Titolo VIII: finanza e contabilità
Art. 95 – Demanio e patrimonio
1. Il Comune adotta un regolamento per la gestione, manutenzione, conservazione ed utilizzazione dei beni comunali.
2. Tale regolamento disciplinerà, altresì, le modalità di rilevazione dei beni comunali, nonché la revisione periodica degli inventari ed inoltre, le alienazioni patrimoniali.
Art. 96 – Tributi comunali
1. Nell’ambito dell’ordinamento della finanza pubblica al Comune è riconosciuta autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
2. Il Comune esercita potestà impositiva autonoma nel campo ad esso riservato dalle disposizioni di legge vigenti, mediante l’applicazione di imposte e tasse e la riscossione di tariffe, corrispettivi e contributi per l’erogazione dei servizi comunali.
Art. 97 – Entrate del comune
1. Le entrate del Comune sono costituite da:
a) entrate proprie;
b) addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali o regionali;
c) tasse e diritti per servizi pubblici;
d) trasferimenti erariali;
e) trasferimenti regionali;
f) altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale;
g) risorse per investimenti;
h) altre entrate;
i) eventuali specifici contributi per fronteggiare situazioni eccezionali.
2. Il Comune determina l’entità ed i criteri relativi alla compartecipazione dei cittadini alla copertura dei costi dei servizi pubblici. Nella determinazione delle tariffe il Comune può prevedere sistemi di differenziazione per favorire l’economicità della gestione e per sostenere particolari categorie di cittadini.
3. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l’attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti o istituzioni sono disciplinate da apposito regolamento adottato dall’Ente.
Art. 98 – Bilancio e programmazione
1. II Consiglio comunale, entro il mese di dicembre di ogni anno o diverso termine stabilito dalla legge, delibera il bilancio di previsione per l’anno successivo. Il bilancio, redatto in termini di competenza osserva i principi dell’universalità, della veridicità, annualità, pubblicità, unità, integrità e pareggio finanziario..
2. La Giunta Comunale predispone, nei termini e con le modalità previste dal regolamento di contabilità lo schema di bilancio con allegati da sottoporre all’esame del Consiglio Comunale.
3. Il bilancio è corredato dalla relazione previsionale e programmatica, redatta per programmi, ed eventuali progetti, che evidenzi in maniera distinta la spesa corrente consolidata, la spesa di sviluppo e quella destinata agli investimenti, nonché del bilancio pluriennale redatto per programmi, titoli, servizi e interventi.
4. Prima dell’inizio dell’esercizio finanziario la Giunta approva il piano esecutivo di gestione, attraverso il quale predetermina gli obiettivi ed il livello qualitativo e quantitativo dei servizi e delle prestazioni all’utenza ed assegna ai responsabili dei servizi la dotazione finanziaria, strumentale e di personale necessaria per l’ordinaria gestione e la attuazione degli interventi programmati.
5. Nel corso dell’esercizio l’azione amministrativa è strettamente correlata al costante mantenimento dell’equilibrio economico e finanziario ed è soggetta a verifica ed aggiornamenti, in relazione alla realizzazione delle entrate ed all’andamento della spesa.
6. I bilanci degli Enti, delle aziende e delle istituzioni dipendenti dal Comune vengono discussi ed approvati contemporaneamente al bilancio del Comune e ad esso allegati.
7. Gli impegni di spesa non possono essere assunti senza l’apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario.
8. Con apposito Regolamento il Consiglio disciplina le norme relative alla contabilità comunale in conformità a quanto prescritto dall’art.152 del D.Lgs 18/08/00, n.267.
Art. 99 – Rendiconto di gestione
1. I risultati della gestione sono rilevati e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio finanziario, il conto economico e quello del patrimonio, secondo le disposizioni della legge e del regolamento di contabilità.
2. La Giunta comunale, secondo le modalità stabilite dall’apposito regolamento di contabilità, presenta al Consiglio, per l’approvazione, il bilancio consuntivo dell’anno precedente accompagnato da una relazione illustrativa, che esprime le valutazioni di efficacia dell’azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio Comunale entro il 30 giugno dell’anno successivo, tenuto motivatamente conto della relazione dell’organo di revisione. La proposta è messa a disposizione dei consiglieri comunali prima dell’inizio della sessione consiliare in cui viene esaminato il rendiconto entro un termine non inferiore a venti giorni, stabilito dal Regolamento di contabilità.
4. I rendiconti degli Enti, aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune, vengono discussi ed approvati contemporaneamente al conto consuntivo del Comune e ad esso allegati.
Art. 100 – Composizione e nomina dell’organo di revisione
1. II Collegio dei Revisori è organo ausiliario, tecnico-consultivo del Comune. Esso è composto di tre membri, nominati dal Consiglio con voto limitato a due componenti tra persone indicate dalla legge.
2. Le indennità e i compensi dei Revisori sono regolati dalla legge.
3. Le proposte inerenti all’elezione dei Revisori, presentate dagli interessati a seguito di apposito avviso pubblicato all’albo pretorio e depositate presso la segreteria comunale, devono essere accompagnate da analitico curriculum vitae da ciascun candidato e dalla dichiarazione di accettazione. L’incarico è subordinato al rispetto del dettato dell’art.238 del D.Lgs. 18/08/00, n.267.
4. Essi durano in carica un triennio, a decorrere dalla data di esecutività della delibera o dalla data di immediata eseguibilità nell’ipotesi di cui all’art.134 del D.Lgs. 18/08/00, n.267, sono rieleggibili per una sola volta e non sono revocabili salvo inadempienza.
