Attività libera

 

DESCRIZIONE
I seguenti interventi , quando non in contrasto con diverse disposizioni previste dalla disciplina regionale e dagli strumenti urbanistici, e, comunque, nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle disposizioni contenute nel D.lgs 42/2004 (codice dei beni culturali e del paesaggio) sono liberi:
– interventi di manutenzione ordinaria;
– interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
– opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico o siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
– installazione di depositi di gas liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc (ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 128 del 2006 «L’installazione dei depositi di gas di petrolio liquefatti di capacità complessiva non superiore a 13 mc è considerata, ai fini urbanistici ed edilizi, attività edilizia libera, come disciplinato dall’articolo 6 del D.P.R. n. 380 del 2001»)

Ai sensi dell’art.11 comma 3 del D.lgs 115/08, ai precedenti interventi, sono state aggiunte altre opere, finalizzate al risparmio energetico, ovvero:
– installazione di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore ad 1 metro;
– installazione di impianti solari termici o fotovoltaici aderenti o integrati nei tetti degli edifici con la stessa inclinazione e lo stesso orientamento della falda e i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi.

NORMATIVA
art.6 D.P.R. 380/01
art.11 comma 3 D.Lgs 115/08

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