Titolo V: i servizi pubblici
Art. 81 – Forme di gestione
1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici aventi per oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività volte alla realizzazione di fini sociali e alla promozione e allo sviluppo economico e civile della Comunità locale.
2. Garantisce ed incentiva, altresì, servizi ed attività per assicurare processi di sviluppo culturali, sociali ed economici, per fornire strutture indispensabili all’attività imprenditoriale privata e pubblica. Tali incentivazioni possono assumere la forma di compartecipazione alla spesa ed agli oneri derivanti.
3. Il Comune promuove ed incoraggia l’imprenditorialità locale, soprattutto giovanile, al fine di consentire la competitività nell’accesso alla gestione di servizi di interesse collettivo.
4. Il Comune, secondo quanto attualmente stabilito dall’art.14 -secondo comma- del D.L. 30/9/2003 n.269 convertito in legge 24/11/2003,n.326 che ha modificato il comma 15 dell’art.35 della legge 28/12/2001 n.448 introduttivo, a sua volta, dell’art.113bis T.U.E.L 18/8/2000,n.267, fatte salve eventuali successive norme modificative, ferme restando le disposizioni previste per i singoli settori, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza economica mediante affidamento diretto a:
a) istituzioni;
b) aziende speciali anche consortili;
c) società a capitale interamente pubblico;
d) in economia.
5. Il Comune può procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali, sociali e nel tempo libero anche ad associazioni e fondazioni dall’Ente stesso costituite o partecipate.
6. I rapporti tra l’Ente ed i soggetti erogatori dei servizi sono regolati da contratti di servizio.
7. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
8. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l’erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti, in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
9. La compartecipazione alla spesa per l’erogazione dei servizi a carattere sociale, culturale e del tempo libero è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi considerando anche gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
10. Il Sindaco riferisce al Consiglio comunale sull’attività svolta dagli Enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società, almeno una volta all’anno, in occasione dell’approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificare l’economicità della gestione e la rispondenza dell’attività alle esigenze dei cittadini.
Art. 82 – Gestione in economia
1. La gestione in economia è consentita quando, per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno procedere ad affidamento a: istituzioni, aziende speciali anche consortili, a società a capitali interamente pubblico.
2. L’organizzazione e l’esercizio di servizi in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.
Art. 83 – Aziende speciali
1. Per la gestione anche di più servizi, economicamente ed imprenditorialmente rilevanti, il Consiglio Comunale, può deliberare la costituzione di un’azienda speciale, dotata di personalità giuridica e di autonomia gestionale, stabilendone i criteri e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari e ne approva lo Statuto.
2. Sono organi dell’azienda il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore:
a) il Consiglio di Amministrazione è nominato dal Sindaco secondo i criteri stabiliti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, fra coloro che, eleggibili a Consigliere, hanno una speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni espletate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti. La composizione numerica è stabilita dallo Statuto Aziendale, in numero pari e non superiore a sei, assicurando la presenza di entrambi i sessi;
b) Il Presidente è nominato dal Sindaco e deve possedere gli stessi requisiti previsti dalla precedente lettera a);
c) Il Direttore, cui compete la responsabilità gestionale, è nominato in seguito ad espletamento di pubblico concorso per titoli ed esami. Lo Statuto dell’Azienda può prevedere condizioni e modalità per l’affidamento dell’incarico di Direttore, con contratto a tempo determinato, a persona dotata della necessaria professionalità.
3. Non possono essere nominati membri del Consiglio di Amministrazione i membri della Giunta e del Consiglio comunale, i soggetti già rappresentanti il Comune presso altri enti, aziende, istituzioni e società nonché coloro che sono in lite con l’azienda nonché i titolari, i soci limitatamente responsabili, gli amministratori, i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di imprese esercenti attività concorrenti o comunque connesse ai servizi dell’azienda speciale.
4. Il Sindaco, anche su richiesta motivata del Consiglio Comunale, approvata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, revoca il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione, contemporaneamente, nomina i successori. Le dimissioni del Presidente dell’azienda o di oltre la metà dei membri effettivi del Consiglio di Amministrazione comporta la decadenza dell’intero Consiglio di Amministrazione con effetto dalla nomina del nuovo Consiglio.
5. L’ordinamento dell’Azienda Speciale è disciplinato dallo Statuto e approvato dal Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.
