Titolo IX: disposizioni finali
Art. 104 – Revisione e abrogazione dello statuto
1. La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio comunale con le stesse modalità previste dalla legge per la sua approvazione.
2. La proposta di abrogazione di norme statutarie segue la stessa procedure della proposta di revisione.
3. Un’iniziativa di revisione o di abrogazione, respinta dal Consiglio Comunale, non può essere ripresentata se non sia trascorso un anno dalla sua reiezione.
4. II Sindaco previa consultazione pubblica di associazioni, organizzazioni, enti ed uffici, può convocare il Consiglio comunale per una revisione delle norme contenute nel presente Statuto.
Art. 105 – Entrata in vigore dello statuto
1. Dopo che l’atto deliberativo di approvazione dello Statuto è divenuto esecutivo, il presente Statuto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania, affisso all’Albo Pretorio per 30 giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell’Interno, per essere inserito nella Raccolta ufficiale.
2. II presente Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all’Albo Pretorio.
3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle revisioni o alle modifiche statutarie.
4. II Segretario del Comune appone in calce all’originale dello Statuto la dichiarazione di entrata in vigore.