Titolo VII: forme associative e di cooperazione
Art. 89 – Gli strumenti
1. Il Comune ricerca e promuove forme di collaborazione con gli altri enti locali e con gli enti istituzionali per lo svolgimento, in ambiti territoriali più idonei, di attività e di servizi di comune interesse, con l’obbiettivo di conseguire la migliore efficienza organizzativa, l’economicità della gestione e la piena soddisfazione per gli utenti.
2. Il Comune provvede alla gestione di funzioni e servizi che non possono essere convenientemente svolti su base comunale ovvero alla realizzazione di opere pubbliche o di interventi e programmi coinvolgenti competenze di altri Comuni, della Provincia o di altri enti sovracomunali, mediante:
a) convenzioni;
b) consorzi;
c) accordi di programmi.
3. Negli atti costitutivi degli organismi associativi di qualsiasi natura devono essere previsti strumenti che rendano effettiva la funzione di indirizzo e controllo degli enti aderenti.
Art. 90 – Le convenzioni
1. II Consiglio comunale, su proposta della Giunta comunale, approva a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati apposite convenzioni da stipularsi con altri Comuni, con la Provincia o con altri Enti sovracomunali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari, ed i reciproci obblighi e garanzie.
Art. 91 – I consorzi
1. II Comune può partecipare alla costituzione di Consorzi con altri Comuni, con la provincia o altri Enti sovracomunali, per la gestione associata di uno o più servizi, salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari. A tal fine il Consiglio comunale approva a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione, ai sensi del precedente articolo, unitamente allo Statuto del Consorzio.
2. La convenzione disciplina, tra l’altro, l’obbligo a carico del consorzio, della trasmissione al Comune degli atti fondamentali del Consorzio stesso.
3. Il Consiglio comunale nomina e revoca i rappresentanti del Comune nell’assemblea del Consorzio.
Art. 92 – Gli accordi di programma
1. Per la definizione e la realizzazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedano per la loro completa realizzazione, l’azione integrata e coordinata del Comune o, di altri Enti territoriali, il Sindaco, in forza della competenza primaria o prevalente del Comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni degli enti interessati e per determinarne i tempi, le modalità, nonché i costi, le fonti di finanziamento e gli oneri derivanti da ogni altro connesso adempimento.
2. Ai fini di cui al comma precedente, il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.
3. L’accordo è approvato con atto formale del Sindaco e deve essere portato a conoscenza del Consiglio comunale nella prima seduta utile successiva alla data di approvazione.
Art. 93 – Unione di comuni
1. Il Comune di Sala Consilina può attivarsi per l’istituzione di una unione dei Comuni del Vallo di Diano ai sensi della vigente normativa.
Art. 94 – Gestione funzioni e servizi amministrativi in forma associata
1. Possono essere gestite in forma associata fra più Enti locali funzioni e servizi amministrativi, attraverso la costituzione di uffici comuni che si avvalgono di norma di personale distaccato ed operano per conto degli enti aderenti.
2. Il Comune può, altresì, delegare ad enti sovracomunali o a comuni contermini l’esercizio di funzioni ed a sua volta ricevere da questi, ove sia in grado di assicurare con risorse proprie, congiuntamente all’apporto economico, di personale e di attrezzature degli enti interessati, una efficiente erogazione dei servizi.
3. I rapporti tra gli Enti, le modalità di organizzazione dei servizi ed i criteri di ripartizione degli oneri economici saranno regolati da apposita convenzione.