5. Non possono essere nominati Revisori dei conti coloro che versano nelle ipotesi di incompatibilità di cui al primo comma dell’art.2399 codice civile, intendendo per amministratori i componenti dell’organo esecutivo dell’Ente. Inoltre non possono essere nominati revisori:
a) i Consiglieri ed amministratori in carica, durante il mandato amministrativo in corso o che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente;
b) coloro che svolgono un incarico politico o sono comunque consiglieri provinciali o comunali di un altro Ente, o della Comunità Montana facente parte della medesima circoscrizione dell’ordine professionale di appartenenza. La candidatura per le elezioni a Consigliere comunale dell’Ente comporta la decadenza immediata della carica del revisore;
c) il Segretario Comunale e i dipendenti del Comune, nonché i dipendenti della Regione, della Provincia, della Comunità Montana e della eventuale unione dei Comuni.
6. L’esercizio delle funzioni di Revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore del Comune. È altresì incompatibile con la carica di amministratore di Enti, Istituti, o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti alla vigilanza del Comune.
7. I Revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità fissati dal presente articolo o siano stati cancellati o sospesi dal ruolo professionale decadono dalla carica.
8. La revoca dall’ufficio è deliberata dal Consiglio comunale dopo formale contestazione da parte del Sindaco degli addebiti all’interessato, al quale è concesso, in ogni caso, un termine di 10 giorni per far pervenire le proprie giustificazioni.
9. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro trenta giorni. I nuovi nominativi scadono insieme con quelli rimasti in carica.
Art. 101 – Svolgimento delle funzioni
1. II Collegio dei Revisori, esercita vigilanza sulla regolarità contabile economica e finanziaria della gestione del Comune e delle istituzioni, esercita le funzioni ad esso demandate dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. Il Collegio attesta la veridicità delle scritture contabili e la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del conto consuntivo. La relazione deve evidenziare i dati e gli elementi necessari per la valutazione del livello di produttività ed economicità della gestione ed esprime suggerimenti e proposte tese a migliorare l’efficienza ed i risultati.
3. I Revisori collaborano col Consiglio comunale, fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell’opera e dell’azione del Comune.
4. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.
5. Nell’esercizio delle funzioni di controllo e di vigilanza sulla regolarità economica contabile, fiscale e finanziaria della gestione del Comune e delle sue aziende ed istituzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici per effettuare le verifiche e gli accertamenti necessari per l’espletamento dell’incarico ed hanno diritto ad ottenere direttamente dagli uffici copia degli atti e dei documenti necessari.
6. Essi sono tenuti a verificare l’avvenuto accertamento della consistenza patrimoniale dell’ente, la regolarità delle scritture contabili, nonché la regolarità dei fatti gestionali, attraverso la presa visione e conoscenza degli atti che comportino spese e/o modifiche patrimoniali.
7. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta Comunale, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell’attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
8. Al fine di garantire l’adempimento delle funzioni previste per legge l’Organo di Revisione può partecipare all’Assemblea dell’Organo consiliare per l’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto di gestione.Può altresì partecipare alle altre assemblee dell’organo consiliare nonché alle riunione della Giunta.
9. II Regolamento di contabilità definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione, nonché le modalità di presentazione al Consiglio comunale del referto su gravi irregolarità della gestione specificando i rapporti del collegio con gli organi elettivi e burocratici. Il Regolamento può attribuire al Collegio ulteriori compiti di verifica e controllo, rispetto a quelli previsti dalla legge, nonché di supporto alla attività degli organi amministrativi dell’Ente.
10. Il Comune mette a disposizione del Collegio le strutture logistiche, il personale ed i mezzi necessari per lo svolgimento dei propri compiti.
Art. 102 – Controllo economico-finanziario e di gestione
1. I dirigenti e/o i funzionari direttivi sono tenuti a verificare, periodicamente, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall’Amministrazione.
2. I dirigenti e/o i funzionari direttivi relazionano circa l’esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi alla Giunta Comunale, che, sulla base delle relazioni di cui all’articolo precedente, può disporre semestralmente rilevazioni extra-contabili e statistiche, al fine di valutare l’efficienza e l’efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.
3. Onde verificare lo stato di attuazione degli obiettivi programmati, nonché l’efficienza, l’efficacia, l’economicità della gestione, viene istituito il controllo di gestione, secondo le norme e con le modalità disciplinate nell’apposito regolamento e nel regolamento di contabilità
4. L’organizzazione dei controlli interni è effettuata anche in deroga ai principi di cui all’art.1, comma 2, del D.Lgs. 30/7/1999, n.286.
5. Il Regolamento di contabilità disciplina le verifiche periodiche di cassa ed i rendiconti trimestrali.
Art. 103 – Contratti
1. II Comune applica le procedure previste dalla normativa comunitaria, in quanto recepite o comunque vigenti nell’ordinamento giuridico italiano.
2. Le norme per la discipline dei contratti, lavori e servizi, anche in economia, sono stabilite nell’apposito regolamento, nel rispetto delle norme statali e regionali vigenti in materia.
3. La stipulazione dei contratti deve comunque essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento indicante:
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute necessarie;
le modalità di scelta del contraente, in conformità alle disposizioni vigenti in materia di contratti delle Amministrazioni dello Stato, nonché le ragioni che ne sono alla base.