Titolo VI: assistenza sociale
Art. 88 – Programmi di assistenza
1. Il Comune assume a finalità principale la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali anche sulla base ed in attuazione della legge 8/11/2000, n.328 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune si organizza anche mediante una programmazione coordinata ed integrata con altri soggetti istituzionali quali la Provincia e la Regione, in modo tale da esprimere risposte alle aspettative dei cittadini previa una adeguata localizzazione dei servizi ed una maggiore capacità di distribuire le risposte a livello territoriale, residenziale e domiciliare.
3. L’art.18, comma 6, della legge 8/11/2000, n.328 individua nel Piano di Zona la sede territoriale per assicurare ai cittadini una risposta unitaria ed integrata dei servizi sociali e sanitari.
4. Gli aspetti organizzativi e competenziali spettanti al Comune quale titolare delle funzioni di erogazione dei servizi sociali sono previsti e disciplinati dalla normativa.
5. La Giunta Comunale, dopo aver sentito gli Enti e le associazioni interessate, predispone annualmente un programma quadro delle attività di assistenza, con specifico privilegio degli interventi sugli anziani, di assistenza economica e domiciliare a favore delle persone che ne hanno diritto, nonché di quelli diretti all’assistenza degli handicappati e al recupero dei tossicodipendenti.
6. Nel medesimo programma, la Giunta provvede per le manifestazioni ricreative, culturali e sociali in favore dei meno abbienti, dei giovani e degli anziani.
7. Nell’ambito delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica, la Giunta comunale provvede a disciplinare, con programmi quadro di durata annuale, gli interventi comportanti erogazione di provvidenze in danaro o di servizi individuali o collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche, pubbliche e private, miranti a garantire l’assolvimento dell’obbligo scolastico, nonché per gli studenti capaci e meritevoli, l’ulteriore prosecuzione degli studi.
8. Per una migliore gestione del servizio socio-assistenziale, e di supporto delle attività, il Comune potrà stipulare apposite convenzioni di cui all’art. 30 del D.Lgs 18/08/00, n.267.