6. L’organizzazione e il funzionamento è disciplinato dall’azienda stessa, con proprio regolamento.
7. L’azienda informa la propria attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed ha l’obbligo del pareggio fra i costi ed i ricavi, compresi i trasferimenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica il risultato della gestione e provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.
9. Lo Statuto dell’Azienda Speciale prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione. I revisori dei conti dell’Azienda sono nominati dal Consiglio Comunale.
Art. 84 – Istituzioni
1. L’Istituzione è un organismo strumentale dell’ente per l’esercizio dei servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, dotato di autonomia gestionale. Sono organi dell’Istituzione il Presidente, Il Consiglio di amministrazione ed il Direttore. Essi vengono nominati dal Sindaco, secondo i criteri definiti dal Consiglio Comunale e salvaguardando la rappresentanza delle minoranze consiliari, e restano in carica per l’intero periodo del mandato amministrativo del Sindaco, salvo il caso di revoca anticipata. Il Consiglio comunale disciplina in apposito regolamento le finalità dell’istituzione, l’ordinamento interno, le prestazioni all’utenza e le modalità di finanziamento dei servizi gestiti. I bilanci preventivi e consuntivi dell’Istituzione sono allegati ai relativi bilanci comunali. L’organo di revisione del Comune esercita la vigilanza anche sull’attività dell’Istituzione.
Art. 85 – Società di capitale
1. Per la gestione di servizi pubblici e sociali privi di rilevanza economica il Comune può avvalersi di società a capitale interamente pubblico a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la Società realizzi la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli Enti pubblici che la controllano.
2. Negli statuti delle società devono essere previste le forme di accordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.
Art. 86 – Affidamento a terzi
1. L’affidamento a terzi di servizi pubblici è previsto in applicazione della specifica normativa del D.Lgs. 15/12/1997, n.446, nonche’ in conformita’ alle norme disciplinanti la materia.
Art. 87 – Gestione reti ed erogazione servizi pubblici locali a rilevanza economica
1. Le modalità di gestione e l’affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica sono disciplinate dalle attuali disposizioni previste dall’art.14 -1^comma del D.L. 30/9/2003 n.269 convertito in legge 24/11/2003, n.326, che ha modificato il comma 1 dell’articolo 35 della legge 28/12/2001 n.448 modificativo a sua volta, dell’art.113 del T.U.E.L. 18/8/2000 n.267, nonché in conformità ad eventuali future norme modificative disciplinanti la materia, e concernono la tutela della concorrenza e sono inderogabili ed integrative delle discipline di settore restando ferme le altre disposizioni di settore e quelle di attuazione di specifiche normative comunitarie.
2. Non è data la possibilità di cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinate all’esercizio dei servizi pubblici di rilevanza economica fatta salva la possibilità di conferire, anche in forma associata, la proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali a società di capitali di cui l’Ente detiene la maggioranza che è incedibile.
3. I casi in cui l’attività di gestione delle reti e degli impianti destinati alla produzione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica può essere separata da quella di erogazione degli stessi, sono stabiliti dalla disciplina di settore.
4. Nell’ipotesi di separazione dell’attività di erogazione dei servizi, per la gestione delle reti, nonché degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali l’Ente, anche in forma associata, si avvale:
a)di soggetti allo scopo costituiti nella forma di società di capitali con la partecipazione totalitaria di capitale pubblico cui può essere affidato direttamente tale attività a condizione che gli enti pubblici titolari del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli Enti che la controllano;
b)di imprese idonee da individuare mediante procedure ad evidenza pubblica ai sensi del comma 7 dello stesso articolo 35 della legge 448/2001.
5. L’erogazione del servizio avviene secondo le discipline di settore e nel rispetto della normativa dell’Unione Europea, con conferimento della titolarità del servizio:
a)a società di capitali individuate attraverso l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica;
b)a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scelto mediante l’espletamento di gare con procedure ad evidenza pubblica che abbiano dato garanzia di rispetto delle norme interne e comunitarie in materia di concorrenza secondo le linee di indirizzo emanate dalle autorità competenti attraverso provvedimenti o circolari specifiche;
a società a capitale interamente pubblico a condizione che l’Ente o gli Enti pubblici titolare del capitale sociale esercitino sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi e che la società realizzi la parte più importante della propria attività con l’Ente o gli enti pubblici che la controllano.