato il permesso di costruire o la denuncia di inizio attività, deve presentare domanda in bollo all’Ufficio Protocollo del comune.

DOCUMENTI OCCORRENTI
– documentazione relativa alla staticità del fabbricato : copia del certificato di collaudo statico della struttura ai sensi dell’art. 67 del D.P.R. 380/01, già art. 7 e 8 della L.1086/71, o indicazione della pratica edilizia ove tale documento è stato già depositato o dichiarazione del direttore dei lavori che attesti la non obbligatorietà del collaudo per i lavori effettuati;
– documentazione in merito alla conformità dei lavori: dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà sottoscritta dal richiedente in cui si attesti la conformità del realizzato al progetto approvato, nonché in ordine alla avvenuta prosciugatura dei muri e della salubrità degli ambienti;
– documentazione catastale: copia della dichiarazione di iscrizione all’Agenzia del Territorio con ricevuta della avvenuta presentazione e copia delle planimetrie;
– documentazione impianti: dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 22/01/2008 n° 37 di tutti gli impianti tecnologici installati o modificati completi degli allegati obbligatori rilasciate dalle imprese installatrici. Qualora dovuto per legge, copia del certificato di collaudo degli impianti;
– documentazione relativa all’isolamento termico: dichiarazione asseverata dal direttore del direttore dei lavori relativa alla conformità del progetto ed alla relazione tecnica di cui all’art. 28 della Legge 10/91 attestante il rispetto della predetta legge e delle successive prescrizioni di cui ai D.lgs. 195/2005 e 311/2006;
– documentazione relativa alle barriere architettoniche: dichiarazione del direttore dei lavori di conformità del realizzato in materia di accessibilità e superamento delle barriere architettoniche indicata nell’art .11 del D.M.  N° 236  del 14.06.1989 e art.77 del D.P.R. 380/01 per gli edifici privati e dell’art.82 del D.P.R. 380/01 per gli edifici aperti al pubblico
– documentazione relativa alla prevenzione incendi : certificato di prevenzione incendi rilasciato dal competente Ufficio Provinciale dei Vigili del Fuoco o, qualora per i lavori realizzati non sia prevista l’obbligatorietà del certificato, dichiarazione rilasciata da tecnico abilitato attestante l’esenzione del rilascio del certificato di prevenzione incendi.

VALIDITA’
Il certificato di agibilità è sempre valido finché non vi sono modifiche edilizie o normative.

TEMPI DI RILASCIO
Entro 30 giorni dalla data di protocollo della domanda, previo accertamento dei requisiti ed eventuale sopralluogo di verifica tecnica, il responsabile del servizio rilascia il certificato.
Il termine può essere interrotto una sola volta dall’Amministrazione comunale, per un’integrazione documentale, al fine di completare quanto già presentato all’atto di deposito della domanda. In tal caso la pratica è sospesa ed il termine di 30 giorni inizia a decorrere nuovamente dalla data di presentazione dei documenti integrativi.

RIFERIMENTI LEGISLATIVI
Art. 25 e 26 D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380
Legge 9 gennaio 1991 n°  10
Legge 5 febbraio 1992 n°104
Legge 9 gennaio 1989 n°  13
D.M.   14 giugno 1989  n°236
D.M. 22 gennaio 2008 n° 37

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